Art 590 bis cp avvocato penale bologna

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina

 

Art 590 bis cp avvocato penale bologna

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Art 590 bis cp avvocato penale bologna

Cass. pen. n. 13577/2019

In tema di lesioni personali stradali gravi o gravissime, commesse in data anteriore all’entrata in vigore dell’art. 590-bis cod. pen., introdotto dalla legge 24 marzo 2016 n. 41, non trova applicazione il nuovo regime di procedibilità d’ufficio, ma quello più favorevole della procedibilità a querela, vigente al momento del fatto. (In motivazione la Corte ha affermato che il mutamento nel tempo del regime di procedibilità va positivamente risolto, ai sensi dell’art. 2 cod. pen., alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, dell’istituto della querela, che costituisce al contempo condizione di procedibilità e di punibilità) .

Art 590 bis cp avvocato penale bologna

In tema di lesioni personali stradali gravi e gravissime commesse in violazione della normativa stradale, persiste la competenza per materia del giudice di pace per i fatti commessi in data anteriore all’entrata in vigore della legge 24 marzo 2016 n. 41, dovendosi attribuire alla nuova norma valore essenzialmente sostanziale, ovvero di modificazione della sanzione edittale, e non invece di disposizione processuale con funzione regolatrice della competenza.

Art 590 bis cp avvocato penale bologna

In tema di lesioni personali stradali gravi e gravissime di cui all’art. 590-bis cod. pen., persiste la competenza per materia del giudice di pace per i fatti commessi in data anteriore all’entrata in vigore della legge 24 marzo 2016 n. 41, dovendosi attribuire alla nuova norma valore essenzialmente sostanziale, ovvero di modificazione della sanzione edittale, e non invece di disposizione processuale con funzione regolatrice della competenza. (In motivazione, la S.C. ha precisato che lo spostamento della competenza a favore del tribunale opera per i fatti commessi dal 25 marzo 2016, data di entrata in vigore della nuova fattispecie penale).

Originally posted 2021-09-05 09:45:13.