ART 572 CP ARRESTO BOLOGNA AVVOCATO DIFENDE
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni [c.p. 29, 31, 32] 2.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi 3.
[La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici] 4.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave [c.p. 583], si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato 5.
1 Articolo così sostituito dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.
Il testo precedentemente in vigore, del quale la Corte costituzionale, con sentenza 13-19 gennaio 1972, n. 3 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1972, n. 23), aveva dichiarato, tra l’altro, non fondata la questione di legittimità in combinato disposto con l’art. 235 c.p.p., in riferimento all’art. 13 Cost., era il seguente: «Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.».
2 Comma così modificato dall’art. 9, comma 2, lett. a), L. 19 luglio 2019, n. 69, a decorrere dal 9 agosto 2019.
Il testo precedentemente in vigore era il seguente:
«Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.».
3 Comma inserito dall’art. 9, comma 2, lett. b), L. 19 luglio 2019, n. 69, a decorrere dal 9 agosto 2019.
4 Comma abrogato dall’art. 1, comma 1-bis, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.
L’art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 93/2013, prima della sua conversione in legge, aveva disposto che, nel presente comma, dopo la parola: «danno» le parole «di persona minore degli anni quattordici» fossero sostituite dalle seguenti: «o in presenza di minore degli anni diciotto».
5 Comma aggiunto dall’art. 9, comma 2, lett. c), L. 19 luglio 2019, n. 69, a decorrere dal 9 agosto 2019.
Al di là della lettera della norma incriminatrice il reato di maltrattamenti familiari è un reato proprio, potendo essere commesso soltanto da chi ricopra un “ruolo” nel contesto della famiglia (coniuge, genitore, figlio) o una posizione di “autorità” o peculiare “affidamento” nelle aggregazioni comunitarie assimilate alla famiglia dall’ art. 572 c.p. (organismi di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, professione o arte), in danno di un soggetto che faccia parte di tali aggregazioni familiari o assimilate. …
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LIBERATI Giovanni – Presidente –
Dott. GALTERIO Donatella – rel. Consigliere –
Dott. CERRONI Claudio – Consigliere –
Dott. SEMERARO Luca – Consigliere –
Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/04/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. LUCA SEMERARO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. SECCIA DOMENICO che conclude per l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore, avv. Giuseppe Gliatta.
Il difensore presente insiste nei motivi di ricorso esposti e chiede l’annullamento della sentenza impugnata.
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza del 19 aprile 2018, ha confermato la condanna alla pena di anni 7 di reclusione inflitta a P.G. dal Tribunale di Ravenna il 21 luglio 2017 per i reati ex art. 572 c.p. e art. 61 c.p., n. 11-quinquies (capo a: in (OMISSIS)), artt. 582 e 585 c.p. (capo b: in (OMISSIS)), artt. 1 cpv. e 609-bis c.p. (capo c: in (OMISSIS), in epoca antecedente e prossima al (OMISSIS)) commessi ai danni della moglie L.G.A..
2. Il difensore di P.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 19 aprile 2018.
2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all’art. 16 c.p.p., comma 1 e art. 586 c.p.p., per la violazione delle norme processuali in tema di competenza territoriale. Si critica la decisione della Corte di Appello che ha confermato il rigetto dell’eccezione di incompetenza per territorio, determinata dalla connessione, sollevata dal ricorrente tempestivamente, anche mediante l’allegazione dei verbali delle sommarie informazioni testimoniali della persona offesa, e ribadita con l’atto di appello. Secondo il ricorrente la competenza del Tribunale di Parma, o in subordine di Cosenza, emergerebbe dalla lettura congiunta dei capi di imputazione a) e c), dalle sommarie informazioni rese nelle indagini preliminari dalla persona offesa, dall’ordinanza cautelare e dalle dichiarazioni rese nel corso dell’udienza dibattimentale il 7 marzo 2017 dalla persona offesa.
Si osserva in particolare che nel capo a) è contestato al ricorrente il reato di maltrattamenti in famiglia, compiuto anche costringendo la persona offesa a subire in numerose occasioni rapporti sessuali, in (OMISSIS); il capo c) è invece limitato alla condotta di violenza sessuale commessa intorno al (OMISSIS). Nel capo a) sono contestate pertanto anche le più gravi condotte di violenza sessuale commesse in (OMISSIS).
Ricorda il ricorrente che la persona offesa ha dichiarato, sin dalla fase delle indagini preliminari, che la prima condotta di violenza sessuale si sarebbe verificata in Calabria nel 1993 e che tali condotte sarebbero proseguite poi in (OMISSIS) dopo il matrimonio in occasione del trasferimento della famiglia dalla Calabria. La motivazione della Corte d’Appello, in risposta al motivo di appello sul rigetto dell’eccezione di incompetenza del territorio, sarebbe dunque viziata da illogicità e contraddittorietà.
