CONSOB CONSULENTE  FINANZIARIO FIRMA IN BIANCO

CONSOB FIRMA IN BIANCO , CONSOB CONSULENTE  FINANZIARIO FIRMA IN BIANCO  IL CONSULENTE FINANZIARIO RISCHIA PESANTISSIMA SANZIONE

SANZIONI CONSULENTI FINANZIARI ANCHE LA SOSPENSIONE CAUTELARE DALLA CONSOB che, ai sensi dell’art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell’art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017,

la Consob, in caso di necessità ed urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del consulente finanziario dall’esercizio dell’attività per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l’esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob;

AVVOCATO ESPERTO CONSULENTI FINANZIARI

CONSOB, PENALE ,CIVILE, DISCIPLINARE 

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BOLOGNA MILANO FIRENZE  TREVISO VICENZA PADOVA ROVIGO RAVENNA  CESENA FORLI RIMINI PESARO

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AVVOCATO ESPERTO CONSULENTI FINANZIARI SANZIONI CONSOB E PENALI

 

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La sig.ra […omissis…] “ha mostrato all’ispettore copia di un assegno di 20.000 euro emesso dal marito in data 24 febbraio 2018 ed intestato al sig. XXXXi – quale provvista di un futuro investimento – negoziato da Credit Agricole filiale di Parma, la cui firma di girata mostra caratteri assimilabili alla firma apposta dal sig. Belli sul contratto di agenzia, oltre a una presumibilmente artefatta lettera di conferma Edmond De Rothschild datata 28 febbraio 2018 per un importo di 20.000 euro, la quale riporta sul lato sinistro un numero seriale identico a quello rinvenuto nella lettera presente nella cartella riconducibile alla sig.ra […omissis…] [v.punto 8]”;

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GRAVISSIMO PER I CONSULENTI FINNZIARI FAR FIRMARE MODULI IN BIANCO AI CLIENTI CONSOB CONSULENTE  FINANZIARIO FIRMA IN BIANCO

Art. 176. (Procedure interne e pratiche retributive) 1. I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza finanziaria adottano, applicano e mantengono: a) procedure adeguate alla natura, alla dimensione e alla complessita’ dell’attivita’ svolta che siano idonee a garantire l’adempimento degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti; b) procedure che consentono di ricostruire i comportamenti posti in essere nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti; c) misure idonee a garantire una gestione prudente dell’attivita’ prestata e l’adeguata considerazione dell’interesse dei clienti; d) misure idonee a garantire che le persone che prestano l’attivita’ possiedano sufficienti conoscenze, competenze ed esperienze e dedichino tempo sufficiente per svolgere le loro funzioni. 2. I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza finanziaria adottano opportune disposizioni per ottenere le informazioni sullo strumento finanziario e sul suo processo di approvazione, compreso il suo mercato di riferimento e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento identificato di ciascuno strumento finanziario. Tali disposizioni lasciano impregiudicati gli obblighi relativi all’informativa, alla valutazione dell’adeguatezza e alla identificazione e gestione dei conflitti di interesse. 3. I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza finanziaria, laddove sia proporzionato alle dimensioni dell’attivita’ svolta, formalizzano in modo adeguato e ordinato le procedure adottate ai sensi del comma 1. 4. I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza finanziaria definiscono e attuano politiche e pratiche retributive regolate da adeguate procedure interne, idonee a garantire una gestione sana e con l’intento di assicurare che i clienti siano trattati in modo equo e che i loro interessi non siano danneggiati dalle pratiche retributive adottate nel breve, medio o lungo periodo. Le politiche e pratiche retributive sono intese a non creare conflitti di interesse che possano indurre i soggetti rilevanti a favorire i propri interessi o gli interessi del consulente finanziario autonomo o della societa’ di consulenza finanziaria a potenziale discapito di un cliente. 5. I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza finanziaria assicurano che le politiche e pratiche retributive seguite si applichino a tutti i soggetti rilevanti che hanno un impatto diretto o indiretto sulla prestazione del servizio di consulenza, indipendentemente dal tipo di clienti, nella misura in cui la retribuzione di tali soggetti possa creare un conflitto di interesse che li incoraggi ad agire contro gli interessi di un cliente. 6. L’organo di amministrazione della societa’ di consulenza approva la politica retributiva della societa’. Alla dirigenza della societa’ di consulenza di investimento compete la responsabilita’ dell’attuazione nella prassi quotidiana della politica retributiva e del monitoraggio dei rischi di conformita’ in relazione a tale politica. 7. La retribuzione non e’ basata esclusivamente o prevalentemente su criteri commerciali quantitativi e tiene pienamente conto di adeguati criteri qualitativi che riflettano la conformita’ alla regolamentazione applicabile, l’equo trattamento dei clienti e la qualita’ dei servizi prestati ai clienti. L’equilibrio tra componenti fisse e variabili della retribuzione e’ mantenuto in qualsiasi circostanza, di modo che la struttura retributiva non favorisca gli interessi del consulente finanziario autonomo o della societa’ di consulenza finanziaria o dei rispettivi soggetti rilevanti a discapito degli interessi di un cliente.

