La condotta di distrazione che configura il reato di bancarotta

La condotta di distrazione che configura il reato di bancarotta

 

condotta di distrazione bancarotta

BANCAROTTA PER DISTRAZIONE: Per distrazione si intende ogni atto di disposizione patrimoniale preordinato a finalità diverse dall’attività d’impresa, allo scopo di assicurare l’utilità del bene a sé o a terzi evitandone l’apprensione agli organi del fallimento, con conseguente depauperamento in danno dei creditori (Cass. Pen., n. 8431/2019).

In tema di bancarotta fraudolenta (per distrazione, ma con valutazioni generali in toto applicabili al metodo di verifica del dolo di bancarotta documentale) l’accertamento dell’elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di “indici di fraudolenza”, rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nel contesto in cui l’impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nell’irriducibile distanza delle scritture dalle regole contabili, tanto da dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo della ricostruzione delle vicende della fallita,

 

funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa. Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell‘amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come compensi per la carica ricoperta, qualora tali compensi, solo genericamente indicati nello statuto e non giustificati da dati ed elementi di confronto che ne consentano una oggettiva valutazione, siano stati determinati nel loro ammontare con una delibera dell’assemblea dei soci adottata “pro forma”, al solo fine di giustificare l’indebito prelievo. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 29/10/2019)

, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che l’elemento soggettivo richiesto per la sussistenza dell’illecito consiste, nel caso dell’occultamento delle scritture contabili, nel dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori e, nella diversa ipotesi della fraudolenta tenuta di tali scritture, nel dolo generico.
, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che l’elemento soggettivo richiesto per la sussistenza dell’illecito consiste, nel caso dell’occultamento delle scritture contabili, nel dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori e, nella diversa ipotesi della fraudolenta tenuta di tali scritture, nel dolo generico.

Cassazione penale sez. V, 26/01/2011, n.7588

La responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l’accertamento della previa disponibilità, da parte dell’imputato, dei beni non rinvenuti in seno all’impresa; accertamento non condizionato dalla presunzione di attendibilità del corredo documentale dell’impresa che non obbedisce – per quel che concerne il delitto in questione – alla qualificazione in termini di prova, ex art. 2710 c.c.; infatti, ai sensi dell’art. 192 c.p.p., la risultanza deve essere valutata (anche nel silenzio del fallito) con ricerca della relativa intrinseca attendibilità, secondo i consueti parametri di scrutinio, di cui deve essere fornita motivazione.

Cassazione penale sez. V, 03/03/2020, n.12748

Integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta di cessione, con contratto di “sale and lease back”, di un immobile mediante imputazione di parte del prezzo ai canoni dovuti all’acquirente da una società terza concessionaria, riconducibile alla medesima titolarità dell’alienante, con compensazione del credito di questa, privo di titolo giustificativo, nei confronti della cedente, poi fallita, in quanto operazione avente valenza distrattiva o dissipativa del patrimonio, per la sostanziale rinuncia a parte del corrispettivo della cessione con effetto di liberalità in favore della società ad essa collegata.

Cassazione penale sez. V, 02/03/2020, n.16993

In tema di citazione a giudizio, non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all’imputato di difendersi. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la genericità o l’indeterminatezza di una imputazione di bancarotta in cui si contestava all’imputato la distrazione di somme di denaro, iscritte in contabilità ed espunte mediante giroconti, mentre l’istruttoria, a cui l’imputato aveva partecipato, aveva chiarito che le somme medesime erano state utilizzate per soddisfare, senza causa lecita, crediti di una società diversa).

 

 

Cassazione penale sez. fer., 13/08/2020, n.27132

Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta dell’amministratore di una società che si appropri di somme della società a titolo di pagamento per le prestazioni lavorative svolte in favore di quest’ultima, non essendo scindibile la sua qualità di creditore da quella di amministratore. (Fattispecie in cui l’amministratore aveva prelevato somme ingenti e sproporzionate rispetto allo stato patrimoniale della società, pur avendo piena consapevolezza dello stato di dissesto della società).

 

 

LA NORMA: Art. 216 legge fallimentare – Bancarotta fraudolenta

È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

 

 

Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (L. Fall., art. 216, e art. 223, comma 1) e quello di bancarotta impropria (art. 223, comma 2, n. 2, L. cit.) – hanno affermato i giudici – concernono ambiti diversi:

  • il primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione o tenuta di libri e scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie, atti tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto;
  • il secondo concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività nè si risolvono in un pregiudizio per le verifiche concernenti il patrimonio sociale da operarsi tramite le scritture contabili, ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento.

