ART 609 BIS-TER- QUATER CP AVVOCATO PENALISTA

Dispositivo dell’art. 609 bis Codice Penale

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità(2) costringe taluno a compiere o subire atti sessuali(3) è punito con la reclusione da sei a dodici anni

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali(5):

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto(6);

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona(7).

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi(8).

Dispositivo dell’art. 609 ter Codice Penale

(1)La pena stabilita dall’articolo 609 bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:

1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore(2);

2) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;

5-bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa(3);

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza(4);

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza(4);

5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività(5);

5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

La pena stabilita dall’articolo 609 bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all’articolo 609 bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci(6).

Dispositivo dell’art. 609 quater Codice Penale

(1)Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici(2);

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza(3).

Fuori dei casi previsti dall’articolo 609 bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni(4).

La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi(5).

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609 bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni(6).

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi(7).

Si applica la pena di cui all’articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Massime relative all’art. 609 quater Codice Penale

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 43538 del 24 ottobre 2019)

Cass. pen. n. 17509/2019

Integra il reato di cui all’art. 609-quater cod. pen. la condotta consistente nel richiedere ad un minorenne, nel corso di una conversazione telefonica, di compiere atti sessuali, di filmarli e di inviarli immediatamente all’interlocutore, non distinguendosi tale fattispecie da quella del minore che compia atti sessuali durante una video-chiamata o una video-conversazione.

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 17509 del 24 aprile 2019)

Cass. pen. n. 48377/2018

In tema di atti sessuali con minorenne, ai fini del riconoscimento dell’attenuante della minore gravità prevista dall’art. 609-quater, comma quarto, cod. pen. compete al giudice di merito, con valutazione che si sottrae al sindacato di legittimità, determinare quale sia il grado di compressione del bene giuridico, comparando tra di loro gli elementi negativi e positivi, con riferimento al grado di coartazione esercitato, alle condizioni psicofisiche, in relazione all’età e al danno anche psichico arrecato al minore.

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 48377 del 24 ottobre 2018)

Cass. pen. n. 29618/2018

In tema di atti sessuali con minorenni, l’eventuale limitazione degli atti compiuti in danno del soggetto passivo del reato a pratiche erotiche non comportanti la congiunzione fisica non porta ad alcuna automatica qualificazione del fatto come minore gravità, dovendo compiersi, ai fini del riconoscimento dell’attenuante speciale prevista dall’art. 609-quater, comma quarto, cod. pen., una valutazione complessiva dell’episodio storico, dei suoi singoli elementi, della lesione inferta alla libertà sessuale del soggetto passivo del reato e dell’intensità del danno, anche psichico, da questa patito.

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 29618 del 2 luglio 2018)

Cass. pen. n. 53135/2017

In tema di atti sessuali con minorenne, la relazione di convivenza richiesta per l’integrazione del reato di cui all’art. 609-quater, comma primo n. 2) cod. pen., rileva a prescindere dall’abuso di una posizione dominante o autorevole sul convivente minore di anni sedici, elemento, quest’ultimo, previsto invece nell’ipotesi di soggetto passivo ultrasedicenne, di cui al comma secondo del medesimo articolo.

In tema di atti sessuali con un minorenne, ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità di cui all’art. 609-quater, quarto comma, cod. pen., deve farsi riferimento alla valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età; non è, pertanto, ostativa a tal fine la condotta violenta tenuta dall’imputato dopo la consumazione del reato, trattandosi di condotta successiva al compimento degli atti sessuali in quanto tali. (In applicazione del principio la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza dei giudici di merito che avevano ritenuto ostativa al riconoscimento dell’attenuante la circostanza che l’imputato, alcuni giorni dopo il compimento degli atti sessuali, aveva tentato di sottrarre la minore alla madre con violenza, nonostante l’assenza di costrizione fisica nel compimento degli atti sessuali e l’esistenza di un iniziale consenso della vittima, divenuto stabile nell’ambito di una relazione duratura con l’imputato).

