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PENALE MILITARE: PENE E ESECUZIONE DELLA PENA 

PENALE MILITARE: ESECUZIONE DELLA PENA

Art. 60. Detenzione ordinata in via disciplinare. Equiparazione alla custodia cautelare. La detenzione ordinata in via disciplinare dall'Autorità militare in attesa del procedimento penale è equiparata, agli effetti della decorrenza della pena, alla carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile. (1) Art. 61. Vigilanza sulla esecuzione della pena militare detentiva. Ordinamento degli stabilimenti militari di pena. L'esecuzione della pena militare detentiva è vigilata dal giudice. I regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica stabiliscono l'ordinamento degli stabilimenti militari di pena, e provvedono relativamente ai modi di esecuzione della pena militare detentiva e alla vigilanza relativa.  Art. 62. Infermità psichica sopravvenuta al condannato.
Art. 60. Detenzione ordinata in via disciplinare. Equiparazione alla custodia cautelare.
La detenzione ordinata in via disciplinare dall’Autorità militare in attesa del procedimento penale è equiparata, agli effetti della decorrenza della pena, alla carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile. (1)
Art. 61. Vigilanza sulla esecuzione della pena militare detentiva. Ordinamento degli stabilimenti militari di pena.
L’esecuzione della pena militare detentiva è vigilata dal giudice.
I regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica stabiliscono l’ordinamento degli stabilimenti militari di pena, e provvedono relativamente ai modi di esecuzione della pena militare detentiva e alla vigilanza relativa. 
Art. 62. Infermità psichica sopravvenuta al condannato.

PRINCIPIO BASE:

La detenzione ordinata in via disciplinare dall’Autorità militare in attesa del procedimento penale è equiparata, agli effetti della decorrenza della pena, alla carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMIGLIARE

CHI VIGILA SULL’ ESECUZIONE DI PENA DETENTIVA DEI MILITARI:

L’esecuzione della pena militare detentiva è vigilata dal giudice.

I regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica stabiliscono l’ordinamento degli stabilimenti militari di pena, e provvedono relativamente ai modi di esecuzione della pena militare detentiva e alla vigilanza relativa.

AVVOCATO PENALISTA ESPERTO
AVVOCATO PENALISTA ESPERTO

Capo I
DELLE SPECIE DI PENE MILITARI, IN GENERALE

Art. 22. Pene militari principali: specie. 

Le pene militari principali sono: 

  1. la morte; (1)
  2. la reclusione militare
    La legge penale militare determina i casi, nei quali, per i reati militari, si applicano le pene comuni dell’ergastolo e della reclusione. (2)

(1) Pena già soppressa “per i delitti preveduti nel codice penale” (D.lgs. 10 agosto 1944, n. 224), “per i delitti previsti dalle leggi  speciali, diverse da quelle militari di guerra” (D.lgs. 22 gennaio 1948, n. 21) e, infine, abolita, anche per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra e sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale (L. 13 ottobre 1994, n. 589).
(2) La Corte Costituzionale ha dichiarato, con sentenza n 284 del 1995, l’illegittimità costituzionale dell’art. 53 L. 24 novembre 1981, n.689 “nella parte in cui non prevede l’applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari”.

PENALISTA BOLOGNA

Art. 23. Denominazione e classificazione della reclusione militare. 

Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale è compresa, oltre le pene indicate nel primo comma dell’articolo 18 del codice penale, anche la reclusione militare. 

Art. 24. Pene militari accessorie: specie. 

Le pene militari accessorie sono:

  1. la degradazione; 
  2. la rimozione; 
  3. la sospensione dall’impiego; 
  4. la sospensione dal grado; 
  5. la pubblicazione della sentenza di condanna. 
AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA INFO
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 Art. 63. Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio permanente.

Nella esecuzione delle pene inflitte ai militari in servizio permanente alle armi, per reati preveduti dalla legge penale comune, compresi quelli indicati nell’articolo 264 (1) di questo codice, si osservano le norme seguenti:

  1. la pena di morte (2)è eseguita mediante fucilazione nella schiena, previa degradazione;
  2. la pena dell’ergastolo e quella della reclusione, se la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, sono eseguite nei modi comuni, con degradazione del condannato secondo le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti militari; 
  3. alla pena della reclusione, se la condanna non importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, è sostituita la reclusione militare per eguale durata, ancorché la reclusione sia inferiore a un mese; 
  4. alla pena della multa, non eseguita per insolvibilità del condannato, è sostituita la reclusione militare per non oltre tre anni, computandosi un giorno di reclusione militare per ogni cinquemila lire, o frazione di cinquemila lire, di multa (3)
  5. alla pena dell’arresto è sostituita la reclusione militare, computandosi un giorno di reclusione militare per due di arresto; 
  6. alla pena dell’ammenda, non eseguita per insolvibilità del condannato, è sostituita la reclusione militare per non oltre un anno, computandosi un giorno di reclusione militare per ogni cinquemila lire, o frazione di cinquemila lire, di ammenda (3)

Art. 60. Detenzione ordinata in via disciplinare. Equiparazione alla custodia cautelare.

