AVVOCATO SEPARAZIONI AFFIDO CONDIVISO DIVORZIO FAMIGLIA DIVORZISTA BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA

AVVOCATO SEPARAZIONI AFFIDO CONDIVISO DIVORZIO FAMIGLIA DIVORZISTA BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA

 

 

AVVOCATO SEPARAZIONI AFFIDO CONDIVISO DIVORZIO FAMIGLIA DIVORZISTA BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA

Orbene, non puo’ revocarsi in dubbio che l’audizione dei minori direttamente dal giudice o da un espero dal medesimo delegato gia’ prevista nell’articolo 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, e’ divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003, nonche’ dell’articolo 155-sexies cod. civ. (applicabile ratione temporis). Ne consegue che l’ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di eta’ minore ove capace di discernimento, costituisce una modalita’, tra le piu’ rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonche’ elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse (cfr. Cass. 11687/2013; 6129/2015).

. Va, di poi, soggiunto che il c.t.u. che ha operato l’esame del minore ha, altresi’, precisato che dall’esame non e’ emerso “alcun segno di alienazione parentale da parte dell’uno o dell’altro genitore” e che “non si riscontrano nel ragazzino le difficolta’ scolastiche paventate dalla madre” (p. 6 della sentenza di appello). Talche’ la Corte territoriale ne ha tratto la conclusione che fosse del tutto condivisibile l’assunto del c.t.u., secondo cui l’attuale collocazione del minore e’ “maggiormente conforme al suo attuale interesse, al suo equilibrio ed alla sua serenita’”.

2.2.4. Ebbene, la suesposta ratio decidendi della decisione impugnata non e’ inficiata in alcun modo dalle considerazioni di merito, inammissibili in questa sede, contenute nella censura in esame per lo piu’ concernenti, peraltro, i rapporti tra i coniugi e non quelli con il figlio, nei confronti dei quali entrambi si erano mostrati “attenti” (p. 5 della sentenza di appello) -, e nelle quali non vengono, peraltro, neppure indicate circostanze specifiche che possano indurre a ritenere errata la valutazione operata dalla Corte di Appello con specifico riferimento alla collocazione prevalente del minore.

La L. n. 54/2006, entrata in vigore dal 16 marzo 2006, ha introdotto rilevanti novità rispetto alla precedente disciplina.

In particolare l’art.1, intervenendo nel Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, ha modificato tutta la materia relativa ai rapporti tra i figli ed i genitori nella cause di separazione e divorzio.

Secondo la vecchia dizione dell’art. 155 c.c., la regola generale era quella dell’affidamento dei figli ad un solo genitore, che aveva su di esso la potestà esclusiva.

Con la L. n. 54 del 2006 la regola diviene quella dell’affidamento dei figli ad entrambi i genitori.

La nuova disciplina prevede il diritto del figlio, anche in caso di separazione personale dei genitori, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.

L’art. 155, co. 2 prevede che, per assicurare la realizzazione del diritto del figlio minore a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, il giudice pronunciando la separazione personale dei coniugi, adotterà i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa; valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, oppure stabilisce a quali di essi sono affidati, determina i modi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore fissando altresì la misura ed il modo in cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, alla istruzione e all’educazione dei figli.

In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore, e che l’affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto.

L’affidamento condiviso dei figli, che si pone come regola generale e non più come evenienza residuale, non può ritenersi precluso, di per sé, dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, essendo necessario che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o di inidoneità educativa, o, comunque, tale da rendere quell’affidamento, in concreto, pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con i figli o di obiettiva lontananza).

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Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 2 febbraio 2017, n. 2770

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18189-2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 62/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 29/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI FRANCESCA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; in subordine la nullita’ per mancata audizione del minore e la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Savona e alla Procura Generale di Genova.

RITENUTO IN FATTO

  1. Con ricorso notificato il 26 febbraio 2009, (OMISSIS) adiva il Tribunale di Savona, chiedendo pronunciarsi la separazione giudiziale dal proprio marito (OMISSIS), stabilendosi l’affidamento condiviso del figlio minore (OMISSIS), ed un assegno di mantenimento per il predetto minore. Il Tribunale adito, con sentenza n. 1047/2011 – modificando, in punto collocazione prevalente del minore, i provvedimenti presidenziali – pronunciava la separazione dei coniugi, affidava ad entrambi i genitori il figlio Lorenzo, con collocazione prevalente presso il padre, e stabiliva a carico della madre un assegno di mantenimento a favore del minore, nella misura di Euro 200,00, ridotto ad Euro 100,00 per i mesi di giugno e settembre e sospeso nei mesi di luglio ed agosto, oltre ad un contributo per le spese straordinarie.
  2. Avverso tale decisione proponeva appello (OMISSIS), che veniva in parte accolto – limitatamente alle spese di primo grado dalla Corte di Appello di Genova, con sentenza n. 62/2013, depositata il 29 maggio 2013. Il giudice del gravame riteneva che la collocazione prevalente del minore presso il padre rispondesse al prevalente interesse del medesimo, e che il contributo stabilito dal Tribunale a carico della madre fosse da reputarsi congruo, tenuto conto della permanenza del figlio presso ciascuno dei genitori, nonche’ dell’apporto economico proveniente dal convivente more uxorio della (OMISSIS).
  3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto, quindi, ricorso (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), affidato a sei motivi. L’intimato non ha svolto attivita’ difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Con il primo motivo di ricorso, (OMISSIS) denuncia la violazione degli articoli 112 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

1.1. La ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello non abbia ammesso i mezzi istruttori (prova testimoniale ed accertamenti a mezzo Guardia di Finanza) richiesti dalla (OMISSIS) in relazione alle modalita’ di affidamento del minore ed alla determinazione del contributo al mantenimento del medesimo.

1.2. Il motivo e’ inammissibile.

1.2.1. Deve, invero, osservarsi, al riguardo, che il vizio di omessa pronuncia che determina la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ., ed e’ rilevante ai fini di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 4, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione e’ denunciabile, neanche sub specie della violazione di legge (articolo 115 cod. proc. civ.), ma soltanto sub specie del vizio di motivazione, (cfr. Cass. S.U. 15982/2001; Cass. 7074/2006; 3357/2009; 6715/2013; 13716/2016).

1.2.2. Ne discende che la censura in esame, in quanto inammissibile, non puo’ trovare accoglimento.

  1. Con il secondo motivo di ricorso, (OMISSIS) denuncia la violazione dell’articolo 155 cod. civ., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1. Si duole la ricorrente del fatto che il giudice di appello non abbia tenuto conto, nel disporre l’affidamento del figlio minore, della maggiore idoneita’ della madre a prendersi cura del medesimo, desumibile – a suo dire – da diversi elementi contenuti negli atti di causa.

2.2. Il motivo e’ inammissibile.

2.2.1. I motivi posti a fondamento del ricorso devono, invero, presentare, a pena di inammissibilita’, i requisiti della specificita’, completezza e riferibilita’ alla decisione impugnata (Cass. 15952/2007, 13259/2006, 5637/2006).

2.2.2. Nel caso di specie il motivo in esame – che, peraltro, sottopone alla Corte questioni essenzialmente di merito – non coglie la ratio decidendi essenziale dell’impugnata sentenza fondata, in punto affidamento del minore, in particolare sulle sue dichiarazioni, esprimenti il desiderio del medesimo di “poter mantenere l’attuale collocazione presso l’abitazione paterna in quanto riceverebbe attenzioni da una pluralita’ di figure descritte e vissute come affettive” (p. 5). Orbene, non puo’ revocarsi in dubbio che l’audizione dei minori direttamente dal giudice o da un espero dal medesimo delegato gia’ prevista nell’articolo 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, e’ divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003, nonche’ dell’articolo 155-sexies cod. civ. (applicabile ratione temporis). Ne consegue che l’ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di eta’ minore ove capace di discernimento, costituisce una modalita’, tra le piu’ rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonche’ elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse (cfr. Cass. 11687/2013; 6129/2015).

2.2.3. Va, dipoi, soggiunto che il c.t.u. che ha operato l’esame del minore ha, altresi’, precisato che dall’esame non e’ emerso “alcun segno di alienazione parentale da parte dell’uno o dell’altro genitore” e che “non si riscontrano nel ragazzino le difficolta’ scolastiche paventate dalla madre” (p. 6 della sentenza di appello). Talche’ la Corte territoriale ne ha tratto la conclusione che fosse del tutto condivisibile l’assunto del c.t.u., secondo cui l’attuale collocazione del minore e’ “maggiormente conforme al suo attuale interesse, al suo equilibrio ed alla sua serenita’”.

