APPELLO PENALE ART 593 CPP . ATTENZIONE!!

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Un appello penale è una procedura legale che permette di contestare una sentenza emessa da un tribunale di primo grado in un processo penale. In sostanza, l’appello è uno strumento attraverso il quale la parte condannata (ma anche la parte civile o il pubblico ministero) può chiedere a un tribunale di grado superiore di rivedere la decisione, sostenendo che ci siano stati errori di diritto o di fatto nella sentenza di primo grado.

REATI SOCIETARI AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA MILANO VENEZIA TREVISO PADOVA ROVIGO
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Caratteristiche principali dell’appello penale:

  1. Termini per la presentazione: L’appello deve essere presentato entro un termine specifico, generalmente 15 giorni dalla notificazione della sentenza, o 30 giorni se la sentenza viene emessa in contumacia.
  2. Motivi d’appello: La parte appellante deve indicare specificamente i motivi per cui ritiene che la sentenza di primo grado sia errata. Questi motivi possono riguardare errori di diritto, come l’errata applicazione di una norma, o errori di fatto, come la valutazione delle prove.
  3. Giudice d’appello: L’appello viene esaminato da un tribunale di grado superiore rispetto a quello che ha emesso la sentenza impugnata. Se la sentenza è stata emessa dal tribunale, l’appello sarà esaminato dalla Corte d’Appello. Se la sentenza è stata emessa dal giudice di pace, l’appello sarà esaminato dal tribunale.
  4. Esiti dell’appello: Il giudice d’appello può:
    • Confermare la sentenza di primo grado.
    • Modificare la sentenza (in melius o in peius, cioè a favore o a sfavore dell’appellante).
    • Annullare la sentenza e rinviare il caso al primo grado per un nuovo processo.
    • Annullare la sentenza senza rinvio, con la conseguenza che il procedimento si chiude.
  5. Effetto sospensivo: La presentazione dell’appello generalmente non sospende l’esecuzione della sentenza di primo grado, a meno che non venga chiesta e ottenuta la sospensione.
  6. Ricorso per Cassazione: La sentenza d’appello può essere ulteriormente impugnata mediante ricorso per Cassazione, ma solo per motivi di legittimità, non di merito.

L’appello penale è quindi un passaggio cruciale nel sistema giudiziario, poiché offre una seconda possibilità di esaminare la correttezza della decisione presa nel primo grado di giudizio.

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Dispositivo dell’art. 593 Codice di procedura

(1)1.Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l’imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.

  1. Il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento. L’imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso(2).
  2. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa(3).

 

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Cass. pen. n. 46696/2019

L’appello del pubblico ministero avverso sentenza di assoluzione emessa a seguito di rito abbreviato con il quale si chiede una differente qualificazione giuridica del reato contestato è ammissibile e non comporta alcuna violazione del diritto di difesa per l’imputato, potendo quest’ultimo esercitare il proprio diritto di interlocuzione sulla nuova qualificazione in fase di appello. (Fattispecie in cui l’imputato era stato assolto dall’accusa originaria di tentato omicidio ed il pubblico ministero aveva richiesto con l’atto di appello di qualificare il fatto come tentata estorsione). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 26/02/2016).

pubblico ministero appare ragionevolmente giustificato dalla diversità dei ruoli processuali in relazione ai differenti interessi sostanziali dedotti nel processo e, quanto al secondo, perché il diritto di difesa è pur sempre assicurato dalla possibilità di proporre ricorso per cassazione.

 

 

La sentenza n. 26 del 2007 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1 legge n. 46 del 2006, di novella dell’art. 593 c.p.p. in punto di inappellabilità per il pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento, e della conseguente disciplina transitoria di cui all’art. 10, comma 1 cit., relativa alla declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto prima dell’entrata in vigore della legge medesima, non spiega effetti nel caso in cui il pubblico ministero, astenendosi da ogni iniziativa di impugnazione, abbia di fatto prestato acquiescenza alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello da lui proposto, così esaurendosi il rapporto di impugnazione. (.

 

Cass. pen. n. 21310/2007

La disciplina transitoria della legge n. 46 del 2006, che ha novellato il codice di rito in tema di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, nel prevedere — all’art. 10, comma 2 — che l’appello contro le sentenze di proscioglimento già proposto deve essere dichiarato inammissibile, fa riferimento anche alle sentenze di non luogo a procedere emesse all’esito dell’udienza preliminare, dovendosi ritenere, in assenza di una plausibile ragione di diversità di disciplina, che sia stata accolta una nozione ampia dell’espressione «sentenze di proscioglimento». (Mass. redaz.).