AVVOCATO ESPERTO RICORSI  CASSAZIONE PENALE –CONCETTO DI ATTO SESSUALE

AVVOCATO ESPERTO RICORSI  CASSAZIONE PENALE –CONCETTO DI ATTO SESSUALE

AVVOCATO PENALISTA

COSA SI INTENDE PER ATTO SESSUALE

Avvocato penalista cesena. avvocato penalista forli, avvocato penalista Bologna, avvocato penalista Ravenna

È stato più volte ripetuto, in dottrina ed in giurisprudenza, che, con il ricorso alla nozione di “atto sessuale”, il legislatore ha inteso superare le incertezze che, nella soluzione di specifiche questioni interpretative, erano sorte sulla base delle previgenti figure di reato della congiunzione carnale violenta, abusiva e fraudolenta (ex artt. 519 e 520 cod. pen., norme ora abrogate) e degli atti di libidine (ex art. 521 cod. pen., norma ora abrogata), preferendo così unificare le precedenti fattispecie incriminatrici in un’unica figura di reato e rappresentando ciò uno dei punti qualificanti della riforma introdotta con la legge 15 febbraio 1996, n. 66 (“norme contro la violenza sessuale”), tesa a tutelare maggiormente la vittima dei reati sessuali con la rimozione degli inconvenienti che il ricorso alla nozione di atti sessuali avrebbe dovuto eliminare.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è condivisibilmente orientata nel senso di ritenere che la condotta vietata dall’art. 609-bis cod. pen. ricomprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, ovvero in un coinvolgimento della corporeità sessuale di quest’ultimo, sia idoneo e finalizzato a porne in pericolo la libera autodeterminazione della sfera sessuale. Pertanto la valutazione del giudice sulla sussistenza dell’elemento oggettivo non deve fare riferimento unicamente alle parti anatomiche aggredite ed al grado di intensità fisica del contatto instaurato, ma deve tenere conto dell’intero contesto “di azione” in cui il contatto si è realizzato e della dinamica intersoggettiva, esaminando la vicenda con un approccio interpretativo di tipo sintetico: di conseguenza possono costituire un’indebita intrusione fisica nella sfera sessuale non solo i toccamenti delle zone genitali, ma anche quelli delle zone ritenute “erogene” (ossia nelle zone in grado di stimolare l’istinto sessuale) dalla scienza medica, psicologica ed antropologico-sociologica (Sez. 3, n. 37395 del 02/07/2004, Annunziata, Rv. 230041).

  • Sul punto è opportuno chiarire come la Corte di cassazione abbia più volte ed anche recentemente sottolineato, che il giudice, al fine di valutare la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, non deve fare riferimento unicamente alle parti anatomiche aggredite ma deve tenere conto, con un approccio interpretativo di tipo sintetico, dell’intero “contesto di azione” in cui il contatto si è realizzato e della dinamica intersoggettiva (Sez. 3, n. 24683 del 17/02/2015, V., Rv. 263881), tanto perché la condotta può essere determinata dall’errore, dalla casualità oppure perché le circostanze del caso concreto, in relazione alla parte del corpo attinta, lasciano fondatamente ritenere l’insussistenza di una intrusione nella sfera sessuale della vittima, anche in virtù della stessa percezione che quest’ultima abbia avuto della condotta altrui.
  • Pertanto, ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, la rilevanza di tutti quegli atti che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo, anche con finalità del tutto diverse, come i baci o gli abbracci, costituisce oggetto di accertamento da parte del giudice del merito, secondo una valutazione che tenga conto della condotta nel suo complesso, del contesto sociale e culturale in cui l’azione è stata realizzata, della sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, del contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale (Sez. 3, n. 964 del 26/11/2014, dep. 2015, R., Rv. 261634).
  • Ne deriva che per decifrare il significato di “atto sessuale” è necessario fare riferimento sia ad un criterio oggettivistico-anatomico (parti del corpo attinte) e sia ad un criterio oggettivistico-contestuale, che tenga conto cioè del “contesto di azione”, in maniera che dalle modalità della condotta nel suo complesso e da altri elementi significativi si accerti se vi sia stata o meno una indebita compromissione della libera determinazione della sfera sessuale altrui, accertamento che, implicando valutazioni fattuali, spetta al giudice del merito compiere e che se, adeguatamente e logicamente motivato, si sottrae al controllo di legittimità.