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 609-quater, comma primo, n. 2), cod. pen., che rende penalmente rilevanti gli atti sessuali con persona infrasedicenne laddove “il colpevole sia il genitore”, con conseguente procedibilità d’ufficio ai sensi dell’art. 609-septies, comma terzo, n. 2), cod. pen., non è necessario che quest’ultimo sia l’autore materiale della condotta, essendo sufficiente anche solo che lo stesso rivesta il ruolo di concorrente.

In tema di atti sessuali con minorenne, ai fini del riconoscimento dell’attenuante per i casi di minore gravità, di cui all’art. 609 – quater, comma 4, cod. pen., costituisce elemento negativo di valutazione la circostanza che gli atti sessuali si inseriscano nell’ambito di una “relazione amorosa” con il minore, essendo tale situazione indice, da un lato, di una sostanziale prevaricazione ai danni della vittima e, dall’altro, della ripetizione degli atti sessuali per un considerevole lasso di tempo.

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 34512 del 14 luglio 2017)

Cass. pen. n. 11559/2017

La condizione di affidamento in custodia del minore, richiesta ai fini della procedibilità d’ufficio del reato di atti sessuali con minorenne, può consistere anche in un affidamento temporaneo od occasionale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la configurazione dell’aggravante in una fattispecie nella quale la minore era stata affidata dai genitori, per il fine settimana, alla zia e al suo convivente, il quale aveva consumato un rapporto sessuale con la persona offesa in un momento in cui era rimasto l’unico adulto all’interno dell’abitazione).

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 11559 del 10 marzo 2017)

Cass. pen. n. 43538/2019

In tema di atti sessuali con minorenne, nei casi previsti dall’art. 609 quater, comma primo, n. 2 cod. pen., le qualità personali dell’affidatario non incidono sulla configurabilità del rapporto fiduciario con la vittima, unicamente fondato sull’esistenza di un affidamento qualificato.

Cass. pen. n. 53672/2016

In tema di reati sessuali, la condotta in danno di persona di età inferiore agli anni sedici, posta in essere dall’ascendente o da altro soggetto con questa in rapporto qualificato (art. 609-quater, comma primo n. 2, cod. pen.), in cambio della promessa o dazione di denaro o di altra utilità, integra il reato previsto dall’art. 609 quater cod. pen., che assorbe la fattispecie meno afflittiva tipizzata all’art. 600 bis, comma secondo, cod. pen., che sanziona gli atti sessuali retribuiti con il minore degli anni diciotto, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 53672 del 16 dicembre 2016)

Cass. pen. n. 47980/2016

Ai fini della consumazione del reato di cui all’art. 609-quater cod. pen., è sufficiente il compimento di un atto sessuale con un minorenne, non essendo necessario il coinvolgimento fisico o emotivo di quest’ultimo o la consapevolezza da parte di questi dell’offesa arrecata allo sviluppo della sua personalità sessuale. (Fattispecie relativa ad atti sessuali di autoerotismo compiuti dall’imputato mentre teneva la nipote di mesi undici sulle ginocchia).

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 47980 del 14 novembre 2016)

Cass. pen. n. 32339/2015

Il reato di prostituzione minorile, che punisce le condotte di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione del minore degli anni diciotto, concorre con quello di atti sessuali con minorenne, sia per la differente oggettività giuridica che per la diversità degli elementi costitutivi. (In motivazione, la Corte ha osservato che l’elemento aggiuntivo e dominante del mercimonio del corpo rende la fattispecie di cui all’art. 600-bis cod. pen. ontologicamente diversa da quella di cui all’art. 609-quater c.p.).

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 32339 del 23 luglio 2015)

Cass. pen. n. 27123/2015

È configurabile il tentativo del reato di atti sessuali con minorenne quando, pur in mancanza di un contatto fisico tra i soggetti coinvolti, la condotta tenuta dall’imputato presenta i requisiti della idoneità e della univocità dell’invito a compiere atti sessuali, in quanto la stessa è specificamente diretta a raggiungere l’appagamento degli istinti sessuali dell’agente attraverso la violazione della libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ravvisato gli estremi del reato di cui agli artt. 56 e 609 quater c.p.p., avendo riguardo ad una richiesta rivolta dal padre alla figlia minore di toccargli gli organi genitali, anche facendo riferimento al pregresso compimento di atti sessuali).

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 27123 del 30 giugno 2015)

Cass. pen. n. 24342/2015

La condizione di affidamento per ragioni di educazione ed istruzione prevista per il reato di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater, comma primo, n. 2, cod. pen.) attiene a qualunque rapporto fiduciario, anche temporaneo o occasionale, che si instaura tra affidante ed affidatario. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse giudicato sussistente la condizione di affidamento in relazione a condotte poste in essere, per la prima volta, al termine di una cena sociale, tenutasi fra coloro che frequentavano la palestra presso la quale lo stesso imputato insegnava, in occasione di un accompagnamento da questi effettuato su richiesta della madre della vittima, e proseguite poi nell’abitazione del medesimo, presso il quale la minore si recava, espressamente autorizzata dalla genitrice, per ricevere ripetizioni di materie scolastiche).

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 24342 del 8 giugno 2015)

Cass. pen. n. 16349/2015

La condizione di affidamento del minore, richiesta per l’integrazione del delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’art. 609 quater, comma primo, n. 2, c.p., non è configurabile nei confronti del conducente di autobus di linea, in assenza di un esplicito atto di affidamento da parte dei genitori. (In motivazione, la Corte ha escluso che l’autista di un autobus di linea possa ritenersi avere automaticamente in affidamento i minori a bordo della vettura da lui condotta, poiché sulla stessa la presenza di tali soggetti è solo eventuale, a differenza di quanto accade nello scuolabus, che è mezzo ontologicamente deputato al trasporto di minori).

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 16349 del 20 aprile 2015)

Cass. pen. n. 29988/2013

Nel caso di rapporti sessuali consenzienti e retribuiti con minore, se vi è stata induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione, si applica sempre il disposto dell’art. 600-bis, comma primo, a prescindere dall’età della vittima; se è mancata l’attività di induzione al meretricio, la condotta va punita: a) se si tratta di minore degli anni quattordici, ai sensi dell’art. 609 quater; b) se il minore ha età compresa tra i quattordici ed i sedici anni, ex art. 609 bis, comma terzo; c) se ha età tra i sedici e i diciotto anni ex art. 609 bis comma secondo.

(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 29988 del 12 luglio 2013)

Cass. pen. n. 25822/2013

Il reato di cui all’art. 609 quater c.p. non è necessariamente caratterizzato dal contatto fisico fra la vittima e l’agente, sussistendo anche quando l’autore del delitto trova soddisfacimento sessuale dal fatto di assistere alla esecuzione di atti sessuali da parte della vittima. (Fattispecie di condotta perfezionatasi mediante una comunicazione telematica, attraverso la quale il reo aveva indotto le vittime minorenni a compiere su se stesse atti sessuali di autoerotismo).

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 25822 del 12 giugno 2013)

Cass. pen. n. 18662/2013

In tema di violenza sessuale, la circostanza attenuante prevista dall’art.609 quater c.p. per i casi di minore gravità deve considerarsi applicabile, al pari dell’omologa prevista dall’art. 609 bis, comma terzo stesso codice, in tutte quelle fattispecie in cui – avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell’azione – sia possibile ritenere che la libertà sessuale personale della vittima sia stata compressa in maniera non grave. (Nella specie, l’attenuante è stata negata in considerazione della tipologia degli atti sessuali, ricomprendente rapporti orali che avevano provocato alla persona offesa sensazioni molto dolorose).

(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 18662 del 26 aprile 2013)

Cass. pen. n. 2835/2012

La condizione di affidamento in custodia del minore, prevista per il reato di atti sessuali con minorenne (art. 609 quater, comma primo, n. 2, c.p.), prescinde da un atto di formale affidamento da parte del genitore della vittima al reo, in quanto costituisce un dato fattuale che prescinde da rapporti formali tra l’affidatario e il soggetto avente la potestà sul minore, potendo avere anche carattere temporaneo e occasionale.