2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all’art. 16, comma 1 e artt. 178, 416 e 586 c.p.p., la violazione di norme previste a pena di nullità in relazione alla ritenuta individuazione della competenza territoriale del Tribunale di Ravenna invece che di quello di Parma o di Cosenza nonostante la descrizione del fatto storico di cui al capo di imputazione; si deduce altresì la contraddittorietà della decisione impugnata. Si ribadisce che l’eccezione di incompetenza per territorio in base alla connessione era fondata sia sulla formulazione testuale del capo di imputazione che sugli atti delle indagini preliminari ed in particolare sul verbale di sommarie informazioni testimoniali della persona offesa. Dopo i richiami giurisprudenziali, si sottolinea la centralità della descrizione del fatto storico contenuta nel capo di imputazione formulato, peraltro, senza tener conto del contenuto degli atti delle indagini preliminari.
La sentenza sarebbe poi contraddittoria perchè nel confermare la decisione di primo grado con riferimento alla contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p. delle circostanze aggravanti sub c), avrebbe dato rilevanza alla contestazione in fatto; analogo ragionamento, sulla rilevanza della contestazione in fatto, non sarebbe stato seguito nel decidere sull’eccezione di incompetenza per territorio.
2.3. Con il terzo motivo, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), si deducono i vizi della motivazione e di violazione dell’art. 24 Cost. e artt. 517 e 519 c.p.p.. Il motivo concerne la contestazione delle circostanze aggravanti ex art. 609-ter c.p., nn. 2 e 5-quater avvenuta alla prima udienza dibattimentale ad integrazione del capo di imputazione. Sarebbe avvenuta una grave violazione dei diritti di difesa e del principio del giusto processo ex art. 111 Cost. perchè il Tribunale, con decisione avallata dalla Corte di appello, non avrebbe concesso alla difesa il termine a difesa per valutare se richiedere un rito alternativo. L’applicabilità dell’art. 516 c.p.p. e ss. sarebbe stata esclusa ritenendo che le circostanze aggravanti fossero già state contestate in fatto; però gli elementi di fatto, che fondavano la sussistenza delle circostanze aggravanti, erano già in possesso del pubblico ministero all’atto della formulazione del capo di imputazione e pertanto non potevano costituire oggetto di una contestazione tardiva.
Dopo i richiami alla sentenza n. 139 del 2015 della Corte Costituzionale, si ritiene avvenuta una lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., essendo stata effettuata una variazione sostanziale dell’imputazione che avrebbe impedito all’imputato di valutare l’opportunità di accedere a un rito alternativo, e l’aggravamento del trattamento sanzionatorio. La motivazione del rigetto del motivo di appello sarebbe apodittica laddove ha ritenuto che non si sia trattato di una nuova contestazione con conseguente applicabilità dell’art. 516 c.p.p. e segg..
2.4. Con il quarto motivo, ex art. 606 c.p.p., lett. d) ed e), si deduce la violazione dell’art. 196 c.p.p. e dell’art. 24 Cost. in relazione alla mancata concessione di una perizia psicologica sulla persona offesa-testimone richiesta dalla difesa. L’imputato sarebbe stato immotivatamente privato di un mezzo istruttorio volto a verificare l’idoneità mentale della persona offesa a rendere testimonianza. La persona offesa era stata definita soggetto vulnerabile dal suo difensore1perchè affetta da sindrome da stress post traumatico; avrebbe beneficiato dell’esame a porte chiuse ex art. 498 c.p.p., comma 4. Il rigetto concretizzerebbe la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., poichè la sentenza si fonda sulle dichiarazioni della persona offesa, senza che si sia proceduto con idonea perizia psicologica.
2.5. Con il quinto motivo, ex art. 606 c.p.p., lett. d) in relazione gli artt. 220 e 234 c.p.p., si deduce la violazione dell’art. 472 c.p.p., comma 3-bis, in relazione alla mancata assunzione di due prove decisive: l’acquisizione di immagini da supporti informatici e la perizia informatica sul contenuto di una chiavetta usb.
Il rigetto del motivo di appello relativo alla mancata assunzione delle prove concretizzerebbe la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 472 c.p.p., comma 3-bis; le prove richieste sarebbero state rilevanti per la valutazione della personalità e dell’attendibilità della persona offesa)sulle cui deposizioni si fonda il giudizio di penale responsabilità del ricorrente. La prova, ove fosse stata ammessa, avrebbe fatto conoscere ai giudici di merito uno spaccato compromettente della vita della persona offesa, fino a quel momento volutamente serbato, e sarebbe stata in grado di incidere sulle sorti del processo.
