ARRESTO BOLOGNA AVVOCATO PENALISTA DIFENDE

ARRESTO BOLOGNA AVVOCATO PENALISTA DIFENDE

Le Sezioni Unite sposando il prevalente e più rigoroso indirizzo della giurisprudenza di legittimità hanno affermato il principio di diritto secondo cui “non sussiste la condizione di cosiddetta quasi flagranza qualora l’inseguimento dell’indagato da parte della polizia giudiziaria sia stato iniziato non già a seguito e a causa della diretta percezione dei fatti” da parte della polizia giudiziaria, bensì “per effetto e solo dopo l’acquisizione di informazioni da parte di terzi”.

ARRESTO BOLOGNA AVVOCATO PENALISTA DIFENDE

NIENTE QUASI FLAGRANZA DIREATO SE L’INSEGUIMENTO D APARTE DELLA POLIZIA NON SIA AVVENUTO A SEGITO DI PERCEZIONE DELREATO MA per effetto e solo dopo l’acquisizione di informazioni da parte di terzi”. Lo afferma la Corte Suprema a sezioni Unite penali –

La costituzione della Repubblica Italiana ammette la limitazione della privata liberta’ solo “per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge” (cosiddetta doppia riserva di legge e di giurisdizione

Quando abbiamo quasi flagranza nell’arresto?

Con l’ordinanza numero 12282 del 2015 è stata rimessa alle Sezioni unite una questione di diritto riguardante l’esatto significato da attribuire alla nozione di quasi flagranza nella commissione di un reato.

le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto secondo il quale “non può procedersi all’arresto in flagranza sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto”.

L’arresto, sia esso obbligatorio o facoltativo, si legittima solamente nello stato di flagranza, che l’art. 382 cpp descrive come la situazione nella quale si trova “chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima”.

 

la successione sul piano temporale, stabilita dalla legge in termini di immediatezza, tra il reato e l’inseguimento del suo autore rivela il nesso che avvince, sul piano logico, la condotta delittuosa alla previsione normativa del succitato stato di flagranza. Se l’inseguimento origina <<subito dopo il reato>>, necessariamente l’autore deve avere personale percezione, in tutto o in parte, del comportamento criminale del reo nella attualità della sua concreta esplicazione: è proprio tale contezza che – etiologicamente – dà adito all’inseguimento orientato – teleologicamente – alla cattura del fuggitivo”.

Pur nella diversità dei presupposti, l’arresto in flagranza( ARRESTO BOLOGNA) ed il fermo di indiziato di delitto si sostanziano in una restrizione eccezionale e provvisoria della libertà personale, tendenzialmente propedeutica all’applicazione di una misura cautelare personale.

ARRESTO BOLOGNA AVVOCATO PENALISTA DIFENDEDa una lettura lata del concetto di inseguimento, inteso come attività di indagine che la polizia giudiziaria pone in essere appena ricevuta la notitia criminis avvocato urgente arresto furti rapine BOLOGNAassistenza legale avvocato furto rapina BOLOGNAassistenza penale violenza armi omicidio BOLOGNAdifesa penale tortura legittima difesa BOLOGNAavvocati penalisti detenuti furto rapina BOLOGNAavvocati esperti lesioni personali rapinatori BOLOGNAFurto ricettazione di auto di lusso, avvocatoavvocato Riciclaggio ricettazione auto di lussoreato di appropriazione indebita penaavvocato per ricettazione riciclaggio beni BOLOGNAavvocato truffa assicurativa furti auto di lussopenalista furto rapina ricettazione penale armi legittima difesa BOLOGNA noto ARRESTO BOLOGNA, l’art. 13 della Costituzione, nel sancire la inviolabilità della libertà personale, ne ammette limitazioni solo “per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge” (cosiddetta doppia riserva di legge e di giurisdizione). In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, il Costituente riconosce alle autorità di pubblica sicurezza il potere di adottare provvedimenti coercitivi provvisori, la cui efficacia, però, cessa ove non convalidati dall’autorità giudiziaria entro termini stringenti (96 ore).