Avvocato penalista cesena. avvocato penalista forli, avvocato penalista Bologna, avvocato penalista Ravenna

 

VIOLENZA SESSUALE

 

È stato allora precisato che la nozione di violenza nel delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen. non è necessariamente limitata alla esplicazione di energia fisica direttamente posta in essere verso la persona offesa, ma comprende qualsiasi atto o fatto cui consegua la limitazione della libertà del soggetto passivo, così costretto a compiere o subire atti sessuali contro la propria volontà, come nel caso in cui la persona offesa non abbia, per qualsiasi motivo, potuto opporre una valida resistenza (Sez. 3, n. 6643 del 12/01/2010, C., Rv. 246186).

Ne consegue che, in tema di violenza sessuale, vanno considerati atti sessuali anche quelli insidiosi e rapidi, che riguardino zone erogene su persona non consenziente come palpamenti, sfregamenti, baci (Sez. 3, n. 42871 del 26/09/2013, Z., Rv. 256915). Non si richiede pertanto che la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ma è sufficiente che la volontà risulti coartata e che, di conseguenza, l’invasione della sera sessuale non sia voluta dalla vittima.

Ne deriva che l’elemento oggettivo del reato, oltre a consistere nella violenza fisica in senso stretto o nell’intimidazione psicologica in grado di provocare la coazione della vittima, si configura anche nel compimento di atti sessuali repentini, compiuti improvvisamente all’insaputa della persona destinataria, in modo da poterne prevenire anche la manifestazione di dissenso (Sez. 3, n. 46170 del 18/07/2014, J., Rv. 260985), ciò in quanto l’elemento della violenza può estrinsecarsi, nella fattispecie incriminatrice de qua, oltre che in una sopraffazione fisica, anche nel compimento insidiosamente rapido dell’azione criminosa tale da sorprendere la vittima e da superare la sua contraria volontà, così ponendola nell’impossibilità di difendersi (Sez. 3, n. 27273 del 15/06/2010, M., Rv. 247932).

Da tutto ciò si deduce, come si è in precedenza accennato, che il baricentro dell’incriminazione si è spostato da un aspetto della tutela riguardante la mera libertà sessuale, come bene giuridico rientrante nella categoria della moralità pubblica del buon costume (Titolo IX, capo I del codice penale), ad un altro aspetto della tutela, che contiene il primo ma non lo esaurisce, riguardante la libertà personale tout court, comprendente anche e soprattutto il diritto della libera autodeterminazione sessuale, come potere di disporre della propria persona e del proprio corpo, senza che siano ammesse intrusioni non consentite dal titolare del diritto, una specie di “noli me tangere”, ossia un divieto assoluto di intromissione nella sfera intima, sessuale, della persona, che si traduce nella proibizione di qualsiasi intrusione corporale, senza consenso, essendo vietato, secondo la ratio dell’incriminazione, toccare il corpo altrui nelle zone genitali ed in quelle considerate “erogene” e quindi invadere, per qualsiasi ragione, la sfera intima della persona, anche attraverso il compimento di atti “a sorpresa”, in quanto ciò costituisce un “atto di violenza” a tutti gli effetti, risolvendosi in definitiva in una forma di imposizione e dunque in una costrizione, perché la violenza penalmente rilevante non consiste necessariamente nell’uso della forza fisica diretta a percuotere o a ledere ma può risolversi nell’uso di una qualsiasi energia, anche di ridottissime proporzioni, prodotta dal movimento corporeo che attinge una persona senza consenso o a sua insaputa per impedirne il dissenso.

Ciò spiega la ragione in base alla quale la fattispecie incriminatrice è costruita sul dolo del generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona offesa non consenziente, sicché non è necessario che detto atto sia diretto al soddisfacimento dei desideri dell’agente né rilevano possibili fini ulteriori – di concupiscenza, di gioco, di mera violenza fisica o di umiliazione morale – dal medesimo perseguiti (Sez. 3, n. 4913 del 22/10/2014, dep. 2015, P., Rv. 262470).

Peraltro, e conclusivamente, la fattispecie incriminatrice della violenza sessuale è integrata anche in assenza di contatto fisico tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, come quando gli “atti sessuali” coinvolgano oggettivamente la corporeità sessuale della persona offesa e siano finalizzati ed idonei a compromettere il bene primario della libertà individuale, in modo tale da costringere o, anche solo, da indurre la vittima a compiere su se stessa atti sessuali di autoerotismo (Sez. 3, n. 11958 del 22/12/2010, dep. 24/03/2011, C., Rv. 249746).

 

STALKING ART 612 BIS CP : sufficiente che gli atti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità dell’equilibrio psicologico della vittima

 

Avvocato penalista cesena. avvocato penalista forli, avvocato penalista Bologna, avvocato penalista Ravenna

Originally posted 2018-02-10 17:27:23.