Inoltre, la perizia sul telefono cellulare avrebbe consentito di evidenziare come vi fu un intenso traffico compatibile con un uso libero da parte della persona offesa.
2.6. Con il sesto motivo si deducono, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), con riferimento agli artt. 187, 190, 191, 194 e 195 c.p.p. i vizi della motivazione e di violazione di norme previste a pena di inutilizzabilità, quanto alla valutazione della deposizione dei testi della parte civile L.G.L., B.G.B., L.G.A., P.B., brig. M.. I testi avrebbero deposto sui fatti avvenuti il 9 giugno 2016 e sui fatti successivi alle denunce della persona offesa; quindi su fatti non rientranti nel capo di i mputazione.
Si deduce altresì che il Brigadiere M., agente di polizia giudiziaria, abbia effettuato valutazioni proprie di un consulente-medico legale.
Si contesta, inoltre, la motivazione della Corte di Appello di Bologna in risposta allo specifico motivo di appello, per i riferimenti alle modalità di esercizio del diritto di difesa rispetto all’esame dei testimoni.
2.7. Con il settimo motivo, ex art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), in relazione agli artt. 191 e 495 c.p.p. e art. 24 Cost., si deduce la violazione di norme previste pena di inutilizzabilità con riferimento alla deposizione della d.ssa Me.Me., indicata nella lista testi della parte civile quale testimone; in realtà la teste avrebbe espresso valutazioni proprie di un consulente tecnico.
Si deduce la violazione dell’art. 24 Cost. consistita nel non aver accolto la richiesta della difesa di nomina di un perito psicologo in controprova rispetto alla deposizione della d.ssa Me., la cui veste giuridica di tecnico stata sarebbe stata contrabbandata in quella di teste puro.
Si eccepisce l‘inutilizzabilità delle dichiarazioni della d.ssa Me. perchè non precedute da idonea perizia giurata, con violazione dell’art. 191 c.p.p. e dell’art. 24 Cost..
Secondo il ricorrente la risposta della Corte di Appello sul motivo di appello sarebbe laconica e insufficiente perchè si farebbe riferimento alla teste quale soggetto portatore di competenze tecniche e, pertanto, secondo il codice, il suo contributo processuale avrebbe dovuto essere acquisito mediante perizia, consentendo altresì alla difesa di indicare mezzi in controprova.
Si ritiene poi apodittica la motivazione della sentenza impugnata quanto alla ritenuta infondatezza del motivo di appello con cui si doleva della mancata ammissione di testi in controprova, con lesione del diritto di difesa.
2.8. Con l’ottavo motivo si deduce la violazione dell’art. 191 c.p.p. e art. 195 c.p.p., comma 4, previsti a pena di inutilizzabilità, con riferimento all’esame di M.F. nella parte in cui il teste ha riferito il contenuto delle dichiarazioni a lui rese dalla persona offesa, con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento. Il tribunale avrebbe dovuto interrompere la testimonianza o non utilizzare la deposizione.
Si contesta la motivazione della Corte di Appello laddove ha ritenuto il motivo irrilevante essendo stata esaminata la persona offesa in dibattimento; perchè non sono state espunte le dichiarazioni rese, in violazione dell’art. 195 c.p.p., comma 4.
Inoltre, le dichiarazioni sarebbero state utilizzate per arricchire il quadro accusatorio.
2.9. Con il nono motivo, ex art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) in relazione all’art. 191 c.p.p. e art. 149 disp. att. c.p.p., si deduce la violazione di norme previste a pena di inutilizzabilità con riferimento all’esame dei testi, fra cui P.C., escussi all’udienza del 7 marzo 2017.
L’inutilizzabilità delle deposizioni testimoniali deriverebbe dalla circostanza, emersa all’udienza del 7 marzo 2017, che la sala di attesa dei testimoni non era insonorizzata. Pur essendo stato sollevato il problema della difesa, il presidente del collegio del tribunale non avrebbe assunto alcuna cautela. Secondo il ricorrente l’inutilizzabilità di cui all’art. 191 c.p.p. deve estendersi anche all’inosservanza dell’art. 149 disp. att. c.p.p..
Si osserva inoltre che era stata contestata, ove fossero state ritenute utilizzabili, l’attendibilità delle prove testimoniali, poichè i testimoni avevano ascoltato le domande e le risposte rese dagli altri testimoni, con conseguente mancanza della genuinità della prova formata in dibattimento. P.C. aveva infatti ripetuto pedissequamente la deposizione della madre.
