TRIBUNALE PENALE BOLOGNA :sollevata questione di legittimità costituzionale MANCA ATTENUANTE PER CASI MINORE GRAVITA’
I FATTI CONTESTATI
Del delitto previsto e punito dagli articoli 81 cpv. e 600-ter c.p., perche’ con piu’ azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso compiute in un medesimo contesto temporaneo, utilizzando l’utenza telefonica (e dati) …, intestata al padre … ma di fatto in suo esclusivo uso, accedendo a contatti presenti negli applicativi del tipo whatsapp e connected2.me, servendosi dello pseudonimo …, contattava la minore … e numerose altre ragazze non identificate, comunque di eta’ minore (fra esse le utilizzatrici dei profili … alle quali inviava immagini del proprio pene in erezione e otteneva in cambio foto ritraenti gli organi genitali o comunque i glutei o i seni delle sue interlocutrici, cosi’ inducendo le vittime a realizzare ed inviargli materiale pedopornografico.
In …, sino al … nonche’ del delitto p. e. p. dall’art. 609-undecies c.p., poiche’ adescava la minore di anni 16 …, utilizzando l’utenza telefonica e dati … intestata al padre … ma di fatto in suo esclusivo uso, accedendo a contatti presenti negli applicativi del tipo whatsapp e connected2.me e servendosi dello pseudonimo di …, inviandole immagini del proprio pene in erezione allo scopo di ottenere dalla stessa, in cambio, foto e video pornografici che la ritraevano e quindi di realizzare o produrre materiale pornografico
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA PRESIDEDUTO DAL DOTT DI BARI MAGISTRATO DI LUNGA ESPERIENZA E INDUBBIA CAPACITA’ HA SOLLEVATO QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA’ SUL SEGUENTE QUESITO:
Precisa poi il Tribunale “la norma viola i principi di personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa, dal momento che la sproporzione derivante dall’omissione censurata, da un lato, ostacola l’individualizzazione della pena e, dall’altro, ne svilisce la funzione rieducativa posto che una pena sproporzionata rischia di venire percepita dal condannato come ingiusta“.
Questione di costituzionalita’ circa trattamento sanzionatorio : “appare irragionevole e la sua eccessiva severità è incapace ad adattarsi alla varietà delle situazioni concrete riconducibili al modello legale, impedendo così al giudice di adeguare la sanzione al caso concreto, mitigando la risposta punitiva, assai severa, in presenza di elementi oggettivi – relativi a mezzi, modalità esecutive, grado di compressione della dignità e del corretto sviluppo sessuale della vittima, condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima anche in relazione all’età, occasionalità o reiterazione delle condotte c consistenza del danno arrecato, anche in termini psichici – indicatori di una minore gravità del fatto“.
Secondo l’attento Tribunale diu Bologna –: “emerge poi dal confronto con le omogenee (dunque idonee alla comparazione) ipotesi delittuose di cui all’art. 609-bis e 609-quater c.p. che prevedono, rispettivamente al comma 3 per il «reato di violenza sessuale» e al comma 6 per il reato di «atti sessuali con minorenne», la specifica diminuente, in misura non eccedente i due terzi, nei «casi di minore gravit໓.
Originally posted 2023-12-20 17:00:40.