condanna per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5 in relazione all’omessa presentazione L’Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione (…)”; ne deriva che se l’art. 325 TFUE rappresenta la base legale dell’obbligo di disapplicazione sancito dalla Corte di Giustizia, esso non può che avere ad oggetto non solo la frode, strettamente intesa, ma anche, appunto, le altre attività illegali ad essa equiparate

condanna per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5 in relazione all’omessa presentazione

SAI COSA PREVEDE LA GIURISPRUDENZA E SAI COME RISOLVERE? 

L’Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione (…)”; ne deriva che se l’art. 325 TFUE rappresenta la base legale dell’obbligo di disapplicazione sancito dalla Corte di Giustizia, esso non può che avere ad oggetto non solo la frode, strettamente intesa, ma anche, appunto, le altre attività illegali ad essa equiparate

 

La sentenza di appello prescritto il reato di omessa dichiarazione relativa al periodo di imposta 2006 solo con riguardo alle imposte dirette e non anche con riguardo all’Iva giacchè, con riferimento a quest’ultima, dovrebbe tenersi conto del fatto che, come già affermato da Sez. 3, n. 2210 del 17/09/2015, dep. 20/01/2016, Pennacchini, Rv. 266121, in ipotesi consistenti in condotte fraudolente che comportino, in concreto, l’evasione in misura “grave” di tributi IVA, le disposizioni in materia di prescrizione di cui all’art. 160 c.p., comma 3, ultima parte, e art. 161 c.p., comma 2, devono essere disapplicate – in quanto in contrasto con gli obblighi comunitari imposti agli Stati membri dall’art. 325, paragrafi 1 e 2, del T.F.U.E., in considerazione di quanto affermato nella sentenza della Corte di giustizia, Grande Sezione, 8 settembre 2015, C-105/14, Taricco – trovando invece applicazione, in tali casi, la più rigorosa disciplina già prevista nell’ordinamento per i delitti di cui all’art. 51 c.p.p., commi 3-bis e 3-quater, secondo cui il termine ordinario di prescrizione ricomincia a decorrere dopo ogni atto interruttivo. Sicchè, nella specie, il termine di prescrizione, iniziato a decorrere in data 30/12/07 (dovendo tenersi conto dei novanta giorni di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, comma 2), e sospeso dal 21/03/2014 al 09/06/2014, non maturerebbe prima del 21/03/2020.

 

La suprema CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TERZA PENALESentenza 15 dicembre 2016 – 14 marzo 2017, n. 12160 ha invece chiarito:

Ritiene tuttavia il collegio che, a prescindere dalla questione dell’applicabilità di tali principi con riferimento a condotte, come quelle di specie, poste in essere anteriormente alla adozione della pronuncia della Corte di giustizia sopra ricordata in ragione del possibile conflitto in particolare con i principi costituzionali dell’art. 25 Cost., comma 2, nonchè degli artt. 3 e 11 Cost., art. 27 Cost., comma 3, e art. 101 Cost., comma 2, che ha portato successivamente questa stessa Corte di legittimità a sollevare dinanzi alla Corte costituzionale questione di legittimità della L. 2 agosto 2008, n. 130, art. 2, che ordina l’esecuzione del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte che impone di applicare l’art. 325, p. 1 e 2, T.F.U.E., (v. ordinanze Sez. 3, n. 28346 del 30/03/2016, dep. 08/07/2016, Cestari e altri, Rv. 267259, e n. 33538 del 31/03/2016, dep. 01/08/2016, Adami e altri), difetterebbe in ogni caso, nella specie, il presupposto cui il peculiare computo di prescrizione è stato, nella giurisprudenza della Corte di giustizia, condizionato, ovvero la presenza della caratteristica di “gravità” della frode (ciò che, tra l’altro renderebbe non rilevante, nella specie, la questione di legittimità costituzionale già sollevata da questa Corte).

LA SUPREMA CORTE CHIARISCE CHE:

successivamente alla rimessione della questione di legittimità costituzionale appena ricordata (Sez. 3, n. 44584 del 07/06/2016, dep. 24/10/2016, Puteo e altri, non massimata), nel concetto di “frode” grave, suscettibile di ledere gli interessi finanziari dell’Unione Europea, devono ritenersi incluse, nella prospettiva dell’ordinamento penale italiano, non soltanto le fattispecie che contengono il requisito della fraudolenza nella descrizione della norma penale – come nel caso del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2, 3 e 11 -, ma anche le altre fattispecie che, pur non richiamando espressamente tale connotato della condotta, siano comunque dirette all’evasione dell’IVA. 

 

 

Da un lato, diversamente opinando, si otterrebbe una irragionevole disparità di trattamento in relazione a condotte comunque poste in essere al medesimo fine illecito, e, dall’altro, proprio nelle operazioni fraudolente più complesse ed articolate e dunque maggiormente insidiose per il bene giuridico tutelato, le singole condotte, pur astrattamente ascrivibili alla tipicità di fattispecie penali prive del requisito espresso della fraudolenza – come quelle di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 5, 8, e 10 ter -, rappresentano a ben vedere la modalità truffaldina dell’operazione; sarebbe intrinsecamente irragionevole, dunque, si è affermato sempre nella richiamata decisione, disapplicare le norme viziate da “illegittimità comunitaria”, in relazione alle sole fattispecie connotate dal requisito espresso della fraudolenza, e non disapplicarle nelle fattispecie, strettamente connesse sotto il profilo fattuale, ed indispensabili per la configurazione del meccanismo frodatorio, non connotate dal medesimo requisito.

Ad ulteriore conforto sovviene poi l’argomento rappresentato dalla definizione di “frode” rilevante nell’ordinamento sovranazionale: al riguardo, già l’art. 325 TFUE, già richiamato dalla Corte di Lussemburgo quale norma di diritto primario fondante l’obbligo di disapplicazione, sancisce che “L’Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione (…)”; ne deriva che se l’art. 325 TFUE rappresenta la base legale dell’obbligo di disapplicazione sancito dalla Corte di Giustizia, esso non può che avere ad oggetto non solo la frode, strettamente intesa, ma anche, appunto, le altre attività illegali ad essa equiparate. Nè può sfuggire che la Corte di Lussemburgo ha affermato il principio in discussione con riferimento ad una “frode carosello” nella quale erano contestate, altresì, fattispecie penali prive del requisito espresso della fraudolenza nella descrizione normativa. Si è aggiunto come la nozione di “frode” sia poi specificamente definita dall’art. 1 della Convenzione PIF come “qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa (…) all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale (dell’Unione) o dei bilanci gestiti (dall’Unione) o per conto di ess(a)”, norma che viene richiamata dalla stessa sentenza Taricco a proposito dell’irrilevanza del fatto che l’IVA non venga riscossa direttamente per conto dell’Unione .

Originally posted 2018-10-14 09:21:15.