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cosa è il reato di truffa ex art 640 codice penale

 

Il reato di truffa è disciplinato dall’articolo 640 del Codice Penale italiano. Questo reato si configura quando qualcuno, con artifizi o raggiri, induce un’altra persona in errore, procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno. Vediamo nel dettaglio i principali elementi:

  1. Condotta: Utilizzo di artifizi o raggiri, ossia di comportamenti ingannevoli volti a far apparire una situazione diversa dalla realtà.
  2. Induzione in errore: La vittima deve essere effettivamente ingannata dalle azioni dell’autore del reato.
  3. Profitto ingiusto: L’autore del reato ottiene un vantaggio economico o di altro tipo.
  4. Danno: La vittima subisce un danno, generalmente economico.

Testo dell’articolo 640 del Codice Penale

L’articolo 640 recita:

Art. 640Truffa

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

  1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
  2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o suscitando il timore di un pericolo o di un evento dannoso e influendo in tal modo sulla volontà della persona stessa;
  3. se il fatto è commesso in una circostanza tale da ostacolare la pubblica o privata difesa.

Se il fatto è di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Elementi costitutivi del reato di truffa

  1. Artifizi e raggiri: Sono stratagemmi, inganni o falsità messe in atto per indurre la vittima a credere qualcosa di falso.
  2. Errore della vittima: La vittima deve essere effettivamente tratta in errore dalle azioni dell’autore.
  3. Ingiusto profitto: Deve esserci un vantaggio per l’autore o per terzi.
  4. Danno: Deve esserci un danno concreto per la vittima.

Forme aggravate

L’articolo 640 prevede anche forme aggravate di truffa, con pene più severe, quando il reato è commesso in particolari circostanze, come a danno dello Stato o con particolari modalità ingannevoli.

Applicazioni pratiche

Il reato di truffa può manifestarsi in diverse forme nella vita quotidiana, come nelle truffe finanziarie, nelle frodi informatiche, nelle vendite di prodotti inesistenti, ecc.

Procedibilità

La truffa è un reato perseguibile a querela di parte, salvo che non ricorrano le circostanze aggravanti previste dall’art. 640, che ne rendono la procedibilità d’ufficio.

Il reato di truffa, disciplinato dall’articolo 640 del Codice Penale italiano, è caratterizzato dall’uso di artifizi o raggiri per indurre qualcuno in errore, procurandosi così un ingiusto profitto con altrui danno. Recentemente, la giurisprudenza italiana ha trattato vari aspetti legati a questo reato, fornendo chiarimenti significativi.

Uno degli aspetti esaminati è il “pericolo immaginario” nella truffa vessatoria. In tali casi, l’induzione del timore di un pericolo inesistente rappresenta una circostanza aggravante, richiedendo la dimostrazione che la vittima fosse convinta di dover eseguire un ordine dell’Autorità a causa di un pericolo inesistente, aumentando così la gravità del reato e le sue conseguenze legali​

In una recente sentenza delle Sezioni Unite, si è chiarito che non esiste continuità normativa tra il reato di millantato credito (art. 346, c. 2, c.p.) e il traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.). Tuttavia, le condotte che prima integravano il reato di millantato credito possono ora configurare il reato di truffa, a patto che siano presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di truffa​

Un altro importante punto toccato dalla giurisprudenza riguarda il concorso apparente di norme tra il reato di truffa e altre fattispecie penali, come la spendita di monete falsificate (art. 455 c.p.). La giurisprudenza ha ribadito che il criterio di specialità ex art. 15 c.p. è determinante per risolvere casi di concorso apparente di norme, stabilendo che le norme speciali derogano a quelle generali solo se regolano la “stessa materia”​

Un caso recente ha anche affrontato la truffa online e la minorata difesa, sottolineando come le vittime di truffe online siano spesso in una posizione di svantaggio dovuta alla natura digitale e anonima delle interazioni, il che può configurare circostanze aggravanti nella valutazione del reato​

Queste pronunce dimostrano l’evoluzione continua e l’approfondimento della giurisprudenza italiana in materia di truffa, fornendo interpretazioni dettagliate e specifiche per varie circostanze del reato.

 

 

 

Truffa (1) (2) (3)

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 (4).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 (4):

  1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (8);
  2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’autorità (5);

2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5) (6).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente (7).

Art. 640-bis.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. (1) (2)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee (3)(4).

(1) Articolo aggiunto dall’art. 22, L. 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-quater c.p.).
(2) Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione ai sensi di quanto disposto dall’art. 71, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
(3) Comma così modificato dall’art. 30, comma 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161, a decorrere dal 19 novembre 2017, e, successivamente, dall’art. 28-bis, comma 1, lett. d), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, a decorrere dal 29 marzo 2022. Precedentemente, identica modifica a quella disposta dal suddetto D.L. n. 4/2022 era stata prevista dall’art. 2, comma 1, lett. d), D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, a decorrere dal 26 febbraio 2022, abrogato dall’art. 1, comma 2, della citata Legge n. 25/2022 a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto D.L. n. 13/2022.

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Cfr. Cassazione penale, SS.UU., sentenza 28 aprile 2017 n° 20664, Cassazione Penale, sez. II, sentenza 11 dicembre 2008, n. 45845 e Cassazione Penale, sez. II, sentenza 7 settembre 2009, n. 34546 in Altalex Massimario.

Art. 640-ter.
Frode informatica (
1) (2) (5)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema (6).

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti (3).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età (4).

_______________

Cfr. Cassazione penale, sez. II, sentenza 21 gennaio 2008, n. 3102 in Altalex Massimario.

Art. 640-quater.

Applicabilità dell’articolo 322-ter.

Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell’ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell’articolo 322-ter.

Art. 640-quinquies (1)

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se´ o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro