ART 600 TER CP- -ART 600 QUARTER L. n. 238/2021 CP AVVOCATO ESPERTO DIFENDE IMPUTATI
- L’art. 20, comma 1, lett. a), n. 1, della L. n. 238/2021 ha inserito nell’art. 600-quater c.p., dopo il secondo comma, una nuova disposizione che contempla una nuova fattispecie delittuosa con la quale si punisce con la reclusione fino a 2 anni e con la multa non inferiore a euro 1.000, la condotta di chiunque accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18, mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
L’art. 20, comma 1, lett. a), n. 2, della legge, conseguentemente, è intervenuto sulla rubrica dell’art. 600-quater c.p., adeguandola ai nuovi contenuti della disposizione.
Con queste norme è stata incriminata la mera visione di immagini di minori online, compiuta “accedendo” in modo consapevole a siti pedopornografici. Non è richiesto, infatti, che il materiale sia scaricato sul proprio dispositivo informatico. Per tale ragione è stato esplicitamente previsto che si tratta una fattispecie delittuosa sussidiaria che trova applicazione fuori dai casi in cui il soggetto agente detenga o si procuri materiale pedopornografico.
La novella, quindi, dà attuazione all’art. 5, par. 3 della direttiva 2011/93/UE che prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché sia punito con una pena detentiva massima di almeno un anno “l’accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico”.
Con la procedura EU-Pilot 2018/9373, infatti, come si è già precisato, la Commissione europea ha manifestato dubbi sulla conformità della legislazione italiana alle prescrizioni di cui alla norma della direttiva citata in merito alla possibilità di qualificare come reato la visione di immagini di minori online mediante l’accesso a siti pedopornografici, senza scaricarne il contenuto. Del resto, come si è visto l’espressione “si procura materiale pornografico” contenuta nell’art. 600-quater c.p. è interpretata dal diritto vivente nel senso di comprendere il mero accesso consapevole a materiale pedopornografico, senza che, in esito a tale accesso, il materiale sia stato scaricato e, quindi, detenuto. In questa prospettiva, la nuova fattispecie completa, secondo le indicazioni europee, l’incriminazione della domanda di materiale pedo-pornografico.
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici(2) ovvero produce materiale pornografico(3);
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto(4).
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma(5).
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde(6) o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma(7), è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali(8).
Cass. pen. n. 1509/2019
In tema di reati sessuali, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 600-ter, comma primo, cod. pen., non assume valore esimente la circostanza che la vittima alla quale viene chiesta la realizzazione e l’invio di materiale pedopornografico sia “avvezza” alla divulgazione di proprie immagini erotiche, in quanto anche in tali ipotesi è riscontrabile la condotta di “utilizzazione”, da intendersi quale degradazione del minore ad oggetto di manipolazioni. (In motivazione la Corte ha precisato che la familiarità alla divulgazione di proprie immagini erotiche è invece sintomo di una particolare fragilità della minore).
Ai fini dell’integrazione del reato di produzione di materiale pedopornografico, di cui all’art. 600-ter, comma 1, cod. pen., non è richiesto l’accertamento del concreto pericolo di diffusione di detto materiale.
È configurabile il dolo generico del reato di divulgazione e diffusione di materiale pedopornografico, e non semplicemente della condotta di procacciamento e detenzione, nel fatto del navigatore in “internet” che non si limiti alla ricerca e raccolta di immagini e filmati di pornografia minorile, tramite programmi di “file-sharing” (nella specie “Gigatribe“) o di condivisione automatica, ma operi anche una selezione del materiale scaricato, inserendo i prodotti multimediali in apposite cartelle di condivisione distinte per oggetto.
Sussiste il reato di pornografia minorile anche nel caso in cui la divulgazione del materiale pedopornografico abbia dimensione familiare, sanzionando detto reato una condotta che prescinde sia dall’identità del destinatario, sia dall’utilità che si intende conseguire e che può essere anche di natura non economica. (Fattispecie in cui l’imputato aveva inviato, in via telematica, fotografie e filmati di una minorenne nuda al genitore della stessa).
- Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 600-ter, comma primo, cod. pen., il consenso prestato dalla vittima, anche se prossima al raggiungimento della maggiore età, non assume valore esimente, in quanto il concetto di “utilizzazione” si deve intendere come vera e propria degradazione del minore ad oggetto di manipolazioni.
In tema di pornografia minorile, in virtù della modifica introdotta dall’art. 4, comma 1, lett. l), della legge n. 172 del 2012 (Ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale) – che ha sostituito il primo comma dell’art. 600-ter cod. pen. – costituisce materiale pedopornografico la rappresentazione, con qualsiasi mezzo atto alla conservazione, di atti sessuali espliciti coinvolgenti soggetti minori di età, oppure degli organi sessuali di minori con modalità tali da rendere manifesto il fine di causare concupiscenza od ogni altra pulsione di natura sessuale.
Originally posted 2022-12-15 17:01:14.