Si contesta la decisione della Corte di Appello che ha escluso che sussistesse la prova della mancata insonorizzazione della saletta dei testimoni e dell’avvenuta influenza delle deposizioni testimoniali. La mancata insonorizzazione sarebbe stata però verificata da tutte le parti presenti nel dibattimento di primo grado ed era stata riferita dai testi.
2.10. Con il decimo motivo si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione al rigetto della richiesta di confronto, ex art. 211 c.p.p., tra L.G.A., C.M., V.C. e P.M. nonchè il vizio della motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli artt. 187, 190 e 211 c.p.p. e art. 24 Cost..
Nel motivo si riportano brani degli esami testimoniali e si afferma che sussistevano i contrasti tra le dichiarazioni. Si contesta la motivazione della sentenza della Corte di Appello dove ha ritenuto fisiologiche le discordanze tra i testimoni senza però valutare la rilevanza ai fini della valutazione della credibilità della teste.
Si rileva altresì che le divergenze tra le deposizioni non erano marginali, tanto che per la deposizione della teste Ca.Mo. è stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per il delitto ex art. 372 c.p..
Inoltre, le colleghe della persona offesa avrebbero smentito il carattere dell’abitualità della condotta e così minato la credibilità della persona offesa. L’aver negato il confronto avrebbe realizzato un vulnus alla difesa del ricorrente.
2.11. Con il motivo undicesimo si deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 572 c.p. ed il vizio della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).
In estrema sintesi, anche in base alle allegazioni al ricorso, emergerebbe l’assenza del requisito dell’abitualità della condotta, posto che in un lasso temporale di circa 20 anni solo tre sarebbero stati gli episodi violenti, di cui uno avvenuto in Calabria, al di fuori della contestazione.
Nel ricorso si riportano le sintesi dei contenuti delle deposizioni testimoniali che escluderebbero la sussistenza di altri episodi di violenza nonchè il contenuto dei messaggi WhatsApp che dimostrerebbero lo svolgimento di una modalità di vita normale.
Emergerebbero solo dei litigi di tipo bilaterale.
Sarebbe stato smentito anche il fatto che il ricorrente avrebbe impedito alla moglie ogni contatto con terze persone; mancherebbe pertanto quella imposizione con condotta abituale ed il regime di vita vessatorio, mortificante ed insostenibile. Emergerebbero solo sporadici episodi derivanti da situazioni contingenti e particolari; nè la persona offesa è risultata essere stata intimorita dal ricorrente o posta in condizione di sudditanza.
La Corte di appello di Bologna non avrebbe valutato l’intero compendio probatorio nè le allegazioni difensive di segno contrario alla ricostruzione effettuata in primo grado.
2.12. Con il dodicesimo motivo, si deducono i vizi, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), di violazione degli artt. 40, 582, 585 e 576 c.p., e della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del nesso di causalità con riferimento al reato di lesioni.
La Corte di appello di Bologna avrebbe omesso di valutare le deposizioni testimoniali, riportate nel ricorso, e del c.t. della difesa, ed avrebbe fondato la decisione sul notorio rispetto alle valutazioni scientifiche del c.t. della difesa, senza procedere a perizia.
2.13. Con il tredicesimo motivo, si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all’art. 609-bis c.p.. Dopo aver riportato il contenuto della deposizione della persona offesa, si rileva che tali dichiarazioni non hanno trovato riscontro in quelle di altri testi ( C.M. e Gr.Sa.), in particolare quanto alla collocazione delle armi. La Corte di appello non avrebbe tenuto conto dell’assenza di lesioni, delle contraddizioni quanto alla custodia delle armi, alla mancanza di consapevolezza del diniego della donna ai rapporti sessuali.
Motivi della decisione
1. I primi due motivi di ricorso sono fondati.
L’eccezione di incompetenza per territorio dell’autorità giudiziaria di Ravenna è fondata, sussistendo la competenza dell’autorità giudiziaria di Parma.
1.1. Va rilevato che, essendo stata proposta una questione processuale, la Corte ha accesso agli atti e deve valutare il fatto processuale.
1.2. All’udienza del 17 gennaio 2017, nella prima udienza del giudizio immediato, come risulta anche dal verbale allegato al ricorso, la difesa ha eccepito in primo luogo l’incompetenza per territorio del Tribunale di Ravenna, rilevando come il reato più grave di violenza sessuale fosse stato commesso in (OMISSIS). La difesa ha rilevato che il capo di imputazione sub c) dovesse essere letto unitamente a quello sub a), nel quale il reato di maltrattamenti in famiglia risulta essere stato commesso con condotte volte a costringere la persona offesa a subire in numerose occasioni rapporti sessuali. A sostegno dell’eccezione la difesa ha allegato i verbali delle sommarie informazioni testimoniali di L.G.A. del 26 aprile 2016 e del 27 maggio 2016, allegati anche al ricorso per cassazione.