2.2.4. Ebbene, la suesposta ratio decidendi della decisione impugnata non e’ inficiata in alcun modo dalle considerazioni di merito, inammissibili in questa sede, contenute nella censura in esame per lo piu’ concernenti, peraltro, i rapporti tra i coniugi e non quelli con il figlio, nei confronti dei quali entrambi si erano mostrati “attenti” (p. 5 della sentenza di appello) -, e nelle quali non vengono, peraltro, neppure indicate circostanze specifiche che possano indurre a ritenere errata la valutazione operata dalla Corte di Appello con specifico riferimento alla collocazione prevalente del minore.

2.3. La doglianza, poiche’ inammissibile, non puo’, pertanto, essere accolta.

  1. Con il terzo motivo di ricorso, (OMISSIS) denuncia, sotto altro profilo, la violazione dell’articolo 155 cod. civ., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3.1. Assume la istante che la sentenza impugnata sarebbe erronea anche con riferimento alla determinazione del contributo della (OMISSIS) al mantenimento del figlio minore, collocato in prevalenza presso il padre, non avendo la Corte territoriale tenuto conto del pur significativo periodo di permanenza del medesimo presso la madre (quattordici giorni al mese piu’ 15 nel periodo estivo), e del fatto che il convivente more uxorio con la (OMISSIS) non sarebbe in possesso di redditi adeguati.

3.2. La censura e’ inammissibile.

3.2.1. La Corte di Appello ha, invero, dato atto della modestia delle condizioni economiche della madre (Euro 987,00 mensili), ma ha tenuto conto dell’apporto economico del convivente di lei, “anch’egli munito di reddito lavorativo”, e del fatto che la somma di Euro 200,00 e’ stata posta a carico della (OMISSIS) solo per otto mesi l’anno, mentre scende ad Euro 100,00 nei mesi di giugno e settembre, per poi essere sospesa del tutto nei mesi di luglio ed agosto, nei quali il minore trascorre piu’ tempo con la madre.

3.2.2. Ebbene, va osservato, al riguardo, che il vizio di violazione o falsa applicazione della legge si risolve in un giudizio sul fatto contemplato dalle norme di diritto positivo applicabili al caso specifico, con la correlata necessita’ che la sua denunzia deve avvenire, a pena di inammissibilita’, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimita’ (Cass. 10295/2007; 635/2015). Nel caso concreto, per contro, la ricorrente, sub specie del vizio di violazione dell’articolo 155 cod. civ., richiede sostanzialmente una rivisitazione delle risultanze processuali – operata dal giudice di appello – concernenti la determinazione dell’assegno di mantenimento del minore, del tutto inammissibile in questa sede.

3.3. Il mezzo va, di conseguenza, disatteso.

  1. Con il quarto motivo di ricorso, (OMISSIS) denuncia la violazione dell’articolo 709 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

4.1. La ricorrente lamenta che la Corte di Appello abbia ritenuto di non accogliere la domanda di provvedimenti ex articolo 709 ter cod. pro. civ., in primo grado motivata con riferimento all’inadempimento del marito ai provvedimenti presidenziali in ordine all’assegno di mantenimento per il figlio minore, al diritto di visita ed alla permanenza del minore presso ciascun genitore.

4.2. La censura e’ infondata.

4.2.1. La Corte di Appello ha, difatti, motivato il rigetto dell’istanza sulla base del mutamento della situazione di fatto, avvenuto con la collocazione del minore piu’ stabilmente presso il padre, ed in considerazione dell’”assenza di riscontri univoci espressivi di comportamenti inadeguati e negligenti, che la madre ha omesso di fornire”. Orbene, il ricorrente che intenda censurare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve indicare, e trascrivere nel ricorso, anche i riferimenti di carattere fattuale in concreto condizionanti gli ambiti di operativita’ della violazione denunciata (cfr. Cass. 15910/2005; 7846/2006; 27197/2006; 9888/2016).

4.2.2. Nel caso di specie, per contro, la ricorrente non ha fornito, neppure nel giudizio di legittimita’, specifici elementi di riscontro in ordine a possibili comportamenti paterni inadeguati e negligenti, che avrebbero dovuto indurre il giudice di appello ad emettere i chiesti provvedimenti ex articolo 709 ter cod. proc. civ., al di la’ della generica allegazione circa violazioni dei provvedimenti in ordine al diritto di visita ed alle modalita’ di permanenza presso ciascun genitore, peraltro in alcun modo menzionati nell’impugnata sentenza.