La detenzione ordinata in via disciplinare dall’Autorità militare in attesa del procedimento penale è equiparata, agli effetti della decorrenza della pena, alla carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile. (1)

Art. 61. Vigilanza sulla esecuzione della pena militare detentiva. Ordinamento degli stabilimenti militari di pena.

L’esecuzione della pena militare detentiva è vigilata dal giudice.

I regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica stabiliscono l’ordinamento degli stabilimenti militari di pena, e provvedono relativamente ai modi di esecuzione della pena militare detentiva e alla vigilanza relativa. 

Art. 62. Infermità psichica sopravvenuta al condannato.

Nel caso preveduto dall’articolo 148 del codice penale, il ricovero del condannato in un manicomio comune, anziché in un ospedale psichiatrico giudiziario, può essere disposto anche se la pena inflitta sia la reclusione militare per durata inferiore a tre anni. 

Art. 63. Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio permanente.

Nella esecuzione delle pene inflitte ai militari in servizio permanente alle armi, per reati preveduti dalla legge penale comune, compresi quelli indicati nell’articolo 264 (1) di questo codice, si osservano le norme seguenti:

  1. la pena di morte (2)è eseguita mediante fucilazione nella schiena, previa degradazione;
  2. la pena dell’ergastolo e quella della reclusione, se la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, sono eseguite nei modi comuni, con degradazione del condannato secondo le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti militari; 
  3. alla pena della reclusione, se la condanna non importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, è sostituita la reclusione militare per eguale durata, ancorché la reclusione sia inferiore a un mese; 
  4. alla pena della multa, non eseguita per insolvibilità del condannato, è sostituita la reclusione militare per non oltre tre anni, computandosi un giorno di reclusione militare per ogni cinquemila lire, o frazione di cinquemila lire, di multa (3)
  5. alla pena dell’arresto è sostituita la reclusione militare, computandosi un giorno di reclusione militare per due di arresto; 
  6. alla pena dell’ammenda, non eseguita per insolvibilità del condannato, è sostituita la reclusione militare per non oltre un anno, computandosi un giorno di reclusione militare per ogni cinquemila lire, o frazione di cinquemila lire, di ammenda (3).

    AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA INFO
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2) X Pena già soppressa “per i delitti preveduti nel codice penale” (D.lgs. 10 agosto 1944, n. 224), “per i delitti previsti dalle leggi  speciali, diverse da quelle militari di guerra” (D.lgs. 22 gennaio 1948, n. 21) e, infine, abolita, anche per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra e sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale (L. 13 ottobre 1994, n. 589).
(2) La Corte Costituzionale ha dichiarato, con sentenza n 284 del 1995, l’illegittimità costituzionale dell’art. 53 L. 24 novembre 1981, n.689 “nella parte in cui non prevede l’applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari”.

Art. 64. Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio temporaneo.

Nella esecuzione delle pene inflitte ai militari in servizio temporaneo alle armi, per reati preveduti dalla legge penale comune, si osservano le norme seguenti:

  1. se trattasi dei reati indicati nell’articolo 264, si applicano le disposizioni dell’articolo precedente (1); 
  2. se trattasi di altro reato, si applicano le disposizioni dei nn. 1 e 2 dell’articolo precedente, se la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici; 
  3. in ogni altro caso, la pena si sconta alla cessazione del servizio alle armi per ferma di leva o per richiamo dal congedo.

Art. 65. Esecuzione delle pene militari inflitte alle persone che non hanno, o che hanno perduto, la qualità di militare, o che prestano di fatto servizio alle armi.

Nei casi preveduti dall’articolo 16, per la esecuzione delle pene militari si osservano le norme seguenti:

  1. la pena di morte (1)è eseguita secondo le norme stabilite dall’articolo 25;
  2. alla pena della reclusione militare è sostituita la pena della reclusione per eguale durata.
    Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando, per un reato militare, sia pronunciata condanna contro chi ha cessato di appartenere alle forze armate dello Stato, contro gli assimilati ai militari, gli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e le altre persone estranee alle forze predette.

 

Originally posted 2020-03-22 15:07:33.