CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ART 585 CP – PENALISTA PROCESSO BOLOGNA
GUARDIAMO LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL CODICE PENALE
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Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583 bis, 583 quinquies e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite(1).
Agli effetti della legge penale per armi s’intendono:
1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona [704]
2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti(3).
In tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante dell’uso di uno strumento atto ad offendere di cui all’art. 585, comma secondo, n. 2, cod. pen., laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all’offesa. Ne consegue che anche un pezzo di legno, se usato in un contesto aggressivo (nella specie, scagliato contro la persona offesa), costituisce arma impropria ai fini dell’applicazione dell’aggravante in esame, da ciò derivando la procedibilità d’ufficio del reato.
Sussiste l’aggravante di cui all’art. 585, comma secondo, n. 2 c.p., nel caso di lesioni personali provocate da un coltello “multiuso”, cioè dal coltello che, oltre alla lama da taglio, incorpora altre funzioni (forbice, apribottiglie, cacciavite ecc.), trattandosi di strumento che, al di là della sua diffusione e dell’ordinario impiego per scopi pacifici ed innocui, può, in determinate circostanze, essere usato per offendere e, in quanto tale, riconducibile alla nozione di arma di cui all’art. 585, comma secondo, n. 2, c.p..
In tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi nella colluttazione una stampante fuori uso (raccolta da un vicino cassonetto dei rifiuti), trattandosi di arma impropria ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 110 del 1975, per il quale rientrano in questa categoria, oltre gli strumenti da punta e taglio e gli altri oggetti specificamente indicati, anche qualsiasi strumento che, nelle circostanze spazio-temporali dell’azione, sia potenzialmente utilizzabile per l’offesa della persona.
Ricorre la circostanza aggravante di cui all’art. 585, comma secondo n. 2, c.p. (lesione personale procurata con l’uso di strumenti atti ad offendere) nel fatto di minaccia commesso con l’uso di un randello di legno, qualificabile come arma impropria, in quanto si tratta di attrezzo che, in date circostanze, può essere usato come strumento contundente e, pertanto, di offesa.
In tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente faccia uso di una catena di ferro, rientrando la stessa nella nozione d’arma impropria.
In tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi una spranga di ferro, essendo questa un’arma impropria.
tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente faccia uso di sassi, rientrando gli stessi nella nozione d’arma impropria.
In tema di lesioni personali e di omicidio preterintenzionale, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando la vittima delle lesioni è aggredita con un coltello da cucina, che rientra nella nozione di «arma» in cui sono ricompresi tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto senza giustificato motivo.
Sussiste l’aggravante di cui all’art. 585, comma secondo, n. 2, c.p. (lesione personale procurata con l’uso di strumenti atti ad offendere) nel caso in cui le lesioni siano procurate con l’uso di un bastone ricavato dalla gamba di un tavolino, né rileva in senso contrario la circostanza che si tratti di uso momentaneo od occasionale dello strumento atto ad offendere, considerato che tale previsione non richiede che l’uso dello strumento offensivo integri anche la contravvenzione di cui all’art. 4 della L. n. 110 del 1975.
Sono da ritenere armi, sia pure improprie, ex art. 4 della legge n. 110 del 1975, gli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che, in particolari circostanze di tempo e di luogo, possono essere usati per l’offesa alla persona. Ne consegue che anche un bastone, se usato in un contesto aggressivo, diventa uno strumento atto ad offendere e costituisce, pertanto, arma ai fini dell’applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 585 comma 2 c.p.
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Il porto senza giustificato motivo, disciplinato dall’art. 4 comma secondo legge 18 aprile 1975, n. 110, concerne qualsiasi strumento non considerato espressamente come arma da punta e taglio purché chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e luogo, per l’offesa alla persona. È tale un bastone di legno, atto a cagionare contusioni. Ma il reato non sussiste qualora, nel corso del diverbio, il bastone sia stato raccolto estemporaneamente sul luogo e immediatamente utilizzato per ledere. Difatti è necessario che la condotta pericolosa, di porto dello strumento fuori della propria abitazione senza giustificato motivo, abbia una durata apprezzabile oltre il tempo occorrente per cagionare le lesioni, non ravvisandosi altrimenti una diversa ed autonoma situazione di pericolo, che il reato, c.d. di sbarramento, mira ad evitare rispetto all’evento lesivo in concreto cagionato.
Sussiste l’aggravante prevista dall’art. 585, comma secondo n. 2, cod.pen., nel caso in cui le lesioni personali siano state cagionate alla vittima, all’interno della propria abitazione, con l’uso di una stampella da deambulazione, ritenuto che devono considerarsi armi improprie tutti gli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che, in particolari circostanze di tempo o di luogo, possono essere utilizzati per l’offesa alla persona.