4.3. Il mezzo va, pertanto, disatteso.

  1. Con il quinto motivo di ricorso (OMISSIS) denuncia la violazione degli articoli 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

5.1. Si duole la ricorrente del fatto che la Corte di Appello abbia posto a suo carico le spese di giudizio, peraltro in misura del 50%.

5.2. E tuttavia va rilevato che il marito era rimasto pressoche’ totalmente vittorioso nel giudizio di appello, per cui una compensazione totale sarebbe stata ingiustificata. E comunque la misura della compensazione rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito (Cass. 15317/2013). Per cui la censura in esame non puo’ che essere rigettata.

  1. Con il sesto motivo di ricorso, la (OMISSIS) denuncia la violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

6.1. Si duole la istante del fatto che la Corte territoriale abbia posto a suo carico un assegno di mantenimento per il figlio minore, sebbene il (OMISSIS) “non avesse mai avanzato tale richiesta in sede di costituzione”.

6.2. Il motivo e’ inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente ne’ riprodotto nei punti essenziali, ne’ allegato al ricorso, ai sensi dell’articolo 366, comma 1, n. 6 e articolo 369, comma 2, n. 4, la comparsa di costituzione del (OMISSIS), al fine di consentire alla Corte di valutare – nel rispetto del principio suindicato – l’eventuale sussistenza del vizio di extrapetizione richiesto. E’ bensi’ vero, infatti, che la Corte di cassazione, chiamata ad accertare un “error in procedendo” e’ giudice anche del fatto, ed ha, pertanto, il potere di accedere agli atti di causa. E tuttavia, tale potere-dovere della Corte presuppone pur sempre l’ammissibilita’ della relativa censura, il che comporta che gli atti dai quali dovrebbe desumersi l’error in procedendo, oltre che indicati, siano anche trascritti (nelle parti essenziali), nel rispetto del principio di autosufficienza ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, o allegati al ricorso, ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (cfr., ex plurimis, Cass. 1170/2004; 8575/2005; 16245/2005).

6.3. La doglianza in esame non puo’, pertanto, trovare accoglimento.

  1. Il ricorso proposto da (OMISSIS) deve essere, di conseguenza, integralmente rigettato.
  2. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.500,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie ed accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

 

AVVOCATO SEPARAZIONI AFFIDO CONDIVISO, DIVORZIO, FAMIGLIA ,DIVORZISTA ,BOLOGNA, RAVENNA ,FORLI ,CESENA  ,

 

Nella giurisprudenza di questa Corte e’ costante l’orientamente secondo cui l’affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori (che non esclude che essi siano collocati presso uno di essi con previsione di uno specifico regime di visita con l’altro) costituisce il regime ordinario di affidamento, che non e’ impedito dall’esistenza di una conflittualita’ tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l’interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all’idoneita’ del genitore affidatario e all’inidoneita’ educativa alla manifesta carenza dell’altro genitore (v. Cass. nn. 1777 e 5108/20012, 24526/2010, 16593/2008).

 

DIRITTO PENALE BOLOGNA

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 3 gennaio 2017, n. 27

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16737-2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 357/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 20/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/2016 dal Consigliere Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

uditi, per la ricorrente, gli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI FRANCESCA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza 6 marzo 2015, ha rigettato il gravame di (OMISSIS) avverso l’impugnata sentenza del Tribunale di Bergamo che, giudicando nella causa di separazione dal coniuge (OMISSIS), aveva affidato in via esclusiva al padre i due figli minori (OMISSIS) e (OMISSIS) e aveva negato alla (OMISSIS) l’attribuzione di un contributo per il mantenimento proprio e dei figli e l’assegnazione della casa coniugale.

La Corte ha confermato la decisione del primo giudice sull’affidamento esclusivo dei figli (anziche’ condiviso) in ragione di una particolare conflittualita’ esistente nel rapporto tra i coniugi che derivava dalla presenza di note caratteriali in entrambi e che ostacolava la loro capacita’ di assumere scelte comuni, sicche’ un affidamento condiviso avrebbe creato una situazione di stallo nelle decisioni che era negativa nell’interesse dei figli, bisognosi di particolari cure e attenzioni; in tale situazione ha confermato il regime di affidamento esclusivo al padre, dando atto dell’importante ruolo della madre non affidataria nella crescita e nella formazione dei figli; con riguardo alle statuizioni economiche, la Corte ha ritenuto che, pur avendo il (OMISSIS) una maggiore capacita’ reddituale e patrimoniale, la (OMISSIS) godeva di redditi superiori a quelli dichiarati e che aveva dimostrato di essere in grado con i propri mezzi di conservare il tenore di vita matrimoniale.

