Bancarotta fraudolenta Art. 216 l.f. milano treviso vicenza  bologna cremona mantova pavia 

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AVVOCATO SERGIO ARMAROLI DI BOLOGNA DIFENSORE ESPERTO DI REATI DI BANCAROTTA

 Bancarotta fraudolenta Art. 216 l.f. milano treviso vicenza  bologna cremona mantova pavia È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:

  1. Bancarotta fraudolenta Art. 216 l.f. milano treviso vicenza  bologna cremona mantova pavia
    Assistenza giudiziale nell’ambito del prcedimento penale, con particolare riferimento ai seguenti reati:

Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.

2)Bancarotta fraudolenta Art. 216 l.f. milano treviso vicenza  bologna cremona mantova pavia  fallimentari e concorsuali in genere

3)Reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro

LO STUDIO LEGALE DELL’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI BOLOGNA DIFENDE :

Bancarotta fraudolenta.

Art. 216

4)Reati in materia di intermediazione finanziaria

5)Reati tributari

6)Reati bancari

7)Reati contro la pubblica Amministrazione

8)Reati contro l’Amministrazione della Giustizia

È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Bancarotta semplice.

Art. 217

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell’articolo precedente:

1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;

2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;

3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;

4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;

5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.

La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.

Esenzioni dai reati di bancarotta (1)

Art. 217-bis.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 216, terzo comma, e articolo 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all’articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis o del piano di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell’articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonche’ ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell’articolo 182-quinquies (2).

(1) Articolo inserito dall’articolo 48, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(2) Comma modificato dall’articolo 33, comma 1, lettera l-bis), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con la decorrenza indicata dal comma 3 del medesimo articolo 33 del suddetto D.L. n. 83 del 2012 e dall’articolo 18, comma 2-bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n.179.

Ricorso abusivo al credito (1).

Art. 218

1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un’attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d’insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.

(1) Articolo sostituito dall’articolo 32 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Circostanze aggravanti e circostanza attenuante.

Art. 219

Nel caso in cui i fatti previsti negli artt. 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.

Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:

1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;

2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un’impresa commerciale.

Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.

Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito.

Art. 220

È punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all’art. 216

, nell’elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l’esistenza di altri beni da comprendere nell’inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli artt. 16, nn. 3 e 49.

Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.

Fallimento con procedimento sommario.

Art. 221

Se al fallimento si applica il procedimento sommario le pene previste in questo capo sono ridotte fino al terzo.

Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

Art. 222

Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.

REATI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE DAL FALLITO

Fatti di bancarotta fraudolenta.

Art. 223

Si applicano le pene stabilite nell’art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.

Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell’art. 216, se:

1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile; (1)

2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.

Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 216.

(1) Numero sostituito dall’articolo 4 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

Fatti di bancarotta semplice.

Art. 224

Si applicano le pene stabilite nell’art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali:

1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;

2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.

Ricorso abusivo al credito.

Art. 225

Si applicano le pene stabilite nell’art. 218 agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.

Denuncia di crediti inesistenti.

Art. 226

Si applicano le pene stabilite nell’art. 220 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati.

Reati dell’institore.

Art. 227

All’institore dell’imprenditore, dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli artt. 216, 217, 218 e 220 si applicano le pene in questi stabilite.

Interesse privato del curatore negli atti del fallimento.

Art. 228

Salvo che al fatto non siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 206 (1).

La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.

(1) L’importo di cui al presente comma è stato elevato dall’articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dall’articolo 113, comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Accettazione di retribuzione non dovuta.

Art. 229

Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 516 (1).

Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l’inabilitazione temporanea all’ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.

(1) L’importo di cui al presente comma è stato elevato dall’articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dall’articolo 113, comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Omessa consegna o deposito di cose del fallimento.

Art. 230

Il curatore che non ottempera all’ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch’egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032 (1).

Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309 (2).

(1) L’importo di cui al presente comma è stato elevato dall’articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dall’articolo 113, comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(2) L’importo di cui al presente comma è stato elevato dall’articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dall’articolo 113, comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Coadiutori del curatore.

Art. 231

Le disposizioni degli artt. 228, 229 e 230 si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell’amministrazione del fallimento.

Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito.

Art. 232

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 51 a euro 516, chiunque fuori dei casi di concorso in bancarotta anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato (1).

Se la domanda è ritirata prima della verificazione dello stato passivo, la pena è ridotta alla metà.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:

1) dopo la dichiarazione di fallimento, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del fallito;

2) essendo consapevole dello stato di dissesto dell’imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se il fallimento si verifica.

La pena, nei casi previsti ai nn. 1 e 2, è aumentata se l’acquirente è un imprenditore che esercita un’attività commerciale.

(1) L’importo di cui al presente comma è stato elevato dall’articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dall’articolo 113, comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Mercato di voto.

Art. 233

Il creditore che stipula col fallito o con altri nell’interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103 (1).

La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.

La stessa pena si applica al fallito e a chi ha contrattato col creditore nell’interesse del fallito.

(1) L’importo di cui al presente comma è stato elevato dall’articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dall’articolo 113, comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Esercizio abusivo di attività commerciale.

Art. 234

Chiunque esercita un’impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103 (1).

(1) L’importo di cui al presente comma è stato elevato dall’articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dall’articolo 113, comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari (1).

Art. 235

Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 1.549 (2).

La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l’elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell’articolo 13 , secondo comma, o trasmette un elenco incompleto.

(1) Articolo sostituito dall’articolo 48 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(2) A norma dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 28 dicembre 1993, n. 561 la sanzione originaria dell’ammenda è stata sostituita dalla sanzione amministrativa e l’importo è stato così elevato dall’articolo 2, comma 1, lettera b) della medesima legge.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PENALI

CAPO III

Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa (1) (2) (1) A norma dell’articolo 147, secondo comma del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 sono soppressi tutti i riferimenti all’amministrazione controllata contenuti nel presente Regio Decreto. (2) Rubrica sostituita dall’articolo 33, comma 1, lettera i), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con la decorrenza indicata dal comma 3 del medesimo articolo 33 del suddetto D.L. n. 83 del 2012.

Concordato preventivo e amministrazione controllata (1).

Art. 236

È punito con la reclusione da uno a cinque anni l’imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata, siasi attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti (2).

Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano:

1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;

2) la disposizione dell’art. 227 agli institori dell’imprenditore;

3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 e al commissario del concordato preventivo o dell’amministrazione controllata;

4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori (3).

(1) A norma dell’articolo 147, secondo comma del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 sono soppressi tutti i riferimenti all’amministrazione controllata contenuti nel presente Regio Decreto.

(2) A norma dell’articolo 147, secondo comma del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 sono soppressi tutti i riferimenti all’amministrazione controllata contenuti nel presente Regio Decreto.

(3) A norma dell’articolo 147, secondo comma del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 sono soppressi tutti i riferimenti all’amministrazione controllata contenuti nel presente Regio Decreto.

 (Falso in attestazioni e relazioni) (1).

Articolo 236-bis

Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, e’ punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

Se il fatto e’ commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se’ o per altri, la pena e’ aumentata.

Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena e’ aumentata fino alla meta’.

(1) Articolo inserito dall’articolo 33, comma 1, lettera l), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con la decorrenza indicata dal comma 3 del medesimo articolo 33 del suddetto D.L. n. 83 del 2012.

Liquidazione coatta amministrativa (1).

Art. 237

L’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 è equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente titolo.

Nel caso di liquidazione coatta amministrativa, si applicano al commissario liquidatore ed alle persone che lo coadiuvano nell’amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.

(1) Articolo sostituito dall’articolo 99 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PENALI

CAPO IV

DISPOSIZIONI DI PROCEDURA

Esercizio dell’azione penale per reati in materia di fallimento.

Art. 238

Per i reati previsti negli artt. 216, 217, 223 e 224 l’azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all’art. 17.

È iniziata anche prima nel caso previsto dall’art. 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.

ARTICOLO N.239

Articolo abrogato dall’articolo unico della legge 18 novembre 1964, n. 1217.

Costituzione di parte civile.

Art. 240

Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.

I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.

Riabilitazione.

Art. 241

La riabilitazione civile del fallito estingue il reato di bancarotta semplice. Se vi è condanna, ne fa cessare l’esecuzione e gli effetti. 

  1. La distrazione di somme da una società ammessa al concordato preventivo configura un’ipotesi di bancarotta fraudolenta postfallimentare in relazione alla quale la restituzione della somma distratta non realizza una forma di cosiddetta bancarotta “riparata”, poiché, per determinare l’insussistenza della materialità del reato, l’attività di segno contrario che annulla la sottrazione deve reintegrare il patrimonio dell’impresa prima della dichiarazione di fallimento o del decreto che ammette il concordato preventivo, evitando che il pericolo per la garanzia dei creditori acuisca effettiva concretezza.

  • Le condotte distrattive compiute prima dell’ammissione al concordato preventivo di una società poi dichiarata fallita integrano il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale anche nel caso in cui l’agente abbia ottenuto l’ammissione al concordato preventivo, si sia adoperato per il buon esito della procedura, e questo non sia stato conseguito per fatti indipendenti dalla sua volontà, in quanto, laddove si verifichi il fallimento, ai fini della configurabilità del dolo, è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.

  • In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la distrazione di un ramo di azienda è configurabile solo in caso di cessione avente ad oggetto, unitariamente, oltre che i singoli beni e rapporti giuridici, anche l’avviamento riferibile a tale autonoma organizzazione produttiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il sequestro preventivo di un intero complesso aziendale, che si ipotizzava costituisse l’oggetto di una cessione fittizia, rilevando come nella specie, pur essendovi una distrazione di veicoli, dei dipendenti, di denaro e di locali della società cedente successivamente fallita, non potesse configurarsi, in assenza della cessione dell’avviamento, una distrazione dell’intera azienda).

  • In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la soppressione, a seguito della modifica dell’art. 2478 c.c. recata dall’art. 18 del D.L. n. 185 del 2008 conv. nella l. n. 2 del 2009, dell’obbligo per le società a responsabilità limitata di tenere il libro dei soci, non incide sulla configurabilità del reato in relazione alle condotte tenute nel periodo precedente alla modifica normativa, posto che l’art. 216, comma primo n. 2, della l. fall. punisce la sottrazione, distruzione e falsificazione dei libri e delle scritture che il fallito è obbligato a tenere secondo la normativa vigente al momento della gestione della impresa, nel periodo antecedente al fallimento, al fine di consentire la ricostruzione del suo patrimonio e dei fatti gestionali a tutela del soddisfacimento degli interessi dei creditori, e che, quindi, le disposizioni del c.c. costitutive degli obblighi contabili si pongono esclusivamente come elemento normativo della fattispecie.

  • Sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza.

  • In tema di bancarotta per distrazione di beni ottenuti in “leasing”, ai fini della configurabilità del reato in capo all’utilizzatore poi fallito, è necessario che tali beni fossero nella sua effettiva disponibilità, in conseguenza dell’avvenuta consegna, e che di essi vi sia stata appropriazione, non rilevando la tipologia del contratto di “leasing” (traslativo o di godimento).

  • L’oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale può essere rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell’impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione, diversamente da quanto previsto per l’ipotesi di bancarotta semplice documentale, in relazione alla quale l’oggetto del reato è individuato nelle sole scritture obbligatorie.

  • In caso di fallimento, integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione l’appropriazione indebita da parte dell’amministratore di somme di spettanza della società, ancorché l’amministratore vanti un credito nei confronti della società stessa, poiché la compensazione e, quindi, la eventuale sussistenza della bancarotta preferenziale, può essere invocata solo in presenza di un debito nei confronti della società maturato per cause lecite.