Inoltre, sempre dal verbale del 17 gennaio 2017 emerge che la difesa ha anche eccepito l’indeterminatezza del capo di imputazione, ha richiesto al pubblico ministero di modificare il capo c) in relazione al tempus commissi delicti suggerendo la contestazione “in (OMISSIS)”.
1.3. L’eccezione è stata rigettata2avendo ritenuto il Tribunale che il pubblico ministero, a prescindere dalle indicazioni che sarebbero state fornite dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari, avesse inteso circoscrivere l’imputazione ai soli fatti ex art. 609-bis c.p. accaduti in (OMISSIS), con conseguente individuazione del reato più grave in quello sub c) commesso in (OMISSIS).
1.4. L’eccezione di incompetenza per territorio è stata riproposta con i motivi di appello, articolati su più punti, e rigettata dalla Corte di appello di Bologna.
1.5. Con la sentenza impugnata, il rigetto dell’eccezione è avvenuto valutando esclusivamente l’imputazione di cui al capo c) della rubrica, limitata ai fatti avvenuti in (OMISSIS), quale reato più grave, poichè il reato ex art. 609-bis c.p. come tale è stato solo ivi contestato “e non come elemento di fatto indicatore di abitus di sopraffazione maritale nell’ambito di maltrattamenti in famiglia”.
La limitazione della contestazione del reato ex art. 609-bis c.p. alle sole condotte in (OMISSIS) eliminerebbe i margini di incertezza e si aggiunge che “la contestazione è prerogativa del P.M. e pertanto la difesa non può dolersi (ed invero non lo ha fatto) che sia stata omessa una contestazione più ampia, che avrebbe dato fondamento ipotetico alla eccezione di incompetenza”.
2. In punto di diritto, devono ribadirsi i principi espressi da Cass. Sez. 3, con la sentenza n. 31382 del 2015, D’Angiulli, ripresi anche da Cass. Sez. 2, n. 4876 del 30/11/2016, dep. 2017, Sacco, Rv. 269212, in motivazione.
La competenza per territorio, anche se determinata dalla connessione, deve essere verificata dal giudice; quando non si celebra l’udienza preliminare, il giudice del dibattimento deve provvedere entro il termine di cui all’art. 491 c.p.p., comma 1 valutando il materiale conoscitivo in quel momento disponibile, vale a dire l’imputazione formulata dal pubblico ministero, il fascicolo del dibattimento, le emergenze d’indagine del pubblico ministero che vengano eventualmente poste a disposizione del giudice e delle parti private, le prospettazioni formulate dalla parte interessata e la documentazione dalla medesima eventualmente prodotta a tale fine, senza possibilità di sviluppare attività istruttoria finalizzata all’acquisizione di nuovi elementi, in quanto la decisione sulla competenza per territorio deve essere assunta immediatamente.
La sentenza D’Angiulli cita i principi espressi da Cass. Sez. 6, n. 33435 del 4/5/2006, Battistella, Rv. 234348, che ha precisato: “che il giudice dell’impugnazione, a cui sia stata ritualmente devoluta la questione della competenza territoriale, deve operare il controllo con valutazione “ex ante”, riferita cioè alle emergenze di fatto cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all’art. 491 c.p.p., comma 1, e non può prendere in esame le eventuali sopravvenienze dibattimentali, poichè la verifica ha ad oggetto la correttezza della soluzione data in ordine ad una questione preliminare che, in quanto tale, non implica il confronto con gli esiti istruttori del dibattimento”.
3. La Corte di appello non ha correttamente applicato i principi di diritto ora indicati.
3.1. Nel capo a) dell’imputazione, relativo al reato ex art. 572 c.p., la contestazione del reato di maltrattamenti in famiglia concerne anche condotte consistite nel costringere la persona offesa “a subire in numerose occasioni rapporti sessuali”; i fatti sono contestati quali commessi in (OMISSIS).
Al capo c), la contestazione del delitto ex artt. 81 cpv. e 609-bis c.p. concerne il compimento di più condotte di violenza sessuale, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, “in (OMISSIS), in epoca antecedente e prossima al (OMISSIS)”.