Avverso questa sentenza la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi, cui si e’ opposto il (OMISSIS). Le parti hanno presentato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente esaminata e rigettata, perche’ infondata, l’eccezione di improcedibilita’ o inammissibilita’ del ricorso per mancata produzione della sentenza notificata (il 30 aprile 2015) la quale, infatti, e’ ritualmente presente in atti.

I primi sei motivi di ricorso denunciano violazione di legge e vizio di motivazione per avere escluso l’affidamento condiviso dei figli (con collocamento presso la madre) sulla base dell’argomento, considerato inconsistente, dell’esistenza di una litigiosita’ tra coniugi e senza considerare che un affidamento esclusivo non garantisce una minore litigiosita’ ne’ la tutela dell’interesse dei figli; per averli affidati in via esclusiva al padre pur avendo evidenziato i limiti caratteriali dello stesso e pur avendo rilevato che ad entrambi i genitori erano state riscontrate difficolta’ caratteriali, senza una motivazione sulla inidoneita’ genitoriale della madre la quale si era sempre dimostrata idonea ed attenta nei confronti dei figli.

I motivi in esame, da esaminare congiuntamente perche’ reciprocamente connessi tra loro, sono fondati.

Nella giurisprudenza di questa Corte e’ costante l’orientamente secondo cui l’affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori (che non esclude che essi siano collocati presso uno di essi con previsione di uno specifico regime di visita con l’altro) costituisce il regime ordinario di affidamento, che non e’ impedito dall’esistenza di una conflittualita’ tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l’interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all’idoneita’ del genitore affidatario e all’inidoneita’ educativa alla manifesta carenza dell’altro genitore (v. Cass. nn. 1777 e 5108/20012, 24526/2010, 16593/2008).

Nella specie, la Corte di merito ha preso atto della conflittualita’ tra i coniugi e ha scelto uno dei due genitori (il (OMISSIS)) quale affidatario esclusivo dei figli senza una specifica motivazione in ordine al pregiudizio che sarebbe stato arrecato ai figli da un affidamento condiviso, essendo del tutto generico e quindi apparente l’argomento della necessita’ di assicurare rapidita’ nelle decisioni riguardanti i figli. Inoltre, la scelta di escludere la (OMISSIS) dall’affidamento dei figli non e’ derivata da una specifica valutazione di incapacita’ genitoriale della stessa e, per altro verso, neppure la scelta di affidare i figli al padre e’ derivata da un accertamento della sua idoneita’ genitoriale. E’ significativo che la Corte di merito abbia evidenziato la presenza di note caratteriali in entrambi i genitori, sicche’ la scelta del genitore al quale affidare i figli in via esclusiva risulta priva di una reale motivazione.

Gli ultimi tre motivi riguardano la mancata attribuzione dell’assegno di mantenimento in favore della (OMISSIS), addebitando alla sentenza impugnata lacune istruttorie e omesso esame della documentazione ai fini dell’accertamento dell’elevato tenore di vita matrimoniale e della situazione reddituale delle parti che si assume sperequata a vantaggio del (OMISSIS) e a svantaggio della (OMISSIS).

I motivi in esame sono inammissibili: le censure motivazionali non sono riconducibili al novellato articolo 360 c.p.c., n. 5, come interpretato dalle Sezioni Unite (n. 8053/2014); la censura di carenza di istruttoria e omesse indagini sui redditi, rubricata ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, vorrebbe indurre questa Corte ad una impropria revisione del giudizio di fatto, compiuto dal giudice di merito, in ordine all’accertamento in concreto dei redditi delle parti.

In conclusione, in accoglimento dei primi sei motivi del ricorso, la sentenza impugnata e’ cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, cui demanda la liquidazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi sei motivi del ricorso, dichiara inammissibili gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 30 settembre – 3 gennaio 2017, n. 27, Pres. Dogliotti, Rel. Lamorgese

Nella giurisprudenza di questa Corte è costante l’orientamento secondo cui l’affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori (che non esclude che essi siano collocati presso uno di essi con previsione di uno specifico regime di visita con l’altro) costituisce il regime ordinario di affidamento che non è impedito dall’esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l’interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all’idoneità del genitore affidatario e all’inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell’altro genitore (v. Cass. nn. 1777 e 5108/20012, 24526/2010, 16593/2008).

