Art 648 bis cp, reciclaggio -AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA

Art 648 bis cp reciclaggio
Art 648 bis cp reciclaggio

Art 648 bis cp, reciclaggio -AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA  TREVISO VICENZA VENEZIA MILANO PAVIA CON STUDIO UNICO A BOLOGNA 051 6447838

 

Art 648 bis cp, reciclaggio

Il delitto di riciclaggio si consuma con la realizzazione dell’effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall’art. 648 bis, primo comma, cod. pen. (sostituzione, trasferimento o altre operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità), non essendo invece necessario che il compendio “ripulito” sia restituito a chi l’aveva movimentato; ne deriva che il mero trasporto in altro luogo del bene riciclato esula dalla condotta tipica di trasferimento, che deve essere intesa in senso esclusivamente giuridico di movimentazione dissimulatoria. (Fattispecie in tema di conflitto di competenza tra giudice del luogo della monetizzazione di assegni illeciti e giudice del luogo di ultimo transito verso l’estero del denaro ottenuto).

 AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA

RAVENNA FORLI CESENA  TREVISO VICENZA

VENEZIA MILANO PAVIA CON STUDIO UNICO

A BOLOGNA 051 6447838

Cominciamo dal rammentare che l’art. 648 c.p., rubricato riciclaggio, stabilisce che

    • Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. 
    • La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
    • La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 

 

  • applica l’ultimo comma dell’articolo 648.
  • Il reato di autoriciclaggio previsto dal successivo art. 648-ter afferma invece
  • Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. (…)
  • Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.  (…)
  • Introdotti tali dispositivi, cerchiamo di apprezzarne le principali differenze.
  • Art 648 bis cp, reciclaggio
  •  l’elemento soggettivo(cioè l’atteggiamento psicologico con il quale si compie il reato) è il dolo generico, ovvero la coscienza e la volontà di compiere i comportamenti volti a sostituire o trasferire i proventi illeciti.
  • P l’elemento oggettivo del reato, cioè la modalità in cui viene compiuto, l’articolo 648-bis del Codice penale prevede due gruppi di condotte:
  • sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità che provengono dal delitto non colposo;
  • compimento di altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa.
  • Integra l’elemento oggettivo del reato di riciclaggio anche il mero smontaggio di singoli pezzi, pur privi di codice identificativo, di un bene mobile registrato, come un ciclomotore, di provenienza delittuosa, rientrando tale condotta nella nozione normativa di operazione adatta ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene.

ANALIZZIAMO IL REATO DI CUI ALL’ART 648 BIS CP

In tema di riciclaggio di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, il criterio per distinguere la responsabilità in ordine a tale titolo di reato dalla responsabilità per il concorso nel reato presupposto — che escluderebbe la prima — non può essere solo quello temporale ma occorre, in più, che il giudice verifichi, caso per caso, se la preventiva assicurazione di « lavare» il denaro abbia realmente (o meno) influenzato o rafforzato, nell’autore del reato principale, la decisione di delinquere. (Fattispecie nella quale all’indagato era stato contestato il reato di riciclaggio di somme di danaro ottenute illecitamente da terzi mediante la commissione di reati di appropriazione indebita e corruzione;

la S.C. ha ritenuto che non risultassero, allo stato, accertati elementi atti a comprovare il concorso del ricorrente nel reato presupposto ex art. 646 c.p., essendo incerti il momento e le modalità di costituzione, da parte sua, delle società estere attraverso le quali aveva realizzato il trasferimento del denaro; ha quindi rigettato la doglianza sulla erronea qualificazione giuridica del fatto).

Costituisce riciclaggio e non ricettazione la condotta di colui che non solo pone in contatto l’acquirente e il venditore,

ma che interviene materialmente nel trasferimento del bene in quanto mentre la mediazione è un’attività accessoria al contratto di acquisto, il materiale trasferimento del bene dall’uno all’altro costituisce una condotta ulteriore e diversa che inserisce il mediatore tra coloro che agiscono per ostacolare la possibilità di identificazione del bene, indipendentemente dall’accertamento del reato presupposto, il che caratterizza l’elemento soggettivo e oggettivo del riciclaggio. (Nella specie si trattava di titoli di credito italiani e stranieri)

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RAVENNA FORLI CESENA  TREVISO VICENZA

VENEZIA MILANO PAVIA CON STUDIO UNIUCO

A BOLOGNA 

(

Si configura il delitto di riciclaggio sia con la sostituzione della targa che con la manipolazione del numero del telaio di un’autovettura proveniente da delitto, perché entrambe le condotte costituiscono operazioni tese ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dell’autovettura.