  • Il termine di prescrizione del reato di bancarotta preferenziale prefallimentare decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento.

    In tema di bancarotta fraudolenta documentale, per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall’articolo 216, primo comma n. 2 prima parte, l. fall. è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.

    In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la restituzione del bene distratto a seguito di richiesta del curatore non esclude la sussistenza dell’elemento materiale del reato, essendosi questo già perfezionato al momento del distacco del bene dal patrimonio del fallito.

  1. In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare impropria, la condotta distrattiva, non potendo essere compiuta interamente dall’amministratore, ad eccezione dei casi in cui la disponibilità dei beni dell’impresa fallita è conservata dallo stesso, si manifesta, di regola, nella forma del concorso di persone nel reato, poiché è necessario il contributo dei soggetti che, in quanto titolari di funzioni nella procedura concorsuale, sono in grado di adottare gli atti dispositivi dei beni del fallimento o di consentire il compimento della azioni distruttive. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva affermato il concorso nel reato dell’amministratore della società fallita, del curatore fallimentare e del giudice delegato, in relazione ad una transazione, autorizzata da quest’ultimo, con la quale, realizzandosi effetti pregiudizievoli per i creditori, erano state alienate l’azienda e gli immobili dell’impresa a due società gestite dallo stesso amministratore della fallita).

  1. La bancarotta fraudolenta per dissipazione richiede, per la sua configurabilità, sotto il profilo oggettivo, l’incoerenza assoluta, nella prospettiva delle esigenze dell’impresa, delle operazioni poste in essere e, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza dell’agente di diminuire il patrimonio dell’impresa per scopi a questa del tutto estranei.

    La vendita sottocosto o, comunque, in perdita, di beni aziendali in tanto può costituire reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in quanto abbia connotazioni di continuità e sistematicità.

  1. In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, posto che la penale rilevanza della distrazione per effetto di condotte riparatorie può essere esclusa solo a condizione che queste ultime si collochino in data successiva a quella della dichiarazione di fallimento, deve ritenersi che non si verifichi tale condizione qualora (come avvenuto nella specie), essendosi stipulato, prima del fallimento, un preliminare di compravendita vendita avente ad oggetto un bene immobile dell’impresa poi dichiarata fallita, con fittizio versamento, da parte del soggetto che figurava come promissario acquirente, di una somma a titolo di caparra, il curatore del fallimento abbia poi optato per l’esecuzione del contratto ed abbia quindi ottenuto la corresponsione dell’intero prezzo dell’immobile compravenduto.

  1. Il termine di prescrizione del reato di bancarotta preferenziale prefallimentare decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento.

  1. In tema di bancarotta impropria da reato societario, il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico. (Fattispecie relativa alla esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione economica e finanziaria della società con conseguente dissesto della medesima ed induzione in errore dei creditori).

  1. Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento.

  1. In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, anche l’esercizio di facoltà legittime, comprese nel contenuto di diritti riconosciuti dall’ordinamento, può costituire uno strumento di frode in danno dei creditori, in quanto la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell’imprenditore dichiarato fallito può essere affermata solo all’esito di un accertamento in concreto, in relazione alle conseguenze prodotte sulle ragioni del ceto creditorio. (Fattispecie in cui il titolare di una impresa individuale, prima della dichiarazione di fallimento, esercitando il diritto di recesso con riferimento a quote di partecipazione ad una società, di cui egli era titolare, ne aveva di fatto disposto il trasferimento alla moglie).

  1. Sussiste la responsabilità, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, del presidente del collegio sindacale qualora sussistano puntuali elementi sintomatici, dotati del necessario spessore indiziario, in forza dei quali l’omissione del potere di controllo – e, pertanto l’inadempimento dei poteri doveri di vigilanza il cui esercizio sarebbe valso ad impedire le condotte distrattive degli amministratori – esorbiti dalla dimensione meramente colposa per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale, per consapevole accettazione del rischio che l’omesso controllo avrebbe potuto consentire la commissione di illiceità da parte degli amministratori. (Nella specie la S.C. ha ritenuto elementi significativi le circostanze che l’imputato fosse, 1) espressione del gruppo di controllo della società, 2) avesse rilevante competenza professionale, e 3) avesse omesso, malgrado la situazione critica della società, ogni minimo controllo).

  1. È configurabile il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione quando il denaro oggetto della condotta é pervenuto alla società, poi dichiarata fallita, con sistemi illeciti, e conserva la sua tracciabilità, perché lo stesso, in quanto bene fungibile, si confonde con il patrimonio del fallito, è oggetto dello spossessamento previsto dall’art. 42 della l. fall., e, in relazione a tale “res”, l’originario titolare può vantare esclusivamente un diritto di credito azionabile a norma degli artt. 93 e ss. della legge fallimentare. (Fattispecie relativa a somme pervenute alla società fallita in pagamento di fatture emesse per operazioni inesistenti).

  1. In materia di bancarotta fraudolenta la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione ad opera dell’amministratore della destinazione dei beni suddetti, ma l’affermazione dell’imputato di aver impiegato i beni per finalità aziendali o di averli restituiti all’avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, non può essere ignorata dal giudice che, in tal caso, non può limitarsi a rilevare l’assenza dei beni nel possesso del fallito. (Fattispecie relativa a beni concessi in “leasing” in relazione ai quali la società concedente non si era insinuata nel passivo fallimentare).

  • Integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale l’affitto d’azienda al quale non consegua l’incasso dei canoni pattuiti da parte della società fallita, senza che sia addotta alcuna giustificazione in proposito.

  • Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta preferenziale è necessaria la violazione della “par condicio creditorum” nella procedura fallimentare (elemento oggettivo) e il dolo specifico costituito dalla volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l’accettazione della eventualità di un danno per gli altri (elemento soggettivo), con la conseguenza che la condotta illecita non consiste nell’indebito depauperamento del patrimonio del debitore ma nell’alterazione dell’ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori. Pertanto, nel caso in cui il fallito provveda al pagamento di crediti privilegiati, la configurabilità del reato di bancarotta preferenziale presuppone il concorso di altri crediti con privilegio di grado prevalente o eguale rimasti insoddisfatti per effetto dei pagamenti “de quibus” e non già di qualsiasi altro credito.

    In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nel caso in cui alla ammissione alla procedura di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, la prescrizione decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento e non dalla ammissione al concordato preventivo, stante la disuguaglianza tra le due procedure che non consente di intravedere nella successione delle vicende concorsuali la medesima connotazione e quella uniformità che può consentire l’assorbimento cronologico della seconda nella prima.

  • In tema di bancarotta fraudolenta documentale, il deposito nella procedura fallimentare delle scritture contabili in copia non è sufficiente ad evitare l’addebito di sottrazione delle stesse.

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11) Bancarotta fraudolenta Art. 216 l.f. milano treviso vicenza  bologna cremona mantova pavia Reati contro la persona ed il patrimonio-

LA BANCAROTTA FRAUDOLENTA

Bancarotta fraudolenta Art. 216 l.f. milano treviso vicenza  bologna cremona mantova pavia :è punita con la reclusione da tre a dieci anni, può realizzarsi in modi diversi: può essere bancarotta patrimoniale, quando ha ad oggetto il patrimonio della società che viene in tutto o in parte distratto dissipato o distrutto;
può essere bancarotta documentale, quando ha ad oggetto i libri e le altre scritture contabili tenuti in maniera tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio societario; può essere bancarotta preferenziale (punita con la pena minore da uno a cinque anni di reclusione) quando è commessa in favore di taluno dei creditori privilegiati nel pagamento.
In tutti i casi di bancarotta fraudolenta è richiesto che l’imprenditore abbia agito con l’intento di recare pregiudizio ai creditori, ovvero in violazione della c.d. par condicio creditorum.

 Bancarotta fraudolenta e amministratore di fatto – Cassazione penale sezione V, sentenza n. 43806 del 14 novembre 2013 

Normalmente l Bancarotta trae origine dalla relazione ex art. 33 (R.D. 16 marzo 1942 n.267) che il Curatore Fallimentare trasmette al Giudice Delegato della procedura concorsuale ed al PM presso la Procura della Repubblica territorialmente competente,

Bancarotta fraudolenta Art. 216 l.f. milano treviso vicenza  bologna cremona mantova pavia   una difesa tempestiva sin dalla fase delle indagini preliminari, per contrastare, quando possibile, con validi argomenti di natura tecnico-contabile da veicolare con una qualificata consulenza di parte, la ricostruzione in chiave accusatoria offerta dal Curatore Fallimentare all’Ufficio del Pubblico Ministero in ordine alle cause del dissesto finanziario che hanno determinato lo stato di insolvenza dell’impresa,

Bancarotta fraudolenta Art. 216 l.f. milano treviso vicenza  bologna cremona mantova pavia  dichiarazioni assunte dal curatore fallimentare e trasfuse nella relazione redatta ai sensi 33 L. fall., infatti, se rese da un indagato o da un imputato di reato connesso o collegato nel medesimo procedimento o in separato procedimento, devono essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità, ai sensi dell’art. 192, comma 3, c.p.p.. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, mentre è inutilizzabile, quale prova a carico dell’imputato, la testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie resegli da un coimputato non comparso al dibattimento, e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell’art. 33 L. fall., quando l’imputato o il suo difensore abbiano chiesto l’esame del predetto coimputato e questi vi si sia per libera scelta sottratto, sussistendo in tal caso la violazione dell’art. 526 c.p.p. (che prevede che la colpevolezza dell’imputato non possa essere provata sulla base delle dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre sottratto all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore), nel caso in cui l’imputato o il suo difensore non abbiano chiesto l’esame del coimputato, la testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie resegli da un coimputato non comparso al dibattimento, e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell’art. 33 L. fall., è utilizzabile quale prova a carico dell’imputato.

Nell’ambito del c.d. diritto penale criminale lo Studio si occupa soprattutto dei reati contro la persona, nonché dei reati contro il patrimonio.
Inoltre, i settori del diritto penale dell’economia, nei quali lo Studio può vantare una maggiore specializzazione, sono:

1)il diritto penale tributario (occupandosi di reati quali la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, l’omessa dichiomesso versamento delle imposte2) il diritto penale fallimentare (tutte le varie tipologie di bancarotta, etc.);

3)il diritto penale bancario (mancato adempimento degli obblighi di settore, abusivismo finanziario, etc.);

4)il diritto penale societario (false comunicazioni sociali, infedeltà patrimoniale, aggiotaggio, etc.).

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Si riportano le disposizioni penali contenute nel Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 che riguardano la bancarotta e gli altri reati fallimentari:

Bancarotta fraudolenta.