Cass. pen. n. 2841/1998

Con la entrata in vigore della legge 66 del 1996 la c.d. violenza carnale presunta, di cui all’art. 519, comma secondo, c.p. non è più configurabile. Per colmare detto vuoto normativo, inalterato restando il disvalore che l’ordinamento attribuisce a determinati comportamenti, è stato introdotto il nuovo autonomo reato di atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.) che punisce il compimento anche non violento, di atti sessuali con minorenni infraquattordicenni, e con il concorso di specifiche condizioni nel caso il minore non abbia ancora compiuto gli anni sedici. Pertanto in caso di atti sessuali con ultraquattordicenne occorre verificare l’esistenza delle specifiche condizioni previste dall’art. 609 quater.

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 2841 del 5 marzo 1998)

Cass. pen. n. 4004/1998

È configurabile il tentativo di violenza sessuale di cui al primo comma dell’art. 609 quater c.p. (atti sessuali con minorenni), nell’ipotesi in cui l’agente in molteplici e ravvicinate occasioni intrattenga atteggiamenti violenti (nella specie afferrando per il collo) nei confronti di un minore, invitandolo ogni volta nel contempo a seguirlo, perché si dia a pratiche sessuali in sua presenza. La ripetitività degli episodi ed il modo pressante della richiesta sono in astratto indici rilevatori dell’idoneità dell’azione. È, però, necessario, al fine di riscontrare anche l’estremo dell’univocità, inserire il comportamento nelle concrete modalità di spazio e di tempo, per verificarne la direzione all’effettiva perpetrazione dell’illecito e la coincidenza della fattispecie concreta con quella legale.

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 4004 del 15 gennaio 1998)

Cass. pen. n. 11193/1997

In tema di delitti contro la libertà sessuale la L. 15 febbraio 1996, n. 66 non ha depenalizzato le condotte realizzate nella vigenza della precedente normativa quando coincidono con quelle previste dallo ius superveniens, per cui il fatto precedentemente inquadrato nella previsione degli art. 56 e 521 c.p. è riconducibile alla nozione di atti sessuali di cui all’art. 609 quater c.p. L’illiceità del comportamento, rientrando il reato di violenza sessuale fra quelli contro la libertà personale e non più tra quelli contro la moralità pubblica, deve essere valutato alla stregua del rispetto dovuto alla persona umana e sulla sua attitudine ad offendere la libertà di determinazione nella sfera sessuale. (Nella specie la Corte ha ritenuto che l’ostentazione del membro ad una minore degli anni quattordici, con invito a toccarlo, non configurasse il reato di atti osceni, bensì quello di atti di libidine violenti, nella fase del tentativo, con esclusione della attenuante di minore gravità di cui all’art. 3 L. 15 febbraio 1996, n. 66).

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 2835 del 24 gennaio 2012)

Cass. pen. n. 46637/2011

Il semplice reiterato invito, formulato nei confronti di minore infraquattordicenne, alla consumazione di un rapporto sessuale, non integra, per inidoneità degli atti, il tentativo del reato di cui all’art. 609 quater c.p..

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 46637 del 15 dicembre 2011)

Cass. pen. n. 37509/2011

La condotta di atti sessuali con minorenne ad opera del genitore o di altra persona qualificata rientra comunque nell’ipotesi di cui all’art. 609 quater n. 2 c.p. anche quando la vittima sia infraquattordicenne, con conseguente applicabilità, anche in tal caso, della pena accessoria della perdita della potestà genitoriale.

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 37509 del 18 ottobre 2011)

Cass. pen. n. 30548/2011

La circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 11 c.p. (coabitazione) concorre con la circostanza aggravante prevista per il delitto di atti sessuali con minorenne, ove commessi in danno di persona offesa minore degli anni dieci (art. 609 quater, comma quinto, c.p.), in quanto quest’ultima è relativa all’età della persona offesa, mentre l’altra afferisce al fatto oggettivo dell’abuso delle relazioni derivante dalla coabitazione. (Nella specie, la Corte ha escluso che l’aggravante comune potesse ritenersi assorbita da quella speciale).