AVVOCATO SEPARAZIONI AFFIDO CONDIVISO, DIVORZIO, FAMIGLIA ,DIVORZISTA ,BOLOGNA, RAVENNA ,FORLI ,CESENA  ,

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 11 maggio 2017, n. 11537

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Presidente

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e lo difende, in sostituzione di precedente difensore, come da mandato allegato in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 976/2009 della Corte d’appello di Venezia, depositata l’11 giugno 2009;

sentita la relazione svolta dal Presidente dott. Salvatore Di Palma;

udito il difensore, avv. (OMISSIS), per il ricorrente;

udite le conclusioni del P.M., Dott. CERONI Francesca, che ha domandato la dichiarazione d inammissibilita’, e comunque il rigetto, del ricorso;

letta la memoria ex articolo 378 c.p.c. depositata dal difensore del ricorrente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

con la sentenza impugnata, n. 976 del 15 dicembre 2008 (dep. 11.6.2009), la Corte d’Appello di Venezia ha confermato integralmente la decisione pronunciata in primo grado dal Tribunale di Treviso con sentenza del 13-02/15-04-2008. Il Tribunale aveva dichiarato la separazione dei coniugi, rigettando le domande rispettivamente proposte al fine di ottenere l’addebito della separazione all’altro coniuge;

aveva affidato il figlio (OMISSIS) (nato nel (OMISSIS)) alla madre, cui era stata in conseguenza assegnata la casa coniugale; aveva regolamentato il diritto di visita del padre, ponendo a carico di quest’ultimo il pagamento di un assegno da valere quale contributo per il mantenimento di moglie e figlio nella misura mensile di Euro 150,00 rivalutabili per la prima e di Euro 450,00 rivalutabili per il secondo, ed aveva disciplinato il regime delle spese straordinarie.

Per quanto in questa sede ancora di interesse, la Corte di merito ha confermato la decisione di prime cure, rigettando le reciproche domande di addebito della separazione e rilevando che la produzione di relazioni investigative da parte del ricorrente (OMISSIS) e’ intervenuta tardivamente. Ha osservato, inoltre, che la ventilata nuova convivenza della moglie con persona dotata di reddito non comporta di per se’ una ragione di cessazione del contributo di cui era stato gravato il marito, in mancanza di prova della stabilita’ della nuova convivenza. La Corte territoriale ha confermato quindi il giudizio che non fosse stata fornita la prova della prospettata incapacita’ della madre di badare al figlio minore, rimasto asseritamente vittima di ripetuti incidenti proprio quando affidato alle sue cure. Neppure le critiche mosse dal ricorrente (OMISSIS) avverso le valutazioni operate dal CTU sono state ritenute fondate dalla Corte d’Appello, la quale ha osservato che dalla relazione del consulente emerge “un dato risolutivo ai fini della decisione sull’affidamento, che supera e preclude l’ipotesi dell’affido condiviso, costituito dal rilievo che – a differenza di quanto riscontrato nella relazione del minore con la madre – il padre ha esposto il minore a situazioni troppo conflittuali e non ha salvaguardato l’immagine dell’altro genitore”.

In materia di rapporti patrimoniali, poi, la Corte territoriale ha ritenuto che non potesse attribuirsi rilievo alla possibilita’ per la moglie di ricorrere al sostegno economico della propria famiglia di origine.

In materia di riparto delle spese processuali, fatte gravare dal Tribunale per la meta’, nella misura di oltre 10.000,00 Euro, sul ricorrente, la Corte di merito ha evidenziato che il (OMISSIS), nell’esercizio di legittime facolta’ processuali, aveva prodotto, per opera dei sette Avvocati che si erano avvicendati quali suoi difensori, una gran quantita’ di istanze e provocato cospicua attivita’ processuale, per cui la motivazione adottata e la quantificazione degli oneri non appariva censurabile, neppure potendo trascurarsi che il ricorrente aveva omesso di indicare nei confronti di quali specifiche voci delle spese, richieste dai difensori di controparte e riconosciute dal Tribunale, intendeva indirizzare le proprie lamentele.

Avverso la decisione della Corte d’appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro articolati motivi, (OMISSIS). Non si e’ costituita (OMISSIS).