Art. 21Bancarotta fraudolenta Art. 216 l.f. milano treviso vicenza  bologna cremona mantova pavia 

È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEBancarotta fraudolenta Art. 216 l.f. milano treviso vicenza  bologna cremona mantova pavia 

SEZIONE V PENALE

Sentenza 23 giugno – 1 agosto 2017, n. 38396

Muovendo, per una più agevole disamina delle censure proposte dai ricorrenti, da quelle articolate con il primo motivo del ricorso nell’interesse di F.A., esse sono manifestamente infondate. La sentenza impugnata e quella di primo grado, che si integra con quella conforme di appello (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 – dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), hanno compiutamente delineato i plurimi elementi in base ai quali è stata riconosciuta a F. la qualifica di amministratore di fatto della fallita. Lungi dal far leva sul solo legame personale tra lo stesso F. e S.S., amministratore di diritto della fallita, i giudici di merito hanno valorizzato, in primo luogo, le dichiarazioni di due dipendenti della società, V.R., addetta alla contabilità, e P.G., responsabile delle vendite, i quali hanno concordemente riferito che F. gestiva sotto il profilo amministrativo e commerciale (OMISSIS) s.r.l.: sul punto, il ricorrente lamenta il difetto di contraddittorio e, di conseguenza, la ridotta valenza probatoria delle dichiarazioni in quanto acquisite attraverso la relazione ex art. 33 l. fall. nella quale erano confluite; la doglianza, tuttavia, è manifestamente infondata, posto che, come risulta dalla sentenza di primo grado con rilievo non contestato dal ricorrente, la relazione del curatore è stata acquisita su accordo della parti. A ciò si aggiunga, che le sentenze di merito hanno valorizzato ulteriori dati probatori, quali la procura conferita a favore di F. da S. ad operare su uno dei conti della fallita, elemento, questo, al quale è stata riconosciuta, nell’ambito del più ampio compendio probatorio (che valorizzava, ad esempio, anche il “collegamento” con un’altra società gestita dal ricorrente), valenza dimostrativa del ruolo gestorio svolto in seno a (OMISSIS) s.r.l., con motivazione in linea con il dato probatorio stesso e immune da cadute di conseguenzialità logica, il che rende ragione dell’inammissibilità della censura articolata al riguardo dal ricorso, volta a sollecitare a questa Corte un’inammissibile rivisitazione di merito del quadro probatorio.

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La motivazione della sentenza impugnata richiama plurime incongruenze e carenze nelle scritture e nei libri contabili, quali, in sintesi, l’assenza dei mastrini contabili relativi all’esercizio del 2004, la completa mancanza dell’inventario per l’ultimo esercizio, una serie di incongruenze nelle iscrizioni relative a immobilizzazioni di crediti, fondi imposte e debiti verso banche, l’irregolare iscrizione di crediti verso clienti per significativi importi (diversi nella proposta di concordato e nel bilancio al 31/08/2003), le discrasie dei conti di mastro: la constatata tenuta di registri e scritture in modo del tutto inidoneo alla ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita rende ragione, nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, della sussistenza della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale (e, segnatamente, del relativo elemento psicologico), il che esclude l’invocata riqualificazione del fatto in termini di bancarotta semplice.

A fronte della motivazione della sentenza impugnata, i ricorrenti ripropongono la tesi della limitazione temporale delle irregolarità contabili e del mancato accertamento della possibilità di ricostruire comunque il patrimonio e il movimento degli affari, ma sotto entrambi i profili, le censure risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Rilievo, questo, valido anche con riguardo all’elemento soggettivo del reato (e alla mancata riqualificazione del fatto quale bancarotta semplice), avendo congruamente la Corte di merito dato conto della ravvisabilità del dolo generico, ossia della consapevolezza, in capo agli imputati, dell’impossibilità di ricostruire le vicende del patrimonio della fallita per le rilevate incongruenze e carenze nelle scritture e nei libri contabili.

  1. Le censure relative al capo concernente l’imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale e articolate con il primo motivo del ricorso nell’interesse di S. e con il secondo motivo del ricorso nell’interesse di F. devono, invece, essere accolte, nei termini di seguito indicati (restando assorbite le ulteriori doglianze relative alla configurabilità della bancarotta semplice). Il loro esame deve muovere dalla ricognizione degli orientamenti della giurisprudenza di questa Corte in ordine alla fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale sotto il profilo oggettivo e sotto quello del relativo elemento psicologico.

4.1 Secondo l’indirizzo giurisprudenziale del tutto consolidato, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento (Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi, Rv. 261942; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262741; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv. 261683; Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260690; Sez. 5, n. 11793/14 del 05/12/2013, Marafioti, Rv. 260199; Sez. 5, n. 232 del 09/10/2012, Sistro, Rv. 254061) e, d’altro canto, il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l’agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, nè che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 3229/13 del 14/12/2012, Rossetto, Rv. 253932; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Bergamaschi, Rv. 260407; Sez. 5, n. 44933 del 26/09/2011, Pisani, Rv. 251214).

Le pronunce appena richiamate hanno ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale, in modo del tutto isolato, si era discostata Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493, affermando che, nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento, in qualità di evento del reato, deve porsi in rapporto causale con la condotta dell’agente e deve essere, altresì, sorretto dall’elemento soggettivo del dolo. Come questa Corte ha avuto modo più volte di osservare, molteplici sono gli argomenti che confermano l’orientamento consolidato, mettendo in luce i vari profili di infondatezza della ricostruzione offerta dalla sentenza Corvetta, argomenti che, in questa sede, è sufficiente ripercorrere in parte e in estrema sintesi (tanto più che, come si vedrà, l’impostazione della sentenza Corvetta ha trovato, di recente, nuova smentita in Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli): il dato normativo, per il quale la rilevanza del rapporto causale tra condotta e dissesto è previsto per le sole fattispecie di bancarotta impropria L. Fall. , ex art. 223, comma 2; il carattere di mero paralogismo dell’affermazione che il fallimento è l’evento del reato; la del tutto problematica ipotizzabilità di un rapporto causale tra dissesto e fatti di bancarotta documentale (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi; Sez. 5, n. 32031 del 07/05/2014, Daccò; Sez. 5, n. 15613/15 del 05/12/2014, Geronzi).

4.2. Ribadito, dunque, il consolidato assetto del rapporto tra fatto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e sentenza dichiarativa di fallimento delineato dalla giurisprudenza di legittimità, esso, nei termini di seguito meglio precisati, non determina, nè sotto il profilo oggettivo del reato, nè sotto quello soggettivo, alcun vulnus ai principi costituzionali dell’illecito penale.

Confermando indirizzo che disattende la ricostruzione di detto rapporto accolta dalla sentenza Corvetta, le Sezioni unite di questa Corte hanno di recente ribadito che, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività, sicchè, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, i fatti di distrazione assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l’impresa non versava in condizioni di insolvenza (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804). La rilevanza sub specie di bancarotta fraudolenta patrimoniale del fatto di distrazione indipendentemente dalla distanza temporale che lo separa dalla sentenza dichiarativa di fallimento non comporta, peraltro, nè l’indifferenza tout court di tale dato temporale, nè la ricostruzione della fattispecie in esame in termini, sostanzialmente, di reato di pericolo presunto.

Per un verso, infatti, “la disciplina relativa alla bancarotta fraudolenta patrimoniale è in grado, nella sua concreta applicazione, di selezionare i comportamenti in ragione del tempo che li separa dalla pronuncia giudiziale, dovendo il giudice pur sempre dar conto dell’effettiva offesa alla massa dei creditori (oggetto della tutela penale), quale portato del comportamento illecito (anche mediato e consequenziale, derivato dalla perdita di ricchezza e non compensato medio tempore da alcun riequilibrio economico)” (così, in motivazione, Sez. 5, n. 523/07 del 22/11/2006, Cito, Rv. 235694, in una fattispecie in cui “pur cronologicamente lontana dalla sentenza dichiarativa di fallimento, la sottrazione di ricchezza si ripercosse nel tempo direttamente sull’impoverimento dell’asse patrimoniale, con diretto danno per la massa creditoria”).

Per altro verso, è la concreta messa in pericolo della “conservazione dell’integrità del patrimonio dell’impresa, costituente la garanzia per i creditori della medesima” (Corte Cost., ord. n. 268 del 1989) che funge da parametro dell’applicazione della norma incriminatrice; invero, “l’offesa provocata dal reato non può ridursi al mero impoverimento dell’asse patrimoniale dell’impresa, ma si restringe alla diminuzione della consistenza patrimoniale idonea a danneggiare le aspettative dei creditori” (Sez. 5, n. 16388 del 23/03/2011, Barbato, Rv. 250108, in motivazione). Un’offesa che, nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è configurata secondo il paradigma del pericolo concreto: invero, la natura di reato di pericolo concreto “comporta che ogni condotta idonea concretamente – a pregiudicare la garanzia dei creditori rientra nel fuoco della norma” (Sez. 5, n. 18210 del 03/03/2015, Borella; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 13590 del 24/02/2015, Nardelli). Infatti, come messo in luce, all’esito di un’approfondita disamina della giurisprudenza di questa Corte e sulla base di coordinate interpretative condivise dal Collegio, da Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, “l’offensività della condotta è limitata ai fatti che creano un pericolo concreto”, ossia allorquando possa affermarsi che “la diminuzione della consistenza patrimoniale comporta uno squilibrio tra attività e passività”, risultando, pertanto, l’atto depauperativo idoneo a “creare un vulnus all’integrità della garanzia dei creditori in caso di apertura della procedura concorsuale”. Nella medesima linea interpretativa, si è affermato che la bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di pericolo concreto (Sez. 5, n. 38325 del 03/10/2013, Ferro, Rv. 260378, in motivazione; conf. Sez. 5, n. 33181 del 13/03/2014, Gatti Kraus; Sez. 5, n. 33527 del 19/02/2015, Giacomini; Sez. 5, n. 19548 del 09/01/2015, Merodi), rispetto al quale l’esito concorsuale va inteso come “come prospettiva nella quale deve essere valutata l’effettiva offensività della condotta” (Sez. 5, n. 15613/15 del 05/12/2014, Geronzi, in motivazione): prospettiva, questa, che, per non svilire la capacità selettiva della configurazione della fattispecie come reato di pericolo concreto, non può prescindere dalla valutazione dell’attitudine del fatto distrattivo ad incidere sulla garanzia dei creditori alla luce della specifica, complessiva condizione in cui versa l’impresa.

Espressione del riconoscimento alla bancarotta fraudolenta patrimoniale della natura di reato di pericolo concreto è, del resto, il costante indirizzo di questa Corte in tema di bancarotta “riparata”, che si configura, determinando l’insussistenza dell’elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un’attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell’impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno (Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, Lelli, Rv. 261347), sicchè l’attività di segno contrario che annulli la sottrazione deve reintegrare il patrimonio dell’impresa prima della dichiarazione di fallimento, evitando che il pericolo per la garanzia dei creditori acquisisca effettiva concretezza (Sez. 5, n. 50289 del 07/07/2015, P.M. in proc. Mollica, Rv. 265903).

4.3. La natura di reato di pericolo concreto rivestita dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale assume poi un particolare rilievo con riguardo alla configurazione dell’elemento psicologico del reato, nonchè, come si vedrà, alla definizione dei corrispondenti oneri motivazionali in capo al giudice di merito: profilo, quest’ultimo, che contribuisce, per un verso, a delineare ulteriormente l’approccio alla questione della distanza temporale tra fatti di bancarotta e sentenza dichiarativa di fallimento e, per altro verso, conferma la rispondenza della norma incriminatrice, così come interpretata dal diritto vivente, ai principi costituzionali in tema, segnatamente, di colpevolezza.

