BANCAROTTA PER DISTRAZIONE CORTE APPELLO MILANO

BANCAROTTA PER DISTRAZIONE CORTE APPELLO MILANO

avvocato per bancarotta

Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione ?
anche quando cui l’amministratore esegua l’accredito del proprio stipendio in assenza espressa autorizzazione,

decisione della Corte Suprema con la sentenza n.57428/2018, emessa di recente.

In particolare l’amministratrice di una società condannata alla pene di legge, per il reato di cui all’art 216 della legge fallimentare, deduceva in apposito motivo di ricorso, la totale assenza di responsabilità dato che gli accrediti eseguiti avevano ad oggetto i dovuti emolumenti stipendiali .

Secondo il ricorso dell’imputata particolare come nessuna condotta distrattiva, poteva esserle contestata dato che tali somme le erano effettivamente dovute per la sua attività prestata a favore della società.

Secondo la cassazione la tesi espressa dall’imputata è infondata secondo i principi circa i contorni delle condotte necessarie per la configurazione del reato di bancarotta per distrazione.
Circa la natura degli accrediti, i giudici della Corte Suprema esprimono l’opinione che non possa che trattarsi di emolumenti stipendiali, ricavando tale conclusione dalla regolarità della cadenza degli stessi e dall’identità del loro importo.

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Questo non lasciava dubbio circa l’effettiva natura dei bonifici sul conto corrente dell’imputata, da parte della stessa.
Relativamente, invece alla loro legittimità, questione più volte prospettasi, era sempre prevalsa una soluzione uniforme.
Secondo la cassazione perché l’amminsitratric epotesse accreditarsi gli emulumenti era necessaria una preventiva delibera da parte del consiglio di amministrazione o dagli organi preposti
La condotta posta in essere da parte dell’amministratrice della società, pertanto, rientra tra quelle sanzionate dall’art.216 della legge fallimentare, che sanziona gli atti distrattivi che abbiano per oggetto il patrimonio sociale, la cui funzione è ad ogni modo quella di garantire le ragioni di eventuali creditori della persona giuridica.

Responsabilità per i fatti di omesso versamento di contributi previdenziali, qualificati come bancarotta per dissipazione. Posto che quest’ultima fattispecie si configura in presenza di operazioni incoerenti con le esigenze dell’impresa, che ne riducono il patrimonio (Sez. 5, n. 47040 del 19/10/2011, Presutti, Rv. 251218), la condotta in concreto contestata nel mancato versamento di contributi previdenziali non appare in sé riconducibile a tale paradigma normativo. La stessa infatti, pur potendo espressamente essere qualificata come un’operazione, o per meglio dire una serie di operazioni, incoerenti con il legittimo esercizio dell’attività di impresa, non incide direttamente sulla consistenza patrimoniale dell’impresa stessa, viceversa esponendo quest’ultima all’eventuale insorgenza di un obbligo sanzionatorio nei confronti dell’erario. A diverse conclusioni potrebbe giungersi laddove la condotta addebitata fosse delineata nella spendita ad altri fini di risorse destinate al pagamento dei contributi, o la cui uscita sia comunque contabilmente giustificata in questi termini; situazione nella quale, e solo nella quale, troverebbe peraltro applicazione l’ipotesi della bancarotta per distrazione nella quale il Procuratore generale in sede ha chiesto la riqualificazione della condotta in esame. La possibilità di riconoscere tale situazione nel caso concreto non è stata tuttavia considerata nella sentenza impugnata; essendosi la Corte territoriale limitata ad attribuire la diversa qualificazione giuridica della bancarotta per dissipazione alla mera omissione del versamento dei contributi, erroneamente contestata, per quanto detto in premessa, come bancarotta impropria per causazione del fallimento. La sentenza im

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Originally posted 2019-09-25 17:07:11.