AVVOCATO ESPERTO CASSAZIONE PENALE DIFENDE BANCAROTTA FRAUDOLENTA 

VICENZA TREVISO PAVIA BOLOGNA MILANO BERGAMO MONZA BRESCIA RAVENNA FORLI CESENA BOLOGNA  PRENDI SUBITO UN APPUNTAMENTO CON AVVOCATO ESPERTO 

051 6447838 STUDIO UNICO A BOLOGNA PATRIA E CULLA DEL DIRITTO 

AVVOCATO ESPERTO CASSAZIONE PENALE DIFENDE BANCAROTTA FRAUDOLENTA 

VICENZA TREVISO PAVIA BOLOGNA MILANO BERGAMO MONZA BRESCIA RAVENNA FORLI CESENA BOLOGNA  PRENDI SUBITO UN APPUNTAMENTO CON AVVOCATO ESPERTO 

051 6447838 STUDIO UNICO A BOLOGNA PATRIA E CULLA DEL DIRITTO 

Cass. pen. n. 52077/2014

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, posto che la penale rilevanza della distrazione per effetto di condotte riparatorie può essere esclusa solo a condizione che queste ultime si collochino in data successiva a quella della dichiarazione di fallimento, deve ritenersi che non si verifichi tale condizione qualora (come avvenuto nella specie), essendosi stipulato, prima del fallimento, un preliminare di compravendita vendita avente ad oggetto un bene immobile dell’impresa poi dichiarata fallita, con fittizio versamento, da parte del soggetto che figurava come promissario acquirente, di una somma a titolo di caparra, il curatore del fallimento abbia poi optato per l’esecuzione del contratto ed abbia quindi ottenuto la corresponsione dell’intero prezzo dell’immobile compravenduto.

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 52077 del 15 dicembre 2014)

Cass. pen. n. 48739/2014

Il termine di prescrizione del reato di bancarotta preferenziale prefallimentare decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento.

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 48739 del 24 novembre 2014)

Cass. pen. n. 42257/2014

In tema di bancarotta impropria da reato societario, il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico. (Fattispecie relativa alla esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione economica e finanziaria della società con conseguente dissesto della medesima ed induzione in errore dei creditori).

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 42257 del 9 ottobre 2014)

Cass. pen. n. 32352/2014

Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento.

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 32352 del 22 luglio 2014)

Cass. pen. n. 30830/2014

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, anche l’esercizio di facoltà legittime, comprese nel contenuto di diritti riconosciuti dall’ordinamento, può costituire uno strumento di frode in danno dei creditori, in quanto la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell’imprenditore dichiarato fallito può essere affermata solo all’esito di un accertamento in concreto, in relazione alle conseguenze prodotte sulle ragioni del ceto creditorio. (Fattispecie in cui il titolare di una impresa individuale, prima della dichiarazione di fallimento, esercitando il diritto di recesso con riferimento a quote di partecipazione ad una società, di cui egli era titolare, ne aveva di fatto disposto il trasferimento alla moglie).

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 30830 del 11 luglio 2014)

Cass. pen. n. 26399/2014

Sussiste la responsabilità, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, del presidente del collegio sindacale qualora sussistano puntuali elementi sintomatici, dotati del necessario spessore indiziario, in forza dei quali l’omissione del potere di controllo – e, pertanto l’inadempimento dei poteri doveri di vigilanza il cui esercizio sarebbe valso ad impedire le condotte distrattive degli amministratori – esorbiti dalla dimensione meramente colposa per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale, per consapevole accettazione del rischio che l’omesso controllo avrebbe potuto consentire la commissione di illiceità da parte degli amministratori. (Nella specie la S.C. ha ritenuto elementi significativi le circostanze che l’imputato fosse, 1) espressione del gruppo di controllo della società, 2) avesse rilevante competenza professionale, e 3) avesse omesso, malgrado la situazione critica della società, ogni minimo controllo).

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 26399 del 18

 

 

La condotta di distrazione che configura il reato di bancarotta

L’accertamento della condotta distrattiva presuppone che sia nota l’esistenza di determinati beni nel patrimonio aziendale in un momento anteriore alla formazione del passivo, non rinvenuti all’atto della dichiarazione di fallimento (Cass. Pen., nn. 10971/2019, 2708/2019). Inoltre, la prova non può essere data dal mero confronto con le risultanze delle scritture contabili, ma richiede di investigare sulla destinazione dei beni e dei valori impressa dagli amministratori, anche in via presuntiva sulla scorta del contegno di questi ultimi (Cass. Pen., nn. 15060/2019, 53405/2018, 49507/2017).

BANCAROTTA FRAUDOLENTA ANALISI REATO COMPLETA

  1. 3.1. La Corte territoriale aveva ritenuto una partecipazione attiva di L.G. nell’amministrazione della società in difetto di una apprezzabile attività di gestione, in termini occasionali e non episodici, in assenza di patto sociale e di un comportamento tale da ingenerare nei terzi il convincimento di una azione come socia. La L. non era autrice di scelte gestionali, non impartiva disposizioni ai dipendenti, non assumeva e licenziava personale, non gestiva direttamente o indirettamente alcun settore, non aveva contatti con terzi, clienti e fornitori.