3.2. Le condotte, chiaramente descritte nel capo di imputazione sub a), sono state ritenute dalla stessa Corte di appello elementi di fatto indicatori di abitus.di sopraffazione maritale nell’ambito di maltrattamenti in famiglia: condotte quindi oggetto dell’imputazione, perchè la sopraffazione da parte del ricorrente della moglie è avvenuta, secondo la stessa corte territoriale, costringendola a subire in numerose occasioni rapporti sessuali; condotte quindi ritenute contestate all’imputato, seppure sotto il solo capo a) relativo al reato ex art. 572 c.p. ed avvenute, secondo quanto recita lo stesso capo di imputazione anche in (OMISSIS) ed in epoca antecedente ai fatti accaduti in (OMISSIS) e contestati sub c).
3.3. La Corte di appello è caduta però in aperta contraddizione perchè ha di fatto riconosciuto l’esistenza della contestazione di condotte che inequivocabilmente concretizzano il reato ex art. 609-bis c.p., tale essendo la sopraffazione di un marito ai danni di una moglie costretta a subire in più occasioni rapporti sessuali, ma ha ritenuto poi che il pubblico ministero avesse voluto limitare la contestazione di tale reato ai fatti accaduti in (OMISSIS); che dei soli fatti contestati sub c), e non anche di quelli contestati in fatto sub a), dovesse tenersi conto ai fini della competenza per territorio determinata dalla connessione.
3.4. Così decidendo, la Corte di appello ha dato rilevanza al solo nomen iuris della condotta attribuito dal pubblico ministero al capo a), all’art. 572 c.p..
Invece, ciò che rileva, ai fini della valutazione della contestazione, è il fatto descritto nell’imputazione, per come articolato: ne consegue che, se all’interno della complessiva articolazione dell’imputazione, sono state contestate all’imputato nel capo a) anche le condotte di violenza sessuale commesse in (OMISSIS), ritenute estrinsecazione dei maltrattamenti in famiglia, di esse la Corte di appello avrebbe dovuto tener conto ai fini della valutazione della competenza per territorio determinata dalla connessione.
3.5. Va poi rilevato che, in violazione dei principi di diritto sopra espressi, alcuna valenza è stata data, nel valutare la questione processuale, alle allegazioni della difesa: alla produzione dei verbali delle sommarie informazioni testimoniali della persona offesa che costituivano gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari da cui emergeva che la costrizione al compimento degli atti sessuali era avvenuta prima in (OMISSIS). Sono gli atti delle indagini preliminari su cui si fondava il capo di imputazione sub a) quanto alla costrizione a subire in numerose occasioni rapporti sessuali.
3.5.1. In particolare, il 27 maggio 2016 la persona offesa è stata assunta a sommarie informazioni proprio dal pubblico ministero ad alla domanda “Lei il 28 aprile u.s. ha dichiarato che suo marito pretendeva da lei dei rapporti sessuali anche quando lei non voleva. Vuole riferire dettagliatamente in proposito” ha risposto: “Si confermo e preciso che negli ultimi sei/sette anni la cosa accadeva almeno sei volte al mese. Tutte le volte che in cui lo non avevo voglia di avere rapporti sessuali con mio marito lui mi costringe o usando la forza, cioè buttandomi sul letto o sul divano, oppure minacciandomi di morte…”. Il verbale poi prosegue con il riferimento alla presenza del fucile, del figlio piccolo ed alla descrizione della natura dei rapporti sessuali che il marito “pretendeva… e mi costringeva ad avere”.
3.5.2. Dunque, la persona offesa nel corso delle indagini preliminari aveva collocato la commissione delle violenze sessuali a partire dal 2009/2010: dalle sommarie informazioni allegate risulta chiaramente che i coniugi P.- L.G. hanno vissuto a (OMISSIS) fino al 2012 per poi trasferirsi a (OMISSIS)nel 2012.
L’esistenza delle dichiarazioni concernenti le condotte di violenza sessuale, per altro non prescritte perchè collocate dalla persona offesa a (OMISSIS) ove la famiglia è rimasta fino al 2012, e procedibili di ufficio per la connessione con il reato di maltrattamenti in famiglia, in base agli atti delle indagini preliminari era stata documentata dalla difesa mediante l’allegazione del verbale, reso dinanzi al pubblico ministero, di sommarie informazioni testimoniali della persona offesa, il cui contenuto è inequivoco.
3.5.3. Non sussiste invece alcuna connessione con i fatti avvenuti in Calabria, non solo perchè estinti per prescrizione, ma perchè improcedibili per mancanza di querela: i fatti avvennero quando i due giovani erano ancora fidanzati.
3.6. La Corte di appello ha pertanto erroneamente preso in esame, ai fini della valutazione dell’eccezione di incompetenza per territorio generata dalla connessione, solo la contestazione di cui al capo c), mentre avrebbe dovuto valutare i fatti descritti nell’imputazione nel suo complesso.