Il ricorrente ha nominato nuovo difensore e ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 169 c.p.c., e articoli 74 ed 87 disp. att. c.p.c.. In sostanza il ricorrente critica la decisione della Corte di merito che, nel confermare in ogni sua parte la decisione di prime cure, ha fatto propria la sentenza del Tribunale anche nella parte in cui questa non ha tenuto conto che, al momento del deposito della comparsa conclusionale, il fascicolo di controparte non risultava depositato, e ne era stato poi depositato un duplicato. Il fascicolo originale era stato quindi ritrovato nel corso del giudizio di seconde cure, ma non recava alcuna attestazione di avvenuto deposito in primo grado. Ciononostante il Tribunale avrebbe deciso il giudizio anche sul fondamento di atti contenuti nel fascicolo della (OMISSIS) tardivamente ed irregolarmente allegato.
  2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha contestato, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che non gli fosse stata assicurata “la possibilita’ di provare il proprio assunto circa l’incapacita’ genitoriale della moglie che ha portato alla separazione”, specie in conseguenza dell’incapacita’ della stessa di vigilare sul figlio minore che, quando era affidato alle sue cure, si era procurato frequentemente lesioni non trascurabili. Ha osservato allora il ricorrente che lo stesso quesito posto al CTU, al quale era stato richiesto di individuare il genitore piu’ idoneo all’affidamento del figlio minore, appariva improprio. Le valutazioni operate dal CTU sono state comunque tacciate di incoerenza dal ricorrente, il quale ha evidenziato che il professionista aveva dovuto riconoscere l’intenso legale personale intercorrente anche tra il minore ed il padre.

Il vizio di motivazione della sentenza impugnata deve ancora affermarsi, secondo il ricorrente, in relazione al fatto che il giudice dell’appello ha confermato una pronuncia di primo grado che aveva considerato rientrante tra i redditi del (OMISSIS), onerato del pagamento di un assegno mensile in favore di moglie e figlio, quanto da lui percepito a titolo di indennita’ integrativa speciale tabellare che, rappresentando una somma di natura risarcitoria equiparata alle pensioni di guerra, non puo’ considerarsi un reddito.

  1. Con il terzo motivo, il ricorrente ha ulteriormente contestato, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che la decisione della Corte d’Appello sarebbe incorsa nella violazione della riforma introdotta con la L. n. 54 del 2006: questo perche’, a suo avviso, la pronuncia non avrebbe tenuto conto che, essendo l’affidamento condiviso la regola nel nostro Ordinamento, in sede di separazione dei coniugi non deve essere effettuato un giudizio circa il coniuge maggiormente idoneo all’affidamento del figlio minore, bensi’ una valutazione circa l’eventuale inidoneita’ di uno dei coniugi ad essere coaffidatario del figlio minore.
  2. Con un quarto motivo di impugnazione, (OMISSIS) ha criticato, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per la violazione dell’articolo 92 c.p.c. e segg., la valutazione operata dalla Corte di merito in materia di governo delle spese di lite: ha osservato in proposito che, a fronte di una motivata contestazione sul quantum della condanna alle spese inflittagli in primo grado, in considerazione del “valore della causa”, il giudice d’appello avrebbe dovuto rinnovare la valutazione in materia di ammontare del compenso, e non addebitare al ricorrente di non aver indicato le singole voci contestate.

Sembra opportuno, per ragioni logiche e sistematiche, trattare prima delle contestazioni proposte dal ricorrente in ordine all’affidamento del figlio della coppia – allora minorenne – con il terzo motivo di ricorso e, in parte, anche con il secondo. Le relative censura devono essere dichiarate inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse. Il figlio (OMISSIS), infatti – nato il (OMISSIS) – ha medio tempore raggiunto la maggiore eta’, in data (OMISSIS), sicche’ il denunciato vizio, ove anche per ipotesi sussistente, non avrebbe alcuna rilevanza ai fini di un affidamento che non deve piu’ essere disposto.

Nell’ambito del secondo motivo di impugnazione, il ricorrente ha pure contestato che quanto da lui percepito a titolo di indennita’ integrativa speciale tabellare, pertanto una indennita’ di natura risarcitoria equiparata alle pensioni di guerra, e’ stato invece erroneamente considerato dalla Corte d’Appello quale un reddito, nella valutazione delle rispettive disponibilita’ delle parti al fine della quantificazione dell’assegno che il ricorrente e’ stato onerato di corrispondere in favore di moglie e figlio.

