ART 570 CP omesso versamento dell’assegno di mantenimento
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 570, comma primo, c.p., in caso di omesso versamento dell’assegno di mantenimento fissato dal giudice della separazione in favore del coniuge, il giudice non deve accertare l’esistenza di uno stato di bisogno dell’avente diritto o di una situazione di impossidenza dell’altro coniuge, ma deve verificare se tale inadempimento esprima la volontà del soggetto obbligato di violare gli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge e non esprima, invece, una difficoltà di ordine economico alle cui conseguenze si sarebbe trovato esposto anche in costanza di matrimonio.
Cass. pen., Sez. VI, 30/09/2020, n. 28774
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 570, comma primo, c.p., in caso di omesso versamento dell’assegno di mantenimento fissato dal giudice della separazione in favore del coniuge, il giudice non deve accertare l’esistenza di uno stato di bisogno dell’avente diritto o di una situazione di impossidenza dell’altro coniuge, ma deve verificare se tale inadempimento esprima la volontà del soggetto obbligato di violare gli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge e non esprima, invece, una difficoltà di ordine economico alle cui conseguenze si sarebbe trovato esposto anche in costanza di matrimonio.
Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 30/09/2020, n. 36207 (rv. 280180-01)
REATI CONTRO LA FAMIGLIA – Delitti contro l’assistenza familiare – Violazione degli obblighi di assistenza familiare – Momento consumativo del reato – Omessa corresponsione dell’assegno divorzile – Punibilità ex art.12-sexies, legge n. 898 del 1970 – Rapporto con il reato previsto all’art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. – Concorso formale – Configurabilità
Sussiste concorso formale eterogeneo, e non rapporto di consunzione, fra il delitto previsto dall’art. 12-sexies, legge 1 dicembre 1970, n. 898, e quello previsto dall’art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. in quanto l’art. 12-sexies fornisce tutela penale all’inadempimento dell’obbligo di natura economica imposto dal giudice civile, mentre l’art. 570, comma secondo, n. 2 cod. pen. preserva l’interesse a garantire al minore i mezzi di sussistenza, ove la loro mancanza determini lo stato di bisogno. (Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 13/09/2019)
Cass. pen., Sez. VI, 06/05/2021, n. 24555
L’ipotesi di reato prevista dall’art. 570, primo comma, c.p., come quella prevista dal comma secondo della medesima disposizione, presuppongono entrambe la minore età del figlio non inabile al lavoro e vengono meno con l’acquisizione della capacità di agire da parte del minore conseguente al raggiungimento della maggiore età. Conseguentemente, la violazione degli obblighi di assistenza economica nei confronti dei figli maggiorenni non autosufficienti, ove non inabili al lavoro, non solo non è punita a norma dell’art. 570, primo comma, c.p., che ha riguardo solo ai figli minori, atteso il riferimento agli obblighi inerenti la potestà genitoriale, ma è perseguibile soltanto ove ricorra la diversa ipotesi di reato previsto dall’art. 570-bis c.p.
Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 04/11/2020, n. 1879 (rv. 280584-01)
REATI CONTRO LA FAMIGLIA – Delitti contro l’assistenza familiare – Violazione degli obblighi di assistenza familiare – In genere – Adempimento parziale dell’obbligo di corresponsione dell’assegno alimentare – Configurabilità del reato – Condizioni
Integra la fattispecie delittuosa prevista dal comma secondo, n. 2 dell’art. 570 cod. pen. anche l’inadempimento parziale dell’obbligo di corresponsione dell’assegno alimentare quando le somme versate non consentano ai beneficiari di far fronte alle loro esigenze fondamentali di vita, quali vitto, alloggio, vestiario ed educazione. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 26/11/2018)
Tribunale Udine, Sentenza, 21/04/2021, n. 687
Se è vero che il reato di cui all’art. 570, comma 2, n. 2 c.p., costituente fattispecie autonoma e non circostanza aggravante, non ricorre in ogni caso di mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice in sede di separazione o di divorzio, esso è peraltro pienamente integrato dall’omessa od insufficiente contribuzione, protrattasi per un arco temporale apprezzabile, cui consegua il venir meno dei mezzi di sussistenza in capo agli offesi, vale a dire di ciò che è indispensabile alle basilari esigenze di vita, tra le quali vanno annoverati il vitto, l’alloggio, il vestiario, le spese mediche e dentistiche, le spese per l’educazione e l’istruzione dei figli, comprensive anche delle attività formative extrascolastiche. Deve altresì osservarsi come entrambi i genitori siano tenuti ad ovviare alle esigenze dei figli non ancora in grado di procurarsi autonomamente un reddito, poiché lo stato di bisogno di questi ultimi non è escluso qualora sia l’altro genitore a farsene carico, nel caso in cui non sia in condizione di farvi fronte con mezzi ordinari e debba incorrere in privazioni e rinunzie oppure fare ricorso al credito o all’ausilio non occasionale di soggetti terzi; l’obbligo di contribuzione permane qualsiasi siano le vicissitudini dei rapporti familiari e dunque anche nel caso in cui l’imputato formi un nuovo nucleo familiare o contragga nuovi obblighi economici.