3.7. Inoltre, la Corte di appello non ha valutato che l’imputazione sub c), per come formulata, sarebbe stata errata, perchè emessa in violazione del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost. e quindi come tale non valutabile esclusivamente ai fini della determinazione della competenza per territorio determinata dalla connessione.
L’errore era immediatamente percepibile, non solo per il riferimento alle violenze sessuali contenuto nel capo a), ma anche per effetto delle allegazioni difensive, dei verbali delle sommarie informazioni rese nella fase delle indagini preliminari a cui prima si è fatto riferimento.
Cfr. sul punto Cass. Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Giugliano, Rv. 273484 che ha affermato che la competenza per territorio, nell’ipotesi di reati connessi, si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici ed immediatamente percepibili.
3.8. Per altro, la valutazione unitaria dell’imputazione risponde all’interesse dell’imputato, sia al rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge, che allo svolgimento di un processo unitario, fondato sulle ragioni di connessione: a seguire la tesi della Corte di appello di Bologna, il ricorrente dovrebbe essere sottoposto ad un secondo processo in (OMISSIS), per i reati di violenza sessuale che, secondo la sentenza impugnata, non sarebbero stati contestati sub c) e rispetto ai quali vige l’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale.
3.9. Parzialmente erronea è poi l’affermazione della Corte di appello di Bologna sulle prerogative del pubblico ministero: se la formulazione dell’imputazione è prerogativa del pubblico ministero, spetta però al giudice di merito, nel pieno contraddittorio delle parti, il controllo su tale imputazione, non solo con riferimento al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, ma anche per verificare che la formulazione dell’imputazione, per effetto di errori o omissioni, non si traduca nella violazione del giudice naturale precostituito per legge alla trattazione del processo penale in merito a quel determinato fatto-reato.
3.10. In più, contrariamente a quanto rilevato dalla Corte di appello, come risulta dal verbale allegato al ricorso, l’imputato si era lamentato esplicitamente della mancanza di una contestazione più articolata del reato ex art. 609-bis c.p., sia eccependo la nullità per indeterminatezza del capo di imputazione)sia sollecitando la riformulazione dell’imputazione quanto al tempo ed al luogo di commissione del reato ex art. 609-bis c.p..
Per altro, la questione della indeterminatezza del capo di imputazione è stata rigettata in primo grado ed è stata riproposta con i motivi di appello; non vi è stata un’esplicita decisione della corte territoriale sul punto ma la questione deve ritenersi implicitamente rigettata dalla Corte di appello che ha confermato la sentenza di condanna, cristallizzando così l’imputazione.
4. Dunque, posto che l’art. 16 c.p.p., comma 1 prevede che “La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato”, la competenza è dell’autorità giudiziaria di (OMISSIS), ove sono stati commessi per primi i reati di violenza sessuale.
L’eccezione della difesa, tempestivamente proposta, era pertanto fondata e la Corte di appello, ai sensi dell’art. 24 c.p.p., avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado e disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Parma.
Pertanto, la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado devono essere annullate senza rinvio. Si dispone la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2006, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019
Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 20/05/2021, n. 13724
… La Corte d’appello ha compiuto una corretta valutazione del presupposto del riconoscimento dell’assegno, dando rilievo all’accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine alla disparità reddituale in favore della G., emergente dalle risultanze delle dichiarazioni dei redditi, ed in ordine alla necessità di compensare l’ex coniuge del sacrificio delle proprie aspirazioni professionali per la famiglia, avendo la stessa G., per la durata non breve della convivenza famigliare, provveduto “in assoluta solitudine (cfr. le severe sentenze penali di condanna del padre ex art. 572 c.p.)”, non avendo il M. adempiuto a sentenza di condanna al risarcimento dei danni anche in favore del figli. …
Sentenza di riferimento:
Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., (ud. 12/01/2021) 20/05/2021, n. 13724Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 20/05/2021, n. 13724
… Nell’applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite, sentenza n. 18287/2018, la Corte d’appello ha compiuto una corretta valutazione del presupposto del riconoscimento dell’assegno, dando rilievo all’accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine alla disparità reddituale in favore della ex moglie, emergente dalle risultanze delle dichiarazioni dei redditi, ed in ordine alla necessità di compensare l’ex coniuge del sacrificio delle proprie aspirazioni professionali per la famiglia, avendo la stessa ex moglie, per la durata non breve della convivenza famigliare, provveduto “in assoluta solitudine (cfr. le severe sentenze penali di condanna del padre ex art. 572 c.p.)”, non avendo l’ex marito adempiuto a sentenza di condanna al risarcimento dei danni anche in favore del figlio. …
