AVVOCATO DIFESA PENALE REATI EDILIZI BOLOGNA FORLI RAVENNA

ABUSIVISMO EDILIZIO AVVOCATO REATI EDILIZI BOLOGNA RAVENNA FORLI

L’applicabilita’ dell’articolo 54 c.p., in tema di costruzione abusiva e’ stata costantemente esclusa sul presupposto che e’ di regola evitabile il pericolo di restare senza abitazione, sussistendo la possibilita’ concreta di soddisfare il bisogno attraverso i meccanismi di mercato e dello stato sociale ed in considerazione dell’ulteriore elemento, necessario per l’applicazione della scriminante, del bilanciamento tra il fatto commesso ed il pericolo che l’agente intende evitare (v. Sez. 3, n. 7015 del 9/4/1990, Sinatra, Rv. 184321).
AVVOCATO DIFESA PENALE REATI EDILIZI BOLOGNA FORLI RAVENNA

L’abusivismo

L’abusivismo ha inizio con l’avvio dell’opera per la realizzazione sino alla sua cessazione.

Trattasi di una contravvenzione, ex articolo 44 DPR 380/2001, che ha quindi come regime sanzionatorio l’arresto ovvero l’ammenda.

Trattasi di un reato a forma libera, per cui il legislatore non ha previsto una condotta tipizzata.

Successivamente, per escludere l’applicabilita’ della scriminante in questione, si e’ posto l’accento sulla mancanza dell’ulteriore requisito della inevitabilita’ del pericolo, osservando che l’attivita’ edificatoria non e’ vietata in modo assoluto, ma e’ consentita nei limiti imposti dalla legge a tutela di beni di rilevanza collettiva, quali il territorio, l’ambiente ed il paesaggio, che sono salvaguardati anche dall’articolo 9 Cost.. Di conseguenza, se il suolo e’ edificabile, le disagiate condizioni economiche non impediscono al cittadino di chiedere il permesso di costruire.

Se il suolo non e’ edificabile, il diritto del cittadino a disporre di un’abitazione non puo’ prevalere sull’interesse della collettivita’ alla tutela del paesaggio e dell’ambiente (Sez. 3, n. 28499 del 29/5/2007, Chiarabini, non massimata. V. anche Sez. 3, n. 19811 del 26/1/2006, Passamonti e altro, Rv. 234316; Sez. 3, n. 41577 del 20/9/2007, Ferraioli, Rv. 238258; Sez. 3, n. 35919 del 26/6/2008, Savoni e altro, Rv. 241094; Sez. 3, n. 7691 del 6/10/2016 (dep. 2017), Di Giovanni, non massimata; Sez. 3, n. 25036 del 3/3/2016, Botticelli, non massimata).

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REATI EDILIZI VIOLAZIONE DEL DOMICILIO DEMOLIZIONE

 

 

in tema di reati edilizi, non sussiste alcun diritto “assoluto” all’inviolabilità del domicilio, desumibile dalle decisioni della Corte EDU, tale da precludere l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo, finalizzato a ristabilire l’ordine giuridico violato (Sez. 3, n. 18949 del 10/03/2016 – dep. 06/05/2016, Contadini e altro, Rv. 267024). In motivazione, la Corte ha osservato che dalla giurisprudenza CEDU si ricava, al contrario, l’opposto principio dell’interesse dell’ordinamento all’abbattimento – in luogo della confisca – delle opere incompatibili con le disposizioni urbanistiche. Invero, nel noto caso Sud Fondi c. Italia del 20 gennaio 2009 la Corte EDU ha affermato che l’interesse dell’ordinamento è quello di abbattere l’immobile abusivamente realizzato, sottolineando i giudici Europei come sia sufficiente, per ripristinare la conformità rispetto alle disposizioni urbanistiche dei lotti interessati, “demolire le opere incompatibili con le disposizioni pertinenti”, anziché procedere alla confisca dei medesimi. Proprio da tale inciso è quindi evidente come la stessa Corte Europea consideri del tutto legittimo il ricorso alla sanzione ripristinatoria della demolizione che, in quanto rivolta a ristabilire l’ordine giuridico violato, prevale sul diritto (rectius, interesse di mero fatto) all’abitazione dell’immobile abusivamente realizzato.

