ART 570 CP BOLOGNA AVVOCATO DIFENSORE Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Mantova ha condannato P.C. alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi due di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 570 c.p.

          Sentenza Cass. pen., sez. VI, ud. 27 aprile 2022 (dep. 27 luglio 2022), n. 29926 Presidente Costanzo – Relatore Riccio

bancarotta fraudolenta reato
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FATTO . Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Mantova ha condannato P.C. alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi due di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 570 c.p. (così determinata con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, assumendo a base di calcolo la pena di mesi tre di reclusione). Al P. si imputa di essersi sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità dei genitori, serbando una condotta contraria all’ordine e alla morale delle famiglie, e di avere fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori e alla moglie.

DECISIONE

va dato seguito all’indirizzo espresso sin da epoca risalente da questa Corte regolatrice per cui l’omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza in danno di più soggetti, ancorché conviventi nello stesso nucleo familiare, non configura un unico reato, bensì una pluralità di reati in concorso formale o, ricorrendone i presupposti, in continuazione tra loro (Sez. U, n. 8413 del 20/12/2007, dep. 2008, Cassa, Rv. 238468; Sez. 6, n. 2736 del 13/11/2008, dep. 2009, L., Rv. 242856.) E ciò, come precisato dalle Sezioni Unite, non solo perché gli aventi diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza sono soggetti che ricevono diretta tutela dalla norma incriminatrice e sono portatori di posizioni differenziate (in ragione di un progressivo spostamento d’asse della tutela penale, che, dalla famiglia, intesa come istituzione unitaria, si è rivolta ai singoli componenti che costituiscono la formazione sociale, con una sempre più accentuata valorizzazione dei rapporti che nel suo nucleo traggono origine e si sviluppano); ma anche perché, come osservarono le Sezioni Unite Cassa, rispetto ai diversi aventi diritto sono possibili adempimenti soggettivamente frazionati e, dunque, differenti eventi. Nella vicenda in esame, in presenza di più parti lese avrebbe, dunque, dovuto essere applicato l’aumento per la continuazione interna. Infine, erroneamente nella determinazione della pena il Tribunale ha irrogato la sola pena detentiva, lì dove l’art. 570, comma 2, n. 2, c.p., contempla la pena congiunta.

Originally posted 2022-08-17 15:29:01.