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La documentazione firmata in bianco (e non compilata) riguarda n. 3 moduli di adesione (“operazione premio AdWantage”) intestati a IW Bank S.p.A. e un modulo di compravendita datato 11 giugno 2018, da cui risulta il rimborso di n. 7 fondi (di case terze) e la sottoscrizione del prodotto Consultinvest Multimanager Low Volatility per l’importo corrispondente ai disinvestimenti di 237.215,66 euro; il modulo di compravendita non è mai stato inviato alla SIM;

2) Signori […omissis…]

Il sig. […omissis…] “ha confermato la posizione in strumenti finanziari detenuta presso la SIM ma ha dichiarato di aver firmato in passato documentazione in bianco su richiesta del sig. XXXe ha mostrato (…) copia di un assegno di 200.000 euro emesso in data 21 settembre 2017, intestato al sig. Belli, a fronte dell’asserita sottoscrizione di strumenti finanziari – negoziato da Credit Agricole filiale di Parma – la cui firma di girata mostra caratteri assimilabili alla firma apposta dal sig. XXXXsul contratto di agenzia, oltre ad una presumibilmente artefatta lettera di conferma copia di Edmond De Rothschild datata 30 settembre 2017 per un importo di 200.000 euro, la quale riporta un numero seriale simile a quello rinvenuto sulla lettera presente nella cartella riconducibile ai clienti […omissis…]”. Nella cartella [consegnata dalla …omissis… del sig.XXXX] “è stata rinvenuta documentazione corrispondente a quella in possesso del cliente oltre a modulistica IW Bank, Edmond De Rothschild, Franklin Templeton Investments e Banca Fideuram, non compilata e firmata in originale”.

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La sig.ra […omissis…] “ha mostrato all’ispettore copia di un assegno di 20.000 euro emesso dal marito in data 24 febbraio 2018 ed intestato al sig. XXXXi – quale provvista di un futuro investimento – negoziato da Credit Agricole filiale di Parma, la cui firma di girata mostra caratteri assimilabili alla firma apposta dal sig. Belli sul contratto di agenzia, oltre a una presumibilmente artefatta lettera di conferma Edmond De Rothschild datata 28 febbraio 2018 per un importo di 20.000 euro, la quale riporta sul lato sinistro un numero seriale identico a quello rinvenuto nella lettera presente nella cartella riconducibile alla sig.ra […omissis…] [v.punto 8]”;

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3) Signori […omissis…]

Nella documentazione del sig. XXXX“è stata rinvenuta copia di un assegno circolare datato 19 dicembre 2016 per l’importo di 151.209,68 euro intestato alla sig.ra […omissis…] ed emesso dalla filiale di Cremona di Ubi Banca, oltre ad una presumibilmente artefatta ricevuta Edmond De Rothschild recante medesima data e importo, nella quale si dava evidenza dell’assegno a fronte dell’estinzione del rapporto”. La ricevuta, inoltre, riporta sul lato sinistro “un numero seriale simile a quello rinvenuto nella lettera riconducibile al sig. […omissis…]i”;

4) Sig.ra […omissis…]

 

La sig.ra […omissis…] “ha richiesto al consulente assegnatario notizie in merito alla sua posizione in fondi Edmond De Rothschild (…) è stata rinvenuta, oltre a documentazione firmata in originale in bianco, copia di presumibilmente artefatta lettera di posizione Edmond De Rothshild datata 16 giugno 2018, per un importo di 138.984,79 euro, la quale riporta sul lato sinistro un numero seriale simile a quelli rinvenuti su altre lettere (…) copia di una contabile datata 19 dicembre 2016 di emissione di un assegno circolare per un importo di 151.209,68 euro a favore di […omissis…] [v. punto 3](…) la sigla apposta a sinistra della contabile di emissione dell’assegno circolare, nel punto ove è prevista la sigla dell’operatore, mostra caratteri assimilabili alla firma del sig. XXXX”;

5) Sig. […omissis…]

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell’art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017, la Consob, in caso di necessità ed urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del consulente finanziario dall’esercizio dell’attività per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l’esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 111, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, vigente all’epoca dei fatti, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all’articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, la Consob valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall’Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita ed alla reiterazione della violazione;

CONSIDERATO che i comportamenti innanzi descritti sono tali da compromettere l’affidabilità del consulente nei confronti dei risparmiatori;

CONSIDERATO, in particolare, che le condotte sopra indicate, in ragione della loro gravità, dell’entità dei danni cagionati, della continuazione, delle modalità fraudolente con cui sono state realizzate dal consulente finanziario sig. XXXXXXsono sanzionabili con la radiazione dall’Albo;

RITENUTA la necessità e l’urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il sig. XXXXXXdall’attività di consulente finanziario;

CONSOB CONSULENTE  FINANZIARIO FIRMA IN BIANCO SOSPENSIONE CAUTELARE che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti di questa Commissione, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l’esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob e che, pertanto, sussistano i presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione, in via cautelare, del medesimo sig. XXXXXXdall’esercizio dell’attività di consulente finanziario, per un periodo di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell’art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017;

– art. 107, comma 1 della delibera n. 16190 nonché art. 158, comma 1 della delibera n. 20307, per aver:

  • acquisito, anche mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza della clientela;
  • comunicato ai clienti informazioni e rendicontazioni non rispondenti al vero;
  • simulato operazioni di investimento inesistenti e omesso l’esecuzione di ordini disposti dai clienti;

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LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge del 7 giugno 1974, n. 216, come successivamente modificata ed integrata;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato;

VISTO l’art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018;

VISTA la propria delibera n. 16737 del 18 dicembre 2008;

VISTA la delibera dell’Organismo di Vigilanza e Tenuta dell’Albo dei consulenti finanziari n. 1 del 14 gennaio 2009;

VISTA la propria delibera n. 5949 del 28 gennaio 1992 recante l’iscrizione all’Albo Unico dei consulenti finanziari del sigXXXXXX, nato il XXXXa Parma (PR) […omissis…];

PREMESSO che, con note del 2 ottobre 2018 (prot. n. 0385412/18 e n. 0385469/18), Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. (di seguito: “la SIM”) ha comunicato di avere adottato, in data 2 ottobre 2018, il provvedimento di revoca per giusta causa del mandato conferito al sig.XXXXXXX, a seguito di gravi irregolarità riscontrate nello svolgimento dell’attività del medesimo consulente finanziario;

PREMESSO che, in data 2 agosto 2018 a seguito della comunicazione alla SIM, da parte della […omissis…], riguardante l’impossibilità temporanea […omissis…] di svolgere l’attività prevista dal mandato […omissis…], la stessa Società ha proceduto alla riassegnazione della clientela ad altro consulente;

PREMESSO che, “nei giorni successivi, il consulente assegnatario riceveva da alcuni clienti contattati, ma anche da soggetti terzi collegati ai predetti clienti da legami famigliari, richieste di conferma di operazioni in strumenti finanziari poste in essere con il sig. Belli” e che, in occasione di una visita presso l’abitazione della […omissis…] del sig.XXXX, “interloquendo con la […omissis…] [il consulente assegnatario] riceveva spontaneamente dalla stessa la documentazione presente nell’ufficio del sig.XXXX;

PREMESSO che, in sede di esame dei predetti documenti, la SIM ha rilevato “la presenza [nella stessa documentazione a disposizione del sig.XXXXX] sia di documentazione firmata in bianco, sia di documentazione apparentemente afferente altri intermediari finanziari”;

PREMESSO che, a seguito dell’attività di verifica condotta dall’Ispettorato Rete della SIM, sono risultati coinvolti i seguenti soggetti (clienti e/o terzi senza alcun rapporto con la SIM):

1) Sig.ra […omissis…]

La documentazione firmata in bianco (e non compilata) riguarda n. 3 moduli di adesione (“operazione premio AdWantage”) intestati a IW Bank S.p.A. e un modulo di compravendita datato 11 giugno 2018, da cui risulta il rimborso di n. 7 fondi (di case terze) e la sottoscrizione del prodotto Consultinvest Multimanager Low Volatility per l’importo corrispondente ai disinvestimenti di 237.215,66 euro; il modulo di compravendita non è mai stato inviato alla SIM;