ARRESTO BOLOGNA AVVOCATO PENALISTA DIFENDEDa una lettura lata del concetto di inseguimento, inteso come attività di indagine che la polizia giudiziaria pone in essere appena ricevuta la notitia criminis avvocato urgente arresto furti rapine BOLOGNAassistenza legale avvocato furto rapina BOLOGNAassistenza penale violenza armi omicidio BOLOGNAdifesa penale tortura legittima difesa BOLOGNAavvocati penalisti detenuti furto rapina BOLOGNAavvocati esperti lesioni personali rapinatori BOLOGNAFurto ricettazione di auto di lusso, avvocatoavvocato Riciclaggio ricettazione auto di lussoreato di appropriazione indebita penaavvocato per ricettazione riciclaggio beni BOLOGNAavvocato truffa assicurativa furti auto di lussopenalista furto rapina ricettazione penale armi legittima difesa BOLOGNA

la questione controversa concerne l’esatta determinazione delle coordinate concettuali della nozione di “quasi flagranza”, con particolare riferimento alla fattispecie rappresentata dall’“inseguimento”:

 

 

lo stato di quasi flagranza sussiste anche nel caso in cui l’inseguimento non sia iniziato per una diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, bensì per le informazioni acquisite da terzi (inclusa la vittima), purché non sussista soluzione di continuità fra il fatto criminoso e la successiva reazione diretta ad arrestare il responsabile del reato»

Da una lettura lata del concetto di inseguimento, inteso come attività di indagine che la polizia giudiziaria pone in essere appena ricevuta la notitia criminis e che svolge senza soluzione di continuità fino all’arresto del soggetto; attività di indagine che potrebbe durare anche per alcuni giorni, «purché non subisca interruzioni dopo la commissione del reato».

L’inseguimento viene concepito come continuazione cioè investigazione che si riconnette alla notizia di reato e che, senza sospensioni e cesure, conduce in un arco di tempo relativamente breve all’arresto dell’indagato. Anzi, si soggiunge, l’art. 382 c.p.p., preso alla lettera, nel riferirsi all’inseguimento, non richiede «che chi arresta dopo avere inseguito abbia veduto il reo fuggire dal luogo dove ha commesso il reato»

 

Altro preminente indirizzo sostiene che «non ricorre lo stato di quasi flagranza qualora l’inseguimento dell’indagato da parte della polizia giudiziaria sia iniziato, non già a seguito e a causa della diretta percezione dei fatti, ma per effetto e solo in seguito alla denuncia della persona offesa o ad informazioni rese da terzi».ARRESTO BOLOGNA

Le Sezioni Unite sposando il prevalente e più rigoroso indirizzo della giurisprudenza di legittimità hanno affermato il principio di diritto secondo cui “non sussiste la condizione di cosiddetta quasi flagranza qualora l’inseguimento dell’indagato da parte della polizia giudiziaria sia stato iniziato non già a seguito e a causa della diretta percezione dei fatti” da parte della polizia giudiziaria, bensì “per effetto e solo dopo l’acquisizione di informazioni da parte di terzi”ARRESTO BOLOGNA

Il principio enunciato sottende ragioni che, sinteticamente, possono essere ricapitolate nei termini che seguono.

La provvisoria privazione del diritto fondamentale della libertà personale, di iniziativa della polizia giudiziaria e in carenza di alcun provvedimento motivato della autorità giudiziaria, rappresenta, per vero, istituto di carattere eccezionale e in tal senso è espressamente connotato dall’art. 13 Cost., co. III.

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In tema di convalida dell’arresto, è legittimo che il giudice effettui sulle attestazioni della polizia giudiziaria un sindacato di attendibilità,

Cass. pen. n. 700/2014

In tema di convalida dell’arresto, è legittimo che il giudice effettui sulle attestazioni della polizia giudiziaria un sindacato di attendibilità, che, però, va condotto con l’oggetto e gli standard propri della sede, senza, cioè, che vengano sviluppati argomenti e metodi tipici della fase cautelare o di merito e senza soprattutto tener conto di possibili ed eventuali successivi sviluppi istruttori. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il diniego di convalida di un arresto facoltativo sulla scorta della versione difensiva dell’arrestato e prospettando un eventuale sviluppo istruttorio conseguente la possibilità in futuro di sentire un testimone e di visionare immagini riprese da una telecamera).

