ASSEGNO DIVORZILE BOLOGNA? SICURO? COME? QUANDO? PERCHE’?
ASSEGNO DIVORZILE
È noto che la Cassazione a Sezioni Unite nel 2018 è intervenuta sul tema, offrendo con la sentenza n. 18287 dell’ 11.7.2018 una rilettura fedele del dato normativo, che si pone sostanzialmente come una “terza via” rispetto al diritto vivente formatosi a partire dalle prime pronunce del 1990 così come anche rispetto all’arresto del 2017.ASSEGNO DIVORZILE
Partendo da un attento esame del dato normativo di cui all’art. 5 Legge divorzio, nella sua formulazione originaria e poi nella sua versione ultima, come modificata dall’intervento legislativo del 1987, le Sezioni Unite hanno richiamato il proprio iniziale pronunciamento del 1990 (sentenza Cass. civ. Sez. Un. n. 11490/1990), nel quale era stato affermato che l’assegno divorzile aveva carattere esclusivamente assistenziale, dal momento che il presupposto per la sua concessione doveva essere rinvenuto nella inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità disponibili, a conservargli un “tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio“. In linea generale, avendo, appunto, l’assegno di divorzio funzione eminentemente assistenziale, la sua attribuzione era subordinata alla sussistenza di una situazione di squilibrio reddituale tra i coniugi, per effetto del quale uno dei due si trovi privo di mezzi adeguati per provvedere al proprio mantenimento, o nell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. La sussistenza di tale presupposto condizionava il sorgere del diritto all’assegno divorzile, mentre tutti gli altri criteri, costituiti dalle condizioni dei coniugi, dalle ragioni della decisione, dal contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, e dal reddito di entrambi, erano destinati ad operare solo se l’accertamento dell’unico elemento attributivo si fosse risolto positivamente, ed incidevano soltanto sulla quantificazione dell’assegno stesso (cfr., ex multis, oltre alla richiamata Cass. Sez. Un. n. 11490/1990, anche Cass. civ. 12 marzo 1992 n. 3019).
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Per quanto concerne il concetto di “adeguatezza” impiegato dal legislatore, esso andava inteso, secondo l’interpretazione fatta propria dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in relazione all’interesse giuridicamente tutelato a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza che fosse necessario uno stato di bisogno dell’avente diritto, il quale poteva essere anche economicamente autosufficiente, rilevando l’apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle condizioni economiche del medesimo che, in via di massima, dovevano essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio.
Ad una tale affermazione di principio, rimasta sostanzialmente ferma per quasi un trentennio, si era recentemente contrapposto altro innovativo orientamento, cui aveva dato avvio la sezione prima civile della Cassazione con la sentenza n. 11504 del 2017 (seguita poi, tra le altre, da Cass. civ. Sez. I, 11.05.2017, n. 11538; Cass. civ. Sez. I, 16.05.2017, n. 12196; Cass. civ. Sez. II, 23.03.2018, n. 1630), che, pur condividendo e facendo propria la premessa sistematica della rigida distinzione tra criterio attributivo (fondato sulla verifica della sussistenza della inadeguatezza di mezzi del coniuge richiedente, di cui all’ultima parte dell’art. 5, comma 6, Legge Divorzio) e criterio determinativo (fondato sugli elementi di cui alla prima parte della norma citata), aveva individuato, quale parametro della inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, non più il tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, quanto piuttosto la “non autosufficienza economica” dello stesso, evidenziando come solo all’esito del positivo accertamento di tale presupposto potevano essere esaminati i criteri determinativi dell’assegno indicati nella prima parte della norma. Le Sezioni Unite del 2018 hanno sottoposto a revisione critica entrambi gli orientamenti richiamati, evidenziando, da un lato, che il criterio attributivo dell’assegno cristallizzato nella sentenza n. 11490/1990 – fondato, come sopra evidenziato, sul mantenimento del tenore di vita matrimoniale – si espone, oggettivamente, ad un forte rischio di creare indebite rendite di posizione, dall’altro, che l’impostazione prospettata dalla sentenza n. 11504/2017, nel suo attribuire esclusivo rilievo alla astratta condizione economico-patrimoniale soggettiva dell’ex-coniuge richiedente, sconta il fatto di essere del tutto scollegata dalla relazione matrimoniale che pure c’è stata tra i coniugi, e che ha determinato scelte di vita, frutto di decisioni libere e condivise, che possono aver impresso alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso irreversibile.
L’accertamento relativo all’inadeguatezza dei mezzi ed all’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive deve, dunque, essere saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei rispettivi ruoli endofamiliari, i quali, alla luce del principio solidaristico che permea la formazione sociale della famiglia, di rilievo costituzionale, costituiscono attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall’art. 143 codice civile.
Questo accertamento “non è conseguenza di una inesistente ultrattività dell’unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi” ma diviene necessario in quanto è la stessa norma regolatrice del diritto all’assegno che attribuisce rilievo alle scelte e ai ruoli della vita familiare; tale rilievo ha “l’esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all’età del richiedente“, di modo che, ove la disparità reddituale abbia questa specifica radice causale e sia accertato, con assolvimento di un onere probatorio che le Sezioni Unite richiedono espressamente sia “rigoroso”, “che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull’assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all’interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell’altro coniuge“, di tale specifica caratteristica della vita familiare si tenga conto “nella valutazione della inadeguatezza dei mezzi e dell’incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive“. In buona sostanza, dunque, “la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall’assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro“.
In definitiva, le Sezioni Unite affermano che “l’eliminazione della rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell’assegno di divorzio e la conseguente inclusione, nell’accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell’art. 5. c. 6 in posizione equiordinata, consente, … senza togliere rilevanza alla comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, di escludere i rischi d’ingiustificato arricchimento derivanti dalla adozione di tale valutazione comparativa in via prevalente ed esclusiva, ma nello stesso tempo assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni, molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare“.
Il parametro dell’adeguatezza dunque contiene in sé una funzione equilibratrice e non solo assistenziale-alimentare. La piena ed incondizionata reversibilità del vincolo coniugale non esclude il rilievo pregnante che tale scelta, unita alle determinazioni comuni assunte in ordine alla conduzione della vita familiare, può imprimere sulla costruzione del profilo personale ed economico-patrimoniale dei singoli coniugi, non potendosi trascurare che l’impegno all’interno della famiglia può condurre all’esclusione o limitazione di quello diretto alla costruzione di un percorso professionale-reddituale.
Il legislatore impone sì di accertare preliminarmente l’esistenza e l’entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l’obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti, anche attraverso il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco e, all’esito di tale preliminare e doveroso accertamento, può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell’assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro. Possono, tuttavia, riscontrarsi più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico patrimoniale delle parti, di entità variabile. Secondo la Suprema corte, quindi deve essere prescelto un criterio integrato che si fondi sulla concretezza e molteplicità dei modelli familiari attuali.
Le Sezioni Unite del 2018, sulla base delle approfondite argomentazioni sino a qui testualmente riportate, ritenute coerenti anche con il quadro normativo europeo ed extraeuropeo, sono quindi pervenute all’affermazione del seguente principio di diritto enunciato conclusivamente, da leggere alla luce di quanto spiegato al paragrafo 10 della decisione stessa: “Ai sensi dell’art. 5 c. 6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto“.
Al fine del calcolo dell’assegno di divorzio di cui all’articolo 5 della L. 1 dicembre 1970, n. 898 occorre dunque tenere in considerazione non il tenore di vita, ma diversi fattori, attraverso un criterio c.d. “composito” che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto (si veda, tra le successive pronunce della Suprema Corte intervenute dopo le Sezioni Unite, Cass. civ. Sez. I, ordinanza 23.01.2019, n. 1882 nella quale si è ribadito che “il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, richiede, ai fini dell’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, l’applicazione dei criteri contenuti nella prima parte della norma, i quali costituiscono, in posizione equiordinata, i parametri cui occorre attenersi per decidere sia sull’attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio, premessa la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, avrà ad oggetto, in particolare, il contributo fornito dal richiedente alla condizione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla du
“Le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla rappresentazione simbolica del legame matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell’istituto” hanno, dunque, indotto le Sezioni Unite del 2018 ad offrire una nuova soluzione interpretativa, fondata sulla necessità di “abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell’assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell’art. 5, comma 6, più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito … dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.“. Alla compiuta spiegazione della “soluzione interpretativa adottata” la Suprema Corte ha dedicato l’intero paragrafo 10 della sentenza qui riportata. Scrivono le Sezioni Unite che “l’art. 5 comma 6 attribuisce all’assegno di divorzio una funzione assistenziale, riconoscendo all’ex coniuge il diritto all’assegno di divorzio quando non abbia mezzi “adeguati” e non possa procurarseli per ragioni obiettive. Il parametro dell’adeguatezza ha, tuttavia, carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione comparativa che entrambi gli orientamenti illustrati [delle Sezioni Unite del 1990 e della sezione I civile del 2017] traggono al di fuori degli indicatori contenuti nell’incipit della norma“, esegesi in quanto tali non soddisfacenti, che hanno imposto un radicale ripensamento.
