BANCAROTTA BANCAROTTA BANCAROTTA FRAUDOLENTA AVVOCATO DIFENSORE
PROCESSO BANCAROTTA TRIBUNALE CORTE APPELLO BOLOGNA
PROCESSO BANCAROTTA CORTE APPELLO MILANO
PROCESSO BANCAROTTA CORTE APPELLO TORINO
PROCESSO BANCAROTTA CORTE APPELLO VENEZIA
PROCESSO BANCAROTTA CORTE APPELLO BRESCIA
PROCESSO BANCAROTTA RAVENNA
PROCESSO BANCAROTTA VICENZA
PROCESSO BANCAROTTA RIMINI
PROCESSO BANCAROTTA FORLI
in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus
secondo l’indirizzo interpretativo nettamente prevalente, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell’imprenditore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, «non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, la quale può rilevare sul piano probatorio, quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori» (cfr., ex multis: in motivazione, Cass., Sez. 5, n. 9316 del 03/02/2021, Fracassa, Rv., 281020; Cass., Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, cit.; Cass., Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017, Bolzoni, cit.; Cass., Sez. 5, n. 12414 del 26/01/2016, Morosi, Rv. 267059; Cass., Sez. 5, n. 41055 del 04/07/2014, Crosta, Rv. 260932; Cass, Sez. 5, n. 11624 del 08/02/2012, Fanini, Rv. 252315; Cass., Sez. 5, n. 1706 del 12/11/2013, dep. 2014, Barbaro, Rv. 258950; Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010, Fiume, Rv. 246879; Cass., Sez. 5, n. 9299 del 13/01/2009, Poggi Longostrevi, Rv. 243162). 2.6. Si rivelano, dunque, decisive le esaustive argomentazioni di Cass., Sez. 5, n. 13382 del 03.11.2020, dep. 2021, Verdini, Rv. 281031, la quale ha puntualizzato che «l’attività distrattiva dell’imprenditore bancario non si colloca su un piano peculiare, diverso da quello tradizionale, soggetto a regole proprie, […], dovendo, invece, tale attività valutarsi alla luce dei principi costantemente affermati da questa Corte in merito all’elemento 12 Ric. 2015 n. 16939 sez. 1 – Ad. 23-09-2021 Corte di Cassazione – copia non ufficiale materiale e soggettivo del reato di cui all’art. 216/1, n. 1, l.fall.. Per la sussistenza dell’elemento materiale della bancarotta distrattiva è sufficiente il distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore – sebbene il reato venga a giuridica esistenza con la dichiarazione di fallimento – avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, con possibile danno per i creditori (Sez. 5 n. 13820 del 03/03/2020 Rv. 278951; Sez. 5, n. 39635 del 23/09/2010, Rv. 248658).
Il distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore, poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), in cui si concreta l’elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell’atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l’esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Rv. 241830). Distrattivo è, pertanto, un qualsiasi atto di disposizione patrimoniale, affetto da anomalie genetiche o funzionali, dal quale deriva una diminuzione patrimoniale oggettivamente certa e prevedibile; in tale definizione sono distinguibili, da un lato, la condotta materiale, vale a dire il compimento dell’atto negoziale e, dall’altro, l’effetto di tale condotta, cioè la diminuzione patrimoniale (Sez. 5, n. 18517 del 22/02/2018 Rv. 273073; Sez. 5, n. 15850 del 26/06/1990).
Nel reato di bancarotta, l’evento è costituito dal depauperamento del patrimonio aziendale posto a garanzia dei creditori ex art. 2740 c.c. e, segnatamente, l’evento storico naturalistico va ravvisato nella diminuzione patrimoniale eziologicamente connessa alla condotta
Nel reato di bancarotta, l’evento è costituito dal depauperamento del patrimonio aziendale posto a garanzia dei creditori ex art. 2740 c.c. e, segnatamente, l’evento storico naturalistico va ravvisato nella diminuzione patrimoniale eziologicamente connessa alla condotta, mentre l’evento normativo è rappresentato dalla lesione degli interessi della massa dei creditori (Sez. 5, n. 18517 del 22/02/2018, Rv. 273073). Questa Corte ha anche affermato che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilevanza penale in qualunque tempo essi siano stati commessi, e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l’impresa non versava in condizioni di insolvenza (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266805). All’uopo, il concetto di “zona di rischio penale” può valere ad 13 Ric. 2015 n. 16939 sez. 1 – Ad. 23-09-2021 Corte di Cassazione – copia non ufficiale escludere la rilevanza penale della condotta soltanto quando l’azione addebitata non sia, per le sue caratteristiche intrinseche, idonea a determinare l’esposizione a pericolo del patrimonio e non sia collocabile in un contesto di condotte che abbiano determinato il dissesto. Peraltro, dalle disposizioni penali della legge fallimentare si ricava che il legislatore, quando ha ritenuto necessario il rispetto di un perimetro temporale, lo ha previsto espressamente, come ad esempio per l’art. 217/2 L.Fall.. […]. Non si richiede, poi, alcun nesso (causale o psichico) tra la condotta dell’autore ed il dissesto dell’impresa, essendo sufficiente che l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’impresa destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività. L’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è, infatti, costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. (S.U. n. 22474 del 31/03/2016 Passarelli). E, del resto, quando il legislatore ha ritenuto necessaria l’esistenza di un tal nesso lo ha previsto espressamente nell’ambito della legge fallimentare, all’art. 223, distinguendo le condotte previste dall’art. 216 (legge fall., art. 223, comma 1) da quelle specificamente volte a cagionare il dissesto economico della società (legge fall., art. 223, comma 2), per modo che solo in tali ultime fattispecie delittuose è previsto un nesso causale o psichico tra condotta ed evento” (Cass., Sez. 5, n. 39546 del 15/07/2008, Bonaldo)…».
Da quanto detto consegue, allora, che: i) l’estraneità del dissesto, in quanto elemento non qualificabile come costitutivo del reato di bancarotta patrimoniale, all’oggetto del dolo caratteristico di quest’ultimo, osta, in aderenza alle regole generali sul concorso di persone nel reato, all’attribuzione a tale oggetto di un contenuto diverso, e più ampio, per la posizione del concorrente estraneo, rispetto a quello che è richiesto all’intraneus; li) deve ricondursi al terreno probatorio la rilevanza dello stato 14 Ric. 2015 n. 16939 sez. 1 – Ad. 23-09-2021 Corte di Cassazione – copia non ufficiale di decozione da parte dell’extraneus, nel senso che qualora l’impresa depauperata dalla distrazione versi in stato di decozione, la consapevolezza di tale stato costituisce un indice inequivocabile del dolo del concorrente che a tale distrazione abbia prestato il proprio contributo, giacché tale consapevolezza contiene inevitabilmente (e senza necessità di prova ulteriore) la rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori.
Originally posted 2022-07-15 15:20:53.