ART 408 C.P.P. –RICHIESTA ARCHIVIAZIONE PM

APPELLO PENALE AVVERSO CONDANNA BANCAROTTA AVVOCATO ESPERTO

APPELLO PENALE AVVERSO CONDANNA BANCAROTTA AVVOCATO ESPERTO

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bancarotta fraudolenta reato
bancarotta fraudolenta reato

  1. Tutti sappiamo o meglio l osanno solo gli esperti che il processo di Appello è importantissimo, infatti è l’ultimo grado di merito.

  1. Quanti sono i gradi di merito ? due e poi vi è un giudizio di legittimità la cassazione che però non può scender enel fatto.

  1. Se vogliamo spesso e volentieri è l’ultimo grado l’appello del resto moltissimi ricorsi per cassazione vengono dichiarati inammissibili

  2. APPELLO PENALE BERGAMO BRESCIA BOLOGNA TREVISO VICENZA  VENEZIA PADOVA BOLOGNA ANCONA MACERATA APPELLO PENALE BANCAROTTA AVVOCATO ESPERTO SEDE STUDIO BOLOGNA 051 6447838

Da quanto sopra appare logico che se hai una condanna per Bancarotta di primo grado allora molto meglio rivolgersi pe rappello a avvocato esperto.

ECCO SOMMARIO ELENCO CORTI APPELLO ITALIANE IN SEDE PENALE:

 EMILIA-ROMAGNA Corti d’appello Bologna:  Piazza dei tribunali n. 4 – 40124 Bologna Tel:051-201111Centralino Email: ca.bologna@giustizia.it Sito web:  www.giustizia.bologna.it Il distretto della Corte di Appello di Bologna comprende il territorio dei circondari dei Tribunali di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna Reggio Emilia e Rimini  FRIULI-VENEZIA GIULIA Corte d’appello di Trieste: Foro Ulpiano, 1- 34133 Trieste Telefono: 0407792111 Email: ca.trieste@giustizia.it Corte d’appello di Trieste è formato dai circondari dei Tribunali ordinari di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.  LAZIO  Corte d’appello Roma: Le corti d’appello a Roma sono 3 dislocate:  1   Via Antonio Varisco, 3/5   00136 ROMA (RM)   Tel. 06 39808 1 Email: prot.ca.roma@giustiziacert.it 2   Via Romeo Romei n.2 Tel.: 06 39808 1  E-mail: ca.roma@giustizia.it 3 Via Mario Amato n.13/15  Tel.: 06 39808 1 E-mail: ca.roma@giustizia.it Formato da 9 circondari dei Tribunali ordinari di Cassino, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Tivoli, Velletri, Viterbo. Costituisce l’unica Corte d’appello nel territorio della regione Lazio.  LIGURIA  Corte d’appello di Genova: P.zza Portoria 1, 16121 Genova (GE) Tel.: 010/5691 Email: ca.genova@giustizia.it Sito web: www.corteappello.genova.it Il distretto della Corte d’appello di Genova è formato dai circondari dei Tribunali ordinari di Genova, Imperia, La Spezia, Massa e Savona. Costituisce l’unica Corte d’appello nel territorio della regione Liguria ed ha competenza anche sul circondario toscano del Tribunale di Massa.  LOMBARDIA Nella regione della Lombardia sono presenti due corti d’appello una nella città di Brescia e una nella città di Milano. Corte di appello di Brescia: Via Lattanzio Gambara 40 25122 – Brescia (BS) Tel.: 030/7673111    Email: ca.brescia@giustizia.it  Il distretto della Corte d’appello di Brescia è formato dai circondari dei 4 Tribunali      ordinari di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova. Corte d’appello di Milano: Via Freguglia,1   20122 – Milano (MI) Tel.: 02/5436 (Centralino) Email: ca.milano@giustizia.it  Sito web: www.corteappello.milano.it Il distretto della Corte d’appello di Milano è formato dai circondari dei Tribunali ordinari di Busto Arsizio, Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia, Sondrio e Varese.  MARCHE Corte d’Appello Ancona: Via G. Carducci 36  -0121 – Ancona (AN) Tel.: 071/5061 (Centralino) Sito web: www.giustizia.marche.it Email: ca.ancona@giustizia.it; Il distretto della Corte d’appello di Ancona è formato dai circondari dei Tribunali ordinari di Ancona, Ascoli Piceno, Camerino, Fermo, Macerata, Pesaro ed Urbino.  MOLISE Corte d’appello di Campobasso: Corso Vittorio Emanuele II n.26 Telefono Centralino: 0874-4001  Email: ca.campobasso@giustizia.it Il distretto della Corte d’appello di Campobasso è formato dai circondari dei Tribunali ordinari di Campobasso, Isernia e Larino. Costituisce l’unica Corte d’appello nel territorio della regione Molise.  PIEMONTE Corte d’appello di Torino: Corso Vittorio Emanuele II 130   10138 – Torino (TO) Tel: 011/4327111 (Centralino) Email: ca.torino@giustizia.it Sito Web: http://www.distretto.torino.giustizia.it/ Il distretto della Corte d’appello di Torino è formato dai circondari dei Tribunali ordinari di Alessandria, Aosta, Asti, Biella, Cuneo, Ivrea, Novara, Torino, Verbania e Vercelli Costituisce l’unica Corte d’appello nel territorio delle regioni Piemonte e Valle d’Aosta.  PUGLIA    Nella regione Puglia sono presenti due corti d’appello una nella città di Bari e una nella città di Lecce. Corte d’appello di Bari:   Piazza E.De Nicola 70123 Bari (BA) Telefono: 080 – 52 98 111 Fax: 080 – 57 94 510 Email: prot.ca.bari@giustiziacert.it    Sito web www.giustizia.bari.it Il distretto della Corte d’appello di Bari è formato dai circondari dei 3 Tribunali ordinari di Bari, Foggia  lucere Trani       Corte d’appello di Lecce: Viale de Pietro Michele, 73100 Lecce (LE) Tel.: 0832 660111 Il distretto della Corte d’appello di Lecce è formato dai circondari dei Tribunali ordinari di Brindisi e di Lecce; ha una Sezione distaccata di Corte d’appello a Taranto, formata dal solo circondario del Tribunale di Taranto.  SARDEGNA  Corte d’Appello di Cagliari: Piazza della Repubblica, 18  09125 CAGLIARI (CA) Tel. 070 – 602221 E-mail: ca.cagliari@giustizia.it Il distretto della Corte d’appello di Cagliari è formato dai circondari dei 3 Tribunali ordinari di Cagliari, Lanusei e Oristano; ha una Sezione distaccata di Corte d’appello a Sassari, formata dai circondari dei Tribunali di Nuoro, Sassari e Tempio Pausania.  SICILIA   Nella regione siciliana sono presenti quattro corti d’appello poste nelle città di Caltanissetta, Palermo, Catania, Messina. Corte d’Appello di Caltanissetta: Via Libertà, 1 – 93100 Caltanissetta (CL) Tel. 0934 – 71111 (centralino)    E-mail: ca.caltanissetta@giustizia.it Il distretto della Corte d’appello di Caltanissetta è formato dai circondari dei Tribunali ordinari di Caltanissetta, Enna e Gela. Corte d’appello di Palermo: Piazza Vittorio Emanuele Orlando 90100 (PA)    Tel. 091 – 6115265  E-mail: ca.palermo@giustizia.it Il distretto della Corte d’appello di Palermo è formato dai circondari dei Tribunali ordinari di Agrigento, Marsala, Palermo, Sciacca, Termini Imerese e Trapani. Corte d’appello di Catania: Piazza Verga 95100 Catania (CT) Tel. 095 – 433197  E-mail: ca.catania@giustizia.it Il distretto della Corte d’appello di Catania è formato dai circondari dei Tribunali ordinari di Caltagirone, Catania, Ragusa e Siracusa Corti d’appello di Messina: Via Tommaso Cannizzaro – 98100 Messina Tel.: 090-77661 Centralino Email: ca.messina@giustizia.it Formato dai circondari dei Tribunali ordinari di Barcellona Pozzo di Gotto, Messina e Patti.  TOSCANA      Corte di Appello di Firenze: c/o Nuovo Palazzo di Giustizia Viale Guidoni, 61  c.a.p. 50127 – FIRENZE (FI) Sito web: www.giustizia.toscana.it/giustizia.toscana/notizie_ric_sede.jsp Il distretto della Corte d’appello di Firenze è formato dai circondari dei Tribunali ordinari di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena. Costituisce l’unica Corte d’appello nel territorio della regione Toscana; i Comuni della Provincia di Massa e Carrara (Tribunale di Massa) fanno capo alla Corte d’appello di Genova.  TRENTINO- ALTO ADIGE Corte d’appello di Trento: Largo Pigarelli 1    38122 – Trento (TN) Tel.:   0461/200111 (Centralino); 0461/200210 (Ufficio Informazioni) Email: segr.ca.trento@giustizia.it (Segreteria) Sito web: www.corteappello.trento.it  Il distretto della Corte d’appello di Trento ((DE) Oberlandesgericht Trient) è formato dai circondari dei Tribunali ordinari di Rovereto e Trento; ha una Sezione distaccata di Corte d’appello a Bolzano, formata dal circondario del Tribunale di Bolzano.Costituisce l’unica Corte d’appello nel territorio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol  UMBRIA  Corte di Appello di Perugia: P.zza Matteotti N. 22 Perugia (PG) 075 54051 075 9669224 Email: ca.perugia@giustizia.it prot.ca.perugia@giustiziacert.it Il distretto della Corte d’appello di Perugia è formato dai circondari dei Tribunali ordinari di Perugia, Spoleto e Terni.  VENETO  Corte d’appello di Venezia: Sede di Palazzo Corner Contarini dai Cavalli: San Marco 3978 – 30124 Venezia (VE) tel. 041-5217611; fax 041-5217645 e-mail: ca.venezia@giustizia.it Il distretto della Corte d’appello di Venezia è formato dai circondari dei Tribunali ordinari di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. Costituisce l’unica Corte d’appello nel territorio della regione Veneto

