Cosa deve fare l'indagato dopo l'avviso 415-bis?

ART 415 BIS CPP VIOLENZa SESSUALE  

ART 415 BIS CPP VIOLENZa SESSUALE

Cosa deve fare l'indagato dopo l'avviso 415-bis?
Cosa deve fare l’indagato dopo l’avviso 415-bis?

 

AVVOCATO PENALISTA ESPERTO DIFESA REATO VIOLENZA SESSUALE ART 609 BIS CP BOLOGNA MELANO BERGAMO BRESCIA MONZA SARONNO BUSTO ARSIZIO RAVENNA CREMONA CREMA VICENZA

Quando si parla di violenza sessuale (reato previsto dall’articolo 609-bis del codice penale), l’articolo 415-bis del codice di procedura penale funziona nello stesso modo rispetto ad altri reati, ma con alcune attenzioni particolari che derivano dalla natura delicatissima del reato.

Cosa succede in pratica?

Quando il Pubblico Ministero chiude le indagini preliminari su una persona indagata per violenza sessuale, deve notificargli l’avviso ex art. 415-bis c.p.p.. Questo avviso serve a dire:

  • Qual è il reato contestato (violenza sessuale: specificando tempi, modi e circostanze).
  • Quali sono gli atti su cui si basa l’accusa (ad esempio: denunce, verbali di interrogatori, referti medici, perizie psicologiche, video, chat ecc.).
  • Che l’indagato ha 20 giorni di tempo per leggere gli atti e reagire.

Cosa può (e deve) fare l’indagato accusato di violenza sessuale?

Accedere agli atti: importantissimo vedere che cosa c’è nel fascicolo. È il momento in cui si scopre (per la prima volta in modo completo) quali sono le prove che la Procura ha raccolto.

Chiedere di essere interrogato: può essere una mossa rischiosa o strategica, dipende. Se l’indagato ha una versione dei fatti credibile e documentabile, un interrogatorio subito può cambiare il quadro.

Presentare memorie difensive: spiegare per iscritto la propria versione dei fatti, magari allegando prove a discolpa (messaggi, testimoni, referti, certificati).

Chiedere indagini difensive: ad esempio, chiedere l’audizione di testimoni, una consulenza tecnica su esami medici, l’acquisizione di telecamere di videosorveglianza, analisi forensi su telefoni.

Chiedere al PM di compiere nuovi atti: ad esempio, ulteriori interrogatori o perizie.

Perché il 415-bis è ancora più decisivo in caso di violenza sessuale?

  • Nei reati sessuali la parola della persona offesa ha un peso enorme: la Cassazione dice che può, da sola, fondare la colpevolezza se ritenuta credibile.
    → Quindi è fondamentale agire subito per contestare eventuali incongruenze o contraddizioni nella denuncia o nelle dichiarazioni della vittima.
  • Gli atti protetti, come gli esami in incidente probatorio (es: audizione protetta della vittima minore), possono essere già raccolti prima della chiusura delle indagini e vanno conosciuti subito.
  • La difesa tecnica è essenziale: l’avvocato può impostare già in questa fase le strategie (ad esempio, chiederà che l’indagato sia sentito, o preparerà una linea difensiva mirata).

Riassunto pratico

Cosa succedeCosa può fare l’indagato
Riceve avviso 415-bis per violenza sessualeLeggere gli atti, interrogatorio, memorie difensive, chiedere nuovi atti
Termine di 20 giorniSe non fa nulla, il PM può chiedere il rinvio a giudizio
Focus difensivoContestare la credibilità della persona offesa, produrre prove a favore

 

 

​L’articolo 415-bis del Codice di Procedura Penale (c.p.p.) disciplina l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, un momento cruciale che garantisce all’indagato il diritto di conoscere le accuse mosse nei suoi confronti e di esercitare le proprie facoltà difensive prima dell’eventuale esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affrontato numerose questioni interpretative relative a questa norma. Di seguito, una selezione di dieci sentenze significative, ciascuna accompagnata da un commento dettagliato:​

  1. Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 20082/2024

Principio: L’omessa notifica dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio, sanabile solo se non eccepita entro la deliberazione della sentenza di primo grado.​

Commento: La Corte sottolinea l’importanza dell’avviso per garantire il diritto di difesa dell’indagato. La mancata notifica non determina una nullità assoluta, ma una nullità intermedia, che deve essere tempestivamente eccepita.​

  1. Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 7585/2019

Principio: Il pubblico ministero può svolgere indagini dopo la notifica dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p., ma deve depositare immediatamente la documentazione e informare la difesa.​

Commento: La sentenza chiarisce che, pur essendo possibile proseguire le indagini dopo l’avviso, è fondamentale rispettare le garanzie difensive dell’indagato, assicurando la trasparenza e la tempestiva comunicazione degli atti.​

