coltivazione mariuana per uso personale no reato – avvocato penalista esperto bologna
coltivazione mariuana per uso personale no reato – avvocato penalista esperto bologna

affermando la responsabilità penale del prevenuto t condannando il medesimo, riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 700,00 di multa, la Corte dorica ha ritenuto che la, pur modesta, attività di autoproduzione di sostanze stupefacenti, presumibilmente
destinata al consumo personale dell’imputato, potendo comportare il ricavo di poco più di 30 dosi medie giornaliere di sostanza stupefacente, esulava dalla inoffensività del comportamento e, pertanto, anche sulla base della prevalente
giurisprudenza di questa Corte in materia, avrebbe integrato gli estremi della rilevanza penale.

- affermando la responsabilità penale del prevenuto t condannando il medesimo, riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 700,00 di multa, la Corte dorica ha ritenuto che la, pur modesta, attività di autoproduzione di sostanze stupefacenti, presumibilmente
destinata al consumo personale dell’imputato, potendo comportare il ricavo di poco più di 30 dosi medie giornaliere di sostanza stupefacente, esulava dalla inoffensività del comportamento e, pertanto, anche sulla base della prevalente
giurisprudenza di questa Corte in materia, avrebbe integrato gli estremi della rilevanza penale. - non comportando essa
alcuna effettiva lesione per il bene interesse tutelato dalla norma che si ipotizza essere stata violata da quello, attesa la irrilevanza da punto di vista dell’incremento del mercato delle sostanze stupefacenti dell’apporto che ad esso potrebbe essere fornito con la quantità prodotta dall’imputato, ma dovendo, anzi, considerare che, dal punto di vista meramente economico, la produzione di un bene per il suo esclusivo autoconsumo è fattore che, lungi dall’incrementare la vivacità di un mercato, tende piuttosto a deprimerlo – essendo priva di offensività deve intendersi estranea alla tipicità penale come
delineata dal legislatore. - Deve, infatti, rilevarsi che in materia di coltivazione domestica di piante dalla quale sia possibile ricavare sostanze stupefacenti è stata, in tempi che, seppure non possono essere più definiti recenti, sono comunque successivi al momento in cui è stata adottata la sentenza ora in rassegna, la cui pronunzia risale al 10 dicembre 2019, interessata da una sentenza delle Sezioni unite di
questa Corte, attraverso la quale è stato definito un contrasto
giurisprudenziale insorto in seno a questa stessa Corte di legittimità. - Infatti, a fronte di un orientamento che affondava le proprie radici in una ben consolidata, sino ad allora, giurisprudenza di questa Corte, che, d’altra parte, la stessa Corte di Ancona ha ritenuto richiamare, secondo la quale la coltivazione di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti è penalmente rilevante a norma degli artt. 26 e 28 del dPR n. 309 del 1990, a prescindere dalla distinzione tra coltivazione tecnico-agraria e coltivazione
domestica, posto che l’attività in sé, in difetto delle prescritte autorizzazioni, è da ritenere potenzialmente diffusiva della droga (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 19 dicembre 2013, n. 51497) senza che neppure rilevi il grado di maturazione della pianta o la quantità di principio attivo che sia in concreto
estraibile da essa, essendo determinante solamente la conformità della pianta al tipo botanico previsto dal legislatore e la sua attitudine alla produzione delle sostanze droganti (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 22 luglio 2019, n. 32485), in quanto l’espressione acoltivarg è riferibile all’intero ciclo evolutivo
dell’organismo biologico (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 6 marzo 2017, n. 10931), si è andato, progressivamente, contrapponendo un orientamento sostanzialmente diverso. - Secondo quest’ultimo, il quale è sviluppato sotto il profilo della
necessaria offensività del fatto in danno del bene interesse tutelato dalla norma (nel caso di specie la salute pubblica) acciocchè esso assurga alla rilevanza penale, ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di piante stupefacenti, non è sufficiente la mera coltivazione di una pianta conforme al
tipo botanico vietato che, per maturazione, abbia raggiunto la soglia minima di capacità drogante, ma è altresì necessario verificare se tale attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato (Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 luglio 2017, n. 36037; Corte di cassazione, Sezione VI penale, 26 febbraio 2016, n. 8058; idem Sezione VI penale 9 febbraio 2016, n. 5254). - Come si accennava i questo secondo orientamento è stato, con sentenza emessa dalle Sezioni unite penali di questa Corte, autorevolmente avallato, sulla base del rilievo secondo il quale non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (Corte di cassazione, Sezioni unite penali 16 aprile 2020, n. 12348).