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 30548 del 2 agosto 2011)

Cass. pen. n. 35809/2010

La condizione di affidamento del minore, richiesta per l’integrazione del delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609 quater, comma primo, n. 2, c.p.), è configurabile nei confronti del collaboratore scolastico, in quanto figura addetta a compiti di accoglienza, sorveglianza e vigilanza sugli alunni in occasione della momentanea assenza degli insegnanti ed in occasione del loro trasferimento nei locali della scuola ad altre sedi.

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 35809 del 6 ottobre 2010)

Cass. pen. n. 27588/2010

Il delitto di atti sessuali con minorenne si configura a prescindere o meno dal consenso della vittima, non soltanto perché la violenza è presunta dalla legge, ma anche perché la persona offesa è considerata immatura ed incapace di disporre consapevolmente del proprio corpo a fini sessuali.

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 27588 del 15 luglio 2010)

Cass. pen. n. 27272/2010

Gli elementi soggettivi di cui all’art. 133, comma secondo, c.p., non rilevano ai fini della configurabilità dell’ipotesi di minore gravità del reato di violenza sessuale, non rispondendo la mitigazione della pena all’esigenza di adeguamento alla colpevolezza del reo e alle circostanze attinenti alla sua persona ma alla minore lesività del fatto, da rapportare al grado di violazione del bene giuridico della libertà sessuale della vittima.

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 27272 del 14 luglio 2010)

Cass. pen. n. 11252/2010

Ricorre la circostanza attenuante della minore gravità nel reato di atti sessuali con minorenne se gli atti compiuti non comportano una rilevante compromissione dell’integrità psico-fisica della persona offesa, non avendo rilievo alcuno, invece, ai fini del riconoscimento dell’attenuante, l’eventuale consenso della stessa. (In motivazione la Corte ha precisato che proprio l’approfittare dei rapporti di simpatia, di confidenza, di affetto o di affidamento per avere rapporti sessuali con un minore, costituisce un inquinamento ed una corruzione della loro personalità).

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 11252 del 24 marzo 2010)

Cass. pen. n. 20246/2009

È ammissibile la costituzione di parte civile “in proprio” dei genitori del minore, vittima del reato di atti sessuali con minorenne, in quanto tale delitto, oltre a ledere direttamente il minore, incide sull’interesse dei genitori all’integrità psicofisica del figlio e sulla loro sfera morale.

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 20246 del 14 maggio 2009)

Cass. pen. n. 15053/2009

Integra il delitto di corruzione di minorenne la condotta consistente nell’invitare la vittima ad assistere a proiezioni pornografiche accompagnate da atti di esibizionismo e di autoerotismo. (Fattispecie nella quale il reo non si limitava a mostrarsi nudo al minore ma lo invitava a toccarsi durante la proiezione dei film pornografici).

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 15053 del 8 aprile 2009)

Cass. pen. n. 12987/2009

In tema di reati sessuali, ai fini della configurabilità del tentativo di atti sessuali con minorenne nel caso in cui il contatto tra il reo ed il minore avvenga mediante comunicazione a distanza, è necessario accertare, da un lato, l’univoca intenzione dell’agente di soddisfare la propria concupiscenza e, dall’altro, l’oggettiva idoneità della condotta a violare la libertà di autodeterminazione sessuale della vittima. (Fattispecie in cui il reo aveva inviato a mezzo telefono cellulare un SMS ad un minore nel tentativo di indurlo a compiere sulla propria persona atti di autoerotismo).

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 12987 del 25 marzo 2009)

Cass. pen. n. 347/2009

In tema di reati sessuali, la circostanza attenuante del concorso doloso della persona offesa è incompatibile con il delitto d’atti sessuali con minorenne, in quanto l’eventuale consenso della vittima non costituisce causa o concausa dell’evento.

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 347 del 9 gennaio 2009)

Cass. pen. n. 44971/2007

In tema di valutazione della testimonianza del minore persona offesa del reato di violenza sessuale, non ricorre la necessità di indagine psicologica in relazione alle dichiarazioni di persona adolescente, la cui naturale maturazione è connessa all’età, ove si possa escludere la presenza di elementi, quali una particolare predisposizione all’elaborazione fantasiosa o alla suggestione, tali da rendere dubbio il narrato.