La domanda di assegno divorzile deve essere valutata alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 18287/2018: “Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di rocurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto”.
Ritiene il Tribunale che, seppure la Cassazione abbia maggiormente valorizzato il criterio compensativo-perequativo, non sia tuttavia venuta meno la funzione anche assistenziale dell’assegno divorzile. Il criterio puramente assistenziale troverà quindi applicazione quanto la situazione reddituale e patrimoniale del coniuge debole non consenta allo stesso, senza sua colpa, di raggiungere una esistenza libera e dignitosa, che può tendenzialmente parametrarsi alla retribuzione media dei dipendenti.
In aggiunta al criterio assistenziale, dovranno tenersi in considerazione i criteri compensativo e perequativo se, pur raggiungendo il coniuge più debole il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise che abbiano portato al sacrificio di aspettative reddituali o professionali anche in relazione alla durata del matrimonio, all’effettiva potenzialità delle capacità lavorative future parametrate all’età e alla conformazione del mercato del lavoro.
In particolare, il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell’interesse della famiglia; quello perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo dal coniuge richiedente. L’applicazione di tali criteri dovrà evitare la duplicazione dei titoli presi in considerazione.
Superando la rigida distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell’assegno divorzile, le Sezioni Unite del 2018 hanno rimarcato la necessità di una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori dell’art. 5 L. div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla vita familiare, reddito delle parti, durata del matrimonio, età del richiedente), individuando la ratio della attribuzione dell’emolumento in questione nella solidarietà post coniugale, che, in presenza di una disparità economico-patrimoniale causalmente riconducibile a scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, diviene fattore ri-equilibratore dell’apporto dato dal coniuge richiedente al menage familiare, ferma restando l’indiscussa non ultrattività del vincolo matrimoniale.
Nella ricostruzione ermeneutica dell’istituto delineata dalle Sezioni Unite del 2018, dunque, l’assegno divorzile ha riacquisito le plurime funzioni sue proprie, ovvero quella assistenziale (in caso di assenza di reddito e di mezzi in capo al coniuge richiedente), quella compensativa (correlata al contributo dato dal richiedente alla formazione del “capitale invisibile” della famiglia, costituito dalle capacità professionali e di reddito che uno dei coniugi abbia conseguito in costanza di matrimonio anche grazie all’apporto fornito ed ai sacrifici sopportati dall’altro, tenuto conto della durata del matrimonio), quella perequativa (quale ristoro dei sacrifici e delle rinunce condivise cui il coniuge richiedente è andato irreversibilmente incontro, anche tenuto conto dell’età), e, infine, quella risarcitoria (qualora sia da individuare nel coniuge “forte”, ovvero quello in posizione economica migliore, la parte cui è da ascrivere la responsabilità della definitiva crisi coniugale).
È sulla base delle approfondite argomentazioni qui sinteticamente richiamate, ritenute coerenti anche con il quadro normativo europeo ed extraeuropeo, che le Sezioni Unite del 2018 sono pervenute, quindi, all’affermazione del principio di diritto enunciato conclusivamente,: “Ai sensi dell’art. 5 c. 6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto“
ASSEGN OA FAVORE FOGLIO MAGGIORENNE
In materia dì assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne non indipendente economicamente, “… il giudice del merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo … caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all’età dei beneficiari; tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura,tenendo conto che il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori), com’è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione” (principio enunciato da Cass. Sez. I, 20/08/2014 n.18076, richiamato anche nell’ordinanza della Sez. VI, 12/03/2018 n.5883).
In tale arresto i giudici di legittimità spiegano, altresì, che “… la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell’obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, ‘caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all’età dei beneficiari’, in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe, com’è stato evidenziato in dottrina, in ‘forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani’ (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993). Se è vero che il giudice di merito non può prefissare in astratto un termine finale di persistenza dell’obbligo di mantenimento, il genitore obbligato è tenuto ad allegare e, ove sia contestato, a dimostrare (anche in via presuntiva) di averlo posto nelle condizioni di raggiungere l’indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini, salva ovviamente la possibilità per il figlio di dimostrare le specifiche ragioni, di tipo personale o economico-sociale (riferite al settore professionale prescelto), che gli hanno impedito di inserirsi nel mondo del lavoro e che giustificano la sua richiesta di prolungamento dell’obbligo genitoriale .
Originally posted 2020-07-16 16:06:34.