Il reato di riciclaggio, pur essendo a consumazione istantanea, è reato a forma libera e può anche atteggiarsi a reato eventualmente permanente

quando il suo autore lo progetti e lo esegua con modalità frammentarie e progressive. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto configurabile la flagranza del delitto di riciclaggio con riferimento al rinvenimento presso un deposito di diverse autovetture provento di furto, private della targa ed occultate in un container, in quanto condotte tese ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei mezzi, prodromiche al successivo trasporto degli stessi presso il porto e la definitiva loro destinazione in paese extracomunitario).

Risponde del delitto consumato e non tentato di riciclaggio il soggetto sorpreso dalla polizia giudiziaria nell’atto di smontare un’autovettura rubata, in quanto l’art. 648 bis cod. pen. configura un’ipotesi di reato a consumazione anticipata. (In motivazione, la Corte ha giustificato l’indicata natura del reato sulla scorta dell’espressione contenuta nell’art. 648 bis “operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della … provenienza” che non indica un evento etiologicamente connesso alla condotta, ma descrive le caratteristiche dell’atto punibile).

 

Commette il delitto di riciclaggio colui che accetta di essere indicato come beneficiario economico di conti correnti accesi all’estero,

formalmente intestati a società aventi sede in paradisi fiscali, ma in realtà appartenenti a terzi, e sui quali confluiscono i proventi di attività delittuosa, in quanto detta condotta, pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi, è comunque idonea ad ostacolare l’identificazione della provenienza del denaro.

Integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell’aggirare la libera e normale esecuzione dell’attività posta in essere. (Nella specie, la Corte ha ritenuto configurabili i gravi indizi di reato in relazione ad una condotta consistita nella ricezione di somme di provenienza illecita su conti correnti personali e nella successiva effettuazione di operazioni bancarie comportanti ripetuti passaggi di denaro di importo corrispondente su conti di diverse società, oggettivamente finalizzate alla “schermatura” dell’origine delle disponibilità).

Il delitto di riciclaggio, che può essere occasionalmente commesso per mezzo della falsificazione di un documento,

non assorbe il relativo delitto di falso documentale, non essendo possibile considerare il primo delitto come reato complesso rispetto al secondo, anche alla luce dell’art. 84 c.p. (Fattispecie in tema di riciclaggio di autovettura e falsificazione dei relativi documenti di accompagnamento).

In tema di riciclaggio, le operazioni di ripulitura del denaro “sporco” effettuate da esperti del settore bancario

 integrano l’aggravante del fatto commesso nell’esercizio di un’attività professionale, che, per la sua natura oggettiva, si estende a tutti i concorrenti del reato.

Cass. pen. n. 40354/2011

Il momento perfezionativo del reato di riciclaggio

E’individuaTO nella sostituzione dei beni sicché non rileva, ai fini della integrazione del reato, che parte degli oggetti materiali di una condotta continuata di riciclaggio sia pervenuta nella disponibilità dell’autore prima della novella legislativa – L. 9 agosto 1993, n.328 che ha previsto, tra l’altro, che i beni possano provenire da qualsiasi specie di delitto non colposo – e sia in concreto proveniente da delitti allora non considerati dalla norma di incriminazione del riciclaggio.

Integra l’elemento oggettivo del reato di riciclaggio anche il mero smontaggio di singoli pezzi, pur privi di codice identificativo, di un bene mobile registrato, come un ciclomotore, di provenienza delittuosa, rientrando tale condotta nella nozione normativa di operazione adatta ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene.

Integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio, poiché il delitto di riciclaggio è a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato, ed acceso presso un differente istituto di credito. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che il termine di prescrizione, trattandosi di reato continuato, decorre dalla data di ogni singolo prelievo o trasferimento documentalmente individuabile). 