Nel giudizio di convalida dell’arresto facoltativo in flagranza di reato, il controllo non può essere limitato al riscontro dell’osservanza dei requisiti formali dell’arresto, ma deve

Cass. pen. n. 48429/2008

Nel giudizio di convalida dell’arresto facoltativo in flagranza di reato, il controllo non può essere limitato al riscontro dell’osservanza dei requisiti formali dell’arresto, ma deve essere esteso ai presupposti sostanziali per l’adozione della misura limitativa della libertà.

 

In tema di convalida dell’arresto facoltativo in flagranza, il controllo che il giudice per le indagini preliminari è tenuto a compiere circa i presupposti richiesti dalla legge per la privazione dello status libertatis

Cass. pen. n. 1329/1993

In tema di convalida dell’arresto facoltativo in flagranza, il controllo che il giudice per le indagini preliminari è tenuto a compiere circa i presupposti richiesti dalla legge per la privazione dello status libertatis (gravità del fatto e personalità dell’arrestato) non può esorbitare da una verifica di ragionevolezza quanto all’operato della polizia giudiziaria alla quale è istituzionalmente attribuita una sfera discrezionale nell’apprezzamento dei presupposti stessi. Di conseguenza, al fine di consentire l’esercizio del potere di convalida è sufficiente che la polizia giudiziaria — cui non incombe il dovere di una specifica motivazione — ponga in condizione il giudice di verificare se l’atto, in relazione alle concrete circostanze di fatto quali si presentino alla polizia stessa, esprima una ragionevole valutazione dei presupposti indicati dall’art. 381 c.p.p. (Fattispecie in cui la corte ha annullato un provvedimento di diniego di convalida, in quanto il giudice per le indagini preliminari, valutando in astratto la gravità del fatto, si era sostituito alla polizia giudiziaria nel diretto apprezzamento dei presupposti oggettivi della facoltà di arresto).

Cass. pen. n. 1680/1993

Nel procedere all’arresto in flagranza la polizia giudiziaria è tenuta ad accertare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni legittimanti la misura e, preliminarmente, sulla base dei criteri indicati dagli artt. 380 e 381 c.p.p., a verificare se trattasi di arresto obbligatorio o facoltativo. Di tale accertamento e della relativa scelta la polizia giudiziaria deve dare puntuale contezza, pur senza procedere ad esporre le motivazioni della scelta effettuata. Sicché è sufficiente l’esposizione degli elementi dai quali i predetti parametri sono stati desunti, così da consentire al giudice, in sede di convalida, di effettuare la verifica di legittimità. Il tutto secondo quanto si desume dal disposto degli artt. 389, secondo comma (che prevede la liberazione dell’arrestato quando risulta evidente che l’arresto è stato eseguito fuori dei casi previsti dalla legge), e 385 c.p.p. (che impone il divieto di arresto in presenza di determinate circostanze di non punibilità accertabili dalla stessa polizia giudiziaria).

Cass. pen. n. 2995/1993

In materia di reati concernenti le sostanze stupefacenti, il fatto di lieve entità di cui all’art. 73, quinto comma, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non configura un’ipotesi autonoma di reato ma una circostanza attenuante ad effetto speciale, in quanto gli elementi oggettivi considerati dalla norma si aggiungono alle fattispecie incriminatrici descritte nello stesso art. 73 senza modificarne la struttura ed incidono unicamente sulla gravità dei reati e sulla misura della pena. Il tutto secondo la prescrizione dell’art. 380, secondo comma, lett. h), c.p.p., quale sostituito dall’art. 2 del D.L. 8 agosto 1991, n. 247, convertito dalla L. 5 ottobre 1991, n. 314, con modificazioni, che definisce come «circostanza» la fattispecie prevista dal quinto comma dell’art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990. Di conseguenza, ove concorrano fra loro circostanze di segno opposto, la circostanza attenuante di cui all’ora ricordato art. 73, quinto comma, è soggetta al giudizio di comparazione secondo il disposto dell’art. 69 c.p.