Al riguardo, in disparte le fattispecie di bancarotta fraudolenta mediante esposizione o riconoscimento di passività inesistenti, per le quali è richiesta la sussistenza del dolo specifico rappresentato dallo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 45431 del 26/10/2004, Di Trapani, Rv. 230353), l’orientamento del tutto consolidato della giurisprudenza di questa Corte ancora una volta capace di render ragione dell’erroneità della prospettiva ricostruttiva accolta dalla sentenza Corvetta – è stato di recente ribadito dalle Sezioni unite, attraverso il principio di diritto in forza del quale l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, nè lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805): su un piano generale, infatti, “per integrare l’elemento psicologico del delitto in questione non occorre che l’impresa sia in stato di dissesto e che di tale stato sia consapevole l’agente” (Sez. 5, n. 29896 del 01/07/2002, Arienti, Rv. 222388; conf. Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010, Fiume, Rv. 246879). Fuori dall’ipotesi di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti, dunque, l’elemento psicologico della bancarotta fraudolenta patrimoniale va ravvisato nel “dolo generico, cioè nella consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell’impresa e di compiere atti che possano cagionare o cagionino danno ai creditori”, consapevolezza che “deve essere desunta da tutti gli elementi che caratterizzano la condotta dell’imputato con una analisi puntuale degli stessi” (Sez. 5, n. 12897 del 06/10/1999, Tassan Din, Rv. 214863).

Ricostruito l’elemento psicologico della bancarotta fraudolenta patrimoniale in termini di dolo generico, i suoi specifici contenuti sono delineati dalla giurisprudenza di legittimità valorizzando la riconducibilità della fattispecie nel genus dei reati di pericolo concreto: il progressivo approfondimento della portata di tali contenuti ha condotto infatti questa Corte a ritenere che, per la sussistenza del dolo di bancarotta patrimoniale, sia necessaria “la rappresentazione da parte dell’agente della pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi come probabilità dell’effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori tutelati dalla norma incriminatrice” (Sez. 5, n. 15613/15 del 05/12/2014, Geronzi, cit.). Lungi dall’esaurirsi nella rappresentazione e nella volizione del fatto distrattivo, dissipativo, etc., il dolo di bancarotta investe anche la pericolosità di tali fatti rispetto alla preservazione della garanzia patrimoniale dei creditori: in questa prospettiva, “la “fraudolenza”, intesa come connotato interno alla distrazione, implica, dal punto di vista soggettivo, che la condotta di tutti coloro che si predica concorrono nella attività distrattiva risulti perlomeno assistita dalla consapevolezza che si stanno compiendo operazioni sul patrimonio sociale, o su talune attività, idonee a cagionare danno ai creditori” (Sez. 5, n. 9807 del 13/02/2006, Caimmi, Rv. 234232, in motivazione). Consapevolezza, questa integrante il dolo di bancarotta in correlazione alla necessaria “fraudolenza” del fatto distrattivo, che non può comunque essere confusa con un dolo specifico, estraneo alla fattispecie in esame: invero, l’elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione o per occultamento è il dolo generico e consiste nella “coscienza e volontà di compiere gli atti di distrazione o di occultamento, per i quali, sebbene abbiano la sostanza della frode, non è richiesto il fine specifico di recare pregiudizio ai creditori” (Sez. 5, n. 14905 del 25/02/1977, Marzollo, Rv. 137341). La pericolosità concreta del fatto di bancarotta patrimoniale, declinata in correlazione con la sua intrinseca “fraudolenza”, richiede che la relativa condotta “risulti assistita dalla consapevolezza di dare al patrimonio sociale o a talune attività una destinazione diversa rispetto alle finalità dell’impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori”, occorrendo, in altri termini, che l’agente, pur non perseguendo direttamente il danno dei creditori, “sia quantomeno in condizione di prefigurarsi una situazione di pericolo (…), anche remoto ma concreto” (Sez. 5, n. 7555 del 30/01/2006, De Rosa, Rv. 233413, in motivazione).

4.4. In questa prospettiva, anche le questioni che ruotano intorno, da un lato, alla distanza temporale, nella vicenda complessiva dell’imprenditore o dell‘impresa falliti, tra fatto – astrattamente – di bancarotta e sentenza dichiarativa di fallimento e, dall’altro, alla concreta pericolosità del fatto distrattivo non possono essere distolte dal piano della prova del reato di pericolo concreto e, segnatamente, del correlato elemento psicologico, nonchè dei relativi oneri motivazionali del giudice di merito. Invero, “la definizione del dolo generico del reato in termini di consapevolezza e volontà di determinare, col proprio comportamento distrattivo o dissipativo, un “pericolo di danno per i creditori” si traduce nel riconoscimento che “il reato in esame punisce non già, indifferentemente e sempre, qualsiasi atto in diminuzione del patrimonio della società ma soltanto e tutti quelli che quell’effetto sono idonei a produrre in concreto, con esclusione, pertanto, di tutte le operazioni o iniziative di entità minima o comunque particolarmente ridotta e tali, soprattutto se isolate o realizzate quando la società era in bonis, da non essere capaci di comportare una alterazione sensibile della funzione di garanzia del patrimonio” (Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, P.G. in proc. Sistro, Rv. 261446); fatti, questi ultimi, che si rivelano in radice – già sotto il profilo dell’elemento oggettivo – insuscettibili di essere ascritti al paradigma della fraudolenza. All’estremo opposto, la casistica giurisprudenziale consegna, non sporadicamente, casi in cui la fattispecie concreta dà conto, in termini di immediata evidenza dimostrativa (e al di fuori di qualsiasi logica presuntiva), della “fraudolenza” del fatto di bancarotta patrimoniale e, dunque, non solo dell’elemento materiale, ma anche del dolo del reato in esame: ciò in ragione dei più vari fattori, quali, ad esempio, il collocarsi del singolo fatto in una sequenza di condotte di spoliazione dell’impresa poi fallita ovvero in una fase di già conclamata decozione della stessa.

Fuori dei casi “estremi” cui si è fatto cenno, la motivazione della decisione di merito deve dar conto – oltre che della connotazione del fatto in termini di pericolo concreto, secondo quanto già rilevato – della riconoscibilità del dolo generico sulla base di una puntuale analisi (Sez. 5, n. 12897 del 06/10/1999, Tassan Din, cit.) della fattispecie concreta in tutte le sue peculiarità, rifuggendo da qualsiasi approccio astrattizzante e ricercando appunto nel caso di specie i possibili (positivi o negativi) “indici di fraudolenza” necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa funzionale ad assicurare la garanzia dei suoi creditori e, dall’altro, alla proiezione soggettiva di tale concreta messa in pericolo: “indici di fraudolenza” rinvenibili, ad esempio, nella disamina del fatto distrattivo, dissipativo, etc. alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e della congiuntura economica in cui la condotta pericolosa per le ragioni del ceto creditorio si è realizzata; nel contesto in cui l’impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell’imprenditore o dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte nei fatti depauperativi; nella “distanza” (e, segnatamente, nell’irriducibile estraneità) del fatto generatore di uno squilibrio tra attività e passività rispetto a qualsiasi canone di ragionevolezza imprenditoriale: con la precisazione, in merito a quest’ultimo, possibile, “indice di fraudolenza”, che la riconducibilità della condotta ad una anomala gestione dei beni dell’impresa (cfr. Sez. 5, n. 15613/15 del 05/12/2014, Geronzi, cit.) viene in rilievo al solo fine dell’accertamento del dolo secondo i consueti canoni utilizzati, come subito si vedrà, dalla giurisprudenza e non certo per operare un sindacato sull’opportunità delle scelte discrezionali dell’imprenditore, sindacato precluso anche al giudice civile, come costantemente affermato in sede civile da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 3409 del 12/02/2013, Rv. 625022; conf. Sez. 1, Sentenza n. 1783 del 02/02/2015, Rv. 634421; Sez. 1, Sentenza n. 3652 del 28/04/1997, Rv. 503948).

In ogni caso, mette conto sottolineare che, al di là di qualsiasi esemplicazione casistica (inevitabilmente esposta al rischio di accreditare, come si è detto, impropri approcci astrattizzanti), l’onere motivazionale relativo alla sussistenza del dolo generico di bancarotta fraudolenta patrimoniale è, nella sua essenza, del tutto analogo a quello che, in generale, è imposto al giudice penale nell’accertamento del dolo, accertamento che, per sua natura, deve far leva su dati esteriori e obiettivi, valutati, nella loro valenza dimostrativa, sulla base di massime di esperienza: ossia, su un modus procedendi, che “consiste nell’inferire da circostanze esteriori significative di un atteggiamento psichico l’esistenza di una rappresentazione e di una volizione, sulla base di regole di esperienza” (Sez. 6, n. 2800 del 08/02/1995, Rv. 200809, in motivazione), del quale la motivazione deve render ragione restando “saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza, al nucleo fondamentale delle risultanze del complessivo quadro probatorio” (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, in motivazione). Al richiamo ai consolidati canoni argomentativi e motivazionali in tema di accertamento del dolo, deve solo aggiungersi l’ulteriore puntualizzazione che, con riferimento alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, la base conoscitiva costituita dai dati esteriori sui quali deve incentrarsi l’indicato modus procedendi deve essere orientata, come si è detto, alla ricerca dei possibili “indici di fraudolenza” espressivi della consapevolezza della concreta pericolosità, rispetto alle ragioni creditorie, del fatto di bancarotta, sicchè l’ampiezza di tale base deve essere inevitabilmente commisurata al grado di significatività di detti indici.

4.5. Riassumendo le conclusioni fin qui raggiunte, le fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale hanno natura di reato di pericolo concreto, sicchè, per il loro perfezionamento, è esclusa la necessità di un nesso causale tra i fatti di bancarotta ed il successivo fallimento, laddove i fatti di bancarotta possono assumere rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando l’impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza, come da ultimo ribadito da Sez. U Passarelli: in quanto reato di pericolo concreto è comunque necessario, da un lato, che il fatto di bancarotta abbia determinato un depauperamento dell’impresa e un effettivo pericolo per la conservazione dell’integrità del patrimonio dell’impresa da valutare nella prospettiva dell’esito concorsuale e sulla base dell’idoneità del fatto distrattivo ad incidere sulla garanzia dei creditori alla luce delle specifiche condizioni dell’impresa e, dall’altro, che tale effettivo pericolo non sia stato neutralizzato da una successiva attività “riparatoria” di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell’impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento.

Fuori dall’ipotesi di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti, l’elemento psicologico della bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, nè lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ma è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell’impresa e di compiere atti che possano cagionare o cagionino danno ai creditori; in quanto afferente a un reato di pericolo concreto, caratterizzato dalla “fraudolenza” come connotato interno del fatto, il dolo generico della bancarotta fraudolenta patrimoniale richiede comunque la rappresentazione da parte dell’agente della pericolosità della condotta distrattiva, dissipativa, etc., da intendersi come probabilità dell’effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, la consapevole volontà del compimento di operazioni sul patrimonio sociale, o su talune attività, idonee a cagionare un danno ai creditori. L’accertamento dell’elemento oggettivo del reato di pericolo concreto e del dolo generico deve basarsi sugli ordinari criteri, valorizzando, in particolare, la ricerca di “indici di fraudolenza” necessari a dar corpo alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa funzionale ad assicurare la garanzia dei suoi creditori e alla relativa proiezione soggettiva, ossia all’accertamento, in capo all’agente, della consapevolezza e della volontà della condotta in concreto pericolosa. Indici della cui valenza dimostrativa il giudice penale – fuori dei casi di immediata evidenza dell’estraneità o, viceversa, della riconducibilità del fatto al paradigma della fraudolenza – deve dar conto con motivazione che renda ragione della puntuale analisi della fattispecie concreta in tutte le sue peculiarità e delle massime di esperienza utilizzate nel procedimento valutativo.