In tema di reati contro la famiglia, ed in particolare di reati tra coniugi, occorre di volta in volta verificare se la condotta irrispettosa dell’un coniuge verso l’altro abbia carattere meramente estemporaneo ed occasionale, nel senso che sia solo l’espressione reattiva di uno stato di tensione, che comunque può sempre verificarsi nella vita di coppia, nel qual caso si dovrà eventualmente fare richiamo a figure criminose estranee ai delitti contro la famiglia e rientranti tra quelli contro la persona, oppure se la detta condotta si concreti nella inosservanza cosciente e volontaria dell’obbligo di assistenza morale ed affettiva verso l’altro coniuge, obbligo che scaturisce dal vincolo matrimoniale e che ha la finalità di garantire che l’altro coniuge – in caso di difficoltà – non sia mai lasciato solo a se stesso, nel qual caso si versa nell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 570, primo comma, cod. pen; oppure, ancora, se la condotta anti doverosa assuma connotati di tale gravità da costituire, per il soggetto passivo, fonte abituale di sofferenze fisiche e morali, nel qual caso l’ipotesi delittuosa configurabile è quella di maltrattamenti di cui all’art. 572 cod. pen..
Tribunale Napoli, Sez. V, Sentenza, 28/01/2021, n. 776
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, in relazione alle ipotesi di adempimento parziale dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento dei figli minori, se esso non integra sempre il reato di cui all’art. 570 c.p., poiché la norma non fa riferimento a singoli mancati o ritardati pagamenti, bensì ad una condotta di volontaria inottemperanza con la quale il soggetto agente intende specificamente sottrarsi all’assolvimento degli obblighi imposti con la separazione, allo stesso tempo tale condotta è indice significativo e probante, ove accompagnato da un comportamento oggettivamente esprimente un “disinteresse” per le sorti della famiglia ed, in particolare, dei figli minori, della sussistenza del reato.
Cass. pen. n. 14844/2021
Integra il delitto di cui all’art. 570-bis cod. pen. l’omessa corresponsione dell’assegno divorzile attribuito su domanda congiunta di divorzio dei coniugi, posto che gli effetti relativi ai rapporti economici tra gli stessi, anche se risultanti dagli accordi intervenuti, si producono per mezzo della pronuncia del tribunale, che decide con sentenza all’esito della valutazione dei presupposti di cui all’art. 4 legge 1 dicembre 1970, n. 898. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 08/11/2019)
(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 14844 del 17 febbraio 2021)
Cass. pen. n. 44629/2013
Integra il reato di cui all’art. 570 comma secondo, n. 2 c.p. (in esso risultando assorbito il reato previsto dall’art. 12 sexies della legge 1.12.1970, n. 898, come richiamato dall’art. 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54) la condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l’assegno di mantenimento.
(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 44629 del 5 novembre 2013)
Cass. pen. n. 34080/2013
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, sia l’obbligo morale sanzionato dall’art. 570, primo comma, c.p. che quello economico, sanzionato dal comma secondo della medesima disposizione, presuppongono la minore età del figlio non inabile al lavoro e vengono meno con l’acquisizione della capacità di agire da parte del minore conseguente al raggiungimento della maggiore età. (In motivazione la Corte ha evidenziato che la conclusione è supportata, nel primo caso, dal richiamo dell’esercizio della potestà genitoriale e, nel secondo, dal riferimento testuale ai “discendenti di età minore” che differenzia la previsione rispetto a quella prevista per l’inadempimento dell’obbligo di cui all’art. 12 sexies legge n. 898 del 1970).
(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 34080 del 6 agosto 2013)
Cass. pen. n. 23866/2013
Il reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile è procedibile d’ufficio e non a querela della persona offesa, in quanto il rinvio contenuto nell’art. 12 sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 all’art. 570 c.p. si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non anche al relativo regime di procedibilità.
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Nel reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile previsto dall’art. 12 sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall’art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il generico rinvio, “quoad poenam”, all’art. 570 c.p. deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo di quest’ultima disposizione.
(Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 23866 del 31 maggio 2013)
Cass. pen. n. 34270/2012
L’art. 12 sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898, punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice, in sede di divorzio, in favore dei figli senza limitazione di età, purché economicamente non autonomi, mentre l’art. 570, comma secondo, n. 2, c.p. prevede come soggetti passivi solo i figli minori o inabili al lavoro, sicché non integra tale ultimo reato la violazione dell’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli maggiorenni, non inabili al lavoro, anche se studenti.
