ARCHITETTO AVVOCATO : UN MONDO GIURIDICO SCONOSCIUTO
Un architetto, il quale sia anche dipendente di un ente pubblico, è soggetto al divieto di esercitare la libera professione in forza dell’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, e del richiamo recettizio agli artt. 660 e segg. D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, qualora non sia stato previamente autorizzato dall’amministrazione di appartenenza; tuttavia l’inosservanza di tale divieto ha influenza solo nell’ambito del rapporto di lavoro, implicando responsabilità ed eventuale decadenza dall’impiego, ma non tocca la validità e l’efficacia del contratto di prestazione d’opera professionale stipulato in situazione di incompatibilità, né conseguentemente viene pregiudicato il diritto al corrispettivo.
AVVOCATO DIFESA PENALE CIVILE DEONTOLOGICA ARCHITETTI
APPUNTAMENTI 051 6447838
Tribunale Treviso, Sez. I, 16/03/2010, n. 514
Un architetto, il quale sia anche dipendente di un ente pubblico, è soggetto al divieto di esercitare la libera professione in forza dell’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, e del richiamo recettizio agli artt. 660 e segg. D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, qualora non sia stato previamente autorizzato dall’amministrazione di appartenenza; tuttavia l’inosservanza di tale divieto ha influenza solo nell’ambito del rapporto di lavoro, implicando responsabilità ed eventuale decadenza dall’impiego, ma non tocca la validità e l’efficacia del contratto di prestazione d’opera professionale stipulato in situazione di incompatibilità, né conseguentemente viene pregiudicato il diritto al corrispettivo.
Tribunale Monza, 11/10/2006
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Nel contratto d’opera con cui un architetto ha assunto l’incarico di progettazione e direzione dei lavori inerenti a una ristrutturazione edile, la responsabilità per inadempimento è disciplinata dalle regole ordinarie di cui agli artt. 1218 c.c. ss.. Qualora la prestazione richieda una particolare difficoltà di esecuzione il debitore non è esentato dal rispetto della regola di cui all’art. 1176 c.c., dovendosi ritenere piuttosto che la limitazione della responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave significhi che l’obbligazione non comprenda il risultato inerente all'”opus” ma si limiti al rispetto della diligenza e della perizia, secondo lo stato dell’arte.
T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, Sentenza, 21/06/2012, n. 634
Ai sensi dell’art. 51, R.D. n. 2537 del 23 ottobre 1925 la paternità dei progetti, relativi a costruzioni edili o impiantistiche, deve essere assunta da un ingegnere, per cui in assenza della sottoscrizione del professionista abilitato il progetto d’opera non ha alcuna valenza legale e non potrebbe mai ottenere le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del manufatto ideato in quanto manca la specifica garanzia richiesta dall’ordinamento che l’opera ideata risponda alle regole della tecnica con cui essa deve essere realizzata. Non è necessario che l’ingegnere, o l’architetto, rediga personalmente il progetto, ma è sufficiente che, mediante la sottoscrizione, abbia effettuato la supervisione del progetto stesso elaborato da altri, assumendone la responsabilità dopo aver verificato l’esattezza di tutti i calcoli statistici delle strutture, nonché l’idoneità di tutte le soluzioni tecniche ed architettoniche, sotto il profilo della tutela della pubblica incolumità. La sottoscrizione, dunque, anche nei termini della c.d. controfirma, comporta la piena assunzione della paternità del progetto e della connessa responsabilità professionale.
Originally posted 2021-11-15 17:40:06.