4.6. Così ricostruita la natura giuridica della fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la conseguente individuazione, tra i requisiti della fattispecie, in particolare, del concreto pericolo per la conservazione dell’integrità del patrimonio dell’impresa, sotto il profilo oggettivo, e, sotto quello soggettivo, del dolo generico, consistente nella consapevolezza della pericolosità della condotta intesa come probabilità dell’effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale, delinea gli elementi significativi della fattispecie tipica che concorrono a contrassegnarne il disvalore in termini del tutto in linea con il principio di offensività e con quello di colpevolezza. Quanto al primo, infatti, deve ribadirsi che “reputare sufficiente – in sede di interpretazione ed applicazione della fattispecie – la constatazione in sè dell’atto distrattivo equivale ad aderire ad una ricostruzione di quella in termini di “pericolo presunto”” (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, cit.): al contrario, la necessaria valorizzazione – sul piano dell’interpretazione della norma incriminatrice e dell’applicazione della stessa attraverso la definizione degli oneri motivazionali del giudice di merito della pregnanza offensiva implicata dalla natura di reato di pericolo concreto (oltre che dallo stesso profilo di disvalore insito nelle definizioni normative delle condotte di distrazione, dissipazione, etc.) assicura al principio di offensività il suo necessario dispiegarsi anche quale “criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, tenuto ad accertare che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l’interesse tutelato” (Corte cost., sent. n. 265 del 2005; conf., ex plurimis, Corte cost., sent. n. 225 del 2008; nella stessa prospettiva, cfr. Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, Di Salvia): esigenza, questa della valorizzazione del principio di offensività quale criterio-guida dell’interpretazione, all’evidenza imprescindibile con riferimento ad un reato di pericolo concreto quale quello in esame. Quanto al secondo, il principio di colpevolezza è salvaguardato dalla ricostruzione della fattispecie nei termini prospettati, posto che, come la giurisprudenza di questa Corte, ha avuto modo di osservare, “oggetto dell’addebito è l’atto lesivo del patrimonio posto a garanzia dei creditori, ritenuto tale per il suo carattere ingiustificato (nell’ottica della finalità assegnata al patrimonio societario) e destinato ad essere l’oggetto sul quale si parametra la consapevolezza e volontà dell’agente e la sua rimproverabilità” (Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, P.G. in proc. Sistro, cit.).

Nè la configurazione della sentenza dichiarativa di fallimento in termini di condizione obiettiva di punibilità, proposta da una recente pronuncia di questa Corte (Sez. 5, n. 13910 del 08/02/17, Santoro, Rv. 269388, che richiama Sez. U. Passarelli) in contrasto con l’orientamento consolidato che la riconduce, sia pure in termini non in toto sovrapponibili, nel novero degli elementi costitutivi del reato (Sez. U., 25/01/1958, Mezzo; Sez. U, n. 24468 del 26/02/2009, Rizzoli; Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli; Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, P.M. in proc. Loy, nonchè, ex plurimis, Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi; Sez. 5, n. 32031 del 07/05/2014, Daccò; Sez. 5, n. 15613/15 del 05/12/2014, Geronzi), può sterilizzare “l’esigenza di una indagine sulla imputabilità soggettiva del pericolo concreto per la massa dei creditori”, non potendosi comunque “negare rilevanza all’indagine sulle implicazioni soggettive della qualificazione della bancarotta fraudolenta pre-fallimentare come reato di pericolo concreto” (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, cit.). Invero, come si è accennato, gli “elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie”, per i quali è necessario un collegamento soggettivo all’agente (Corte cost., sent. n. 1085 del 1988) devono essere individuati nei connotati, nei termini indicati, della bancarotta fraudolenta per distrazione quale reato di pericolo concreto e nella correlata configurazione dei contenuti del dolo: connotati dell’elemento oggettivo e contenuti di quello soggettivo che, con la definizione dei corrispondenti oneri motivazionali del giudice di merito, rappresentano approdi interpretativi imprescindibili ai fini della piena aderenza del “diritto vivente” ai principi di offensività e di colpevolezza. Tali approdi, può aggiungersi, rendono ragione della posizione espressa dal giudice delle leggi in ordine alla natura e al ruolo della sentenza dichiarativa di fallimento quando pronunciandosi sulla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 82, comma 2, (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e L. Fall., art. 202, nella parte in cui prevede che la dichiarazione giudiziale dello stato d’insolvenza successiva al decreto di sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una banca possa essere pronunciata anche dopo il decorso di un anno dalla data di emissione di tale decreto – ha rilevato, con riguardo alla possibile divaricazione temporale tra momento di realizzazione della condotta materiale dei reati di bancarotta e momento consumativo di tali reati posta a fondamento di una delle eccezioni, che “si tratta di situazione consequenziale alla scelta discrezionale del legislatore di configurare la sentenza di fallimento (o di accertamento dello stato di insolvenza di impresa) o come elemento costitutivo del reato (secondo la prevalente giurisprudenza), o come condizione obiettiva del reato, ovvero come condizione per la produzione dell’evento costituito dalla lesione o messa in pericolo dell’interesse tutelato dalla norma penale (secondo diverse impostazioni della dottrina)” (Corte cost., sent. n. 301 del 2005).

  1. Alla luce dei principi di diritto richiamati, le doglianze relative all’imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale devono essere accolte, nei termini di seguito indicati.

In limine, è necessario rimarcare che i fatti distrattivi contestati agli imputati riguardano esclusivamente i beni strumentali indicati nell’imputazione (la cui esistenza prima del mancato rinvenimento da parte degli organi fallimentari, peraltro, non è contestata dagli imputati): solo tali beni, del resto, sono stati presi in considerazione dalla sentenza di primo grado nell’affermare la responsabilità degli imputati per il capo in esame. Pertanto, al di là delle incongruenze e delle carenze nelle scritture e nei libri contabili correttamente valorizzate, come si è visto, dalla Corte distrettuale con riguardo all’imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, restano privi di rilevanza i vari riferimenti della sentenza di appello a fatti distrattivi diversi da quelli contestati e ritenuti sussistenti dal Tribunale di Trani.

In ordine ai beni aziendali di cui all’imputazione, la Corte di appello, da un lato, ha richiamato quanto riferito da S. secondo cui detti beni erano stati ceduti in permuta ad un’azienda di cui non ricordava il nome, mentre, dall’altro, ha condiviso la valutazione difensiva circa il modesto valore dei beni distratti, rilevando, tuttavia, che non può presumersi una condotta di “leggerezza” in virtù dell’obsolescenza dei beni (peraltro di difficile comprensione in relazione a beni quali il climatizzatore), in quanto sarebbe stato interesse della società far risultare la permuta.

Nei termini indicati, la sentenza impugnata non è immune dal vizio motivazionale denunciato. A fronte dell’impugnazione della sentenza di primo grado che deduceva la totale assenza di frode richiamando, da una parte, un punto specifico della relazione del consulente tecnico del pubblico ministero in cui si evidenziava come i beni in questione non fossero più utilizzati nel ciclo produttivo per obsolescenza e, dall’altra, il modesto valore anche contabile degli stessi, la sentenza impugnata si sottrae alla necessaria valutazione del dato probatorio richiamato dagli appellanti e, più in generale, all’apprezzamento della riconoscibilità, nel fatto di cui all’imputazione, dei connotati del pericolo concreto: la motivazione resa dalla Corte distrettuale, dunque, è del tutto carente sul piano dell’accertamento di un vulnus all’integrità della garanzia dei creditori riconducibile allo squilibrio patrimoniale determinato dalla diminuzione patrimoniale relativa ai beni aziendali di cui all’imputazione (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta). Analoga carenza si registra con riguardo all’elemento psicologico: pur dovendosi escludere, alla luce dei rilievi svolti, che ai fini dell’integrazione della fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione sia necessario, come sostenuto dai ricorrenti, il dolo specifico, manca, comunque, nella motivazione del giudice di appello – al quale era stato devoluto l’esame del punto in questione – qualsiasi rilievo circa la riconoscibilità, in capo agli imputati, di una consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell’impresa e, soprattutto, di compiere atti idonei a cagionare danno ai creditori (Sez. 5, n. 12897 del 06/10/1999, Tassan Din, cit.).

Bancarotta semplice.

Art. 217

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell’articolo precedente:

1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;

2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;

3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;

4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;

5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.

La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.

Esenzioni dai reati di bancarotta

Art. 217-bis.

  1. Le disposizioni di cui all’articolo 216, terzo comma, e articolo 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all’articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis o del piano di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell’articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonche’ ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell’articolo 182-quinquies (2).

(1) Articolo inserito dall’articolo 48, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(2) Comma modificato dall’articolo 33, comma 1, lettera l-bis), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con la decorrenza indicata dal comma 3 del medesimo articolo 33 del suddetto D.L. n. 83 del 2012 e dall’articolo 18, comma 2-bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n.179.

Ricorso abusivo al credito (1).

Art. 218

  1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un’attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d’insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  2. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
  3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.

(1) Articolo sostituito dall’articolo 32 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Circostanze aggravanti e circostanza attenuante.

Art. 219

Nel caso in cui i fatti previsti negli artt. 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.

Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:

1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;

2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un’impresa commerciale.

Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.

Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito.

Art. 220

È punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all’art. 216, nell’elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l’esistenza di altri beni da comprendere nell’inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli artt. 16, nn. 3 e 49.

Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.

Fallimento con procedimento sommario.

Art. 221

Se al fallimento si applica il procedimento sommario le pene previste in questo capo sono ridotte fino al terzo.

Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

Art. 222

Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.

REATI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE DAL FALLITO

Fatti di bancarotta fraudolenta.

Art. 223

Si applicano le pene stabilite nell’art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.

Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell’art. 216, se:

1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile; (1)

2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.

Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 216.

(1) Numero sostituito dall’articolo 4 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

Fatti di bancarotta semplice.

Art. 224

Si applicano le pene stabilite nell’art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali:

1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;

2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.

Ricorso abusivo al credito.

Art. 225

Si applicano le pene stabilite nell’art. 218 agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.

Denuncia di crediti inesistenti.

Art. 226

Si applicano le pene stabilite nell’art. 220 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati.

Reati dell’institore.

Art. 227

All’institore dell’imprenditore, dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli artt. 216, 217, 218 e 220 si applicano le pene in questi stabilite.

Interesse privato del curatore negli atti del fallimento.

Art. 228

Salvo che al fatto non siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 206 (1).

La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.

(1) L’importo di cui al presente comma è stato elevato dall’articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dall’articolo 113, comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Bancarotta Fraudolenta Patrimoniale-Bancarotta fraudolenta Art. 216 l.f. milano treviso vicenza  bologna cremona mantova pavia 

È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che: 

ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; 

ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. 

  1. La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili. 
  2. È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

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L’oggetto materiale delle condotte è costituito dai beni dell’imprenditore dotati di valore economico, e dunque l’offesa si concretizza attraverso l’aggressione sul patrimonio del soggetto attivo. La bancarotta fraudolenta è un reato fallimentare che si configura ogni qualvolta un imprenditore o una società, dichiarati falliti con sentenza dall’autorità giudiziaria, compiano azioni imprudenti  e condotte volte ad impedire ai creditori di rifarsi sul patrimonio personale o sociale.

La dichiarazione giudiziale di fallimento costituisce l’elemento costitutivo della bancarotta fraudolenta.

Altro elemento caratterizzante la bancarotta fraudolenta è rappresentato dallo stato di insolvenza che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori che  dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. L’imprenditore che si trova in stato d’insolvenza è dichiarato fallito.

Bancarotta documentale-Bancarotta fraudolenta Art. 216 l.f. milano treviso vicenza  bologna cremona mantova pavia 

La bancarotta documentale, invece, tutela l’interesse a conoscere l’entità del patrimonio del fallito attraverso la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili, per cui vengono ad essere sanzionate la sottrazione e la falsificazione delle scritture, nonché la loro tenuta in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Ai fini dell’integrazione della condotta di bancarotta fraudolenta documentale, secondo la Corte di Cassazione non è necessario  che il soggetto sia cosciente dello stato insolvenza dell’azienda, né che abbia agito al fine di cagionare danno ai creditori.
In sostanza  il delitto di bancarotta fraudolenta documentale è integrato non soltanto quando la ricostruzione delle vicende patrimoniali sia reso impossibile a causa delle modalità con cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti svolti dagli organi fallimentari siano stati intralciati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza.

 La bancarotta fraudolenta è prevista e punita dal Regio Decreto del 16 marzo 1942, è un reato di mero pericolo in cui l’eventuale verificarsi dell’evento rileva limitatamente ai fini della individuazione e valutazione della gravità del fatto. Ai fini dell’integrazione del reato, è sufficiente che si sia determinato un pericolo per le ragioni creditorie, non è richiesto un effettivo pregiudizio per i creditori, ma solo la messa in pericolo del loro interesse all’integrità della garanzia generica rappresentata dal patrimonio del debitore ai sensi dell’art. 2740 c.c. (Cass. Pen., Sez. V, Sentenza del 25.08.20056, n. 29431).
L’articolo 39 comma 2 lettera c), specifica che in caso di indisponibilità delle scritture contabili per causa di forza maggiore, l’ufficio
determinerà induttivamente il reddito avvalendosi altresì di presunzioni semplici. La giurisprudenza è altresì concorde nel ritenere esistente, in capo al contribuente, l’obbligo di adoperarsi, successivamente all’evento dannoso, per la ricostruzione dei dati e delle scritture perse.

“La bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell’elemento soggettivo, che, ai fini dell’integrazione della bancarotta semplice L. Fall., ex art. 217, comma 2, può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l’agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, L. Fall., ex art. 216, comma 1, n. 2), l’elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell’irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore”; Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Incalza, Rv. 268867: “In tema di irregolare tenuta dei libri contabili nei reati fallimentari, a differenza del reato di bancarotta semplice in cui l’illiceità della condotta è circoscritta alle scritture obbligatorie ed ai libri prescritti dalla legge, l’elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale riguarda tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorchè non obbligatori; in quest’ultima ipotesi, si richiede, inoltre, il requisito dell’impedimento della ricostruzione del volume d’affari o del patrimonio del fallito, elemento, invece, estraneo al fatto tipico descritto nella L. Fall., art. 217, comma 2. Diverso è, infine, l’elemento soggettivo, costituito nell’ipotesi di bancarotta semplice indifferentemente dal dolo o dalla colpa, mentre nell’ipotesi di cui alla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, dal dolo generico”)

Nel momento in cui un soggetto decide di esercitare un’attività commerciale è tenuto a compilare, tenere e conservare determinati libri contabili. La forma giuridica con cui si sceglie di svolgere l’attività d’impresa ha notevoli ripercussioni anche sulla complessità delle scritture e dei libri contabili previsti dall’ordinamento per finalità amministrative, legali e fiscali. Si rende quindi “responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale l’imprenditore che falsifica, distrugge o sottrae i libri contabili al fine di procurarsi un ingiusto profitto, danneggiando nel contempo i suoi creditori” (Cassazione penale, n. 24059/2016).

Bancarotta documentale semplice e fraudolenta. La bancarotta fraudolenta non è l’unica ipotesi che configura il reato di bancarotta. Infatti, la giurisprudenza individua un’ulteriore ipotesi: quella della bancarotta semplice. Anch’essa, come la bancarotta fraudolenta, può essere: 

Propria (art. 217 della Legge Fallimentare); 

Impropria (art. 224 della Legge Fallimentare);

Documentale; 

Patrimoniale.

“Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione si configura nel momento in cui l’imprenditore o l’amministratore della società sottrae, distrae, nasconde o distrugge beni e risorse finanziarie dal proprio patrimonio o da quello collettivo per arricchire se stesso, privando nel contempo i creditori di qualsiasi forma di garanzia patrimoniale su cui soddisfarsi” (Cassazione Penale, n. 18981/2016).

Bancarotta Preferenziale

la bancarotta preferenziale è il reato previsto dal comma terzo dell’art. 216 l. fall., un tempo noto come “favoreggiamento dei creditori”, per cui viene preferito il pagamento di un credito verso un determinato soggetto (c.d. pagamento preferenziale) o si simulano dei titoli di prelazione a carico di un creditore.

la dichiarazione di fallimento costituisca, rispetto al reato di bancarotta patrimoniale pre-fallimentare, condizione obiettiva (estrinseca) di punibilità, ai sensi dell’art. 44 c.p..

  1. Per affrontare, come è necessario, ab imis la problematica, occorre prendere le mosse dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la sentenza dichiarativa di fallimento rientra tra gli elementi integranti la fattispecie di reato.

Tale affermazione trova la sua origine presso questa Corte nella sentenza di Sez. U, n. 2 del 25/01/1958, Mezzo, Rv. 980040, nella quale si legge che, a differenza delle condizioni obiettive di reato, che presuppongono un reato già strutturalmente perfetto, la sentenza dichiarativa di fallimento costituisce una condizione di esistenza del reato o, per meglio dire, un elemento al cui concorso è collegata l’esistenza del reato, relativamente a quei fatti commissivi od omissivi anteriori alla sua pronuncia.

La giurisprudenza successiva ha tratto da tale indicazione la conseguenza che la dichiarazione di fallimento, pur essendo elemento costitutivo della fattispecie di bancarotta fallimentare prevista dall’art. 216 L. Fall., non ne rappresenta l’evento e non deve necessariamente essere collegata da nesso psicologico al soggetto agente (Sez. 5, n. 15850 del 26/06/1990, Bordoni, Rv. 185883, la quale ha aggiunto che il principio della responsabilità personale in materia penale non presuppone che tutti gli elementi della fattispecie siano dipendenti dall’atteggiamento psichico dell’agente), come pure da un nesso eziologico con la condotta (v., ad es., Sez. 5, n. 36088 del 27/09/2006, Corsatto, Rv. 235481). Dall’orientamento indicato si è discostata la sentenza n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, citata dal ricorrente, la quale, muovendo dalla premessa che, nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in quanto evento dello stesso, ha ritenuto che esso deve porsi in rapporto causale con la condotta dell’agente e deve essere, altresì, sorretto dall’elemento soggettivo del dolo.

Siffatta ricostruzione è rimasta isolata nella giurisprudenza di legittimità, (si vedano, infatti, Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi, Rv. 261942; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262741; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv. 261683; Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260690; Sez. 5, n. 11793/14 del 05/12/2013, Marafioti, Rv. 260199; Sez. 5, n. 232 del 09/10/2012, Sistro, Rv. 254061).

In particolare, è stato reiteratamente affermato che il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l’agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, nè che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 3229/13 del 14/12/2012, Rossetto, Rv. 253932; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Bergamaschi, Rv. 260407).

La critica alle conclusioni raggiunte da Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta cit. possono sostanzialmente riassumersi nei seguenti rilievi: a) il dato normativo, per il quale la rilevanza del rapporto causale tra condotta e dissesto è previsto per le sole fattispecie di bancarotta impropria ex art. 223, comma 2, L. Fall.; b) il carattere di mero paralogismo dell’affermazione che il fallimento è l’evento del reato; c) la, del tutto problematica, ipotizzabilità di un rapporto causale tra dissesto e fatti di bancarotta documentale (cfr. tra le altre, Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi; Sez. 5, n. 32031 del 07/05/2014, Daccò, Rv. 261988, in motivazione; Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, Geronzi, Rv. 263805, in motivazione).

In particolare, si è ritenuto, da parte della giurisprudenza di legittimità sinora largamente prevalente, che la sentenza dichiarativa di fallimento integra una condizione di esistenza del reato, che ne segna il momento consumativo, senza, tuttavia, che le si possa attribuire la qualifica di evento, come se non fosse data via di uscita rispetto all’alternativa tra condizione obiettiva di punibilità ed evento del reato: al contrario, può certamente affermarsi che è facoltà del legislatore inserire nella struttura dell’illecito penale elementi costitutivi estranei alla cennata dicotomia (Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi cit.). Sez. 5, n. 32031 del 07/05/2014, Daccò, cit., dal canto suo, ha osservato che la qualificazione, da parte della citata sentenza n. 2 del 25/01/1958, della dichiarazione di fallimento come ‘condizione di esistenza del reato’ manifesti chiaramente l’intento di denotare una realtà diversa da quella dell’elemento costitutivo del reato, quanto meno nel significato proprio del termine, indicando essa una componente necessaria perchè il fatto sia penalmente rilevante, ma, come evidenziato dal termine condizione, distinta dai dati costitutivi della struttura essenziale del reato: di qui il riferimento ad una nozione di elemento costitutivo in senso assolutamente improprio, riferimento, questo, ripreso anche da Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, Geronzi cit.

  1. Le conclusioni operative rivenienti dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte sono state di recente ribadite, sia pure con la significativa precisazione concettuale della quale si dirà (v, infra, p. 6), da Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804, le quali hanno rilevato che, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività, sicchè, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, i fatti di distrazione assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l’impresa non versava in condizioni di insolvenza.

E’, dunque, l’effettiva offesa alla conservazione dell’integrità del patrimonio dell’impresa, costituente la garanzia per i creditori della medesima (Corte cost., ord. n. 268 del 1989) che funge da parametro della concreta applicazione della norma incriminatrice e consente di configurare il reato in esame come di pericolo concreto.

Conferma di tale conclusione si trae dalla costante giurisprudenza di legittimità in tema di bancarotta cd. ‘riparata’, che si configura, determinando l’insussistenza dell’elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un’attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell’impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno (Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, Lelli, Rv. 261347).

Sempre nella prospettiva del reato di pericolo concreto, si apprezzano anche gli approdi in tema di elemento psicologico, la cui sussistenza richiede la rappresentazione da parte dell’agente della pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi come probabilità dell’effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori tutelati dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 15613/15 del 05/12/2014, Geronzi, cit.).

In definitiva, il dolo di bancarotta investe anche la pericolosità di tale condotta rispetto alla preservazione della garanzia patrimoniale dei creditori, in tal modo rivelando la fraudolenza degli atti posti in essere (Sez. 5, n. 9807 del 13/02/2006, Caimmi, Rv. 234232, in motivazione).

  1. Questo essendo il panorama giurisprudenziale, si osserva che la qualificazione della dichiarazione di fallimento come elemento costitutivo improprio, per un verso, esprime il comprensibile tentativo di risolvere, attraverso un’agevole ricostruzione del momento consumativo del reato, una serie di problemi processuali (tra i quali spicca, per la sua importanza, quello della individuazione del locus commissi delicti, ai fini della dell’individuazione della competenza territoriale), ma, per altro verso, tradisce la difficoltà di giustificare l’irrilevanza dell’accertamento del nesso causale e psicologico tra la condotta dell’agente e la dichiarazione di fallimento (di qui l”improprietà’ del requisito) e soprattutto di spiegarne la compatibilità con i principi costituzionali in materia di personalità della responsabilità penale.

E’, infatti, evidente che il fallimento in quanto tale non costituisce oggetto di rimprovero per l’agente nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Certo, il legislatore potrebbe configurare elementi costitutivi estranei alla dicotomia evento – condizione obiettiva di punibilità, ma tale scelta dovrebbe essere esplicita, a fronte della disciplina codicistica di parte generale, e soprattutto dovrebbe accompagnarsi ad una – invece inesistente – puntualizzazione delle regole applicabili.