(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 34270 del 7 settembre 2012)
Cass. pen. n. 34736/2011
Sussiste concorso formale eterogeneo tra il delitto di cui all’art. 12 sexies L. n. 898 del 1970 e quello di cui all’art. 570, comma secondo, n. 2 c.p., qualora la mancata corresponsione dell’assegno divorzile faccia altresì mancare al figlio minore i mezzi di sussistenza.
(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 34736 del 26 settembre 2011)
Cass. pen. n. 3426/2009
In tema di reati contro la famiglia, il delitto previsto dall’art. 12 sexies della L. 1° dicembre 1970, n. 898, si configura per il semplice inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno nella misura disposta dal giudice in sede di divorzio, prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell’avente diritto.
(Cassazione penale, sentenza n. 3426 del 26 gennaio 2009)
Cass. pen. n. 21873/2007
Il reato previsto dall’art. 12 sexies della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (inadempimento dell’obbligo di corrispondere l’assegno periodico al coniuge divorziato e/o di mantenimento per i figli minori) è configurabile indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza civile di divorzio, la cui provvisoria esecutorietà, con la possibilità di azionare nelle sedi proprie la pretesa civilistica, non vale ad escludere il fatto di reato.
(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 21873 del 5 giugno 2007)
Cass. pen. n. 17543/2006
In assenza di comportamenti fraudolenti, la violazione dell’obbligo assunto dal coniuge, con la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, di costituire in favore dell’altro coniuge il diritto di usufrutto su un bene immobile non può integrare il reato di cui all’art. 388, comma primo c.p., bensì, nel casi in cui il conferimento dell’usufrutto sostituisca il versamento periodico dell’assegno divorzile, quello di cui all’art. 12 sexies L. 1 dicembre 1970, n. 898, che punisce la condotta del coniuge divorziato che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno fissato dal giudice.
(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 17543 del 22 maggio 2006)
Cass. pen. n. 21673/2004
In tema di reati contro la famiglia, l’art. 12 sexies L. 1 dicembre 1970, n. 898, nello stabilire che, in caso di scioglimento del matrimonio, al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile si applicano le pene previste dall’art. 570 c.p., opera un rinvio all’intero regime sanzionatorio fissato in detta disposizione, ivi comprese le regole in tema di procedibilità previste dal suo terzo comma. Ne consegue che anche la violazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno compiuta dal coniuge divorziato è punibile a querela della persona offesa, fatti salvi i casi in cui la perseguibilità d’ufficio è prevista dallo stesso art. 570 c.p.
(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 21673 del 7 maggio 2004)
Cass. pen. n. 12579/2004
In tema di reati contro la famiglia, il delitto previsto dall’art. 12 sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898 si configura per la semplice mancata corresponsione dell’assegno. Ne consegue che il luogo di consumazione è quello in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione e cioè il domicilio del coniuge creditore al tempo della scadenza dell’obbligazione.
(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 12579 del 16 marzo 2004)
Cass. pen. n. 49115/2003
In tema di reati contro la famiglia, il delitto di cui all’art. 12 sexies Legge 1 dicembre 1970, n. 898 (omessa corresponsione dell’assegno divorzile) costituisce figura autonoma di reato, equiparata a quella di cui all’art. 570 c.p. soltanto quoad poenam con la conseguenza che, stante il silenzio della norma, è perseguibile d’ufficio.
(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 49115 del 22 dicembre 2003)
Cass. pen. n. 11005/2001
In tema di reati contro la famiglia, il delitto previsto dall’art. 12 sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898, si configura per la semplice omissione di corrispondere all’ex coniuge l’assegno nella misura disposta dal giudice, e non è necessario che tale inadempimento civilistico comporti anche il venir meno dei mezzi di sussistenza per il beneficiario dell’assegno.
(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 11005 del 21 marzo 2001)
Cass. pen. n. 7910/2000
Anche un inadempimento parziale dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile è sufficiente ad integrare gli estremi del reato previsto dall’art. 12 sexies legge n. 898 del 1970, atteso che, a norma del citato articolo, il reato si configura per la semplice omissione della corresponsione dell’assegno nella misura disposta dal giudice, indipendentemente dalla circostanza che tale omissione comporti il venir meno dei mezzi di sussistenza per il beneficiario dell’assegno.