Art 648 bis cp reciclaggio
– 
L’affermazione di responsabilità per il delitto di riciclaggio non richiede l’accertamento dell’esatta tipologia del delitto non colposo presupposto e,

Art 648 bis cp reciclaggio 

 in particolare, la precisa identificazione del soggetto passivo, essendo sufficiente la prova logica della provenienza delittuosa delle utilità oggetto delle operazioni compiute, anche se il delitto presupposto sia delineato per sommi capi quanto alle esatte modalità di commissione.

L’integrazione del reato di riciclaggio non richiede che il bene oggetto della condotta illecita fuoriesca dalla sfera di disponibilità dell’autore della stessa. (Fattispecie di alterazione dei dati identificativi di autovettura di provenienza delittuosa).

È configurabile il tentativo di riciclaggio,

 in quanto, nella vigente formulazione della fattispecie, il delitto di riciclaggio non è costruito come delitto a consumazione anticipata.

Art 648 bis cp reciclaggio

Tribunale Bologna Corte Appello Bologna Cassazione Roma ,difesa, querela, processo, reati societari, reati tributari, reati penali, reati contro la persona, reati fallimentari ,

Art 415 bis cpp, interrogatorio, arresto,

 

Tribunale   Ravenna Corte Appello Cassazione Roma ,difesa, querela, processo, reati societari, reati tributari, reati penali, reati contro la persona, reati fallimentari ,

Art 415 bis cpp, interrogatorio, arresto,

 

Tribunale Forli Corte Appello Bologna Cassazione Roma ,difesa, querela, processo, reati societari, reati tributari, reati penali, reati contro la persona, reati fallimentari ,

Art 415 bis cpp, interrogatorio, arresto,

 

Tribunale Rimini Corte Appello Bologna Cassazione Roma ,difesa, querela, processo, reati societari, reati tributari, reati penali, reati contro la persona, reati fallimentari ,

Art 415 bis cpp, interrogatorio, arresto,

 

Tribunale Cesena  Corte Appello Bologna Cassazione Roma ,difesa, querela, processo, reati societari, reati tributari, reati penali, reati contro la persona, reati fallimentari ,

Art 415 bis cpp, interrogatorio, arresto,

Tribunale Rimini Corte Appello Bologna Cassazione Roma ,difesa, querela, processo, reati societari, reati tributari, reati penali, reati contro la persona, reati fallimentari ,

Art 415 bis cpp, interrogatorio, arresto,

zCass. pen., Sez. II, Sentenza, 12/10/2018, n. 56379 (rv. 276300-01)

 

 

 

REATI CONTRO IL PATRIMONIO – Delitti – Ricettazione – In genere – Riciclaggio – Estinzione del delitto presupposto – Effetti automatici sul delitto di riciclaggio – Esclusione – Fattispecie

In tema di riciclaggio, ai sensi dell’art. 170 cod. pen., l’estinzione del reato presupposto non si estende al reato successivo, né nel caso di estinzione “originaria”, ovvero già maturata al momento dei fatti contestati ex art. 648-bisc.p. art. 648-bis – Riciclaggio cod. pen., né nel caso di estinzione sopravvenuta a questi ultimi. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso inteso a far valere l’estinzione, in epoca anteriore alla condotta riciclatoria, dei reati tributari dai quali derivavano i proventi riciclati). (Rigetta, TRIB. LIBERTA’ LATINA, 10/05/2018)

a premesso che, ai sensi dell’art. 325 c.p.p., il ricorso per Cassazione contro l’ordinanza emessa dal Tribunale, all’esito della richiesta di appello in tema di misure cautelari reali proposta in forza dell’art. 322bis c.p.p., può essere proposto solo per violazione di legge. Va anche considerato che neppure, nel caso di specie, può ritenersi che la motivazione sia del tutto assente (venendo in tal caso comunque integrato il vizio di violazione di legge); difatti per ricorrere tale ipotesi è necessario che la motivazione stessa sia del tutto mancante o meramente apparente, non avendo i pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato (si vedano, in termini, S.U., n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710); il chè nel caso di specie all’evidenza non è.