Peraltro, per quanti sforzi potrebbe fare tale ipotetico legislatore, non si vede in che modo potrebbe qualificare come elemento costitutivo di una fattispecie criminosa quello che è un provvedimento del giudice: la dichiarazione di fallimento, appunto.

  1. In tal modo evidenziata l’inadeguatezza della ricostruzione tradizionale a giustificare, anche sul piano della coerenza con il principio di responsabilità penale personale, le conclusioni raggiunte, se non a prezzo di artificiose forzature concettuali, occorre premettere che la questione che viene in rilievo nel presente procedimento riguarda i reati di bancarotta prefallimentare.

A tale tipologia di reati conviene in questa sede limitare la riflessione.

Invero, l’esigenza di una soluzione omogenea non ha alcuna base normativa e inverte i termini del problema, in quanto si fonda sul postulato indimostrato della necessaria parificazione delle ipotesi di bancarotta, che, al contrario, è smentito dalla disciplina positiva.

Al riguardo, Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665 hanno puntualizzato che la bancarotta fraudolenta patrimoniale, quella fraudolenta documentale, quella preferenziale, le plurime e diverse ipotesi di bancarotta semplice, la bancarotta pre-fallimentare e quella post-fallimentare si concretizzano attraverso condotte diverse, determinano eventi diversi, hanno gradi di offensività non omologhi, sono sanzionate in modo differenziato, non tutte coincidono come tempo e luogo di consumazione (la bancarotta pre-fallimentare si consuma nel momento e nel luogo in cui interviene la sentenza di fallimento, mentre la consumazione di quella post-fallimentare si attua nel tempo e nel luogo in cui vengono posti in essere i fatti tipici).

Ora, iniziando a considerare, anche per la stretta pertinenza con l’oggetto del presente procedimento, il caso della bancarotta fraudolenta patrimoniale, è innegabile che l’oggettività giuridica si colga nell’esigenza di tutelare l’interesse patrimoniale dei creditori, a fronte degli atti con i quali l’imprenditore provochi un depauperamento dei mezzi destinati all’esercizio dell’attività economica, attraverso l’impiego di risorse per fini estranei all’attività stessa (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804).

A tal proposito, è bene ricordare che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 cod. civ.). A siffatta funzione di garanzia patrimoniale corrispondono, già su un piano generale, rimedi specifici posti dall’ordinamento per reagire all’inerzia del debitore nell’esercitare i diritti e le azioni che gli spettano nei confronti dei terzi (art. 2900 cod. civ.: azione surrogatoria) e per ottenere la declaratoria di inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore stesso rechi pregiudizio alle ragioni dei creditori (art. 2901 cod. civ.: azione revocatoria).

A tali considerazioni concernenti, come si rilevava, la generalità dei debitori, devono poi aggiungersi le indicazioni normative specificamente riguardanti gli imprenditori, le quali trovano il loro fondamento costituzionale nell’art. 41 Cost., a mente del quale l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. E’ in tale contesto che si colloca il rilievo per il quale l’imprenditore, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso (egli disponendo ad libitum dei beni aziendali porrebbe in essere ‘condotte in sè neutre ed anzi lecite, in quanto espressive della libertà dell’imprenditore di gestire i propri beni’), non è il dominus assoluto e incontrollato del patrimonio aziendale. Egli, pertanto, non ha una sorta di jus utendi et abutendi sui beni aziendali, i quali, viceversa, pur essendo strumentali al legittimo obiettivo del raggiungimento del profitto dell’imprenditore me esimo, sono finalisticamente vincolati, per così dire, ‘in negativo’, nel senso egli stessi non può farsi un utilizzo che leda o metta in pericolo gli interessi costituzionalmente tutelati cui sopra si è fatto cenno. Ed è in tale prospettiva che si inseriscono, ad es., gli obblighi strumentali di trasparenza finalizzati a rendere ostensibili la consistenza e le vicende delle risorse destinate all’attività economica.

Tenuto conto delle finalità della presente analisi e nella consapevolezza della più ampia portata dei doveri gravanti sull’imprenditore, è sufficiente, al riguardo, considerare gli obblighi di regolare tenuta delle scritture contabili e i doveri di rappresentazione, in modo veritiero e corretto, della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio (art. 2423 cod. civ.), sui quali ha particolarmente insistito di recente la citata Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli. In altre parole, la libertà di intrapresa è disciplinata dal legislatore nella consapevolezza della pluralità di interessi che vengono coinvolti, quando l’attività economica organizzata si alimenta del credito e implica una rilevante responsabilità sociale per l’intero sistema produttivo e lavorativo.

Da tali premesse discende che l’offesa agli interessi patrimoniali dei creditori si realizza indubbiamente già con l’atto depauperativo dell’imprenditore.

E, infatti, non casualmente, in tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione delle esigenze di cui all’art. 274 c.p.p., in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta, il tempo trascorso dalla commissione del fatto viene determinato dalla giurisprudenza di questa Corte, avendo riguardo all’epoca in cui le condotte illecite sono state poste in essere e non al momento in cui è intervenuta la dichiarazionegiudiziale di insolvenza (v., ad es., Sez. 5, n. 9280 del 14/10/2014 – dep. 03/03/2015, Cassina, Rv. 263586).

A questo riguardo, può essere opportuno sviluppare la considerazione secondo cui, in realtà, le varie fattispecie di bancarotta pre-fallimentare sono chiamate a proteggere vari interessi, attesa la rilevata loro autonomia.

Accanto all’interesse dei creditori a conservare la garanzia patrimoniale, è ravvisabile l’interesse degli stessi a conoscere la consistenza del patrimonio e del movimento degli affari dell’imprenditore (bancarotta documentale), come pure l’interesse al rapido e paritetico trattamento nel caso di insolvenza (bancarotta preferenziale).

A fronte di tale costellazione di fattispecie e di interessi protetti, la premessa dalla quale si sono prese le mosse, ossia il carattere antigiuridico della condotta depauperativa incriminata dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, a prescindere dall’intervento della dichiarazione di fallimento, non è messa in discussione dalle specificità della bancarotta preferenziale.

Il fatto che quest’ultima presupponga un contesto di insolvenza (v., ad es., Sez. 5, n. 16983 del 05/03/2014, Liori, Rv. 262903; Sez. 5, n. 13318 del 14/02/2013, Viale, Rv. 254985; Sez. 5, n. 1793 del 10/11/2011 – dep. 17/01/2012, N., Rv. 252003) deriva dalle specifiche finalità perseguite dal legislatore, che, in questo caso, mira proprio ad evitare un pregiudizio per le ordinarie regole del concorso tra i creditori (del resto, per la configurabilità della bancarotta preferenziale è richiesta la sussistenza del dolo specifico, che, invece, non è necessario nel caso della bancarotta fraudolenta patrimoniale: Sez. 5, n. 31894 del 26/06/2009, Petrone, Rv. 244498).

Eppure, anche in questa ipotesi, il pagamento preferenziale eseguito in una situazione di insolvenza (al pari della simulazione di titoli di prelazione), nella misura in cui tende ad alterare le ordinarie quote di soddisfazione delle ragioni creditorie, comunque si qualifica come atto pregiudizievole e idoneo a legittimare l’esperimento degli ordinari rimedi civilistici (in particolare, l’azione revocatoria). Ne discende che, anche per questo profilo, resta confermato che l’offensività tipica dei fatti previsti dal legislatore sussiste a prescindere dalla dichiarazione di fallimento, la quale, precludendo all’imprenditore ogni margine di autonoma capacità di risoluzione della crisi, rende semplicemente applicabile (perchè ritenuta necessaria dal legislatore) la sanzione penale.

La miglior riprova di tale rilievo si coglie nel fatto che l’azione penale può essere esercitata, ai sensi dell’art. 238, comma 2, L. Fall., anche prima della dichiarazione di fallimento, in presenza degli indici qualificati della oggettiva situazione di insolvenza previsti dall’art. 7 L. Fall. o di altri gravi motivi.

  1. In definitiva, la dichiarazione di fallimento non aggrava in alcun modo l’offesa che i creditori soffrono per effetto delle condotte dell’imprenditore; anzi, se mai, garantisce una più efficace protezione delle ragioni dei creditori stessi.

In realtà, a tutto voler concedere, il mero aggravamento degli effetti dell’offesa può derivare dall’insolvenza, ossia dall’incapacità del debitore di adempiere le proprie obbligazioni. Ma è evidente che altro è l’insolvenza, altro è la dichiarazione di fallimento, che, infatti, potrebbe anche non seguire alla prima, quando l’imprenditore dimostri il possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 1, comma 2, L. Fall..

La dichiarazione di fallimento, in definitiva, in quanto evento estraneo all’offesa tipica e alla sfera di volizione dell’agente, rappresenta una condizione estrinseca di punibilità (e del resto, per quanto può rilevare l’intenzione storica del legislatore, nei termini della condizione obiettiva si era espressa la Relazione del Guardasigilli al R.D. n. 267 del 1942: par. 48), che restringe l’area del penalmente illecito, imponendo la sanzione penale solo in quei casi nei quali alle condotte del debitore, di per sè offensive degli interessi dei creditori, segua la dichiarazione di fallimento.

Siffatta ricostruzione appare, peraltro, in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha osservato che il fatto offensivo costituente reato è, in quanto tale, meritevole di pena, nel senso che sono in esso presenti i requisiti sufficienti per tracciare il confine tra la sfera del lecito e quella dell’illecito e per giustificare il ricorso alla sanzione criminale, con la conseguenza che la previsione normativa deve essere, pertanto, espressa e resa in forma determinata, per assicurare, attraverso la certezza dell’incriminazione, la libertà dei cittadini. Non in tutti i fatti meritevoli di pena è però rinvenibile anche un’esigenza effettiva di pena: la punibilità del reato può (allora) essere subordinata ad elementi di varia natura, nei quali si cristallizza una valutazione d’opportunità politica, estranea al contenuto dell’offesa e dipendente dal modo con cui è apprezzata la sua rilevanza in concreto per l’ordinamento. Tali elementi condizionanti fungono, in pratica, da filtro selettivo nel ricorso alla sanzione criminale per fatti pur (astrattamente) meritevoli di pena; ma, non concorrendo a definire il discrimine fra lecito ed illecito, non devono sottostare ad un’esigenza di determinatezza in funzione di garanzia della libertà (assicurata con la previsione di un’offesa dal contenuto tipico tassativamente definito), bensì in funzione della parità di trattamento tra gli autori del fatto illecito, la cui selezione repressiva non può porsi in contrasto con il principio d’uguaglianza (Corte cost. 16/05/1989, n. 247).

In tale prospettiva si comprende la considerazione secondo cui soltanto gli elementi estranei alla materia del divieto (come le condizioni estrinseche di punibilità che, restringendo l’area del divieto, condizionano, appunto, quest’ultimo o la sanzione alla presenza di determinati elementi oggettivi) si sottraggono alla regola della rimproverabilità ex art. 27 Cost., comma 1, (Corte cost. 13/12/1988, n. 1085).

Peraltro, la qualificazione della dichiarazione di fallimento come condizione obiettiva di punibilità rende più rispondente al principio di colpevolezza l’affermazione secondo cui tale dichiarazione assume valore, ai fini che qui interessano, per gli effetti giuridici che essa produce e non per i fatti da essa accertati (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398).

