ART 666 CPP PROCEDIMENTO ESECUZIONE

ART 666 CPP PROCEDIMENTO ESECUZIONE

Il procedimento di esecuzione non ha natura di giudizio di impugnazione e perciò non soggiace al principio devolutivo, volto a delimitare il concreto contenuto dell’esecuzione; conseguentemente sussiste il dovere del giudice di decidere anche in ordine alle domande nuove formulate dalla parte privata solo con memoria in corso di procedimento, fatta salva la necessità che, a salvaguardia del principio del contraddittorio, sia garantito alla parte pubblica un termine per controdedurre.

Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 51053 del 8 novembre 2017

Cass. pen. n. 25504/2017

Nel periodo intercorrente fra il passaggio in giudicato della sentenza [nella specie, di patteggiamento] e l’inizio della fase di esecuzione della pena, spetta al giudice dell’esecuzione la competenza a decidere sulle questioni relative alle misure cautelari personali ancora in corso, detentive e non detentive, con ordinanza de plano, emessa ai sensi dell’art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., suscettibile di opposizione davanti allo stesso giudice.

Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 25504 del 22 maggio 2017

Cass. pen. n. 20156/2017

È affetta da abnormità e pertanto è ricorribile per cassazione l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, che, in dispositivo, rigetta l’istanza di applicazione della disciplina della continuazione, mentre in motivazione ritiene insussistente la competenza a provvedere, senza peraltro l’indicazione del giudice ritenuto competente.

Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 20156 del 27 aprile 2017

Cass. pen. n. 19358/2017

In tema di incidente di esecuzione, l’art. 666 comma secondo cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l’istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione. [Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha annullato il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, giudicando irrilevante un documento prodotto dalla difesa che non aveva formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato].

Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 19358 del 21 aprile 2017

Cass. pen. n. 9780/2017

Anche in tema di incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere; peraltro, dalla dichiarata inammissibilità in sede di legittimità non deriva, in concreto, lesione alcuna per la parte, che ben potrà far valere la diversa questione con altra richiesta, dal momento che il divieto del “ne bis in idem” non opera per le nuove istanze, fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto prima non prospettati.

Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 9780 del 28 febbraio 2017

 

 

 

Art. 666 — Procedimento di esecuzione

in Codice procedura penale by Avvocato.it

Fonti > Codice di procedura penale > Libro Decimo – Esecuzione > Titolo III – Attribuzioni degli organi giurisdizionali > Capo I – Giudice dell’esecuzione

  1. Il giudice dell’esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero [ 1781 lett. b, 655, 676], dell’interessato o del difensore .
  2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all’interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione [ 606].
  3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio[ 97] all’interessato che ne sia privo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere depositate memorie [ 121 ] in cancelleria [nota ref=17223[2][/nota].
  4. L’udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero . L’interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internatoin luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.
  5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno [ 190]; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio .

 

 

  1. Il giudice dell’esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero [1781 lett. b, 655, 676], dell’interessato o del difensore(1).
  2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all’interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione [606].
  3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio[97] all’interessato che ne sia privo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere depositate memorie[121] in cancelleria(2).
  4. L’udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero(3). L’interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente. A tal fine si procede mediante collegamento a distanza, quando una particolare disposizione di legge lo prevede o quando l’interessato vi consente. Tuttavia, se è detenuto o internatoin luogo posto fuori della circoscrizione del giudicee non consente all’audizione mediante collegamento a distanza, l’interessato è sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione(6).
  5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno [190]; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio(4).
  6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione [606]. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione [611].
  7. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente [588].
  8. Se l’interessato è infermo di mente, l’avviso previsto dal comma 3 è notificato anche al tutoreo al curatore; se l’interessato ne è privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell’interessato.
  9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell’articolo 140comma 2(5).

(Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 39608 del 3 settembre 2018)

Cass. pen. n. 31025/2018

In tema di beni confiscati ai sensi dell’art. 12-sexies d.l. 8 giugno1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, all’esito diprocedimenti iscritti nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen.prima del 13 ottobre 2011, l’incidente di esecuzione finalizzato alla tutela dei diritti dei terzi deve – per effetto della norma di interpretazione autentica dell’art. 1, commi 194 ss., legge 24 dicembre 2012, n. 228, contenuta nell’art. 37 legge 17 ottobre 2017, n. 161 – seguire le forme del rito camerale partecipato ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguenza che avverso il provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione è proponibile unicamente il ricorso per cassazione e non l’opposizione di cui all’art. 674, comma 4, cod.proc. pen..

(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 31025 del 9 luglio 2018)

Cass. pen. n. 15534/2018

In tema di confisca per equivalente, la natura sanzionatoria del provvedimento non osta alla tutela del diritto sul bene oggetto di confisca vantato da un terzo estraneo alla condotta illecita altrui, che versa in condizione di buona fede (Fattispecie in cui un istituto bancario vantava un diritto di garanzia reale sul bene confiscato iscritto prima del sequestro).

(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 15534 del 6 aprile 2018)

Cass. pen. n. 51053/2017

Il procedimento di esecuzione non ha natura di giudizio di impugnazione e perciò non soggiace al principio devolutivo, volto a delimitare il concreto contenuto dell’esecuzione; conseguentemente sussiste il dovere del giudice di decidere anche in ordine alle domande nuove formulate dalla parte privata solo con memoria in corso di procedimento, fatta salva la necessità che, a salvaguardia del principio del contraddittorio, sia garantito alla parte pubblica un termine per controdedurre.

(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 51053 del 8 novembre 2017)