ARRESTO BOLOGNA AVVOCATO ESPERTO Cass. Pen., sez. VI, ud. 15 maggio 2024, n.22945

 

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ARRESTO BOLOGNA AVVOCATO ESPERTO Cass. Pen., sez. VI, ud. 15 maggio 2024, n.22945

ARRESTO BOLOGNA AVVOCATO ESPERTO Cass. Pen., sez. VI, ud. 15 maggio 2024, n.22945
ARRESTO BOLOGNA AVVOCATO ESPERTO Cass. Pen., sez. VI, ud. 15 maggio 2024, n.22945

TRIBUNALE DI PAVIA, TRIBUNALE DI BRESCIA, CORTE APPELLO BRESCIA, TRIBUNALE MILANO, CORTE APPELLO MILANO, TRIBUNALE VICENZA, TRIBUNALE TREVISO ,CORTE APPELLO VENEZIA, TRIBUNALE VENEZIA, TRIBUNALE BOLOGNA, CORTE APPELLO BOLOGNA, TRIBUNALE FORLI, TRIBUNALE RAVENNA,TRIBUNALE RIMINI, TRIBUNALE MONZA, TRIBUNALE BERGAMO

 

 

 

Con il primo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in quanto, ai sensi degli artt. 714, comma 3 e 705, comma 2, lett. c) c.p.p., la disposta misura cautelare era preclusa in quanto il reato di cui al mandato di arresto è astrattamente punito con la pena capitale. Tanto risulta dalla nota del Ministero dell’Interno allegata al ricorso, secondo la quale il mandato di arresto ha ad oggetto il reato di omicidio per il quale il Pakistan commina alternativamente la pena di morte o la reclusione a vita e nel nostro ordinamento vige divieto assoluto di estradizione qualora vi sia motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona ai sensi dell’art. 705, comma 2, lett. c) c.p.p. – Del resto, l’unica mitigazione a tale divieto, che si rinviene nell’art. 698, comma 2, c.p.p., non ricorre nel caso in esame in quanto nei confronti del ricorrente non è stata ancora pronunciata sentenza irrevocabile di condanna essendo il ricorrente ricercato ai fini processuali e dovendosi tener conto della sentenza costituzionale n. 223 del 1996 che impone una garanzia assoluta di esclusione della applicazione della pena di morte essendo costituzionalmente inammissibili le sufficienti assicurazioni di cui al previgente art. 698, comma 2, c.p.p.-

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Argomenta che il Tribunale del riesame avrebbe confermato la sussistenza delle esigenze cautelari senza valutare in maniera adeguata la concretezza ed attualita’ delle stesse ne’ tenuto conto che l’ordinanza cautelare era stata annullata con riferimento al reato contestato al capo c) dell’imputazione provvisoria; la motivazione sarebbe, poi, apparente in ordine al pericolo di inquinamento probatorio e non terrebbe conto della mancata fissazione della data di scadenza della misura in relazione alle indagini da compiere; il Tribunale, inoltre, avrebbe ritenuto, con motivazione insufficiente, sussistere il pericolo di fuga evincendolo solo dalla gravita’ del titolo di reato per cui si precede.

Non è legittimamente eseguito l’arresto da parte della polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 716, comma 1, c.p.p., ai fini estradizionali per un reato per il quale l’ordinamento dello Stato estero prevede la pena di morte, né può essere applicata, ai sensi dell’art. 716, comma 3, c.p.p., una misura cautelare coercitiva provvisoria per lo stesso reato.

Svolgimento del processo 

Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello ha convalidato l’arresto in relazione al reato di «tentato omicidio/rissa» e disposto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 575 e 576 c.p. come da mandato di arresto n. NIL emesso il 6 luglio 2012 dalla Corte distrettuale di Gujrat (Pakistan).

Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 719 c.p.p. il difensore deducendo i seguenti motivi:

Con il primo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in quanto, ai sensi degli artt. 714, comma 3 e 705, comma 2, lett. c) c.p.p., la disposta misura cautelare era preclusa in quanto il reato di cui al mandato di arresto è astrattamente punito con la pena capitale. Tanto risulta dalla nota del Ministero dell’Interno allegata al ricorso, secondo la quale il mandato di arresto ha ad oggetto il reato di omicidio per il quale il Pakistan commina alternativamente la pena di morte o la reclusione a vita e nel nostro ordinamento vige divieto assoluto di estradizione qualora vi sia motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona ai sensi dell’art. 705, comma 2, lett. c) c.p.p. – Del resto, l’unica mitigazione a tale divieto, che si rinviene nell’art. 698, comma 2, c.p.p., non ricorre nel caso in esame in quanto nei confronti del ricorrente non è stata ancora pronunciata sentenza irrevocabile di condanna essendo il ricorrente ricercato ai fini processuali e dovendosi tener conto della sentenza costituzionale n. 223 del 1996 che impone una garanzia assoluta di esclusione della applicazione della pena di morte essendo costituzionalmente inammissibili le sufficienti assicurazioni di cui al previgente art. 698, comma 2, c.p.p.-

Del resto, anche la giurisprudenza europea ha affermato che anche solo la attesa dell’esecuzione della pena capitale costituisce essa stessa trattamento inumano e degradante.