E del resto, la Corte costituzionale, con la sentenza 22/07/2005, n. 301, ha mostrato una posizione di neutralità rispetto alla qualificazione della scelta discrezionale del legislatore di configurare la sentenza di fallimento (o di accertamento dello stato di insolvenza di impresa) come elemento costitutivo del reato (secondo la prevalente giurisprudenza), o come condizione obiettiva del reato, ovvero come condizione per la produzione dell’evento costituito dalla lesione o messa in pericolo dell’interesse tutelato dalla norma penale (secondo diverse impostazioni della dottrina). In merito, si deve osservare che, pur nella consapevolezza della portata del giudizio demandato alla Corte nel caso di specie, non può sottacersi il significato di una puntualizzazione altrimenti singolare, se si fossero avvertiti in tale costruzione profili di evidente frizione con le regole costituzionali.

Ma, soprattutto, rispetto alla qualificazione della sentenza dichiarativa di fallimento come condizione di punibilità, va considerata l’esplicita presa di posizione di Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli cit., la quale, dopo avere ribadito, come già anticipato, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte, che non si richiede alcun nesso (causale o psichico) tra la condotta dell’autore e il dissesto dell’impresa, essendo sufficiente che l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’impresa destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività, ha poi significativamente aggiunto che la condotta si Perfeziona con la distrazione, mentre la punibilità della stessa è subordinata alla dichiarazione di fallimento, che, ovviamente, consistendo in una pronunzia giudiziaria, si pone come evento successivo (in caso, appunto, di bancarotta distrattiva pre-fallimentare) e comunque esterno alla condotta stessa.

Si può dunque affermare che le stesse Sezioni Unite, con la ricordata sentenza Passarelli, pur non qualificando nominatim la dichiarazione di fallimento come condizione obiettiva di punibilità, tale ruolo le hanno, inequivocamente, assegnato (evento successivo ed estraneo cui è subordinata la punibilità), così superando l’antica sentenza n. 2 del 25/01/1958, Mezzo cit. e la più recente affermazione contenuta in Sez. U, n. 24468 del 26/02/2009, Rizzoli, Rv. 243587, che, aderendo alla giurisprudenza sino ad allora stratificatasi, ebbero a confermare la natura di elemento costitutivo del reato (e non di condizione obiettiva di punibilità) della dichiarazione di fallimento.

  1. Passando ad esaminare le implicazioni della ricostruzione qui accolta, si osserva che la qualificazione della dichiarazione di fallimento come condizione estrinseca di punibilità spiega, in termini coerenti con il sistema, le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza sopra ricordata e soprattutto la piena rispondenza di queste ultime alle regole costituzionali in tema di responsabilità penale (art. 27 Cost., comma 1).

Essa, peraltro, non è suscettibile di determinare alcun significativo mutamento nelle regole operative sin qui seguite.

Ciò è senz’altro vero, con riferimento alla disciplina della prescrizione, alla luce dell’art. 158 c.p., comma 2, a mente del quale, quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata.

  1. Quest’ultima previsione (al pari dell’art. 44 c.p.) sembra confermare, sul piano dogmatico, che la condizione obiettiva di punibilità viene vista dal legislatore come elemento estraneo al reato, inteso nella sua dimensione di condotta già espressiva in termini compiuti di disvalore e, per quanto sopra ricordato (in particolare, v. Corte cost. n. 247 del 1989), meritevole di pena, sebbene ancora non necessitante di quest’ultima, secondo le indicate valutazioni di opportunità. Tuttavia, lo stesso art. 158 c.p., comma 2, dimostra che, nel dettare la disciplina delle questioni che presuppongono la consumazione del reato, è proprio il verificarsi della condizione che assume rilievo determinante.

Siffatta considerazione consente di affermare che il concetto di consumazione del reato di cui all’art. 8 c.p.p., in assenza di vincolanti e diverse prescrizioni normative, deve appunto essere ricostruito nei termini di completa realizzazione della fattispecie incriminatrice (e si è sopra visto, come anche per Corte cost. n. 247 del 1989, la condizione obiettiva di punibilità rientri nella fattispecie). La conclusione, oltre a garantire una piena equiparazione delle soluzioni in tema di tempus e di locus commissi delicti, la cui diversificazione non avrebbe senso alcuno, è coerente con le finalità delle norme che assumono la consumazione del reato a presupposto della loro applicabilità, giacchè la condizione di punibilità, pur estranea, nella accezione che qui assume rilievo, all’offesa, comunque rappresenta il dato che giustifica l’intervento sanzionatorio dello Stato.

In altri termini, se pure è vero che, dal punto di vista dell’offesa, la massima gravità concreta del fatto si è raggiunta, in termini di disvalore, in epoca anteriore alla realizzazione della condizione, è però anche vero che, secondo quanto lo stesso legislatore mostra di ritenere, in presenza di una condizione di punibilità, occorre attribuire rilievo anche al momento (e quindi al luogo) in cui si realizza l’opportunità della punizione. E ciò, secondo quanto osservato in dottrina, anche per l’esigenza di uno snello ed efficace funzionamento del sistema giurisdizionale, in quanto la soluzione attribuisce l’accertamento delle condizioni che rendono opportuna l’applicazione della sanzione – e quindi il processo – al giudice del luogo in cui tali condizioni si sono verificate.

Del resto, in un precedente di questa Corte che ha avuto modo di occuparsi della questione, si è osservato che il reato non si esaurisce nella condotta umana imposta o vietata, ma comprende altresì tutte le componenti essenziali che integrano la fattispecie, ivi comprese le condizioni obiettive, non facenti parte del precetto, con la conseguenza che il reato stesso si consuma allorquando tutti i predetti elementi vengono realizzati e nel luogo e momento in cui si realizza l’ultima componente (Sez. 1, n. 888 del 11/05/1973, Tintinero, Rv. 124698). A proposito di tale decisione, che valorizza appunto il momento di realizzazione della fattispecie, va solo osservato che non deve trarre in inganno l’esclusione, affermata in motivazione, dell’operatività del principio ai casi di condizioni aventi natura estrinseca, giacchè, come reso palese dall’esame del testo e dalla esemplificazioni svolte (querela, richiesta e istanza), la Corte intendeva in realtà riferirsi, in quel caso, alle condizioni di procedibilità e non di punibilità.

Peraltro, non mancano indici che consentono di rinvenire nel sistema della legge fallimentare la volontà di radicare la competenza territoriale presso il tribunale del luogo nel quale è stato dichiarato il fallimento. A parte riferimenti normativi non più attuali (come l’originario art. 16, u.c., L. Fall., che consentiva al tribunale, con la sentenza dichiarativa di fallimento o con successivo decreto, di ordinare la cattura del fallito, per poi comunicare il provvedimento al procuratore della Repubblica, chiamato a curarne l’esecuzione), soccorrono riferimenti impliciti (come l’art. 17, comma 1, L. Fall. che si raccorda al successivo art. 238 del medesimo R.D. n. 267 del 1942; o quelli che si possono trarre dall’esigenza di concentrare nel medesimo circondario il luogo in cui devono essere depositate le scritture contabili e quello nel quale compiere l’accertamento dei fatti di penale rilevanza), tutti espressivi del medesimo principio di prossimità sul quale riposa la regola dettata dall’art. 8 c.p.p..

  1. Quanto poi ai profili dell’amnistia e dell’indulto (art. 79 Cost., comma 3, che si sovrappone all’art. 151 c.p., comma 3 e art. 174 c.p., comma 3), l’unitaria considerazione degli istituti e il fatto che, come puntualmente rilevato in dottrina, anche l’amnistia, che pure costituisce causa di estinzione del reato, ha riguardo non all’aspetto offensivo di quest’ultimo, ma alla sua punibilità, giustificano la conclusione in base alla quale assume valore determinante il momento del verificarsi della condizione obiettiva di punibilità (e anche questa conclusione è coerente con i risultati raggiunti dalla giurisprudenza di questa Corte: v. Sez. 5, n. 7814 del 22/03/1999, Di Maio, Rv. 213867).
  2. Vi è poi la questione del rapporto tra momento consumativo del reato e successione delle leggi penali nel tempo del quale si sono occupate, in ambito finitimo, le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza Rizzoli cit., con riferimento all’intervenuta abrogazione dell’istituto dell’amministrazione controllata da parte del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 147 e delle sue implicazioni sull’art. 236, comma 2, n. 1, L. Fall..

Tuttavia, in tal caso le Sezioni Unite hanno puntualizzato che la soluzione raggiunta della abolitio criminis non involgeva la tematica della modifica ‘mediatà della fattispecie penale, vale a dire di quelle norme extrapenali richiamate dall’elemento normativo ‘amministrazione controllata, e ciò perchè il D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 147 non si è limitato ad intervenire sulla normativa ‘esternà relativa a tale istituto, ma ha eliminato ogni riferimento a questo presente nella disposizione incriminatrice, risultata, quindi, amputata di un suo elemento strutturale.

Per queste ragioni, questa Corte ha avuto modo di concludere per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 150 del medesimo D.Lgs. n. 5 del 2006, secondo cui i ricorsi e le procedure fallimentari pendenti al momento della entrata in vigore del decreto indicato continuano ad essere definiti secondo la legge anteriore, nella parte in cui consente, in relazione ai ricorsi già presentati, la pronuncia dichiarativa di fallimento nei confronti di soggetti che, in applicazione del nuovo regime, non sarebbero assoggettabili a tale tipo di decisione, non rinvenendosi alcuna disparità di trattamento tra colui che, in base alla precedente normativa, si trovava in condizione di essere dichiarato fallito, e colui che, a seguito della disciplina sopravvenuta, non lo è più, posto che nella struttura delle fattispecie previste dagli artt. 216 e ss. L. Fall. la dichiarazione di fallimento assume rilevanza nella sua natura di provvedimento giurisdizionale e non per i fatti con essa accertati (Sez. 5, n. 19889 del 24/10/2013 – dep. 14/05/2014, Raponi, Rv. 259837).

Alle stesse conclusioni è giunta Sez. 5, n. 44838 del 11/07/2014 – dep. 27/10/2014, Nicosia, Rv. 261309, la quale, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 150 cit., nella parte in cui non prevede l’abolitio criminis del reato di bancarotta del piccolo imprenditore – sottratto alla procedura fallimentare dal D.Lgs. n. 5 del 2006, in relazione a fatti commessi sotto la previgente normativa, ha aggiunto, in coerenza con la sentenza n. 24468 del 26/02/2009, Rizzoli cit., che la tecnica legislativa, servente rispetto alla volontà del legislatore, ha tradotto questa nel senso di disciplinare del tutto diversamente – ma razionalmente – la sorte assegnata alla procedura concorsua/e riguardante il fallimento del piccolo imprenditore e quella che riguardava l’amministratore di società in amministrazione controllata.

Disegno a matita di Don Chisciotte

“Vedi laggiù in fondo anche tu, amico Sancio, trenta o quaranta terribili giganti? Ho deciso di dar loro battaglia e ucciderli.”

— Don Chisciotte

E’ agevole intendere che siffatte conclusioni restano valide anche nel quadro della ricostruzione in questa sede accolta, giacchè l’interpretazione della nozione di fatto commesso, assunta dall’art. 2 c.p. e ricostruita in funzione della garanzia di irretroattività, se, da un lato, resta insensibile alle modifiche della disciplina dell’istituto del fallimento, assunto, come detto supra, come mero provvedimento giurisdizionale, dall’altro, non potrebbe non tenere conto dell’eventuale abrogazione di siffatto elemento strutturale (ed è appena il caso di rilevare che non sarebbe rilevante il mutamento del nomen o della disciplina, ma la radicale soppressione di un procedimento concorsuale finalizzato al soddisfacimento delle ragioni dei creditori).

 

Originally posted 2020-05-08 09:43:05.