ART 577 CP
Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’articolo 575 è commesso:
- 1) contro l’ascendenteo il discendente [540 75] anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva(1);
- 2) col mezzo di sostanze venefiche(2), ovvero con un altro mezzo insidioso(3);
- 3) con premeditazione(4);
- 4) col concorso di talune delle circostanzeindicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61.
La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l’altra parte dell’unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella [540], l’adottante o l’adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del Codice Civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo [291], o contro un affine [78] in linea retta(5).
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste(6).
Art. 585 c.p.: Circostanze aggravanti del reato di lesioni personali
L’art. 585 c.p. disciplina le circostanze aggravanti del reato di lesioni personali, sia semplici che aggravate. Le circostanze aggravanti sono quelle condizioni che, in presenza di un reato già commesso, determinano un aumento della pena prevista dalla legge.
Le circostanze aggravanti previste dall’art. 585 c.p. sono le seguenti:
- L’uso di armi o di altri strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
Questa circostanza aggravante si applica quando l’agente ha utilizzato un’arma o un altro strumento atto ad offendere, la cui detenzione è vietata per legge, o che può essere portato solo con un giustificato motivo.
- L’avere agito con crudeltà o sevizie.
Questa circostanza aggravante si applica quando l’agente ha cagionato le lesioni con particolare crudeltà o sevizie, ovvero con premeditazione o con l’intenzione di cagionare un danno più grave.
- L’avere agito in presenza di minori o di donne in stato di gravidanza.
Questa circostanza aggravante si applica quando l’agente ha cagionato le lesioni in presenza di minori o di donne in stato di gravidanza.
- L’avere agito in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni o a causa delle sue funzioni.
Questa circostanza aggravante si applica quando l’agente ha cagionato le lesioni a un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni o a causa delle sue funzioni.
- L’avere agito in danno di un soggetto che si trova in stato di inferiorità fisica o psichica o che si trova in stato di necessità.
Questa circostanza aggravante si applica quando l’agente ha cagionato le lesioni a un soggetto che si trova in stato di inferiorità fisica o psichica o che si trova in stato di necessità.
- L’avere agito per motivi abbietti o futili.
Questa circostanza aggravante si applica quando l’agente ha cagionato le lesioni per motivi abbietti o futili, ovvero per motivi meschini o di scarsa importanza.
- L’avere agito per motivi abietti o futili, in presenza di minori o di donne in stato di gravidanza.
Questa circostanza aggravante si applica quando l’agente ha cagionato le lesioni per motivi abbietti o futili, in presenza di minori o di donne in stato di gravidanza.
Le circostanze aggravanti previste dall’art. 585 c.p. possono essere applicate anche al reato di omicidio preterintenzionale, previsto dall’art. 586 c.p., che consiste nell’avere cagionato la morte di una persona in conseguenza di un’azione diretta a commettere altro reato.
In questo caso, le circostanze aggravanti aumentano la pena da un terzo a due terzi.
Per esempio, se un soggetto colpisce un altro con un’arma, provocandogli lesioni gravi, la pena prevista dall’art. 582 c.p. è la reclusione da tre a dieci anni. Se alla lesione grave si aggiunge la circostanza aggravante dell’uso di un’arma, la pena aumenta da quattro a dodici anni.
La giurisprudenza ha precisato che le circostanze aggravanti previste dall’art. 585 c.p. devono essere interpretate in modo restrittivo, in quanto determinano un aumento della pena. Pertanto, è necessario che la presenza della circostanza aggravante sia provata in modo certo.
Cass. pen. n. 26059/2019
Integra gli estremi del delitto di minaccia aggravata dall’uso di un’arma, di cui all’art. 612, comma secondo, cod. pen. in relazione all’art. 339, comma primo, cod. pen., la condotta di chi cosparga di liquido infiammabile il luogo in cui si trova la vittima e, impugnando un accendino, minacci di appiccare il fuoco, atteso che anche oggetti comuni possono essere qualificati come armi improprie ai sensi dell’art. 585, comma secondo, cod. pen. quando, in un contesto aggressivo, possano essere utilizzati come mezzi di offesa alla persona.
(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 26059 del 12 giugno 2019)
AVVOCATO PENALISTA ESPERTO CHIAMA SUBITO CHIEDI UN APPUNTAMENTO 051 6447838
Cass. pen. n. 12639/2019
In tema di tentato omicidio, si configura il requisito dell’idoneità degli atti in relazione alla condotta di chi cosparga testa, viso e busto della vittima con liquido infiammabile e, contestualmente, minacci di darle fuoco, non riuscendo nell’intento per il mancato reperimento di un accendino e per la pronta reazione della vittima, trattandosi di condotta atta a cagionare, in caso di sviluppo delle fiamme,lesioni verosimilmente mortali e, comunque, la compromissione della funzione vitale della respirazione. (In motivazione la Corte ha precisato che il getto di liquido infiammabile non è qualificabile alla stregua dell’uso di un’arma, non essendo sussumibile negli artt. 585, comma secondo, cod. pen., 704 cod. pen. e 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110).