  1. APPELLO PENALE BERGAMO BRESCIA BOLOGNA TREVISO VICENZA  VENEZIA PADOVA BOLOGNA ANCONA MACERATA APPELLO PENALE BANCAROTTA AVVOCATO ESPERTO SEDE STUDIO BOLOGNA 051 6447838

Se intendi presentare un appello contro una condanna per bancarotta, è fondamentale conoscere i motivi che possono essere invocati per contestare la decisione. In un appello, non si tratta di riesaminare i fatti del caso, ma di verificare se ci siano stati errori procedurali o giuridici nel processo che ha portato alla condanna. Di seguito, alcuni possibili motivi per l’appello:

  1. Errore nell’applicazione della legge

L’appello può essere basato su un’errata interpretazione o applicazione delle norme di legge. Se il giudice ha commesso errori nel definire la bancarotta o nel valutare le condizioni per la sua imputabilità, ciò potrebbe costituire un motivo per contestare la sentenza.

  1. Vizi di forma o procedurali

Se durante il processo si sono verificati errori procedurali, come la mancata notifica di atti processuali, violazioni del diritto alla difesa, o altre irregolarità che hanno pregiudicato i diritti dell’imputato, questi potrebbero essere validi motivi d’appello.

  1. Insufficienza o contraddittorietà delle prove

Un motivo di appello può essere l’insufficienza delle prove portate dall’accusa per dimostrare gli elementi necessari alla condanna per bancarotta. Se le prove presentate in giudizio sono state vaghe, incomplete o contraddittorie, si può contestare la sentenza.

  1. Inadeguatezza della pena

Anche se la condanna è giusta dal punto di vista della colpevolezza, la pena inflitta potrebbe essere sproporzionata rispetto alla gravità del reato. In questo caso, l’appello può mirare a ottenere una riduzione della pena.

  1. Nuove prove

In alcuni casi, possono emergere nuove prove rilevanti che non erano disponibili al momento del processo e che potrebbero modificare il giudizio. In tal caso, si può richiedere una revisione o presentare un appello per farle valere.

  1. Violazione dei diritti dell’imputato

Se durante il processo si sono verificati abusi o violazioni dei diritti dell’imputato, come il diritto a un processo equo o il diritto alla difesa, questo può costituire un fondamento per l’appello.

Cosa fare

Per procedere con un appello:

  • Termini: Il ricorso in appello deve essere presentato entro un certo termine dalla sentenza di primo grado, che di solito è stabilito dalla legge e varia a seconda della giurisdizione.
  • Assistenza legale: È importante essere assistiti da un avvocato esperto in diritto penale e, specificamente, nei casi di bancarotta, per analizzare la sentenza e preparare l’appello.

ChatGPT ha detto:

ChatGPT

Se intendi presentare un appello contro una condanna per bancarotta, è fondamentale conoscere i motivi che possono essere invocati per contestare la decisione. In un appello, non si tratta di riesaminare i fatti del caso, ma di verificare se ci siano stati errori procedurali o giuridici nel processo che ha portato alla condanna. Di seguito, alcuni possibili motivi per l’appello:

  1. Errore nell’applicazione della legge

L’appello può essere basato su un’errata interpretazione o applicazione delle norme di legge. Se il giudice ha commesso errori nel definire la bancarotta o nel valutare le condizioni per la sua imputabilità, ciò potrebbe costituire un motivo per contestare la sentenza.

  1. Vizi di forma o procedurali

Se durante il processo si sono verificati errori procedurali, come la mancata notifica di atti processuali, violazioni del diritto alla difesa, o altre irregolarità che hanno pregiudicato i diritti dell’imputato, questi potrebbero essere validi motivi d’appello.

  1. Insufficienza o contraddittorietà delle prove

Un motivo di appello può essere l’insufficienza delle prove portate dall’accusa per dimostrare gli elementi necessari alla condanna per bancarotta. Se le prove presentate in giudizio sono state vaghe, incomplete o contraddittorie, si può contestare la sentenza.

  1. Inadeguatezza della pena

Anche se la condanna è giusta dal punto di vista della colpevolezza, la pena inflitta potrebbe essere sproporzionata rispetto alla gravità del reato. In questo caso, l’appello può mirare a ottenere una riduzione della pena.

  1. Nuove prove

In alcuni casi, possono emergere nuove prove rilevanti che non erano disponibili al momento del processo e che potrebbero modificare il giudizio. In tal caso, si può richiedere una revisione o presentare un appello per farle valere.

  1. Violazione dei diritti dell’imputato

Se durante il processo si sono verificati abusi o violazioni dei diritti dell’imputato, come il diritto a un processo equo o il diritto alla difesa, questo può costituire un fondamento per l’appello.

Cosa fare

Per procedere con un appello:

  • Termini: Il ricorso in appello deve essere presentato entro un certo termine dalla sentenza di primo grado, che di solito è stabilito dalla legge e varia a seconda della giurisdizione.
  • Assistenza legale: È importante essere assistiti da un avvocato esperto in diritto penale e, specificamente, nei casi di bancarotta, per analizzare la sentenza e preparare l’appello.
  1. APPELLO PENALE BERGAMO BRESCIA BOLOGNA TREVISO VICENZA  VENEZIA PADOVA BOLOGNA ANCONA MACERATA APPELLO PENALE BANCAROTTA AVVOCATO ESPERTO SEDE STUDIO BOLOGNA 051 6447838

TERMIN I APPELLO PENALE

Dispositivo dell’art. 585 Codice di procedura penale

Fonti → Codice di procedura penale → LIBRO NONO – Impugnazioni → Titolo I – Disposizioni generali

  1. Il termineper proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è:
  2. a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio[127] e nel caso previsto dall’articolo 544 comma 1(1);
  3. b) di trenta giorni, nel caso previsto dall’articolo 544comma 2(2);
  4. c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall’articolo 544comma 3(3).

1-bis. I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza(6).

  1. I termini previsti dal comma 1 decorrono:
  2. a) dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio;
  3. b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura [475, 487, 488];
  4. c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza [544] ovvero, nel caso previsto dall’articolo 548comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell’avviso di deposito;
  5. d) dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione dell’avviso di deposito con l’estratto del provvedimento, per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello(4).
  6. Quando la decorrenza è diversa per l’imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.
  7. Fino a quindici giorni prima [175] dell’udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi(5), con le forme previste dall’articolo 582. L’inammissibilità dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi(7).
  8. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza [173].

Cass. pen. n. 50332/2013

L’omissione dell’avviso di deposito di sentenza (nella specie, di appello) depositata fuori termine è sanata se l’imputato personalmente o altro suo difensore propongono l’impugnazione, in quanto il diritto ad impugnare dell’imputato ha natura unitaria e fa capo esclusivamente all’interessato anche quando la facoltà del suo esercizio è attribuita al difensore.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 50332 del 13 dicembre 2013)

Cass. pen. n. 44324/2013

In tema di impugnazione, sono inammissibili i motivi nuovi presentati dal Pubblico Ministero a mezzo del servizio postale, qualora la raccomandata giunga nella cancelleria del giudice dell’impugnazione oltre il termine, previsto dall’art. 585, comma quarto, c.p.p., di quindici giorni prima dell’udienza, a nulla rilevando l’anticipazione degli stessi a mezzo telefax, trattandosi di una modalità di trasmissione dell’impugnazione non consentita dalla legge.

(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 44324 del 31 ottobre 2013)

Cass. pen. n. 9444/2013

Qualora la conoscenza della sentenza di condanna si realizzi mediante la notifica dell’atto di carcerazione e questa avvenga durante il periodo feriale di sospensione dei termini processuali, i trenta giorni previsti per la presentazione della richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale decorrono dalla fine del periodo feriale di sospensione.

(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 9444 del 27 febbraio 2013)

Cass. pen. n. 14991/2012

Al ricorrente in cassazione non è consentito, con i motivi nuovi di cui all’art. 611 cod. proc. pen., dedurre una violazione di legge se era stato originariamente censurato solo il vizio di motivazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo nuovo con cui, pur con riferimento al medesimo capo della sentenza, si era dedotta una nullità di un atto in violazione di una norma processuale, essendo la censura originaria riferita ad un vizio di motivazione per travisamento degli atti in relazione ad un atto mai presentato dalla difesa).

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 14991 del 18 aprile 2012)

Cass. pen. n. 155/2012

Nelle ipotesi in cui è previsto, come nell’art. 585, comma secondo, lett. c), c.p.p., che il termine assegnato per il compimento di un’attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo – in cui il precedente termine venga a cadere – al primo giorno successivo non festivo, determina altresì lo spostamento della decorrenza del termine successivo con esso coincidente. Tale situazione, tuttavia, non si verifica ove ricorrano cause di sospensione quale quella prevista per il periodo feriale che, diversamente operando per i due termini, comportino una discontinuità in base al calendario comune tra il giorno in cui il primo termine scade e il giorno da cui deve invece calcolarsi l’inizio del secondo.

(Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 155 del 10 gennaio 2012)

Cass. pen. n. 21039/2011

Il termine di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, pronunciata all’esito dell’udienza preliminare, è quello di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma primo, lett. a), c.p.p. per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e lo stesso decorre, per le parti presenti, dalla lettura in udienza della sentenza contestualmente motivata ovvero dalla scadenza del termine legale di trenta giorni, in caso di motivazione differita e depositata entro tale termine, rimanendo irrilevante l’eventualità che il giudice abbia irritualmente stabilito un termine più ampio per il deposito della suddetta motivazione. (In motivazione la Corte ha precisato che laddove si verifichi tale eventualità deve essere comunicato o notificato alle parti legittimate all’impugnazione il relativo avviso di deposito e che da tale comunicazione o notificazione decorre il termine per impugnare).

(Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 21039 del 26 maggio 2011)

Cass. pen. n. 18896/2011

La richiesta di riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, pur costituente “motivo nuovo” contenuto in una memoria tardivamente presentata, non preclude al giudice d’appello la possibilità di effettuare d’ufficio il giudizio di comparazione a norma dell’art. 69, c.p..

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 18896 del 13 maggio 2011)

Cass. pen. n. 1455/2009

In materia di termini per la proposizione della richiesta di riesame (nella specie avverso provvedimento di sequestro preventivo) opera il principio stabilito dall’art. 585, comma terzo, c.p.p., secondo cui, quando la decorrenza è diversa per l’imputato e per il suo difensore, vale per entrambi il termine che scade per ultimo.

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1455 del 16 gennaio 2009)

Cass. pen. n. 40259/2008

Il termine per proporre l’impugnazione, avverso la sentenza pronunciata in sede di appello, decorre per il P.G., nel caso in cui detta sentenza gli venga comunicata prima della scadenza del termine indicato dal giudice per il deposito, dalla data della comunicazione e non dalla scadenza del detto termine, in quanto i principi di impersonalità dell’Ufficio e di buon andamento della P.A. fanno presumere che, acquisita notizia della esistenza e del contenuto della sentenza, la Procura generale sia in grado di operare “cognita causa” le proprie valutazioni, con la conseguenza che da quel momento decorre il termine per l’impugnazione, non valendo le esigenze di difesa tutelate dagli art. 585, comma secondo, lett. d) e 548, comma terzo c.p.p., a favore dell’imputato contumace.

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 40259 del 28 ottobre 2008)

Cass. pen. n. 35738/2007

In tema di impugnazioni, poiché il termine per la redazione della sentenza non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale, il dies a quo per proporre impugnazione che cada in tale periodo comincia a decorrere dalla fine di esso, e cioè dal 16 settembre.

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 35738 del 28 settembre 2007)

Cass. pen. n. 30967/2007

In tema di termini di impugnazione, poiché l’art. 585 c.p.p. ne regola la decorrenza con riferimento ad ogni tipo di provvedimento giurisdizionale e non alla sola sentenza dibattimentale, anche all’impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere resa all’esito dell’udienza preliminare si applicano i termini in esso previsti, ed in particolare, trattandosi di sentenza emessa in seguito a procedimento in camera di consiglio, il termine di quindici giorni di cui al comma primo, lett. a), che decorre dalla scadenza dei trenta giorni stabiliti dall’art. 424, comma quarto, c.p.p., qualora la motivazione sia depositata entro quest’ultimo termine.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 30967 del 30 luglio 2007)

Cass. pen. n. 21894/2007

Il termine per impugnare mediante ricorso per saltum in cassazione il decreto penale di condanna, privo della statuizione in ordine all’applicazione delle sanzioni amministrative degli ordini di demolizione e di rimessione in pristino, è quello di trenta giorni ex art. 585, comma primo, lett. b) c.p.p. e decorre dalla data di comunicazione al P.M. della copia del decreto di condanna. (La Corte, nell’enunciare il predetto principio, ha altresì affermato che la ricorribilità in cassazione rimane preclusa in caso di revoca espressa o tacita del decreto penale di condanna, posto che, in tal caso, la competenza a provvedere sull’applicazione delle predette sanzioni amministrative compete al giudice dell’opposizione).

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 21894 del 6 giugno 2007)

Cass. pen. n. 4675/2007

Il titolare del diritto di impugnazione è legittimato a « frazionare» le censure proponendo, nel rispetto dei termini di legge, distinte impugnazioni, anche nei confronti di parti diverse. Trattasi, infatti, di una modalità di esercizio del diritto di impugnazione che, pur se non espressamente prevista, non è neppure vietata dal codice di rito, mentre sarebbe intrinsecamente contraddittorio consentire la presentazione di motivi nuovi (art. 585, comma quarto, c.p.p.) – sia pure nell’ambito delle censure già proposte con i motivi principali – oltre il termine previsto per l’impugnazione e vietare che, nel rispetto dei termini, la parte legittimata possa integrare i motivi già proposti con altri atti di impugnazione.

(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4675 del 6 febbraio 2007)

Cass. pen. n. 45951/2005

Le disposizioni del codice di rito concernenti i termini per la proposizione dell’impugnazione operano anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso gli atti abnormi e, in particolare, il termine di quindici giorni previsto dall’art. 585 comma primo lett. a) deve ritenersi applicabile in materia di impugnazione avverso l’ordinanza dibattimentale che abbia determinato la regressione del procedimento. (Fattispecie in tema di ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il giudice di pace, dinanzi al quale era stata effettuata una contestazione suppletiva, avendo ritenuto insuperabile la mancanza di autorizzazione a procedere da parte del P.M., aveva disposto la restituzione del processo al titolare dell’azione penale. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M., proposto oltre il termine di quindici giorni dalla lettura dell’ordinanza in udienza).