2) Signori […omissis…]

Il sig. […omissis…] “ha confermato la posizione in strumenti finanziari detenuta presso la SIM ma ha dichiarato di aver firmato in passato documentazione in bianco su richiesta del sig. XXXXe ha mostrato (…) copia di un assegno di 200.000 euro emesso in data 21 settembre 2017, intestatoXXXX, a fronte dell’asserita sottoscrizione di strumenti finanziari – negoziato da Credit Agricole filiale di Parma – la cui firma di girata mostra caratteri assimilabili alla firma apposta dal sig. Belli sul contratto di agenzia, oltre ad una presumibilmente artefatta lettera di conferma copia di Edmond De Rothschild datata 30 settembre 2017 per un importo di 200.000 euro, la quale riporta un numero seriale simile a quello rinvenuto sulla lettera presente nella cartella riconducibile ai clienti […omissis…]”. Nella cartella [consegnata dalla …omissis… del sig.XXXX] “è stata rinvenuta documentazione corrispondente a quella in possesso del cliente oltre a modulistica IW Bank, Edmond De Rothschild, Franklin Templeton Investments e Banca Fideuram, non compilata e firmata in originale”.

La sig.ra […omissis…] “ha mostrato all’ispettore copia di un assegno di 20.000 euro emesso dal marito in data 24 febbraio 2018 ed intestato al sig. Belli – quale provvista di un futuro investimento – negoziato da Credit Agricole filiale di Parma, la cui firma di girata mostra caratteri assimilabili alla firma apposta dal sig. XXXXXsul contratto di agenzia, oltre a una presumibilmente artefatta lettera di conferma Edmond De Rothschild datata 28 febbraio 2018 per un importo di 20.000 euro, la quale riporta sul lato sinistro un numero seriale identico a quello rinvenuto nella lettera presente nella cartella riconducibile alla sig.ra […omissis…] [v.punto 8]”;

3) Signori […omissis…]

Nella documentazione del sig. XXXX“è stata rinvenuta copia di un assegno circolare datato 19 dicembre 2016 per l’importo di 151.209,68 euro intestato alla sig.ra […omissis…] ed emesso dalla filiale di Cremona di Ubi Banca, oltre ad una presumibilmente artefatta ricevuta Edmond De Rothschild recante medesima data e importo, nella quale si dava evidenza dell’assegno a fronte dell’estinzione del rapporto”. La ricevuta, inoltre, riporta sul lato sinistro “un numero seriale simile a quello rinvenuto nella lettera riconducibile al sig. […omissis…]i”;

4) Sig.ra […omissis…]

La sig.ra […omissis…] “ha richiesto al consulente assegnatario notizie in merito alla sua posizione in fondi Edmond De Rothschild (…) è stata rinvenuta, oltre a documentazione firmata in originale in bianco, copia di presumibilmente artefatta lettera di posizione Edmond De Rothshild datata 16 giugno 2018, per un importo di 138.984,79 euro, la quale riporta sul lato sinistro un numero seriale simile a quelli rinvenuti su altre lettere (…) copia di una contabile datata 19 dicembre 2016 di emissione di un assegno circolare per un importo di 151.209,68 euro a favore di […omissis…] [v. punto 3](…) la sigla apposta a sinistra della contabile di emissione dell’assegno circolare, nel punto ove è prevista la sigla dell’operatore, mostra caratteri assimilabili alla firma del sigXXXX”;

5) Sig. […omissis…]

Nella documentazione del consulente è stata rinvenuta modulistica firmata in bianco dal cliente, riferibile alla SIM ma mai pervenuta in sede;

6) Sig. […omissis…]

Il sig. […omissis…], figlio di un cliente assegnato al sig.XXXXXX, ha contattato il consulente assegnatario per avere delucidazioni in merito ad una posizione a lui intestata presso la SIM, della quale il consulente assegnatario ha comunicato l’inesistenza. Il sig. […omissis…] ha riferito che in data 29 agosto 2018 ha “provveduto ad una verifica presso IW Bank, ove intrattiene i rapporti, dalla quale emergeva che in data 4 maggio 2017 era stato emesso un assegno circolare dell’importo di 25.000 euro tramite addebito del proprio conto corrente e a favore di tale […omissis…] (ad egli sconosciuta) insinuando che il sig. XXXXgli avesse fatto firmare documentazione in bianco; all’interno della cartella riferita al sig. […omissis…] sono state trovate copie di contabili di emissione di 2 assegni circolari in data 4 maggio 2017, di importo pari a 25.000 euro e 26.247,27 euro, oltre ad alcuni documenti firmati in originale ed in bianco (…) una lettera intestata Franklin Templeton Investments, la quale riporta quale conferma della ricezione dei due assegni circolari di cui sopra l’apparente firma di […omissis…] (…) la sigla sulle contabili di emissione assegno circolare (…) mostra caratteri assimilabili alla firma apposta dal sig.XXXX”;

