IL BULLISMO E’ STALKING Ciò posto, va ribadito che, ai fini della rituale contestazione del delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. – che ha natura di reato abituale -, non si richiede che il capo di imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si sia concretato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un’adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e gli effetti derivatine alla persona offesa (Sez. 5, n. 7544 del 25/10/2012 – dep. 15/02/2013, C, Rv. 255016).
IL BULLISMO E’ STALKING Ciò posto, va ribadito che, ai fini della rituale contestazione del delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. – che ha natura di reato abituale -, non si richiede che il capo di imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel […]