CONVALIDA ARRESTO BOLOGNA AVVOCATO PENALISTA ESPERTO SE SI VIENE ARRESTATI COSA SUCCEDE ?
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Entro quarantotto ore dall’arresto o dal fermo il pubblico ministero, qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell’arrestato o del fermato, richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito [8](1) .
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Il giudice fissa l’udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore.
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L’arresto o il fermo diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 1.
3-bis. Se non ritiene di comparire, il pubblico ministero trasmette al giudice, per l’udienza di convalida, le richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano.
L’arresto in flagranza di reato si realizza nel momento in cui il soggetto è privato della libertà personale, dal quale decorre il termine per la richiesta di convalida di cui all’art. 390 cod. proc. pen., essendo irrilevante la circostanza che il verbale di arresto sia stato redatto in un momento successivo. (In motivazione, la Corte ha osservato che, prima di procedere ad un arresto, può essere necessario compiere accertamenti sull’identità del soggetto e valutare le risultanze dell’attività di polizia, precisando, tuttavia, che tali esigenze investigative non possono determinare la completa privazione della libertà personale).
È affetto da nullità, per inidoneità dell’atto a conseguire il suo scopo, l’avviso di fissazione dell’udienza per la convalida dell’arresto inviato al difensore via fax in orario tale o con anticipo talmente ridotto da far ragionevolmente presumere una oggettiva impossibilità di una partecipazione informata al compimento dell’attività giudiziaria. (Fattispecie in cui il fax era stato inviato allo studio del difensore alle ore 8.02 del mattino, in orario di chiusura dello studio legale, a due ore dall’udienza).
Il giudizio di convalida dell’arresto in flagranza deve essere effettuato pur quando l’arrestato sia stato rimesso in libertà dal pubblico ministero ma in tal caso viene meno l’esigenza del rispetto di termini perentori di richiesta e svolgimento.
Il giudizio di convalida del fermo o dell’arresto deve essere eseguito anche nel caso in cui il PM abbia rimesso in libertà il fermato o l’arrestato per una qualsiasi ragione, non essendo egli esonerato dall’obbligo di sottoporre al controllo giurisdizionale l’operato della polizia giudiziaria. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l’ordinanza del G.i.p. che aveva dichiarato inammissibile la richiesta del P.M. di non convalidare un arresto, in quanto eseguito fuori flagranza, dopo avere già posto in libertà l’arrestato, ai sensi dell’art. 389 c.p.p.).
Il giudizio di convalida dell’arresto in flagranza deve essere effettuato pur quando l’arrestato sia stato rimesso in libertà dal pubblico ministero ma in tal caso viene meno l’esigenza del rispetto di termini perentori di richiesta e svolgimento. * , Cass. pen., sez. , II, , 23 gennaio 2012, n. 2732, , (c.c. 10 novembre 2011) , P.M. in proc. Manzittu e altro [RV251794]
In tema di mandato di arresto europeo, per la convalida dell’arresto di cui all’art. 11 L. 22 aprile 2005, n. 69, non è imposto alcun termine specifico per procedere ad avvisare il difensore dell’arrestato della fissazione della relativa udienza.
In materia di convalida dell’arresto in flagranza, il termine di quarantotto ore imposto dalla legge per gli adempimenti del giudice si riferisce all’inizio dell’udienza di convalida, non avendo rilevanza il momento in cui sono emessi i provvedimenti del giudice, purché intervengano, senza alcuna soluzione di continuità, nello svolgimento dell’udienza stessa. Quando invece l’ordinanza non venga “pronunciata” all’esito dell’udienza, ma venga “depositata” successivamente, tale deposito deve necessariamente essere effettuato entro le 48 ore decorrenti dal momento in cui l’arrestato o fermato è stato posto a disposizione del giudice, giacché l’intervenuta soluzione di continuità tra udienza di convalida e deposito del provvedimento, non presentando carattere di necessità ed essendo, quindi, evitabile, non giustificherebbe l’inosservanza del predetto termine perentorio.