… Al di là della lettera della norma incriminatrice il reato di maltrattamenti familiari è un reato proprio, potendo essere commesso soltanto da chi ricopra un “ruolo” nel contesto della famiglia (coniuge, genitore, figlio) o una posizione di “autorità” o peculiare “affidamento” nelle aggregazioni comunitarie assimilate alla famiglia dall’ art. 572 c.p. (organismi di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, professione o arte), in danno di un soggetto che faccia parte di tali aggregazioni familiari o assimilate. …
: Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19/05/2021) 02/08/2021, n. 30129
-
-
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA
-
Tribunale Bologna, 14/04/2014
… Per la sussistenza del delitto di cui all’ art. 572 c.p. sono necessarie una pluralità di condotte ripetute nel tempo che abbiano la caratteristica di rendere la persona offesa dal reato sottoposta ad un sistema di comportamenti offensivi che, nel caso del delitto di maltrattamenti in famiglia, siano definibili come tali. …
Sentenza di riferimento: Tribunale Bologna Sent., 14/04/2014
Tribunale Bologna, 09/07/2013
… E’ imputabile per il reato p. e p. dall’ art. 572 c.p. il prevenuto che maltratti la convivente con condotta consistita nel percuoterla, minacciarla ed ingiuriarla in più occasioni, anche alla presenza del figlio della p.o. e talvolta di più persone. … La fattispecie di cui all’ art. 572 c.p. non sussiste in relazione ad eventi episodici, non inquadrabili in una cornice unitaria caratterizzata dall’imposizione di un regime di vita oggettivamente vessatorio per il soggetto passivo. …
Sentenza di riferimento: Tribunale Bologna Sent., 09/07/2013
-
-
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA
-
Tribunale Bologna, 09/04/2013
… Sussiste il reato di cui all’ art. 572 c.p. allorché, dalle risultanze istruttorie, emerga l’abitualità nonché la reiterazione di episodi di vessazione e di violenza fisica a danno della persona offesa da parte dell’imputato. …
Tribunale Bologna, 02/04/2012
… Non sussiste il contestato reato di cui all’ art. 572 c.p. per carenza del necessario carattere abituale e continuo delle condotte contestate al prevenuto, finalizzate in modo programmatico alla imposizione di sofferenze fisiche e morali, qualora il comportamento illecito ascritto all’agente si collochi in un breve lasso temporale di circa un anno e gli episodi violenti ed offensivi si rivelino causati da occasionali atteggiamenti aggressivi del medesimo, determinati dalla gelosia nei confronti della coniuge e non anche dalla manifestazione di un generale intento di imporre ad essa sofferenze fisiche e morali. …
Sentenza di riferimento: Tribunale Bologna Sent., 02/04/2012
-
-
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA
-
Trib. Minorenni Bologna, 23/06/2011
… La reiterazione di atti violenti e minacciosi nei confronti dei propri familiari, ripetuti nel tempo, da parte dell’imputato, determinanti sofferenze fisiche e morali nelle parti lese, tali da rendere abitualmente dolorose le relazioni familiari, costituiscono una condotta integrante il reato di cui all’ art. 572 c.p. …
Sentenza di riferimento: Trib. Minorenni Bologna Sent., 23/06/2011
-
-
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA
-
Tribunale Bologna, 20/06/2011
… L’aver posto in essere, per un considerevole lasso di tempo, una serie di atti di disprezzo, di minaccia e di violenza, dunque lesivi dell’integrità psico-fisica della propria convivente, verso cui è stata posta in essere una condotta di sopraffazione abituale e sistematica, tale da rendere la convivenza intollerabile, avendone la coscienza e volontà di compiere siffatti comportamenti, rappresenta di certo una condotta atta ad integrare il delitto di cui all’ art. 572 c.p. …
Sentenza di riferimento: Tribunale Bologna Sent., 20/06/2011
-
-
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA
-
Tribunale Bologna, 26/01/2011
… Sussiste il reato di cui all’ art. 572 c.p. allorché risulti dalle varie risultanze istruttorie che il soggetto agente abbia coscientemente e volontariamente sottoposto la moglie a continue, reiterate ed abituali sofferenze psichiche e fisiche. …
Sentenza di riferimento: Tribunale Bologna Sent., 26/01/2011
Tribunale Bologna Sent., 02/11/2009
… Il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p., è integrato dalla condotta dell’agente che sottopone la moglie ad atti di vessazione reiterata tali da cagionarle sofferenza, prevaricazione ed umiliazione, costituenti fonti di uno stato di disagio continuo e incompatibile con normali condizioni di esistenza. …
Sentenza di riferimento: Tribunale Bologna Sent., 02/11/2009
Originally posted 2021-09-24 06:27:55.