Occorre allora chiarire che, secondo i consolidati principi enunciati piu’ volte da questa Corte, al fine della quantificazione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il giudice del merito deve accertare le disponibilita’ patrimoniali dell’onerato. A tal fine, il giudice non puo’ limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta o comunque accertato, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato (cfr. Cass. 14610/2012). La critica della decisione assunta dalla Corte d’Appello e’ quindi infondata ed il motivo di ricorso deve essere rigettato.

Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha contestato che il giudice di prime cure – ed anche quello dell’appello, che ha confermato la decisione del primo – avrebbero deciso sulla base di documenti non utilizzabili perche’ tardivamente prodotti dalla controparte, con particolare riferimento all’attestazione dei redditi della resistente (OMISSIS). Il motivo, ancor prima che infondato, e’ inammissibile. Dalla decisione della Corte d’Appello, infatti, non emerge che la questione sia stata oggetto di trattazione nel giudizio di secondo grado. Sarebbe stato in conseguenza preciso onere della parte ricorrente trascrivere, o almeno indicare specificamente nel ricorso per cassazione dove la contestazione avverso la decisione di primo grado fosse stata (tempestivamente) proposta e, se del caso, lamentare nel giudizio di legittimita’ l’omessa pronuncia della Corte di merito. Inoltre, il ricorrente non esplicita nel suo ricorso quale interesse abbia all’accoglimento della propria contestazione. L’impugnante lamenta che i giudici di merito si sono avvalsi di documentazione prodotta dalla difesa di Rita (OMISSIS) e relativa al reddito da lavoro dipendente da lei percepito. Non si vede come la ventilata tardiva produzione di questa documentazione, di cui il ricorrente non contesta l’autenticita’, avrebbe potuto arrecargli nocumento in conseguenza della sua utilizzazione ai fini del decidere. Merita ancora di essere ricordato, per mera completezza, che, secondo il consolidato orientamento espresso da questa Corte, “Ove non risulti alcuna annotazione dell’avvenuto ritiro del fascicolo di una parte, il giudice non puo’ rigettare una domanda, o un’eccezione, per mancanza di una prova documentale inserita nel fascicolo di parte, ma deve disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria, e, in caso di esito negativo, concedere un termine all’appellante per la ricostruzione del proprio fascicolo, presumendosi che le attivita’ delle parti e dell’ufficio si siano svolte nel rispetto delle norme processuali e, quindi, che il fascicolo, dopo l’avvenuto deposito, non sia mai stato ritirato” (Cass. sent. n. 12369/14), essendo anche stato chiarito che “non possono gravare sulla parte le conseguenze del mancato reperimento” (Cass. sent. n. 29262/08) del suo fascicolo.

Non merita accoglimento neppure il quarto motivo di ricorso, mediante il quale il ricorrente contesta l’eccessivo aggravio di spese posto a suo carico all’esito del giudizio di primo grado, con pronuncia confermata dal giudice dell’appello. Merita di essere ricordato che, nel primo grado del giudizio, le spese di lite sono state parzialmente compensate tra le parti, nella non irrilevante misura di meta’, in ragione della reciproca soccombenza in ordine ad alcune domande introdotte, e che la Corte di merito ha specificato che il livello elevato di quantificazione delle spese appariva giustificato dalle molte attivita’ processuali, ancorche’ tutte pienamente legittime, che il ricorrente aveva provocato con le sue difese. La Corte d’Appello ha quindi rilevato che il ricorrente aveva omesso di indicare quali voci delle spese processuali, come liquidate in considerazione della nota presentata dai legali di controparte, egli intendesse specificamente contestare. A tanto, pero’, il ricorrente non aveva provveduto, limitandosi ad una generica lagnanza. Questa motivazione non merita censure in sede di giudizio di legittimita’. Puo’ aggiungersi che, per costante orientamento di questa Corte, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non puo’ essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese. Con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di Cassazione e’ quindi limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito sia la valutazione dell’opportunita’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (cfr., ex plurimis, Cass. n. 14349/12, nn. 17145 e 25270 del 2009); sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti.

Anche questo motivo di ricorso deve essere pertanto respinto.

Nulla deve provvedersi in materia di spese di lite nel presente grado, in considerazione della soccombenza del ricorrente e della mancata costituzione della resistente.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Dispone, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalita’ e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi

Originally posted 2018-03-04 18:21:00.