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 44971 del 4 dicembre 2007)

Cass. pen. n. 36389/2007

In tema di delitti contro la libertà individuale, ai fini della configurabilità dei reati di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), di atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.) e di corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.) è irrilevante il ruolo attivo o passivo assunto dall’imputato nel contesto della relazione con la vittima. (Fattispecie nella quale l’imputato, insegnante di catechesi della vittima, aveva sostenuto che la sua tendenza omosessuale ne escludesse la configurabilità).

In tema di atti sessuali con minorenne, l’esistenza di un rapporto di affidamento per ragioni di educazione e di istruzione (art. 609 quater, comma primo, n. 2 c.p.) è assunta dal legislatore come chiave di lettura di una responsabilità ex se presunta. (Fattispecie nella quale l’imputato era l’insegnante di catechesi della vittima).

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 36389 del 4 ottobre 2007)

Cass. pen. n. 35875/2007

È configurabile il tentativo del delitto di violenza sessuale quando, pur in mancanza del contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta dal primo denoti il requisito soggettivo dell’intenzione di raggiungere l’appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo dell’idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale. (Nella specie è stata esclusa la ricorrenza dell’ipotesi di tentativo e ritenuta quella del delitto consumato nella condotta di un soggetto che, attratta una minorenne nella sua stanza da letto, l’aveva fatta sedere sulle ginocchia e, alzandole la gonna, l’aveva toccata in prossimità della vagina).

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 35875 del 1 ottobre 2007)

Cass. pen. n. 21815/2007

In tema di atti sessuali con minore infrasedicenne, l’affidamento per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia è configurabile anche quando il soggetto attivo non sia l’insegnante della classe in cui il minore è inserito, ma appartenga alla stessa struttura scolastica, ricorrendo anche in questo caso tra insegnante ed alunno quel rapporto di affidamento contemplato dalla norma penale incriminatrice.

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 21815 del 5 giugno 2007)

Cass. pen. n. 19425/2007

L’art. 609 quater c.p. (atti sessuali con minore) configura una ipotesi autonoma di reato e non una circostanza aggravante del delitto di violenza sessuale previsto dal precedente art. 609 bis c.p. (Principio affermato, nella specie, ai fini della operatività del termine di durata massima della custodia cautelare previsto dal combinato disposto degli artt. 303, comma primo, lett. a), n. 3, e 407, comma secondo n. 7 bis c.p.p.).

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 19425 del 18 maggio 2007)

Cass. pen. n. 16843/2007

In tema di reato sessuale commesso in danno di persona infraquattordicenne, punito dal primo comma dell’art. 609 quater c.p., va escluso che il mero dato anagrafico comporti la sussistenza della condizione di inferiorità fisica o psichica della persona offesa prevista dal comma secondo dell’art. 609 bis c.p., così che, una volta escluse condotte comportanti violenza, minaccia o abuso di autorità, non può trovare applicazione anche la seconda fattispecie criminosa, che è alternativa e incompatibile con la prima.

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 16843 del 3 maggio 2007)

Cass. pen. n. 5003/2007

In tema di reati contro la libertà sessuale, la valutazione del contenuto delle dichiarazioni della persona offesa minorenne deve contenere un esame sia dell’attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo esatto, ovvero di recepire le informazioni, raccordarle con altre e di esprimerle in una visione complessa, sia della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne che hanno regolato le sue relazioni con il mondo esterno.

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 5003 del 7 febbraio 2007)

Cass. pen. n. 29730/2006

L’età del minore, se di gran lunga inferiore al limite dei dieci anni, oltre ad essere elemento essenziale della circostanza aggravante di cui all’ultimo comma dell’art. 609 quater c.p., è legittimamente valutata dal giudice anche come elemento concreto atto ad escludere la circostanza attenuante della minore gravità del caso prevista dall’art. 609 bis, comma terzo, c.p. (Fattispecie in cui l’età del minore era di quattro anni e mezzo).