Cass. pen. n. 1555/1991

L’art. 381, ultimo comma del nuovo codice di procedura penale, con lo stabilire che, in caso di reato per cui è previsto l’arresto facoltativo in flagranza, si procede all’arresto soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto, non impone alla polizia giudiziaria il dovere di indicare le ragioni che determinano la scelta, essendo sufficiente che l’autorità giudiziaria venga posta in grado di verificare dall’integrale contesto descrittivo che procede o segue la coercizione ovvero da atti ad esso complementari le ragioni che hanno determinato l’arresto e, quindi, l’osservanza dei parametri indicati da detta disposizione. Il tutto, del resto, conformemente alla natura non di provvedimento ma di atto materiale che contrassegna l’operazione della polizia giudiziaria.

Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, sulla richiesta di convalida del provvedimento, oltre che sulla eventuale richiesta di applicazione della misura cautelare, il giudice decide nel contraddittorio tra le parti  Cass. pen. n. 38911/2008

Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, sulla richiesta di convalida del provvedimento, oltre che sulla eventuale richiesta di applicazione della misura cautelare, il giudice decide nel contraddittorio tra le parti e, nelle more dell’udienza, il pubblico ministero ha competenza esclusiva in ordine ai provvedimenti sulla libertà.

In caso di accoglimento del ricorso per cassazione del P.M. avverso l’ordinanza di diniego della convalida di arresto,

 

Cass. pen. n. 37099/2007

In caso di accoglimento del ricorso per cassazione del P.M. avverso l’ordinanza di diniego della convalida di arresto, l’annullamento deve essere disposto senza rinvio, poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell’operato degli agenti di P.G., mentre l’eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici.

In sede dl convalida dell’arresto il giudice deve compiere una valutazione diretta a stabilire la sussistenza del fumus commissi delicti, allo scopo di stabilire ex post se l’indagato sia stato privato della libertà in presenza della flagranza di uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.,

Cass. pen. n. 8029/2003

In sede dl convalida dell’arresto il giudice deve compiere una valutazione diretta a stabilire la sussistenza del fumus commissi delicti, allo scopo di stabilire ex post se l’indagato sia stato privato della libertà in presenza della flagranza di uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p., dovendosi escludere che possa riguardare l’esistenza dei gravi indizi ovvero la responsabilità per il reato contestato, attraverso un’indagine ricostruttiva dell’episodio in tutti i suoi elementi costitutivi, in quanto un tale accertamento è riservato alle successive fasi processuali.

Cass. pen. n. 33470/2001

In tema di avvisi al difensore, deve ritenersi ritualmente informato l’avvocato al quale sia stato trasmesso, via telefax, l’avviso di fissazione dell’udienza di convalida del fermo, in cui non sia indicata e l’ora della comparizione, se tale avviso sia integrato, mediante altro avviso trasmesso con lo stesso mezzo poco prima dell’udienza recante gli elementi mancanti, posto che il destinatario, prestando una minima, doverosa collaborazione, avrebbe potuto informarsi tempestivamente ed attivarsi per essere presente all’incombente.

Cass. pen. n. 7153/1998

L’art. 381, quarto comma, c.p.p., con lo stabilire che, in caso di reato per cui è previsto l’arresto facoltativo in flagranza, si procede all’arresto soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto stesso, non impone alla polizia giudiziaria il dovere di indicare le ragioni che hanno determinato la scelta, essendo sufficiente che l’autorità giudiziaria sia posta in grado di verificare dall’integrale contesto descrittivo che precede o segue la coercizione, ovvero da atti ad esso complementari, tutti i presupposti dell’arresto e, quindi, l’osservanza dei parametri indicati dalla detta disposizione, conformemente alla natura non di provvedimento bensì di atto materiale che contrassegna l’operazione della polizia giudiziaria. L’obbligo della motivazione incombe, viceversa, sul giudice delle indagini preliminari, il quale è tenuto ad esplicitare nell’ordinanza di convalida le ragioni della sfavorevole valutazione del fatto e della personalità dell’arrestato.