7) Sig.ra […omissis…]

Nella documentazione del sig. XXXX“è stata rinvenuta una presumibilmente artefatta lettera di Edmond De Rothschild datata 29 marzo 2018 per un importo di 31.001,466 euro, oltre a moduli contrattuali firmati in originale e in bianco”;

8) Sig.ra […omissis…]

Nella documentazione del consulente, “è stata rinvenuta una presumibilmente artefatta lettera di Edmond De Rothschild datata 14 giugno 2018 per un importo di 85.345,66 la quale riporta un numero seriale identico a quello che si rinviene nella documentazione della sig.ra […omissis…] [v. punto 2]”;

PREMESSO che nella nota del 2 ottobre 2018 la SIM ha segnalato che:

– nell’ambito della documentazione del sig.XXXX, “(…) sono stati rinvenuti ennesimi documenti firmati in bianco da nominativi che non risultano essere clienti della SIM, oltre a una carta di credito Visa a nome […omissis…] scadente nell’ottobre 2018 e copie di matrici di assegni circolari;

– una ragionevole stima dell’entità del danno è condizionata allo svolgimento di ulteriori accertamenti da parte delle funzioni di controllo”;

RITENUTI pertanto esistenti, a carico del consulente sig. XXXXXXXXXin considerazione di quanto sopra rappresentato, elementi che fanno presumere il perfezionamento delle seguenti fattispecie:

– acquisizione, anche mediante distrazione, della disponibilità di somme di pertinenza della clientela;

– comunicazione di informazioni e rendicontazione non rispondenti al vero;

– simulazione e mancata esecuzione di operazioni di investimento;

– percezione di mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte;

CONSIDERATO che i comportamenti del sig. XXXXXcome sopra rappresentati, integrano ipotesi di violazione dei seguenti articoli della delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 e della delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 pro tempore vigenti:

– art. 107, comma 1 della delibera n. 16190 nonché art. 158, comma 1 della delibera n. 20307, per aver:

  • acquisito, anche mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza della clientela;
  • comunicato ai clienti informazioni e rendicontazioni non rispondenti al vero;
  • simulato operazioni di investimento inesistenti e omesso l’esecuzione di ordini disposti dai clienti;

– art. 108, comma 5 della delibera n. 16190 nonché art. 159, comma 5 della delibera n. 20307, per avere percepito mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte;CONSOB CONSULENTE  FINANZIARIO FIRMA

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell’art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017, la Consob, in caso di necessità ed urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del consulente finanziario dall’esercizio dell’attività per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l’esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 111, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, vigente all’epoca dei fatti, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all’articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, la Consob valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall’Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita ed alla reiterazione della violazione;

CONSIDERATO che i comportamenti innanzi descritti sono tali da compromettere l’affidabilità del consulente nei confronti dei risparmiatori;

CONSIDERATO, in particolare, che le condotte sopra indicate, in ragione della loro gravità, dell’entità dei danni cagionati, della continuazione, delle modalità fraudolente con cui sono state realizzate dal consulente finanziario sig. Giampaolo Belli sono sanzionabili con la radiazione dall’Albo;

RITENUTA la necessità e l’urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il sig. XXXXXdall’attività di consulente finanziario;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti di questa Commissione, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l’esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob e che, pertanto, sussistano i presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione, in via cautelare, del medesimo sig. Giampaolo Belli dall’esercizio dell’attività di consulente finanziario, per un periodo di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell’art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017;

D E L I B E R A:

Il sig. XXXXX[…omissis…], è sospeso in via cautelare dall’esercizio dell’attività di consulente finanziario per un periodo di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera verrà portata a conoscenza dell’interessato e pubblicata nel bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

6 novembre 2018

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese

AVVOCATO ESPERTO CONSULENTI FINANZIARI

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Originally posted 2020-08-30 11:40:29.