La Corte di appello, nel richiamare la compatibilità della pena dell’ergastolo con quella prevista dal nostro ordinamento ex artt. 575 e 576 c.p. ha omesso di considerare la pena alternativa costituita dalla pena di morte.

Con il secondo motivo violazione dell’art. 178 lett. c) c.p.p., 143, comma 2 e 292 c.p.p. per mancata traduzione del provvedimento che ha disposto la misura cautelare personale nella lingua conosciuta dall’estradando alloglotta, essendo noto che l’arrestato non conosceva la lingua italiana e non potendosi dare rilievo al fatto egli abbia partecipato all’udienza di convalida dell’arresto in presenza di un interprete.

Con il terzo motivo omessa motivazione in relazione alla descrizione dei fatti, alla corrispondenza tra il reato di omicidio di cui al mandato di arresto emesso dal Pakistan, l’arresto eseguito da parte della polizia giudiziaria ex art. 716 c.p.p. per il reato di tentato omicidio e la richiesta di applicazione della misura coercitiva formulata dal Procuratore generale per i reati di tentato omicidio.

Con il quarto motivo violazione di legge processuale e vizio della motivazione in relazione alla omessa rigorosa valutazione del pericolo di fuga, tenuto conto che il ricorrente risiede stabilmente da più di due anni presso la stessa abitazione, è assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica di muratore, soggiorna regolarmente sul territorio nazionale dal 2018 e, da ultimo, si è visto accogliere l’istanza di sospensiva del diniego al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Né, d’altra parte, detto pericolo si può desumere dalla sola gravità del reato.

Con il quinto motivo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla omessa giustificazione a riguardo della richiesta di arresti domiciliari.

Il Procuratore Generale ha depositato memoria a sostegno del rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

(…)

Gli elementi valutati dalla Corte di Cassazione possono essere così evidenziati:

–     preliminarmente la Corte afferma di non condividere l’orientamento giurisprudenziale (Cass. Pen., Sez. VI, 16 gennaio 2004, n. 4344) secondo cui «in tema di estradizione per l’estero, il provvedimento di convalida emesso dal Presidente della Corte d’Appello a norma dell’articolo 716, terzo comma, cod. proc. pen. si esaurisce in una verifica cartolare sull’esistenza delle condizioni legittimanti l’arresto relativamente al fatto-reato contestato, al fondamento probatorio della richiesta ed all’esistenza del titolo custodiale emesso dallo Stato richiedente, non investendo invece le condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione, e segnatamente quelle di cui agli artt. 698 e 705, comma secondo cod. proc. pen., che competono alla Corte di Appello nella fase successiva del procedimento»;

–  la Corte ritiene invece di dover aderire a quel più recente orientamento che ha affermato che la prospettiva funzionale che lega la misura precautelare e quella cautelare con la finalità estradizionale, dovendosi considerare la collocazione delle disposizioni di cui all’art. 716 c.p.p. all’interno delle regole generali previste dall’art. 714, commi 2 e 3, c.p.p. in materia cautelare a fini estradizionali: il secondo comma fissa la preminente esigenza della misura coercitiva a garantire la consegna estradizionale; il terzo comma pone il divieto di applicazione della misura coercitiva ove si abbiano elementi per ritenere che possa essere emessa sentenza favorevole all’estradizione. In tal modo, le due previsioni così esprimono la stretta natura funzionale, valorizzata dal condiviso richiamato indirizzo, della misura coercitiva – e del prodromico arresto da parte della polizia giudiziaria – alla procedura estradizionale.

Del resto, sulla legittimità dell’arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, la rilevanza della pena prevista dall’ordinamento dello Stato estero per il reato per il quale si procede, è designata dall’art. 716, comma 1, c.p.p. che per l’arresto da parte della polizia giudiziaria indica la necessità che, oltre alla urgenza, ricorrano le condizioni previste dall’art. 715, comma 2, c.p.p., tra le quali la specificazione della pena prevista per il reato per il quale si procede. Medesimo rilievo detta pena ha per la adozione della successiva misura coercitiva provvisoria, in base al successivo comma 3 dello stesso art. 716 c.p.p. che, prevedendo la verifica del Presidente della Corte di appello della ricorrenza dei presupposti, non può che riferirsi, ancora, alle previsioni del citato art. 715 c.p.p.-

Pertanto, la verifica della ricorrenza delle condizioni della legittimità all’arresto ai fini estradizionali e dei presupposti per la applicazione della misura coercitiva comprende la prognosi, allo stato degli atti, da parte della Corte di Appello di una sentenza favorevole alla consegna.

Si deve considerare, quindi, per quanto nella specie rileva, il principio espresso dall’art. 698, comma 2, c.p.p., introdotto con l’art. 5, comma 1, L. 21 luglio 2016, n. 149, a seguito della nota sentenza costituzionale n. 223 del 1996, secondo il quale: «se il fatto per il quale è domandata l’estradizione è punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, l’estradizione può essere concessa solo quando l’autorità giudiziaria accerti che è stata adottata una decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena di morte e se questa è stata inflitta, è stata commutata in una pena diversa».

(…)

Dispositivo

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone l’immediata scarcerazione del detenuto, se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 626 c.p.p. e 203 disp. att. c.p.p.

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