Cass. pen. n. 1596/1997

In sede di convalida dell’arresto in flagranza, il giudice deve limitarsi a verificare la legittimità dell’operato della polizia giudiziaria, e cioè se la privazione della libertà del soggetto è stata eseguita nei casi consentiti dalla legge. In altri termini, egli deve verificare se sussiste lo stato di flagranza e se sia ipotizzabile uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p. Detto giudizio, pertanto, non può riguardare la sussistenza, o meno, dell’elemento soggettivo del reato (salvo il caso di difetto ictu oculi di tale elemento), che è oggetto specifico del giudizio di colpevolezza ed è perciò demandato al giudice nelle fasi processuali successive.

Cass. pen. n. 6/1997

L’esercizio del potere-dovere di arresto in flagranza di reato attribuito agli organi di polizia giudiziaria è disciplinato dalle disposizioni dettate dagli artt. 379 e segg. c.p.p., nessuna delle quali prevede che, al momento dell’atto, debbano compiersi particolari formalità, come la pronuncia di formule sacramentali o simili; ne consegue che l’esecuzione dell’arresto si realizza con la materiale apprensione del soggetto colto in flagranza di reato, il quale per effetto di ciò, senza che sia necessaria una formale dichiarazione, perde la sua libertà personale, sicché la redazione del relativo verbale costituisce un adempimento successivo, destinato esclusivamente a documentare le circostanze dell’atto al fine di consentire all’autorità giudiziaria l’esercizio dell’indispensabile controllo di legalità. Fin dal momento dell’esecuzione dell’arresto, pertanto, ed ancor prima della sua formale documentazione, sussiste l’obbligo degli operatori di polizia giudiziaria che vi hanno proceduto di informare immediatamente il difensore dell’interessato a norma dell’art. 386, comma secondo, c.p.p. (Nella specie il difensore dell’arrestato era stato informato solo alcune ore dopo l’esecuzione della misura precautelare; la Corte ha ritenuto sussistere nel fatto l’elemento materiale dei reati di omissione di atti d’ufficio e di abuso d’ufficio, di cui ha tuttavia escluso la configurabilità avendo il giudice di merito congruamente motivato circa l’inesistenza dell’elemento psicologico, ma ha corretto ai sensi dell’art. 619 c.p.p. la motivazione della sentenza di secondo grado nella parte in cui affermava che l’arresto deve presumersi avvenuto al momento della stesura del relativo verbale).

Cass. pen. n. 888/1994

È legittimo l’arresto in flagranza del delitto di maltrattamenti in famiglia, tutte le volte in cui il fatto risulti alla polizia giudiziaria non isolato, ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti. (Nel caso di specie, la corte ha annullato il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che aveva ritenuto di non convalidare l’arresto nonostante – secondo quanto risultava dallo stesso provvedimento di diniego di convalida – la polizia giudiziaria fosse intervenuta immediatamente dopo che l’inquisito aveva percosso i figli e la moglie, ricevendo contestualmente dichiarazioni circa la ripetizione di atti di violenza).

In tema di arresto facoltativo in flagranza, alla polizia giudiziaria non incombe un dovere di esplicita motivazione, occorrendo soltanto che attraverso il verbale di arresto vengano forniti al giudice gli elementi sufficienti per controllare la ragionevolezza della misura adottata.

Cass. pen. n. 3089/1994

In tema di arresto facoltativo in flagranza non si richiede, per la legittimità dell’arresto, la presenza congiunta di entrambi i parametri della gravità del fatto e della pericolosità dell’agente desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto, essendo sufficiente — come appare dalla formulazione disgiuntiva della norma — la presenza di uno solo di essi.

Cass. pen. n. 2000/1993

L’arresto in flagranza di reato non è di per sé reso illegittimo dalla circostanza che ad ordinarlo sia stato il pubblico ministero e che la polizia giudiziaria si sia limitata ad eseguire tale ordine, costituendo quest’ultimo piuttosto una garanzia per l’imputato, il quale non ha pertanto alcun interesse a dolersene. (Nella specie si trattava di arresto in flagranza per il reato di cui all’art. 371 bis c.p.).

Originally posted 2018-02-17 09:50:50.