(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 12639 del 16 gennaio 2019)
Cass. pen. n. 40826/2017
L’aggravante dell’uso delle armi è configurabile con riguardo al delitto di lesioni personali tentato, poiché l’estensione al tentativo delle circostanze previste per il corrispondente delitto consumato deve essere verificato sulla base di una valutazione di compatibilità logico-giuridica, tenuto conto della tipologia dell’aggravante contestata che, nella specie, connota la pericolosità della condotta, a prescinde dal verificarsi dell’evento.
(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 40826 del 7 settembre 2017)
Cass. pen. n. 8640/2016
In tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante dell’uso di uno strumento atto ad offendere di cui all’art. 585, comma secondo, n. 2, cod. pen., laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all’offesa. Ne consegue che anche un pezzo di legno, se usato in un contesto aggressivo (nella specie, scagliato contro la persona offesa), costituisce arma impropria ai fini dell’applicazione dell’aggravante in esame, da ciò derivando la procedibilità d’ufficio del reato.
(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 8640 del 2 marzo 2016)
Cass. pen. n. 41284/2015
Sussiste l’aggravante prevista dall’art. 585, comma secondo n. 2, cod.pen., nel caso in cui le lesioni personali siano state cagionate alla vittima, all’interno della propria abitazione, con l’uso di una stampella da deambulazione, ritenuto che devono considerarsi armi improprie tutti gli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che, in particolari circostanze di tempo o di luogo, possono essere utilizzati per l’offesa alla persona.
(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 41284 del 14 ottobre 2015)
Cass. pen. n. 51237/2014
Sussiste l’aggravante di cui all’art. 585, comma secondo, n. 2 c.p., nel caso di lesioni personali provocate da un coltello “multiuso”, cioè dal coltello che, oltre alla lama da taglio, incorpora altre funzioni (forbice, apribottiglie, cacciavite ecc.), trattandosi di strumento che, al di là della sua diffusione e dell’ordinario impiego per scopi pacifici ed innocui, può, in determinate circostanze, essere usato per offendere e, in quanto tale, riconducibile alla nozione di arma di cui all’art. 585, comma secondo, n. 2, c.p..
(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 51237 del 10 dicembre 2014)
Cass. pen. n. 5066/2014
Il “nunchaku”, strumento utilizzato per aggressione e difesa nelle arti marziali, e costituito da due bastoni corti uniti da una breve catena o corda, rientra nel novero delle armi comuni non da sparo o “bianche”, essendo destinato all’offesa alla persona perché idoneo a strangolare, oltre che a colpire e ledere. (Fattispecie relativa a lesioni aggravate dall’uso di armi).
In tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi nella colluttazione una stampante fuori uso (raccolta da un vicino cassonetto dei rifiuti), trattandosi di arma impropria ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 110 del 1975, per il quale rientrano in questa categoria, oltre gli strumenti da punta e taglio e gli altri oggetti specificamente indicati, anche qualsiasi strumento che, nelle circostanze spazio-temporali dell’azione, sia potenzialmente utilizzabile per l’offesa della persona.
In tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi un manico di scopa ed un ombrello, trattandosi di armi improprie, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, per il quale rientra in questa categoria, oltre agli strumenti da punta e taglio e gli altri oggetti specificamente indicati, anche qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l’offesa della persona.
Integra lo “sfregio permanente”, quale circostanza aggravante del delitto di lesioni volontarie, qualsiasi segno idoneo ad alterare la fisionomia della persona, ancorché di dimensioni contenute, rispetto ai tratti naturali dei lineamenti, escludendone l’armonia con effetto sgradevole o di ilarità, anche se non di ripugnanza, e compromettendone l’immagine in senso estetico, in rapporto ad un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità. Né, a tal fine, rileva la possibilità di eliminazione o di attenuazione del danno fisionomico mediante speciali trattamenti di chirurgia facciale. (Nella specie lo sfregio è consistito in una cicatrice al viso della lunghezza di 3 cm).
Ricorre la circostanza aggravante di cui all’art. 585, comma secondo n. 2, c.p. (lesione personale procurata con l’uso di strumenti atti ad offendere) nel fatto di minaccia commesso con l’uso di un randello di legno, qualificabile come arma impropria, in quanto si tratta di attrezzo che, in date circostanze, può essere usato come strumento contundente e, pertanto, di offesa.