Nella stesso si colloca una decisione più recente, in cui si è affermato che l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all’art. 8 CEDU, posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto “assoluto” ad occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato ed a ripristinare l’equilibrio urbanistico-edilizio violato (Sez. 3, n. 24882 del 26/04/2018 – dep. 04/06/2018, Ferrante, Rv. 273368).

Invero, nell’ordinamento italiano l’ordine di demolizione non riveste una funzione punitiva, quale elemento di pena da irrogare al colpevole, ma assolve a una funzione ripristinatoria del bene interesse tutelato. La ratio della previsione, dunque, non è quella di sanzionare ulteriormente (rispetto alla pena irrogata) l’autore dell’illecito, ma quella di eliminare le conseguenze dannose della condotta medesima, rimuovendo la lesione del territorio così verificatasi e ripristinando quell’equilibrio urbanistico-edilizio che i vari enti preposti – ciascuno per la propria competenza – hanno voluto stabilire. Al punto che tale ordine, quando imposto dall’autorità giudiziaria in uno con la séntenza di condanna, non si pone in rapporto alternativo con l’omologo ordine emesso dall’autorità amministrativa, ferma restando la necessità di un coordinamento tra le due disposizioni in sede esecutiva (tra le molte, Sez. 3, n. 55295 del 22/9/2016, Fontana, Rv. 268844).

In un caso del genere, le posizioni giuridiche soggettive trovano sì espressione nell’art. 8 CEDU (a tenore del quale “Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza”), così come negli artt. 14 e 15 Cost., ma esse non afferiscono al caso di specie, nel quale l’ordinamento intende non violare in astratto il diritto individuale di un soggetto a vivere nel proprio domicilio legittimo, bensì riaffermare in concreto il diritto collettivo a rimuovere la lesione di un bene (del pari) costituzionalmente tutelato, quale il territorio, eliminando le conseguenze dell’abuso riscontrato e così ripristinando quell’equilibrio già sopra richiamato.

Del pari, non può esser qui neppure invocata la sentenza della Corte EDU 21/4/2016, n. 46577/15 (Ivanova e Cherkezov c/Bulgaria), secondo la quale il diritto all’abitazione di cui al citato art. 8 – tra cui dovrebbe annoverarsi, nella lettura del ricorrente, anche l’abitazione abusiva – richiede una valutazione di proporzionalità, da parte di un Tribunale imparziale, tra la misura della demolizione e l’interesse del singolo al rispetto del proprio domicilio.
Va, al riguardo, osservato che la Corte EDU, nella decisione in esame, ha ribadito la legittimità “convenzionale” della demolizione, allorquando, valutandone la compatibilità con il diritto alla abitazione, il
suo unico scopo sia quello di garantire l’effettiva attuazione delle disposizioni normative che gli edifici non possono essere costruiti senza autorizzazione, poiché la stessa può essere considerata come diretta a ristabilire lo stato di diritto, fatto salvo il rispetto della proporzionalità della misura con la situazione personale dell’interessato.

Tenuto conto, in particolare, del fatto che il problema dell’edilizia abusiva è diffuso in Bulgaria, al fine di garantire l’efficace attuazione della regola per cui gli edifici non possono essere costruiti senza permesso, la Corte EDU ha affermato che l’ordine di demolizione costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria “alla difesa dell’ordine” e alla promozione del “benessere economico del paese”, ai sensi dell’art. 8. Tuttavia, pezivanto riguarda la necessità di tale interferenza, la Corte EDU ha ritenuto vi rimedi interni, previsti nell’ordinamento bulgaro, non garantiscono la verifica dei requisiti procedurali che impongono che ogni persona che sia esposta al rischio di perdere la propria abitazione – anche se non appartenente ad un gruppo vulnerabile – dovrebbe in linea di principio disporre della possibilità che la valutazione della proporzionalità di tale misura (che comporta la perdita dell’abitazione) sia effettuata da un giudice indipendente.
Di conseguenza, il rispetto del principio di proporzionalità impone che l’autorità giudiziaria valuti caso per caso se un determinato provvedimento possa ritenersi giustificato in considerazione delle ragioni espresse dal destinatario della misura, al fine di bilanciare il suo diritto alla tutela dell’abitazione ai sensi dell’art. 8 CEDU (o di altro diritto fondamentale come il diritto alla salute che nel caso in esame rileva) e l’interesse dello Stato ad impedire l’esecuzione di interventi edilizi in assenza di regolare titolo abilitativo, sicché deve essere il giudice a dover stabilire, tenuto conto delle circostanze del caso concreto dedotte dalle parti, se il provvedimento limitativo della libertà “reale” sia “proporzionato” rispetto allo scopo, riconosciuto peraltro legittimo dalla Corte Edu, che la normativa edilizia intende perseguire.
In altri termini, il rispetto del principio di proporzionalità implica, a carico dell’autorità giudiziaria, una valutazione, nel singolo caso concreto, se l’esecuzione dell’ordine di demolizione possa ritenersi giustificato in considerazione delle ragioni espresse dal destinatario della misura, al fine di bilanciare il suo diritto alla tutela dell’abitazione ai sensi dell’art. 8 CEDU e l’interesse dello Stato ad impedire l’esecuzione di interventi edilizi in assenza di regolare titolo abilitativo. Ciò comporta che sia il giudice a dover stabilire, tenuto conto delle circostanze del caso concreto dedotte dalle parti, se demolire la casa di abitazione abusivamente costruita sia “proporzionato” rispetto allo scopo, riconosciuto peraltro legittimo dalla Corte EDU, che la normativa edilizia intende perseguire prevedendo la demolizione.
Infine, va evidenziata l’affermazione della Corte EDU laddove esclude che l’ordine di demolizione contrasti con l’art. 1 del protocollo n. 1 (protezione della proprietà). Sul punto, la Corte EDU (§ 75) afferma, da un lato, che l’ordine di demolizione dell’immobile, emesso dopo un ragionevole lasso di tempo dopo la sua edificazione (per un precedente, cfr. Hamer c. Belgio, del 27 novembre 2007, n. 21861/03), ha l’obiettivo di garantire il ripristino dello status quo ante così ristabilendo l’ordine giuridico violato dal comportamento dell’autore dell’abuso edilizio; dall’altro, che l’ordine di demolizione e la sua esecuzione servono anche per scoraggiare altri potenziali trasgressori (il riferimento è al caso Saliba c. Malta, n. 4251/02, dell’8 novembre 2005), ciò che non deve essere trascurato in vista della diffusività del problema delle costruzione abusive in Bulgaria. 8. Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente rilevato la genericità del motivo, in quanto le deduzioni difensive circa l’indisponibilità economica della P. sono del tutto sprovviste di dimostrazione. A ciò si aggiunge l’ulteriore considerazione che la ricorrente nemmeno ha dato prova nè che le condizioni di salute le impediscano di essere spostata da un luogo all’altro, e nemmeno di aver interpellato i servizi sociali per ottenere un’altra soluzione abitativa nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica, tenuto anche conto del fatto che l’ordine di demolizione è suscettibile di esecuzione sin dal 2005 e, nonostante ciò, la ricorrente è sempre stata totalmente inerte.

Il secondo motivo è generico, non essendo dato comprendere in cosa consistano le asserite incertezze in ordine all’individuazione delle opere da demolire, non essendo a ciò sufficiente allegare le sentenze in cui è stato disposto l’ordine di demolizione.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

 

ESEGUIRE LAVORI SU IMMOBILE ABUSIVO E’ REATO

 

Tale impostazione, tuttavia, avrebbe una sua valenza nel caso in cui fosse certo che il titolo autorizzatorio fosse legittimo, mentre, in caso contrario, sarebbero idonee ad assumere rilievo penale anche mere condotte manutentive, dovendosi richiamare la costante e condivisa affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 3, n. 48026 del 10/10/2019, Rv. 277349 e Sez. 3, n. 38495 del 19/05/2016, Rv. 267582), secondo cui, in tema di reati edilizi, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l’edificio su cui si interviene sia stato costruito legittimamente. Dunque, nel caso di specie, la valutazione del Tribunale (come prima ancora quella del G.I.P.) avrebbe dovuto concernere non tanto la tipologia delle opere eseguite, certe nella loro esistenza, ma piuttosto la loro qualificabilità come prosecuzione di un’attività edilizia abusiva, il che avrebbe richiesto un puntuale e adeguato accertamento rispetto alla legittimità del titolo (peraltro “provvisorio”) rilasciato nel 1992 dal Comune di Arezzo su un’area con destinazione agricola. 3. Anche rispetto al reato ex art. 659 cod. pen., infine, sono ravvisabili profili di illegittimità nella valutazione indiziaria compiuta dal Tribunale. Ed invero i giudici cautelari, sebbene fosse loro demandata una verifica a livello indiziario sulla configurabilità del reato contestato, alla stregua degli elementi investigativi disponibili, hanno ritenuto di escludere già in questa fase il fumus commisi delicti, pur riconoscendo la “pluralità di lamentele e rimostranze avanzate dagli abitanti dei terreni e delle costruzioni viciniori alla pista e univocamente orientate a fare emergere i disturbi provocati dall’intenso utilizzo della stessa”; ciò è stato tuttavia ritenuto insufficiente a ritenere ravvisabile il reato per cui si procede, in mancanza di “qualsivoglia rilievo di tipo oggettivo”, essendo ciò riferito non solo all’omesso espletamento di una consulenza tecnica, considerata non imprescindibile (a differenza di quanto sostenuto dal G.I.P.), ma soprattutto in relazione a “rilievi o misurazioni effettuate sul posto dalla P.G.”, non essendo probanti i rilievi in pista eseguiti in assenza di corse o allenamenti. Allo stesso modo, il Tribunale ha valutato come non decisivi i filmati allegati all’esposto di uno dei denuncianti (**** ****) dai Carabinieri, i quali hanno contestualmente dichiarato di aver accertato che i rumori sono distintamente ascoltabili dalle vicine abitazioni, osservando in proposito sia che non era nota la distanza tra la pista e le abitazioni, sia che comunque non era provato il superamento della normale tollerabilità della situazione di molestia o di disturbo. Orbene, come correttamente rilevato dal Procuratore ricorrente, la valutazione del Tribunale, che, va ribadito, in questa fase concerne il fumus commisi delicti e non l’affermazione della penale responsabilità, si è soffermata su aspetti ultronei rispetto alla struttura della fattispecie contestata, come l’assenza di misurazioni tecniche dei rumori o la distanza dalle abitazioni delle persone offese (aspetto questo che peraltro in molti casi era facilmente ricavabile dagli stessi verbali di sommarie informazioni dei residenti della zona, dove si parlava di una distanza di poche centinaia di metri), senza invece tener conto che, come chiarito da questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 20954 del 18/01/2011, Rv. 250417 e Sez. 3, n. 11031 del 05/02/2015, Rv. 263433), ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen., l’attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, ma ben può il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sicchè risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità. L’esclusione della configurabilità del reato, peraltro in sede cautelare reale, è stata dunque fondata su considerazioni che prescindono da un approfondito confronto con le molteplici risultanze investigative di non trascurabile pregnanza puntualmente segnalate dal P.M. nell’appello cautelare e che, in ogni caso, non risultano coerenti con la fisionomia della contravvenzione contestata, la quale, attesa la natura di illecito di pericolo presunto, non richiede la prova dell’effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l’idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato, con la conseguenza che la dimostrazione del disturbo può essere liberamente raggiunta, purché il convincimento del giudice sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 3, n. 45262 del 12/07/2018, Rv. 273948 e Sez. 3, n. 8351 del 24/06/2014, dep. 2015, Rv. 262510). E a tal fine non può certo considerarsi inappropriato il richiamo a un numero significativo di dichiarazioni convergenti e precise dei soggetti interessati dai diffusi rumori molesti, eventualmente riscontrate anche da un accertamento in loco della P.G., accertamento che nel caso di specie invero non è mancato, come riconosciuto del resto dallo stesso Tribunale, che tuttavia ne ha sminuito la rilevanza in maniera assertiva, stigmatizzando l’assenza di misurazioni tecniche che tuttavia, come già in precedenza evidenziato, non appaiono assolutamente indefettibili, soprattutto in questa fase del procedimento penale. 4. Alla stregua di tali considerazioni e in accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero, nei limiti indicati, si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per un nuovo esame al Tribunale

 

 

Penale Sent. Sez. 3 Num. 27993 Anno 2020 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 17/07/2020

 

 

Con decreto del 27 gennaio 2020, il G.I.P. presso il Tribunale di Arezzo rigettava la richiesta di sequestro preventivo dell’area censita alle particelle n. ****, ****, **** e **** del Comune di Arezzo, richiesta avanzata dal Pubblico -Ministero nei confronti di **** ****, indagato in ordine ai reati previsti dagli art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001 (capi 1 e 2) e 659 cod. pen. (capo 3). In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, **** ****, che aveva la disponibilità del terreno in questione, in forza di una delibera del Comune di Arezzo, proprietario del terreno, avrebbe realizzato reiterati interventi di modifica e adeguamento di una pista di motocross per competizioni di tipo agonistico, di 1.100 metri di lunghezza e 34 metri di larghezza, rendendo così definitivo il mutamento della destinazione urbanistica di un suolo agricolo in un impianto sportivo scoperto, agendo peraltro su un’opera, la pista, a sua volta illegittima, perché realizzata nel 1992 in assenza di un valido titolo autorizzativo. Nella veste di gestore del predetto impianto, inoltre, **** **** avrebbe causato frequenti rumori, fumi, schiamazzi e odori molesti che arrecavano disturbo al riposo e alle occupazioni dei residenti nella frazione di **** del Comune di Arezzo, fatti ivi accertati quantomeno dal 2016 all’attualità. Decidendo sull’appello proposto dal P.M. avverso il decreto del G.I.P., il Tribunale del riesame di Arezzo, con ordinanza del 19 febbraio 2020, rigettava l’impugnazione cautelare. 2. Avverso l’ordinanza del Tribunale, ha proposto ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore di Arezzo, sollevando due motivi, esposti congiuntamente, con i quali è stata dedotta la violazione degli art. 659 cod. pen. e 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, censurandosi, anche sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, la valutazione negativa compiuta dai giudici cautelari circa la configurabilità dei reati contestati. In particolare, dopo un’ampia premessa sull’iter procedimentale e sulla vicenda delineata dalle risultanze investigative, il Pubblico Ministero, quanto al reato di cui all’art. 659 cod. pen., lamenta che il Tribunale ha indebitamente omesso di valorizzare le dichiarazioni dei numerosi residenti vittime dei disturbi, ritenendo indispensabili elementi non necessari, come l’espletamento di una consulenza tecnica o la misurazione del rumore da parte della P.G., misurazione che rileva solo per l’integrazione dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 10 legge n. 447 del 1995; in ogni caso, sarebbe state ignorate altre fonti probatorie, come: la richiesta di intervento urgente dei cittadini al Sindaco di Arezzo del 2017 a fronte di una situazione gravemente disturbante; le sommarie informazioni dell’arch. **** ****, Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune, che ha rimarcato che la pista insiste in area agricola e non è compatibile con il contesto urbano circostante e gli strumenti urbanistici; e infine i molteplici filmati dei denuncianti, non essendo ravvisabili carenze probatorie circa la distanza della pista dalle abitazioni, distanza qualificata come ridotta o modesta dai diretti interessati. E, comunque, il Tribunale avrebbe omesso di valutare anche l’annotazione di polizia giudiziaria relativa al superamento della soglia di normale tollerabilità. Quanto al reato ex art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, infime, il Procuratore ricorrente evidenzia che il Tribunale del riesame avrebbe dovuto ritenere penalmente rilevanti le opere di manutenzione del terreno e di livellamento della pista tramite l’utilizzo di ruspe, in quanto le stesse ricadevano su un’opera illegittima e dunque costituivano una ripresa dell’originaria attività illecita. Né potevano sorgere dubbi sulla illegittimità originaria delle opere, non essendovi alcuna reale discordanza tra le dichiarazioni dell’arch. **** **** e quelle dell’arch. **** ****, il quale, nel completare la descrizione del primo e nel soffermarsi sulle caratteristiche dell’autorizzazione del 1992, aveva rilevato non solo che la stessa aveva natura provvisoria, ma anche e soprattutto che il titolo abilitativo era in contrasto con gli strumenti urbanistici e, in particolare, con l’art. 29 del piano regolatore generale approvato il 13 ottobre 1969, secondo cui nelle zone agricole era consentita solo la costruzione di edifici pertinenti la conduzioni di fondi rustici, per cui la pista di motocross non poteva ritenersi legittima.

 

 

 

CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato, limitatamente al profilo della violazione di legge, ovvero l’unico profilo deducibile in materia di ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio (cfr. ex multis Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). 1. Sia rispetto al reato di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capi 1 e 2), sia con riferimento alla contravvenzione prevista dall’art. 659 cod. pen. (capo 3), la valutazione indiziaria compiuta dal Tribunale del Riesame risulta infatti lacunosa e non coerente con la struttura delle due fattispecie contestate. 2. Iniziando dal reato sanzionato dall’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capi 1 e 2), deve infatti rilevarsi che il Tribunale qualifica come non meritevole di approfondimento la questione sulla legittimità del titolo autorizzatorio rilasciato dal Comune di Arezzo nel 1992, limitandosi a richiamare in maniera del tutto generica una discordanza di opinioni tra le opinioni dell’arch. **** **** e quelle dell’arch. **** ****, senza spiegare in cosa consisterebbe questo ipotetico contrasto (smentito invero, oltre che nel ricorso, anche dalle deduzioni contenute a pag. 8 dell’appello cautelare), ma soprattutto senza considerare che l’accertamento, sia pure incidentale, sulla legittimità del titolo autorizzativo del 1992, a prescindere dal decorso della prescrizione di quella specifica condotta, risulta dirimente nel caso di specie, avendo il Tribunale ritenuto penalmente irrilevanti le opere successive, in quanto consistite esclusivamente in interventi di manutenzione e di livellamento della pista tramite l’utilizzo di ruspe. Tale impostazione, tuttavia, avrebbe una sua valenza nel caso in cui fosse certo che il titolo autorizzatorio fosse legittimo, mentre, in caso contrario, sarebbero idonee ad assumere rilievo penale anche mere condotte manutentive, dovendosi richiamare la costante e condivisa affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 3, n. 48026 del 10/10/2019, Rv. 277349 e Sez. 3, n. 38495 del 19/05/2016, Rv. 267582), secondo cui, in tema di reati edilizi, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l’edificio su cui si interviene sia stato costruito legittimamente. Dunque, nel caso di specie, la valutazione del Tribunale (come prima ancora quella del G.I.P.) avrebbe dovuto concernere non tanto la tipologia delle opere eseguite, certe nella loro esistenza, ma piuttosto la loro qualificabilità come prosecuzione di un’attività edilizia abusiva, il che avrebbe richiesto un puntuale e adeguato accertamento rispetto alla legittimità del titolo (peraltro “provvisorio”) rilasciato nel 1992 dal Comune di Arezzo su un’area con destinazione agricola. 3. Anche rispetto al reato ex art. 659 cod. pen., infine, sono ravvisabili profili di illegittimità nella valutazione indiziaria compiuta dal Tribunale. Ed invero i giudici cautelari, sebbene fosse loro demandata una verifica a livello indiziario sulla configurabilità del reato contestato, alla stregua degli elementi investigativi disponibili, hanno ritenuto di escludere già in questa fase il fumus commisi delicti, pur riconoscendo la “pluralità di lamentele e rimostranze avanzate dagli abitanti dei terreni e delle costruzioni viciniori alla pista e univocamente orientate a fare emergere i disturbi provocati dall’intenso utilizzo della stessa”; ciò è stato tuttavia ritenuto insufficiente a ritenere ravvisabile il reato per cui si procede, in mancanza di “qualsivoglia rilievo di tipo oggettivo”, essendo ciò riferito non solo all’omesso espletamento di una consulenza