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Cass. pen. n. 5822/2004
Ai fini della convalida dell’arresto obbligatorio dello straniero per il reato previsto dall’art. 14, comma quinto ter D.L.vo n. 286 del 1998, come modificato dalla legge n. 189 del 2002 (permanenza nel territorio dello Stato dello straniero espulso con provvedimento amministrativo), poiché l’elemento materiale di detto reato è costituito dalla violazione, da parte del soggetto, dell’ordine impartitogli dal questore di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni, il giudice non ha alcuna facoltà di vagliare la legittimità del decreto (prefettizio o ministeriale) di espulsione che ne è presupposto, essendo il suo compito limitato a valutare la legittimità dell’arresto secondo le regole procedurali di cui agli artt. 390 e ss. c.p.p., dal momento che la sua cognizione ha come oggetto esclusivo la sussistenza della violazione dell’ordine — sempre che non risulti già la prova che tale condotta sia dipesa da giustificato motivo e la presenza di un decreto di espulsione emesso dalla competente autorità amministrativa
Il procedimento di convalida dell’arresto va attivato anche quando, trascorsi i termini entro i quali la convalida deve avere lugo, l’arrestato sia stato posto in libertà, poiché è sempre configurabile l’interesse all’accertamento giurisdizionale della legalità dell’arresto, essendo il giudizio di convalida finalizzato alla verifica dei requisiti di legittimità dei provvedimenti sulla libertà personale, adottabili dall’autorità di pubblica sicurezza solo nei casi eccezionali di necessità e urgenza tassativamente indicati dalla legge.
Ai fini della tempestività della richiesta di convalida di arresto o di fermo, la quale può essere validamente effettuata anche mediante telefax diretto alla cancelleria del giudice competente, deve farsi riferimento al momento in cui detta richiesta perviene all’ufficio destinatario, anche se in orario di chiusura al pubblico o in giorno festivo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, in accoglimento di ricorso proposto dal pubblico ministero, ha censurato la decisione del giudice per le indagini preliminari il quale aveva ritenuto tardiva, rispetto al termine di 48 ore previsto dall’art. 390 c.p.p., una richiesta di convalida che, tempestivamente trasmessa con telefax ricevuto dalla cancelleria in giorno festivo, in assenza del personale addetto all’ufficio, era stata poi rinnovata, su richiesta dello stesso personale, il giorno successivo, a termine scaduto).
Sussiste la competenza del Gip del tribunale ordinario in relazione al luogo dove è stato eseguito il fermo di persona asseritamente maggiorenne a provvedere alla convalida dello stesso anche nel caso in cui nel corso dell’udienza camerale sorga incertezza sulla minore età del fermato, in considerazione della natura perentoria dei brevissimi termini fissati per la convalida e della sanzione dell’inefficacia della misura precautelare prevista nel caso di loro violazione.
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L’art. 390, comma 2, c.p.p., nel prevedere che al difensore (oltre che al pubblico ministero), venga «dato» e non «notificato» l’avviso dell’udienza di convalida del fermo o dell’arresto, pone come condizione di validità di detto avviso solo quella che esso sia effettuato in forma idonea a procurare nel destinatario l’effettiva conoscenza del suo contenuto; condizione, questa, da ritenere soddisfatta anche quando, ricercato senza successo il difensore sull’utenza telefonica mobile a lui intestata, munita di segreteria telefonica, venga lasciato dal collaboratore di cancelleria apposito messaggio registrato da detta segreteria.
In materia di convalida dell’arresto in flagranza, nel caso in cui il pubblico ministero abbia rimesso in libertà l’arrestato, legittimamente il g.i.p. non convalida l’arresto, qualora il verbale di arresto non gli sia stato trasmesso, ex art. 122 delle norme di attuazione del codice procedura penale, pur dopo la scadenza del termine di quarantotto ore previsto dall’art. 390, comma 1, c.p.p., ma prima dell’udienza di convalida ovvero non sia stato prodotto nemmeno all’udienza, atteso che il giudizio di convalida deve seguire anche nell’ipotesi in cui il P.M. abbia rimesso in libertà l’arrestato e che la ritualità delle circostanze nelle quali si è verificata la restrizione della libertà è desumibile essenzialmente dal verbale di arresto, che contiene, ai sensi dell’art. 386, comma 3, seconda parte, c.p.p., l’enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato e che deve pertanto essere in ogni caso trasmesso.
Originally posted 2022-06-13 15:21:30.