UNA IMPORTANTE POSIZIONE DELLA CASSAZIONE

 

In materia di bancarotta fraudolenta la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione ad opera dell’amministratore della destinazione dei beni suddetti, ma l’affermazione dell’imputato di aver impiegato i beni per finalità aziendali o di averli restituiti all’avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, non può essere ignorata dal giudice che, in tal caso, non può limitarsi a rilevare l’assenza dei beni nel possesso del fallito. (Fattispecie relativa a beni concessi in “leasing” in relazione ai quali la società concedente non si era insinuata nel passivo fallimentare).

La condotta di distrazione che configura il reato di bancarotta

bancarotta per distrazione

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Ma come puo’ essere dedotta la condotta di distrazione?

Attenzione si incorre in bancarotta fraudolenta

BANCAROTTA PER DISTRAZIONE: Per distrazione si intende ogni atto di disposizione patrimoniale preordinato a finalità diverse dall’attività d’impresa, allo scopo di assicurare l’utilità del bene a sé o a terzi evitandone l’apprensione agli organi del fallimento, con conseguente depauperamento in danno dei creditori (Cass. Pen., n. 8431/2019).

Il distacco illecito può riguardare beni materiali, immateriali, crediti, diritti reali e personali di godimento, anche di provenienza illecita, e, in generale, qualsiasi diritto capace di produrre utilità e suscettibile di valutazione economica, ad esclusione dei beni ricevuti dall’imprenditore a titolo di traslatio dominii (locazione, comodato, deposito) e delle mere aspettative di fatto (Cass. Pen., nn. 38434/2019, 53399/2018, 21933/2018).

 

Cassazione penale sez. V, 17/04/2013, n.22894

In materia di bancarotta fraudolenta la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti.

 

 

Cassazione penale sez. V, 01/07/2020, n.27930

Integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la scissione di una società, successivamente dichiarata fallita, a favore di altra società alla quale siano conferiti beni di rilevante valore, qualora tale operazione, in sé astrattamente lecita, sulla base di una valutazione in concreto che tenga conto della effettiva situazione debitoria in cui operava la società al momento della scissione, si riveli volutamente depauperatoria del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale, non essendo le tutele previste dagli artt. 2506 e ss. c.c. di per sé idonee ad escludere ogni danno o pericolo per le ragioni creditorie. (Fattispecie in cui la società dichiarata fallita, in stato di pregressa insolvenza, in attuazione di un programma di riqualificazione industriale, realizzava plurime operazioni straordinarie depauperatorie, quali la cessione di ramo d’azienda in favore di impresa nella titolarità dello stesso amministratore della cedente e la parziale scissione con costituzione di nuove società, anch’esse fallite, beneficiarie di parte del patrimonio sociale e di un ramo d’azienda della fallita).

 

Cassazione penale sez. V, 05/03/2020, n.12949

Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta è necessario che la distrazione sia riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili riferibili alla società fallita, con la conseguenza che non possono costituire oggetto di distrazione le quote sociali appartenenti ai singoli soci, a prescindere dalla fittizietà o meno della loro cessione.

 

 

Cassazione penale sez. V, 25/02/2020, n.12946

Integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la distrazione o l’occultamento di diritti derivanti da un rapporto contrattuale, rientrando tali diritti nel patrimonio dell’imprenditore fallito. (Fattispecie relativa all’occultamento alla curatela di un contratto preliminare stipulato da una ditta di costruzioni, poi fallita, relativo all’acquisto di alcuni immobili facenti parte di un complesso in costruzione risolutivamente condizionato alla conclusione dei lavori entro un certo termine).

 

Cassazione penale sez. V, 13/02/2020, n.15403

Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale la sottrazione o dissipazione di un bene pervenuto alla società fallita a seguito di contratto di “leasing”, anche se risolto dopo la dichiarazione di fallimento, in quanto la perdita del valore del bene, suscettibile di riscatto, e l’onere economico derivante dall’inadempimento dell’obbligo di restituzione verso il concedente determina un pregiudizio per la massa fallimentare.

 

Cassazione penale sez. V, 12/02/2020, n.14010

Configura il delitto di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta del socio amministratore di una società di persone che prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell’interesse della società, senza l’indicazione di elementi che ne consentano un’adeguata valutazione, atteso che il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e società, segnatamente di persone (oltre che di capitali), non è assimilabile né ad un contratto d’opera né ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che giustifichino di per sé il credito per il lavoro prestato, dovendo invece l’eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un tale rapporto essere verificata in concreto attraverso l’accertamento dell’oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all’immedesimazione organica.

 

Originally posted 2020-08-13 16:17:21.