violazione di domicilio,CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE – SENTENZA 22 giugno 2017, n.31345

violazione di domicilio,CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE – SENTENZA 22 giugno 2017, n.31345

PRESENZA DI PERSONE NEL DOMICILIO

applicare è rappresentato dall’accertamento della prevedibile presenza di persone nel luogo di svolgimento di atti della vita privata, a prescindere dall’orario (notte o giorno) e dalla chiusura o meno dell’esercizio (Sez. 5, n. 10747 del 17/11/2015, Casalanguida, Rv. 267560; Sez. 5, n. 18211 del 10/03/2015, Hadovic, Rv. 263458; Sez. 5, n. 55040 del 20/10/2016, Rover, Rv. 268409; Sez. 4, n. 12256 del 26/01/2016, Cisulli, Rv. 266701; Sez. 5, n. 10440 del 21/12/2015, Fernandez, Rv. 266807).

violazione di domicilio, CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE – SENTENZA 22 giugno 2017, n.31345

Articolo 614 codice penale: violazione di domicilio

La violazione di domicilio si concretizza secondo l’articolo 614 del c.p. quando ci introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con l’inganno.

Norma di riferimento: 

L’articolo 614 del Codice penale stabilisce che “chiunque si introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con l’inganno” compie una violazione di domicilio”.

Come riconosciuto anche dal rimettente, in questo ambito l’orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità è quello estensivo, ossia quello che, partendo dalla considerazione che il concetto di privata dimora sia più ampio di quello di abitazione, vi ricomprende tutti i luoghi al cui interno un soggetto possa vantare un generico ius excludendi (vale a dire l’astratta possibilità di inibire l’accesso al pubblico, anche solo in determinati orari) e in cui egli si trattenga per compiere, anche in maniera transitoria e contingente, atti della vita privata, tra i quali pacificamente rientrano anche le attività lavorative di natura professionale, commerciale o imprenditoriale; il delitto di cui all’art. 624-bis c.p. è stato così configurato anche in relazione a furti commessi in luoghi quali un ristorante in orario di chiusura, un bar-tabacchi, sempre in orario di chiusura, un cantiere edile allestito all’interno del cortile di un immobile, un’edicola, uno studio odontoiatrico, una farmacia in orario di apertura, 

A giudizio delle Sezioni Unite, tuttavia, un simile ampliamento della nozione di privata dimora contrasta sia con il dato letterale, sia con la ratio, sia con un’interpretazione sistematica della norma incriminatrice de qua.

L’aver il legislatore adoperato l’espressione ‘privata dimora’ ha una indubbia valenza sul piano interpretativo.

‘Dimora’, secondo i dizionari della lingua italiana, è, invero, il luogo in cui una persona, che non vi risiede in modo stabile, attualmente abita e permane.

CASSAZIONE SEZ UNITE ALCOLTEST, AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA RAVENNA RIMINI CESENA FORLI SEQUESTRO VEICOLO DI TERZI ESCLUSIONE:non è confiscabile fa vettura condotta in stato di ebbrezza dall’autore dei reato, utilizzatore del veicolo in relazione a contratto di leasing, se il concedente, proprietario del mezzo, sia estraneo al reato”.

La parola, derivata dal latino morari, implica il fermarsi, trattenersi, soggiornare.

Basterebbe già questo per escludere dalla nozione di dimora tutti i casi in cui ci si trovi in un luogo in modo del tutto occasionale (anche se per svolgere atti della vita privata) e senza avere alcun rapporto (tranne la presenza fisica) con il luogo medesimo.

Per di più occorre considerare che, nella descrizione della fattispecie di cui all’art. 624-bis cod. pen., l’espressione ‘privata dimora’ è preceduta dalle parole ‘in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte (…)’.

Deve trattarsi, quindi, di un luogo ‘destinato’ a privata dimora: il che rafforza il significato dell’espressione.

violazione di domicilio,CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE – SENTENZA 22 giugno 2017, n.31345

Il riferimento della norma è, allora, ad un luogo che sia stato adibito (in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico) allo svolgimento di atti della vita privata, non limitati questi ultimi soltanto a quelli della vita familiare e intima (propri dell’abitazione).