  1. Cass. Pen., Sez. VI, Sent. n. 42037/2008

Principio: Non è necessaria la rinnovazione dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. nel caso di regressione del procedimento a seguito dell’annullamento della sentenza di primo grado.​Commento: La Corte stabilisce che, in assenza di nuovi elementi, non è obbligatorio ripetere l’avviso di conclusione delle indagini, evitando inutili dilazioni processuali

  1. Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 29931/2006

Principio: La nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. è a regime intermedio e deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado.​Commento: La sentenza ribadisce la necessità di sollevare tempestivamente l’eccezione di nullità per garantire l’effettività del diritto di difesa.​

  1. Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 27606/2020

Principio: La mancata notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari può comportare la nullità del rinvio a giudizio se l’eccezione è sollevata tempestivamente.​

Commento: La Corte evidenzia l’importanza della tempestività nell’eccepire la nullità per omessa notifica dell’avviso, sottolineando l’incidenza sul diritto di difesa.​

  1. Cass. Pen., Sez. Unite, Sent. n. 28912/2019

Principio: L’effettiva conoscenza dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. da parte dell’indagato è essenziale per garantire il diritto di difesa.​

Commento: Le Sezioni Unite chiariscono che la mera notifica formale non è sufficiente; è necessario che l’indagato abbia effettiva conoscenza dell’avviso per poter esercitare le proprie facoltà difensive.​

  1. Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 20125/2018

Principio: L’omesso deposito degli atti di intercettazione contestualmente alla notifica dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. determina una nullità di ordine generale a regime intermedio.​Commento: La sentenza affronta il tema della “discovery” incompleta, sottolineando che la mancata disponibilità degli atti compromette il diritto di difesa dell’indagato.​

  1. Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 9874/2022

Principio: Il Giudice dell’Udienza Preliminare può modificare la qualificazione giuridica del reato, ma non può ampliare l’accusa oltre quanto formulato dal pubblico ministero.​Commento: La Corte chiarisce i limiti del potere del GUP, evidenziando che l’avviso ex art. 415-bis c.p.p. delimita l’ambito dell’accusa e, di conseguenza, l’oggetto dell’udienza preliminare.​

  1. Cass. Pen., Sez. VI, Sent. n. 2382/2018

Principio: La nullità del decreto di citazione per omessa notifica dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. è sanata solo se l’eccezione non è sollevata entro tutto il giudizio di primo grado.​Parliamo dell’articolo 415-bis del Codice di Procedura Penale, che regola un momento fondamentale per l’indagato: quello della chiusura delle indagini preliminari.

Quando il Pubblico Ministero ritiene che le indagini siano finite, prima di chiedere il rinvio a giudizio (o il giudizio immediato), deve notificare all’indagato un avviso: il famoso “avviso ex art. 415-bis c.p.p.”.

Cosa deve fare l’indagato dopo l’avviso 415-bis?

  • Sapere che è ufficialmente sotto accusa. L’avviso serve proprio a questo: fargli sapere che le indagini su di lui sono finite e che si stanno per tirare le somme.
  • Leggere gli atti. Nell’avviso c’è scritto che l’indagato può accedere agli atti delle indagini (tranne quelli che rimangono ancora segreti).
  • Esercitare i suoi diritti difensivi. Entro 20 giorni dalla notifica dell’avviso, l’indagato può:
  1. Chiedere di essere interrogato dal PM (può servire a chiarire situazioni o a smontare accuse).
  2. Presentare memorie difensive (scritti che spiegano la sua versione dei fatti).
  3. Chiedere al PM di compiere nuovi atti di indagine (ad esempio, sentire testimoni a suo favore, fare perizie, ecc.).
  4. Chiedere di essere sentito oralmente o attraverso il difensore.

Cosa può succedere dopo che l’indagato agisce (o non agisce)?

  • Se fa qualcosa (ad esempio, presenta memorie o chiede un interrogatorio), il PM deve tenerne conto prima di decidere se archiviare o chiedere il processo.
  • Se non fa nulla, il PM può andare avanti comunque: chiederà il rinvio a giudizio o l’archiviazione.

In pratica: che scelte ha l’indagato?

Cosa può fareEffetto
Chiedere interrogatorioTentare di spiegarsi e convincere il PM a non procedere
Presentare memorieDocumentare la propria difesa per iscritto
Chiedere nuovi atti di indagineTentare di acquisire prove a suo favore
Restare in silenzioLasciare che il PM decida sulla base di ciò che ha raccolto finora

Nota importante:

Se l’indagato non riceve regolarmente l’avviso ex 415-bis (ad esempio per un errore di notifica), questo può generare una nullità che si può far valere fino alla sentenza di primo grado.