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 45951 del 19 dicembre 2005)

Cass. pen. n. 3453/2005

I «motivi nuovi» a sostegno dell’impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell’articolo 585, comma 4, del c.p.p., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (articolo 311, comma 4, c.p.p.) e il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (articolo 611, comma 1, del c.p.p.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di gravame ai sensi dell’articolo 581, lettera a), del codice di procedura penale.

(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 3453 del 2 febbraio 2005)

Cass. pen. n. 24246/2004

La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 3900 del 12 novembre 1997)

Cass. pen. n. 9010/1997

Ai fini della tempestività della proposizione dell’impugnazione, nel caso di imputato presente al dibattimento, il termine per il deposito della sentenza inizia a decorrere dal giorno successivo alla data della lettura del dispositivo; quello per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno (compreso) successivo alla scadenza di quello ordinario di deposito della sentenza medesima; complessivamente perciò sono quarantacinque giorni (o sessanta nel caso di fissazione da parte del giudice di un termine maggiore di deposito), che iniziano a decorrere dal giorno dopo quello della decisione.

Nel termine di 15 giorni stabilito dall’art. 544, comma 2, c.p.p. per il deposito della sentenza non si computa, in applicazione del principio generale fissato dall’art. 172, comma 4, c.p.p., il dies a quo, cioè quello di pronuncia della decisione. Conseguentemente il termine di trenta giorni per proporre impugnazione, previsto dall’art. 585, comma 1, lett. b), c.p.p., viene a scadere nel caso previsto dall’art. 585, comma 2, lett. c), c.p.p., il 45° giorno successivo alla detta pronuncia.

Qualora il giudice ritardi il deposito della motivazione della sentenza, senza avere preventivamente indicato un termine nel dispositivo letto in udienza, ai sensi dell’art. 544, comma terzo, c.p.p., il termine di impugnazione è quello di trenta giorni previsto dall’art. 585, comma primo, lett. b), stesso codice, decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza.

Nel caso di sentenze camerali pronunciate in primo grado o in grado di appello a seguito di giudizio abbreviato, il giudice ha due diverse possibilità qualora l’imputato ed il suo difensore siano presenti: dare lettura del dispositivo subito dopo l’udienza oppure riservare la comunicazione della decisione e depositarla insieme alla motivazione nel termine previsto. Nel primo caso gli effetti della lettura sono del tutto identici a quelli che si verificano nei procedimenti ordinari e, pertanto, se la motivazione viene depositata entro il quindicesimo giorno, opera una presunzione legale di conoscenza del suo contenuto, sicché il termine di trenta giorni previsto dall’art. 585, comma primo, lett. b), c.p.p. comincia a decorrere dalla scadenza del quindicesimo giorno dalla data predetta. Se, invece, per l’assenza delle parti o per decisioni del giudice, non viene data lettura del dispositivo, resta fermo l’obbligo del deposito nei termini e della successiva notificazione dell’avviso, con la conseguenza che il termine di trenta giorni decorre dalla data della notificazione dell’avviso.

In tema di decorrenza del termine di impugnazione, allorché la sentenza, pronunciata ex art. 544, comma secondo, c.p.p., sia stata depositata entro il quindicesimo giorno dalla data della pronuncia, il termine di trenta giorni per proporre impugnazione decorre, a norma dell’art. 585, comma secondo, lett. c), c.p.p., dalla scadenza del quindicesimo giorno dalla data predetta, a nulla rilevando che del deposito della sentenza sia stato dato erroneamente avviso all’imputato e al difensore, in quanto tale irrituale formalità, non richiesta dalla legge nei casi di rispetto da parte del giudice del termine legale per il deposito della sentenza, non può valere a dilatare artificiosamente il termine per proporre impugnazione, spostando la decorrenza di esso al momento della non dovuta notificazione dell’avviso di deposito