2.1. Ciò posto, deve pure considerarsi che, secondo condivisa giurisprudenza (cfr. Sez. 2, n. 20188 del 04/02/2015, Rv. 263521), in sede di misure cautelari l’accertamento del reato di riciclaggio non richiede l’individuazione dell’esatta tipologia del delitto presupposto, nè la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute. Nello stesso senso, si veda Sez. 5, n. 36940 del 21/05/2008, Rv. 241581, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, non si richiede l’accertamento giudiziale del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell’esatta tipologia di esso, essendo sufficiente che sia raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute e ciò “a fortori” nell’ambito del procedimento cautelare in cui è sufficiente la “probatio minor” scaturente dalla valutazione di gravità degli indizi acquisiti.

Di conseguenza, come correttamente affermato anche nel provvedimento impugnato (cfr. pag. 5), priva di concreta rilevanza risulta la questione della esatta individuazione del “delitto non colposo” che costituisce il “reato presupposto” del riciclaggio, fermo restando che il TDL ha sufficientemente chiarito, a livello di fumus delicti, come il compendio oggetto del negozio traslativo posto in essere (anche) dall’indagato costituisca il frutto delle condotte antigiuridiche a suo tempo realizzate da Za.Gi. (oltre che da B.A.). Condotte delittuose che, anche per la naturale liquidità delle situazioni tipiche delle fasi ancora iniziali delle investigazioni, GIP e TDL hanno difformemente qualificato, fermo restando che, nella fattispecie, entrambi hanno ritenuto sufficientemente acclarato (con motivazione effettiva e non manifestamente illogica, conivolgente profili di fatto non sindacabili da questa Corte) che, nell’ambito di una complessa operazione di svuotamento del patrimonio di una società fortemente indebita, Za.Gi. ha avuto modo di spendere la falsa qualità di amministratore della Giatsy srl allorchè ha partecipato alla stipula del rogito notarile del (OMISSIS) (peraltro, quanto alla idoneità di analoghe condotte ad integrare anche il reato di sostituzione di persona, questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi; – si veda, in tal senso, Sez. 2, n. 674 del 25/09/1986, Rv. 174910).

  1. In relazione al quarto motivo, ad avviso del Collegio l’argomento difensivo è testualmente smentito dal tenore letterale dell’art. 170c.p., che non consente, in realtà, di distinguere tra estinzione “sopravvenuta” ed estinzione “originaria” (ovvero già perfezionatasi al momento della condotta di riciclaggio). Questa Corte ha già affermato (Sez. 2, n. 7795 del 19/11/2013, Rv. 259007), con riferimento al caso in cui il reato presupposto sia, per qualsiasi causa, estinto, che l’art. 170c.p., comma 1, espressamente stabilisce che “Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all’altro reato”. Del resto, manifestamente infondata è stata giudicata la questione di illegittimità costituzionale dell’art 170 c.p. (sollevata con riferimento all’art. 3 Cost.) nella parte in cui si dispone che, quando un reato e il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all’altro reato (Sez. 2, n. 160 del 28/01/1970, Rv. 115320) 5. Quanto all’ultimo motivo, secondo condivisa giurisprudenza (Sez. 2, n. 43881 del 09/10/2014, Rv. 260694) il reato di cui all’art. 648-bis c.p., è a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, sicchè ben può essere integrato da qualsiasi trasferimento della titolarità di beni. Nè pare ragionevolmente revocabile in dubbio che, in ipotesi di collegamenti societari, la condotta di riciclaggio possa avere ad oggetto il trasferimento della titolarità di quote di società controllanti rispetto ai beni di società controllate provenienti da delitto. Un differente interpretazione avrebbe invero portata irragionevolmente riduttiva della sfera di operatività che il legislatore ha voluto attribuire alla fattispecie di cui all’art. 648bis c.p., la quale, anzi, ben può essere integrata dal compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità (cfr. Sez. 2, n. 1422 del 14/12/2012, Rv. 254050).

 

 

attualmente il compito di reprimere i fatti di riciclaggio, nei quali è particolarmente coinvolta la criminalità organizzata, è affidato soprattutto a due norme, che minacciano un’eguale pena edittale: l’art. 648 bis (riciclaggio) e l’ art. 648 ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), collocati entrambi all’interno del titolo codicistico dedicato ai delitti contro il patrimonio.

Il testo attuale dell’art. 648 bis è il risultato di una graduale dilatazione della fattispecie, stimolata da alcuni atti normativi di fonte internazionale; dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, fatta a Vienna il 19.12.1988, a cui è stata data piena esecuzione con la L. 5.11.1990, n. 328, alla Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l’8.11.1990, a cui è stata data esecuzione con la L. 9.8.1993, n. 328; da ultimo, dalla Dir. 23.10.2018, n. 2018/1673/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, che è stata attuata con D.Lgs. 8.11.2021, n. 195.

  Un articolato sistema di prevenzione del riciclaggio, ancorché di dubbia efficacia, è stato adottato, in parte ribadendo e in parte superando la normativa precedente, dal D.Lgs. 21.11.2007, n. 231, con il quale è stata data esecuzione alla direttiva n. 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26.10.2005, relativa alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosa e di finanziamento del terrorismo (per un ampio commento v. Nanula, La lotta alla mafia, Milano, 2009, 342).

Tra le disposizioni parzialmente innovative merita di essere richiamata quella che punisce, ribadendo una previsione già racchiusa nella normativa precedente, la violazione dell’obbligo, gravante su soggetti qualificati, di segnalare le operazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria istituita presso la Banca d’Italia (art. 41). La violazione integra un illecito amministrativo punito con una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura dall’1 al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata; nonché, nei casi più gravi valutati in base alle circostanze della violazione e all’importo dell’operazione sospetta, con la sanzione accessoria della pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico a cura e spese del sanzionato (art. 57, n. 4). L’obbligo di segnalazione si concretizza in tutti i casi in cui il soggetto qualificato sappia, sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio (art. 41, n. 1, che ripete pedissequamente la formula usata dall’art. 22, n. 1, lett. a, direttiva 26.10.2005, n. 2005/60/CE): si tratta di condotte omissive che, se realizzate con dolo, possono essere rivelatrici di una condotta di concorso nel delitto di riciclaggio.

 

Cass. pen. n. 36893/2018

In tema di riciclaggio, si configura il dolo eventuale quando l’agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito. (Fattispecie nella quale la Corte ha censurato la decisione assolutoria per insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, assunta dalla Corte territoriale, nonostante risultassero noti all’imputato alcuni indici rivelatori della provenienza delittuosa della cospicua somma investita, quali l’allocazione dei fondi in Paesi “off shore” e l’intestazione a soggetti giuridici costituiti per impedire l’individuazione del reale beneficiario).

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 36893 del 31 luglio 2018)

Cass. pen. n. 21925/2018

In tema di riciclaggio, si configura il dolo nella forma eventuale quando l’agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito.

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 21925 del 17 maggio 2018)

Cass. pen. n. 30265/2017

Il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all’elemento materiale, che si connota per l’idoneità ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene e all’elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l’identificazione. (Fattispecie nella quale è stato qualificata come riciclaggio la condotta, posta in essere dall’imputato e da correi, consistente nel ricevere assegni provento di delitto, nel contraffarli quanto al nome del beneficiario, nel fare aprire a terzi conti postali con false generalità su cui versava gli assegni, con monetizzazione dei titoli e prelievo della corrispondente somma di denaro).

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 30265 del 16 giugno 2017)

Cass. pen. n. 1857/2017

Il delitto di riciclaggio si consuma con la realizzazione dell’effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall’art. 648 bis, primo comma, cod. pen. (sostituzione, trasferimento o altre operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità), non essendo invece necessario che il compendio “ripulito” sia restituito a chi l’aveva movimentato; ne deriva che il mero trasporto in altro luogo del bene riciclato esula dalla condotta tipica di trasferimento, che deve essere intesa in senso esclusivamente giuridico di movimentazione dissimulatoria. (Fattispecie di riciclaggio commessa mediante “clonazione” di autovettura, il cui successivo trasferimento fisico è stato considerato dalla Corte rilevante solo ai fini della prova del dolo del conducente).

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 1857 del 16 gennaio 2017)

Cass. pen. n. 33076/2016

Tra il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e quello di riciclaggio, nonché tra quest’ultimo e quello di ricettazione vi è rapporto di specialità, che discende dal diverso elemento soggettivo richiesto dalle tre fattispecie incriminatrici – essendo comune l’elemento materiale della disponibilità di denaro o altra utilità di provenienza illecita: il delitto di cui all’art. 648 cod. pen. richiede una generica finalità di profitto, quello di cui all’art. 648 bis cod. pen. lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell’origine illecita, quello, infine, di cui all’art. 648 ter cod. pen. che tale scopo sia perseguito mediante l’impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 33076 del 28 luglio 2016)

Cass. pen. n. 29611/2016

Il reato di riciclaggio, pur essendo a consumazione istantanea, è reato a forma libera e può anche atteggiarsi a reato eventualmente permanente quando il suo autore lo progetti e lo esegua con modalità frammentarie e progressive. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto configurabile la flagranza del delitto di riciclaggio con riferimento al rinvenimento presso un deposito di diverse autovetture provento di furto, private della targa ed occultate in un container, in quanto condotte tese ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei mezzi, prodromiche al successivo trasporto degli stessi presso il porto e la definitiva loro destinazione in paese extracomunitario).

Cass. pen. n. 41740/2015

In tema di riciclaggio, la mera detenzione del bene di illecita provenienza, alterato in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza stessa, non è sufficiente per l’affermazione di penale responsabilità, in assenza di elementi idonei a ricondurre la condotta di alterazione o manipolazione al detentore, quanto meno a titolo di concorso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la condanna della proprietaria del veicolo – condotto da un terzo al momento del controllo – la cui targa, documento di circolazione e numero di telaio erano stati abusivamente associati all’autovettura rubata, non avendo l’imputata allegato alcun elemento tale da far ritenere che la sua vettura fosse stata, anche solo di fatto, ceduta a terzi).

 

Cass. pen. n. 29455/2019

Il reato di intestazione fittizia, previsto dall’art. 12-quinquies della legge n. 356 del 1992, si distingue dal delitto di riciclaggio di cui all’art. 648-bis cod. pen. perché, mentre in quest’ultima fattispecie è necessario che i beni su cui vengano poste in essere le condotte incriminate siano provenienza di delitto, nella prima si persegue solo l’obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, volte a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi da delitto, che, se provata, può integrare altri reati.

Cass. pen. n. 27867/2019

Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di trasformazione della stessa per impedire l’identificazione della sua origine delittuosa. (Fattispecie in tema di riciclaggio di un trattore con semirimorchio di provenienza furtiva attuato mediante sostituzione delle targhe).

Cass. pen. n. 21687/2019

Integra un autonomo atto di riciclaggio, essendo il delitto di cui all’art. 648-bis cod. pen. a forma libera ed attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, il prelievo di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario. (Fattispecie relativa a prelevamento, in unica soluzione, da parte dell’imputata, di una ingente somma di denaro in contanti a pochi giorni dall’arresto del marito per i reati di associazione a delinquere, riciclaggio di autovetture, concussione e falso).

Cass. pen. n. 55416/2018

Risponde del delitto tentato di riciclaggio il soggetto sorpreso dalla polizia giudiziaria nell’atto di smontare un motociclo, in quanto la fattispecie di cui all’art. 648-bis cod. pen., nella vigente formulazione, non è costruita come delitto a consumazione anticipata. (Fattispecie nella quale le operazioni di smontaggio delle diverse componenti del veicolo erano state interrotte prima che si determinasse la perdita della connessione con i dati identificativi del mezzo).

Cass. pen. n. 46754/2018

Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, dopo avere ricevuto beni di provenienza furtiva (nella specie pannelli fotovoltaici), pur senza porre in essere condotte di trasformazione, occulti gli stessi, tra masserizie varie, all’interno di un camion imbarcato su una motonave diretta all’estero, in tal modo rendendo maggiormente difficoltosa l’individuazione dell’origine delittuosa.

Cass. pen. n. 32491/2015

Il delitto di riciclaggio si consuma con la realizzazione dell’effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall’art. 648 bis, primo comma, cod. pen. (sostituzione, trasferimento o altre operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità), non essendo invece necessario che il compendio “ripulito” sia restituito a chi l’aveva movimentato; ne deriva che il mero trasporto in altro luogo del bene riciclato esula dalla condotta tipica di trasferimento, che deve essere intesa in senso esclusivamente giuridico di movimentazione dissimulatoria. (Fattispecie in tema di conflitto di competenza tra giudice del luogo della monetizzazione di assegni illeciti e giudice del luogo di ultimo transito verso l’estero del denaro ottenuto).

 

Originally posted 2020-04-03 09:49:22.