(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 7910 del 6 luglio 2000)
Cass. pen. n. 7824/2000
Non si ha violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e reato ritenuto in sentenza, nella ipotesi in cui l’imputato sia condannato per il reato di cui all’art. 12 sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898, in luogo di quello di cui all’art. 570 c.p., che figura nell’atto di accusa poiché, pur presentando le due ipotesi criminose presupposti ed elementi strutturali diversi, la condotta presa in considerazione dall’art. 12 sexies rientra nel più ampio paradigma di cui all’art. 570 comma secondo, n. 2, c.p., essendo nella prima ipotesi sufficiente accertare il fatto della volontaria sottrazione all’obbligo di corresponsione dell’assegno determinato dal tribunale e non occorrendo, quindi (come riconosciuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 472 del 1989), che dall’inadempimento consegua anche il «far mancare i mezzi di sussistenza», elemento invece necessario ai fini della integrazione della seconda figura criminosa.
(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 7824 del 5 luglio 2000)
Cass. pen. n. 2824/1999
L’art. 12 sexies della legge n. 898/70, che in materia di divorzio prevede l’applicazione delle pene di cui all’art. 570 c.p. per il coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della stessa legge, non è suscettibile di applicazioni analogiche, ostandovi il disposto dell’art. 1 c.p. Ne consegue che la sanzione predetta non è applicabile all’inosservanza dell’ordinanza emessa, a norma dell’art. 4 della legge citata, dal Presidente del Tribunale in via temporanea e urgente nell’interesse dei coniugi e della prole, ma soltanto al mancato rispetto delle prescrizioni in materia disposte dal Tribunale con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2824 del 2 marzo 1999)
Cass. pen. n. 3582/1988
L’inadempimento dell’obbligo di corrispondere un assegno all’ex coniuge in caso di divorzio non integra, se commesso prima della entrata in vigore dell’art. 21 della L. 6 marzo 1987, n. 74, che ha aggiunto l’art. 12 sexies alla L. n. 898 del 1970, gli estremi del reato previsto dall’art. 570 c.p., ma costituisce soltanto un illecito civile.
Cass. pen. n. 33165/2020
Nel reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile previsto dall’art. 570-bis cod. pen. – il quale ha integralmente sostituito il disposto dell’art. 12-sexies, conservandone il trattamento sanzionatorio – il generico rinvio, “quoad poenam”, all’art. 570 cod. pen., deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo di quest’ultima disposizione. (Annulla con rinvio, TRIBUNALE PADOVA, 04/03/2020)
(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 33165 del 3 novembre 2020)
Cass. pen. n. 36205/2020
In tema di reati contro la famiglia, l’art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, di seguito trasfuso nel vigente art. 570-bis cod. pen., punisce gli inadempimenti degli obblighi economici originati dal procedimento di separazione dei coniugi, tanto nei confronti dei figli, quanto nel caso in cui tali obblighi siano imposti in favore del coniuge separato, atteso che la disposizione incriminatrice non pone alcuna distinzione con riferimento ai soggetti beneficiari. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 01/12/2016)
(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 36205 del 30 settembre 2020)
Cass. pen. n. 7277/2020
In tema di reati contro la famiglia, il delitto di omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento dei figli di cui all’art. 570-bis cod. pen. è procedibile d’ufficio, in quanto è rimasto immutato il regime della procedibilità previsto per il delitto di cui all’art. 12-sexies, legge 1 dicembre 1970, n. 898, richiamato dall’art. 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54, la cui abrogazione è stata meramente formale, con trasposizione della relativa ipotesi criminosa nella nuova norma codicistica. (Annulla con rinvio, TRIBUNALE PORDENONE, 18/07/2019)
(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 7277 del 30 gennaio 2020)
Cass. pen. n. 26329/2019
Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui, a fronte della condanna in primo grado per il delitto di cui all’art. 570 cod. pen., nel giudizio di appello il fatto sia qualificato ai sensi degli artt. 12-sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898 e 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54 – attualmente art. 570-bis cod. pen. – essendo tale riqualificazione prevedibile per l’imputato e non determinando la stessa una lesione dei diritti della difesa. (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO LECCE, 07/02/2018)
(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 26329 del 14 febbraio 2019)
Cass. pen. n. 56080/2018
Il delitto di omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli, previsto dell’art. 570-bis cod. pen., è configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio. (In motivazione la Corte ha chiarito, quanto ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21, che vi è continuità normativa tra la fattispecie prevista dall’art. 570-bis cod. pen. e quella prevista dall’art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54). (Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 14/02/2018)
(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 56080 del 17 ottobre 2018)
Cass. pen. n. 1653/2014
In tema di violazione degli obblighi di natura economica posti a carico del genitore separato, la disposizione dell’art. 12 sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898 (richiamata dall’art. 3 della legge 8 febbraio 2006) si applica anche al mancato adempimento degli obblighi assunti dai coniugi, per il mantenimento dei figli minori, in sede di separazione consensuale. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il citato art. 3 sanziona la violazione degli “obblighi di natura economica”, senza operare alcuna distinzione quanto alla loro fonte).
(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1653 del 15 gennaio 2014)
Originally posted 2021-10-23 06:01:26.