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 29730 del 6 settembre 2006)

Cass. pen. n. 3124/2006

La posizione di garanzia verso i propri figli, costituita dall’art. 147 c.c. in capo al genitore, comporta l’obbligo per costui di tutelare la vita, l’incolumità e la moralità sessuale dei minori contro altrui aggressioni: ne consegue che risponde del delitto di cui all’art. 609 quater c.p., in concorso con l’autore del reato, ai sensi del secondo comma dell’art. 40 c.p., la madre che non impedisca, ed anzi consenta, che il coniuge abusi sessualmente dei figli minorenni.

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 3124 del 26 gennaio 2006)

Cass. pen. n. 45286/2005

In tema di reati sessuali con minorenne, si configura l’ipotesi del tentativo quando, pur in mancanza di atti di contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta sia oggettivamente idonea a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale e denoti il requisito soggettivo dell’intenzione di raggiungere l’appagamento dei propri istinti sessuali. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto l’idoneità e l’univocità degli atti consistiti nell’offrire in più occasioni ad un bambino, minore di dieci anni, caramelle e denaro con l’esplicita richiesta di compiere atti sessuali e nel tentativo di trascinarlo nel bagno, pur in assenza di toccamenti lascivi).

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 45286 del 14 dicembre 2005)

Cass. pen. n. 29662/2004

Il delitto di cui all’art. 609 quater c.p. (atti sessuali con minorenne) tutela l’integrità fisio-psichica del minore nella prospettiva di un corretto sviluppo della personalità sessuale attraverso una assoluta intangibilità nell’ipotesi di minore degli anni quattordici (comma primo n. 1) o relativa con riferimento a specifiche situazioni di parentela o di affidamento del minore stesso (comma primo n. 2) e si configura anche in assenza di pressioni coercitive, atteso che in tali ipotesi si può realizzare una agevolazione del consenso o un impedimento al rifiuto dello stesso.

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 29662 del 8 luglio 2004)

Cass. pen. n. 18058/2004

In tema di reati contro la libertà sessuale le dichiarazioni rese dal minore ai propri genitori non sono utilizzabili allorché si sia omesso di procedere all’assunzione diretta del minore, con la sola possibilità che l’equilibrio psichico di questi sia così labile da tradursi in una vera e conclamata infermità idonea a consentire il recupero della testimonianza indiretta dei genitori.

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 18058 del 20 aprile 2004)

Cass. pen. n. 15287/2004

La fattispecie di cui all’art. 609 quater c.p., che incrimina gli atti sessuali con minorenne, tutela il corretto sviluppo della personalità sessuale del minore stabilendo la sua assoluta intangibilità sessuale (per il minore di quattordici anni) e quella relativa (in particolari situazioni, per il minore di anni sedici nei confronti del soggetto attivo in relazione di parentela, cura o vigilanza con il minore stesso), è configurabile in assenza di ogni pressione coercitiva e si connota come reato a forma libera, comprensivo di tutte le possibili forme di aggressione al minore, con esclusione dei fatti tipici di costrizione indicati dall’art. 609 bis c.p., i quali, avendo come destinatario il minore, realizzano piuttosto la fattispecie di violenza sessuale aggravata ex art. 609 ter, comma primo, n. 1 c.p.

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 15287 del 30 marzo 2004)

Cass. pen. n. 36995/2001

In tema di reati contro la libertà sessuale è legittimo il diniego di concessione delle attenuanti generiche in base ad elementi quali la valutazione della pretesa di rapporti innaturali con soggetto in giovanissima età e la intensità del dolo dimostrata con la ripetizione dell’azione nel tempo.

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 36995 del 15 ottobre 2001)

Cass. pen. n. 28373/2001

In tema di atti sessuali con minorenne, deve configurarsi l’ipotesi del tentativo nei casi in cui l’autore non commetta una effettiva e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, ma si limiti ad atti che, pur superficiali, integrano una oggettiva manifestazione di sessualità. Tali caratteristiche della condotta, tuttavia, non comportano l’automatica applicazione della diminuente della «minore gravità», prevista dall’ultimo comma dell’art. 609 quater c.p., posto che la gravità dev’essere valutata con riferimento all’entità lesiva che si sarebbe verificata nel caso di reato portato a compimento. (Fattispecie in cui l’imputato aveva provato appagamento nella visione della nudità del minorenne ed aveva retribuito lo stesso con invito ad un successivo appuntamento).