Va aggiunto ancora che, significativamente, la rubrica dell’art. 624-bis è intitolata ‘Furto in abitazione’ e il riferimento è in linea con il significato restrittivo della nozione di privata dimora in precedenza evidenziato.

In essa vanno, conseguentemente, ricompresi i luoghi che, ancorché non destinati allo svolgimento della vita familiare o domestica, abbiano, comunque, le ‘caratteristiche’ dell’abitazione.

2.2. L’indirizzo interpretativo sopra richiamato, inoltre, nel dare rilievo al ‘luogo in sé’, si limita a far riferimento allo svolgimento in esso di atti della vita privata, siano essi lavorativi, professionali o di altro genere, senza ulteriori approfondimenti.

Si ritiene, cioè, configurabile il reato di furto in abitazione, disciplinato dall’art. 624-bis cod. pen., tutte le volte in cui l’azione delittuosa venga commessa in un luogo nel quale si svolgano atti della vita privata, a prescindere dall’orario e dalla presenza di persone (tra le altre, Sez. 2, n. 24763 del 26/05/2015, Mori, Rv. 264283; Sez. 5, n. 6210 del 24/11/2015, Tedde, Rv. 265875; Sez. 5, n. 428 del 30/06/2015, Feroleto, Rv. 265694).

In altre decisioni, invece, rendendosi evidentemente conto della portata troppo estensiva, nella interpretazione della norma, del generico riferimento ai luoghi in cui si svolgano atti della vita privata, si cerca di delimitarne l’applicazione.

Si afferma, invero, che non commette il reato di furto in abitazione il soggetto che si introduca all’interno di un esercizio commerciale in orario notturno, trattandosi di un locale non adibito a privata dimora in ragione del mancato svolgimento di attività commerciali che caratterizza le ore di chiusura (Sez. 4, n. 11490 del 24/01/2013, Pignalosa, Rv. 254854).

Secondo altre pronunce il criterio discretivo da applicare è rappresentato dall’accertamento della prevedibile presenza di persone nel luogo di svolgimento di atti della vita privata, a prescindere dall’orario (notte o giorno) e dalla chiusura o meno dell’esercizio (Sez. 5, n. 10747 del 17/11/2015, Casalanguida, Rv. 267560; Sez. 5, n. 18211 del 10/03/2015, Hadovic, Rv. 263458; Sez. 5, n. 55040 del 20/10/2016, Rover, Rv. 268409; Sez. 4, n. 12256 del 26/01/2016, Cisulli, Rv. 266701; Sez. 5, n. 10440 del 21/12/2015, Fernandez, Rv. 266807).

Tali soluzioni risultano non condivisibili, in quanto si fa dipendere l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più grave (previsto dal legislatore per il reato di furto in abitazione, al fine di apprestare una più intensa tutela al luogo in cui l’azione delittuosa viene commessa) da elementi estranei alla fattispecie e, per di più, vaghi, incerti ed accidentali (di carattere temporale o di effettivo esercizio dell’attività ivi svolta).

L’esigenza di maggior tutela dei luoghi destinati a privata dimora non viene meno solo perché il furto è commesso in orario notturno o diurno, in orario di apertura o di chiusura, oppure in presenza o in assenza di persone.

È stato, in proposito, incisivamente osservato che lo ‘spostamento del baricentro della previsione normativa dal luogo del commesso reato al momento della consumazione’ determinerebbe una inaccettabile ‘tutela ad intermittenza’ (Sez. 5, n. 428 del 2015, cit.).

2.3. Che il luogo destinato a privata dimora debba avere determinate ‘caratteristiche’, che non possono essere certamente quelle del mero svolgimento in esso di atti della vita privata, è confermato dal dato sistematico nella sua evoluzione.

Il Codice Zanardelli faceva riferimento, in ordine al reato di violazione di domicilio (art. 157), ‘all’abitazione altrui o alle appartenenze di essa’.

Dopo però che la dottrina maggioritaria, sotto la vigenza di quel codice, aveva già ritenuto che il termine abitazione andasse interpretato estensivamente come ogni luogo adibito ad uso domestico, nel quale si fossero compiuti atti caratteristici della vita privata, il codice Rocco, nell’art. 614, introduceva la nozione di ‘altro luogo di privata dimora’, affiancandola a quella di abitazione, e nella Relazione si precisava che la tutela apprestata dalla norma riguardava ‘tutti i luoghi che servano, in modo permanente o transitorio, alla esplicazione della vita privata’.

Per il reato di furto la tutela (più intensa in termini di trattamento sanzionatorio) rimaneva, però, limitata alla sola abitazione: l’art. 625, primo comma, n. 1, cod. pen., prevedeva, infatti, come circostanza aggravante, ‘se il colpevole, per commettere il furto, si introduce o si trattiene in un edificio o in altro luogo destinato ad abitazione’.

Con la legge 26 marzo 2001, n. 128, venne inserito nel codice penale l’art. 624-bis.

Previa abrogazione dell’art. 625, primo comma, n. 1, cod. pen., è stata introdotta una ipotesi autonoma di reato definita in rubrica come ‘Furto in abitazione e furto con strappo’, con l’evidente scopo di ampliare la tutela penale non solo sotto il profilo patrimoniale, ma anche personale.

E ciò è tanto vero che l’approvazione della legge n. 128 del 2001 era stata preceduta dalla presentazione al Parlamento, da parte del Governo, del disegno di legge n. 5925, nel quale il reato di furto in abitazione, attraverso la previsione nel codice penale di un art. 614-bis, era stato inserito nel Libro II, Titolo XII (‘Delitti contro la persona’), al fine di rafforzare ‘la tutela del domicilio non tanto nella sua consistenza oggettiva, quanto nel suo essere proiezione spaziale della persona, cioè ambito primario ed imprescindibile alla libera estrinsecazione della personalità individuale’.

Tale originaria impostazione non poteva non riflettersi nella formulazione del ‘nuovo’ art. 624-bis, pur mantenendosi la collocazione dello stesso nei reati contro il patrimonio.

Si è visto già come, a fronte della rubrica che fa riferimento al furto in abitazione, il testo normativo ricomprende qualsiasi luogo destinato in tutto in parte a privata dimora o nelle pertinenze di esso.

L’ampliamento dell’ambito di applicabilità della ‘nuova’ fattispecie anche a luoghi che non possano considerasi abitazione in senso stretto risulta dettato, da un lato, dalla necessità di superare le incertezze manifestatesi in giurisprudenza in ordine alla definizione della nozione di abitazione e, dall’altro, di tutelare l’individuo anche nel caso in cui compia atti della sua vita privata al di fuori dell’abitazione.

Sebbene, infatti, tale concetto debba sicuramente ritenersi più esteso di quello di abitazione, il significato letterale della norma di per sé esclude tutti i casi in cui la presenza in un luogo del soggetto debba ritenersi del tutto occasionale, ossia manchi un rapporto stabile tra il luogo e l’individuo (dal punto di vista etimologico, osserva infatti la Corte, la parola “dimora” richiama inevitabilmente il permanere, soggiornare, trattenersi in un determinato luogo); in favore di tale interpretazione depone anche il requisito della “destinazione” del luogo “a privata dimora”, che implica che tale rapporto debba essere quantomeno apprezzabile sotto il profilo cronologico.

L’esigenza di un’interpretazione restrittiva della norma, infine, si ricava anche dalla rubrica della fattispecie incriminatrice, che per l’appunto fa riferimento al “furto in abitazione”: dal che si comprende come anche nella nozione di dimora vadano ricompresi solo i luoghi che, benché non destinati allo svolgimento della vita familiare o domestica, abbiano comunque le “caratteristiche” dell’abitazione.

Il reato a norma del terzo comma è perseguibile a querela di parte a meno che non si verifichino le circostanze aggravanti previste dal comma 4 dell’articolo 614 c.p.. Tali circostanze si applicano nel caso in cui il fatto sia commesso con violenza sulle cose o alle persone e se l’agente è palesemente armato.

Originally posted 2019-05-15 16:26:07.