RIFIUTI INDUSTRIALI DIRITTO PENALE AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA VICENZA CHIAMPO Si affronta la problematica s ela segatura e i truciolati sono rifiuti

avvocato penale Bologna

RIFIUTI INDUSTRIALI DIRITTO PENALE AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA VICENZA CHIAMPO

Si affronta la problematica se la segatura e i truciolati sono rifiuti

si affront ain questo articolo la problematica se RIFIUTI INDUSTRIALI DIRITTO PENALE AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA VICENZA CHIAMPO Si affronta la problematica s ela segatura e i truciolati sono rifiuti

BANCAROTTA FRAUDOLENTA MILANO PAVIA BERGAMO BRESCIA MONZA

Come noto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183, comma 1, lettera a), rifiuto e’ qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi; esattamente quel che accade con gli scarti di produzione, come nel caso di specie, salva la possibilita’ della diversa qualificazione in sottoprodotto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 184 bis, ricorrendone i rigorosi presupposti di legge, invero neppure ipotizzati nella sentenza impugnata (a: la sostanza o l’oggetto e’ originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e’ la produzione di tale sostanza od oggetto; b) e’ certo che la sostanza o l’oggetto sara’ utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l’oggetto puo’ essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l’ulteriore utilizzo e’ legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non portera’ a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana).

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Con particolare riferimento, poi, alla segatura ed ai truciolati, scarti delle lavorazioni in legno operate dalla ” (OMISSIS) s.r.l.”, la giurisprudenza di questa Corte ne ha costantemente affermato la natura di rifiuto (ex plurimis, Sez. 3, n. 51422 del 6/11/2014, D’Itri; Sez. 3, n. 37208 del 9/4/2013, Cartolano; Sez. 3, n. 48809 del 28/11/2012, Solimeno; Sez. 3, n. 18743 del 19/10/2011, Rosati, tutte non massimate), salvi i casi in cui il citato onere probatorio in senso contrario all’evidenza incombente sull’interessato – risulti soddisfatto.

Orbene, con riguardo al caso in esame, si osserva che il Tribunale di Asti e’ in effetti incorso nella denunciata violazione di legge, negando apoditticamente ai materiali in esame la qualifica di rifiuto non gia’ con riguardo alla loro natura od alla loro destinazione in ragione delle intenzioni del detentore (in questo caso, coincidente con il produttore), ma facendo leva soltanto sul fatto che fossero costantemente cedute ad altra societa’ dietro fatturato pagamento di danaro. Il che, pero’, come affermato dal Procuratore ricorrente, non risulta sufficiente per escludere la natura medesima di rifiuto, che, una volta acquisita in forza di elementi positivi (oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi, quale residuo di produzione) e negativi (assenza dei requisiti di sottoprodotto, ai sensi dell’articolo 184 bis sopra citato), invero ravvisabili nel caso di specie, non vien certo perduta in ragione di un mero accordo con terzi ostensibile all’autorita’ (oppure creato proprio a tal fine), in questo caso sub specie di cessione a titolo oneroso, come se il negozio giuridico riguardasse l’oggetto stesso della produzione e non – come in effetti – proprio un rifiuto. Cio’, peraltro, a prescindere dal “valore” economico o commerciale di questo, specie nell’ottica di chi in tal modo ne entra in possesso a seguito di un accordo di natura privatistica; d’altronde, come affermato dal Procuratore ricorrente e gia’ sostenuto da questa Corte (Sez. 3, n. 15447 del 20/1/2015, Napolitano, non massimata), nell’indagine in esame – volta all’accertamento dell’effettiva natura di rifiuto – si deve evitare di porsi nella sola ottica del cessionario del prodotto, e della valenza economica che allo stesso egli attribuisce (si’ da esser disposto a pagare per ottenerlo), occorrendo, per contro, verificare “a monte” il rapporto tra il prodotto medesimo ed il suo produttore e, soprattutto, la volonta’/necessita’ di questi di disfarsi del bene.

Originally posted 2018-02-21 11:49:34.