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 28373 del 12 luglio 2001)

Cass. pen. n. 26930/2001

L’induzione di minore infraquattordicenne a commettere atti di libidine sulla persona dell’agente, già rientrante nelle previsioni di cui all’abrogato art. 530, secondo comma, c.p., è da ritenere tuttora punibile ai sensi dell’art. 609 quater, comma 1, n. 1, stesso codice, rimanendo peraltro applicabile, siccome più favorevole sotto il profilo sanzionatorio, il citato art. 530 c.p., qualora il fatto sia stato commesso sotto la vigenza di tale norma.

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 26930 del 4 luglio 2001)

Cass. pen. n. 10936/2001

In tema di reati contro la libertà sessuale l’ipotesi prevista dall’ultimo comma dell’art. 609 quater c.p., che punisce gli atti sessuali compiuti con persona minore degli anni dieci, non costituisce un’autonoma fattispecie criminosa, bensì una circostanza aggravante del reato contemplato dal primo comma della medesima disposizione (atti sessuali con minorenne), atteso che l’ultimo comma del citato articolo richiama, per la determinazione della pena nel caso in cui la persona offesa non abbia compiuto gli anni dieci, il comma secondo del precedente articolo 609 ter c.p., la cui rubrica, riferendosi alle circostanze aggravanti, dimostra l’intenzione del legislatore di considerare determinati elementi fattuali quali presupposti per l’aggravamento della pena e non per la configurazione di autonome fattispecie di reato. Peraltro tra le circostanze aggravanti di cui al citato art. 609 ter è indicato il caso in cui la condotta delittuosa sia stata commessa in danno di persona minore degli anni dieci, così realizzandosi piena simmetria tra le ipotesi di cui agli artt. 609 bis (violenza sessuale) e 609 quater c.p. citato.

In tema di reati contro la libertà sessuale, il reato di cui all’art. 609 quater (atti sessuali con minorenne) può essere circostanziato dalla diminuente del fatto di minore gravità, di cui al comma terzo, sia dall’aggravante degli atti sessuali su minore degli anni dieci, di cui al comma quarto, così che, ove concorrano entrambe le circostanze, il giudice di merito è chiamato ad un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 10936 del 20 marzo 2001)

Cass. pen. n. 2083/2000

La diminuente prevista dall’art. 609 quater, comma 3, c.p. configura una circostanza attenuante ad effetto speciale, il cui riconoscimento in concreto si risolve in una diversa qualificazione giuridica del fatto. Conseguentemente va ritenuto ammissibile il ricorso del P.G. avverso la decisione emessa ex art. 444 c.p.p., e che inquadri i fatti con applicazione della citata disposizione, essendo possibile denunciare con ricorso per cassazione la erronea qualificazione giuridica del fatto come prospettata dalle parti e recepita dal giudice con la sentenza di patteggiamento. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la qualificazione del fatto di atti sessuali con minorenne come compreso nella fattispecie di minore gravità prevista dal comma terzo citato, operata in base alla mera considerazione delle modalità del fatto e non rilevando che nel caso de quo trattavasi di atti sessuali con minore degli anni dieci non potesse ritenersi corretta, stante la previsione di maggiore gravità ex comma 4 dello stesso art. 609 quater c.p. per i fatti compiuti con minore degli anni dieci).

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 2083 del 2 ottobre 2000)

Cass. pen. n. 9528/2000

In tema di violenza sessuale, la circostanza attenuante prevista dall’art. 609 quater c.p. per i casi di minore gravità deve considerarsi applicabile, al pari dell’omologa prevista dall’art. 609 bis, comma 3 stesso codice, in tutte quelle fattispecie in cui — avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell’azione — sia possibile ritenere che la libertà sessuale personale della vittima sia stata compressa in maniera non grave, ed implica la necessità di una valutazione globale del fatto, non limitata alle sole componenti oggettive del reato, bensì estesa anche a quelle soggettive ed a tutti gli elementi menzionati nell’art. 133 c.p.

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 9528 del 7 settembre 2000)

Originally posted 2021-12-17 09:16:16.