tecnica, considerata non imprescindibile (a differenza di quanto sostenuto dal G.I.P.), ma soprattutto in relazione a “rilievi o misurazioni effettuate sul posto dalla P.G.”, non essendo probanti i rilievi in pista eseguiti in assenza di corse o allenamenti. Allo stesso modo, il Tribunale ha valutato come non decisivi i filmati allegati all’esposto di uno dei denuncianti (**** ****) dai Carabinieri, i quali hanno contestualmente dichiarato di aver accertato che i rumori sono distintamente ascoltabili dalle vicine abitazioni, osservando in proposito sia che non era nota la distanza tra la pista e le abitazioni, sia che comunque non era provato il superamento della normale tollerabilità della situazione di molestia o di disturbo. Orbene, come correttamente rilevato dal Procuratore ricorrente, la valutazione del Tribunale, che, va ribadito, in questa fase concerne il fumus commisi delicti e non l’affermazione della penale responsabilità, si è soffermata su aspetti ultronei rispetto alla struttura della fattispecie contestata, come l’assenza di misurazioni tecniche dei rumori o la distanza dalle abitazioni delle persone offese (aspetto questo che peraltro in molti casi era facilmente ricavabile dagli stessi verbali di sommarie informazioni dei residenti della zona, dove si parlava di una distanza di poche centinaia di metri), senza invece tener conto che, come chiarito da questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 20954 del 18/01/2011, Rv. 250417 e Sez. 3, n. 11031 del 05/02/2015, Rv. 263433), ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen., l’attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, ma ben può il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sicchè risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità. L’esclusione della configurabilità del reato, peraltro in sede cautelare reale, è stata dunque fondata su considerazioni che prescindono da un approfondito confronto con le molteplici risultanze investigative di non trascurabile pregnanza puntualmente segnalate dal P.M. nell’appello cautelare e che, in ogni caso, non risultano coerenti con la fisionomia della contravvenzione contestata, la quale, attesa la natura di illecito di pericolo presunto, non richiede la prova dell’effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l’idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato, con la conseguenza che la dimostrazione del disturbo può essere liberamente raggiunta, purché il convincimento del giudice sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 3, n. 45262 del 12/07/2018, Rv. 273948 e Sez. 3, n. 8351 del 24/06/2014, dep. 2015, Rv. 262510). E a tal fine non può certo considerarsi inappropriato il richiamo a un numero significativo di dichiarazioni convergenti e precise dei soggetti interessati dai diffusi rumori molesti, eventualmente riscontrate anche da un accertamento in loco della P.G., accertamento che nel caso di specie invero non è mancato, come riconosciuto del resto dallo stesso Tribunale, che tuttavia ne ha sminuito la rilevanza in maniera assertiva, stigmatizzando l’assenza di misurazioni tecniche che tuttavia, come già in precedenza evidenziato, non appaiono assolutamente indefettibili, soprattutto in questa fase del procedimento penale. 4. Alla stregua di tali considerazioni e in accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero, nei limiti indicati, si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Arezzo. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Arezzo per nuovo esame. Così deciso il 17/07/2020

 

 

Originally posted 2018-02-21 11:41:46.