Bancarotta documentale : necessità della prova del dolo specifico in capo all’imputato

Bancarotta documentale: necessità della prova del dolo specifico in capo all’imputato

Bancarotta documentale : secondo  quanto stabilito dalla suprema Corte di Cassazione, nella bancarotta fraudolenta documentale occorre il dolo specifico

AVVOCATO ESPERTO CASSAZIONE PENALE DIFENDE BANCAROTTA FRAUDOLENTA 

VICENZA TREVISO PAVIA BOLOGNA MILANO BERGAMO MONZA BRESCIA RAVENNA FORLI CESENA BOLOGNA  PRENDI SUBITO UN APPUNTAMENTO CON AVVOCATO ESPERTO 

051 6447838 STUDIO UNICO A BOLOGNA PATRIA E CULLA DEL DIRITTO 

Mette conto rilevare come il reato di bancarotta documentale c.d. generica – fattispecie alternativa alla diversa ipotesi di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle scritture contabili alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838) – integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi, e si realizza sempre con una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l’omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321). Anche l’omissione parziale del dovere annotativo può integrare la fattispecie di cui all’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., in quanto rientra nell’ambito della norma incriminatrice anche la condotta di falsificazione dei dati realizzata attraverso la rappresentazione dell’evento economico in modo incompleto e distorto in ordine alla gestione di impresa e agli esiti della stessa (Sez. 5, n. 3114 del 17/12/2010, dep. 2011, Zaccaria, Rv. 249266); ciò in quanto nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l’interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle 4 vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne la loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza, come accade quando la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell’impresa renda necessario fare capo a fonti di documentazione esterne (Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 2019, Cortinovis, Rv. 274455), e sempre che sussistano indici di fraudolenza tali da fondare, in concreto, la pericolosità della condotta (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763). In siffatto contesto, il requisito dell’impedimento della ricostruzione del volume d’affari o del patrimonio del fallito viene a qualificare la ipotesi di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili di cui all’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., costituendo la linea di discrimen con la diversa fattispecie di bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020, dep. 2021, Cammarota, Rv. 280729, N. 2900 del 2019 Rv. 274630, N. 55065 del 2016 Rv. 268867, N. 26613 del 2019 Rv. 276910), che non postula analoga attitudine modale. 1.3. Trattandosi di reato di pericolo concreto, il dolo generico deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l’elemento materiale del reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata dall’art. 217, comma secondo, legge fall.; né può essere dedotto da circostanze successive rispetto al fatto-reato, postulandosi la necessità di una motivazione particolarmente rigorosa sull’elemento soggettivo dell’addebito quando la prova dell’elemento soggettivo non possa, in assenza di una parallela fattispecie patrimoniale, giovarsi della presunzione per la quale l’irregolare tenuta delle scritture contabili è, di regola, funzionale all’occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv. 276910).

nell’ipotesi di cui all’art. 216, comma 1, comma 2 l. fall. – questo si distingue a seconda che si tratti di sottrazione, distruzione e falsificazione o di tenuta caotica dei libri e delle scritture contabili e, nello specifico:

  • se trattasi di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, è richiesto il dolo specifico consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori;
  • se, invece, la condotta si estrinseca nella tenuta caotica della contabilità è richiesto il dolo generico, inteso come consapevolezza da parte del soggetto agente che la confusa tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione. 

Reato di bancarotta fraudolenta documentale – Imprenditore – Imputazione di distruzione e/o sottrazione delle scritture contabili – Necessaria ricorrenza del dolo specifico – Volontà di impedire la ricostruzione del patrimonio sociale – Scopo – Recare pregiudizio ai creditori o procurarsi un ingiusto profitto –

Bancarotta documentale: la  corte afferma che : Giova premettere che questa Corte ha chiarito che, in tema di reati fallimentari, la bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, che richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611); per cui, accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita – che richiede il solo dolo generico – diviene superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, anch’essa contestata (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271753).

la giurisprudenza della Suprema Corte Corte ha chiarito che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art. 216, comma primo, lett. b), l. fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904, che ha censurato la sentenza impugnata che, a fronte di una contestazione di occultamento “ovvero” di irregolare tenuta delle scritture contabili, pur ritenendo consumato il primo, ne aveva motivato la sussistenza attraverso una “fusione” con la seconda, trasformandola in evento della condotta di occultamento e sostituendo il dolo generico sufficiente ad integrare la stessa a quello specifico necessario per l’occultamento; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611: “la bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiede il dolo generico“; Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271753).

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VICENZA TREVISO PAVIA BOLOGNA MILANO BERGAMO MONZA BRESCIA RAVENNA FORLI CESENA BOLOGNA  PRENDI SUBITO UN APPUNTAMENTO CON IL GRANDE

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Originally posted 2020-08-13 18:44:46.