le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005
- ARTICOLO N.187 ter
Manipolazione del mercato (1).
AVVOCATO PENALISTA
- 187-ter
- Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro venticinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari (2).
- Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.
- Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:
- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l’azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
- Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere …
- Corte cost., 7 aprile 2017, n. 68
- Massima:
- Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 187-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), e 9, comma 6, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Ricognizione:
L’art. 187sexies del d.lgs. n. 58 del 1998 (per come modificato dalla L. n. 62/2005) prevede che, in caso di condanna per un illecito amministrativo previsto dalla parte V, titolo Ibis (ad es. abuso di informazioni privilegiate), del medesimo testo normativo, ove non sia possibile confiscare il prodotto o il profitto dell’illecito e i beni utilizzati per commetterlo, sia disposta la confisca di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente. L’art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005 aggiunge che tale regime si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore di tale legge, con cui sono state depenalizzate alcune figure di reato e sono stati introdotti corrispondenti illeciti amministrativi, salvo che il relativo procedimento penale non sia già stato definito.
Con sei ordinanze di analogo tenore, la Corte di cassazione ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 187sexies TUF e 9, comma 6, della legge 62/2005, in riferimento agli artt. 3, 25, comma 2, e 117, comma 1 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU.
Il rimettente ha evidenziato che la misura in questione, in quanto confisca per equivalente, ha un contenuto sostanzialmente afflittivo, che eccede la finalità di prevenire la commissione di illeciti, perché si applica a beni del tutto privi di collegamento con l’illecito stesso. Ha dunque natura di sanzione penale ai sensi dell’art. 7 CEDU, al pari delle altre ipotesi di confisca di valore già conosciute dal nostro ordinamento.
Ne dovrebbe seguire l’applicazione dello statuto costituzionale della pena, tracciato dagli artt. 25, comma 2, e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 della CEDU, oltre che dell’art. 3 Cost., nella parte in cui prevedono che la confisca per equivalente si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 62 del 2005, che l’ha introdotta.
La Corte costituzionale non intende discostarsi dalla premessa argomentativa da cui muove il rimettente, confermando la natura penale, ai sensi dell’art. 7 CEDU, della misura de quo.
Ciò sulla scorta della considerazione che la confisca non si presenta sempre di eguale natura e in unica configurazione, ma assume, in dipendenza delle diverse finalità che la legge le attribuisce, diverso carattere, che può essere di pena come anche di misura non penale. Mentre la confisca ordinaria, avente ad oggetto i beni legati al reato da un nesso di pertinenzialità, assolve a una funzione essenzialmente preventiva, la confisca per equivalente, che raggiunge beni di altra natura, palesa una connotazione prevalentemente afflittiva ed ha, dunque, una natura eminentemente sanzionatoria.
Ebbene, la confisca per equivalente prevista dall’art. 187sexies impugnato condivide il tratto essenziale proprio delle altre ipotesi di confisca di valore finora vagliate dalla giurisprudenza costituzionale.
Nel caso di specie, pertanto, la confisca per equivalente, nonostante sia prevista dalla legge come conseguente a un illecito amministrativo, va considerata una “pena”, come tale assistita da tutte le garanzie prescritte al riguardo dagli artt. 25, comma 2 e 117 Cost., nonché dall’art. 7 della CEDU, perché punire a qualsivoglia titolo la persona per un fatto privo di antigiuridicità quando è stato commesso significa violare il cuore dell’affidamento che l’individuo è legittimato a riporre nello Stato quanto all’esercizio della potestà pubblica in forme prive di arbitrarietà e irrazionalità.
Ciò nondimeno, deve ritenersi che le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005 siano inammissibili, perché basate su un erroneo presupposto interpretativo.
È fuori di dubbio che sia vietato al legislatore sanzionare con effetto retroattivo un fatto che non era illecito quando fu commesso, e parimenti introdurre anche per il passato una sanzione che si aggiunge al trattamento sanzionatorio già previsto dalla legge.
Il giudice a quo imposta l’odierna questione di legittimità costituzionale secondo la medesima traccia logica, postulando che una nuova pena retroattiva sia stata introdotta nell’ordinamento, e non considera che la vicenda normativa di cui si tratta ha dato luogo a un fenomeno giuridico di più ampia portata, che muta i termini della questione. Infatti, il fatto addebitato ai ricorrenti nel processo principale quando fu commesso costituiva reato, ai sensi dell’art. 180 del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo originario. A seguito della depenalizzazione disposta dall’art. 9, comma 2, lettera a), della legge n. 62 del 2005, esso è stato espunto dall’area di ciò che rileva penalmente, tramutandosi in illecito amministrativo, ed ha in tal modo conservato la sua antigiuridicità.
Il passaggio dal reato all’illecito amministrativo è vicenda non infrequente nell’ordinamento, che talora il legislatore governa con un’apposita norma transitoria. Con riguardo alla confisca per equivalente originata dall’art. 187sexies del d.lgs. n. 58 del 1998 una norma transitoria di questo tenore è stata adottata appunto con l’art. 9, comma 6, impugnato.
Con tale norma, il legislatore non ha privato il fatto di antigiuridicità, e ha continuato a riprovarlo per mezzo della sanzione amministrativa, considerando quest’ultima in sé più favorevole della precedente pena, benché connotata dalla confisca di valore. Ed è in questa prospettiva che ha sottoposto al nuovo e ritenuto più mite trattamento sanzionatorio l’autore della violazione commessa quando era punita come reato.
L’art. 7 CEDU disciplina anche il fenomeno della successione di leggi penali nel tempo e lo risolve nel senso della necessaria applicazione della lex mitior, sicché, ai fini del rispetto delle garanzie accordate da tale norma, il passaggio dal reato all’illecito amministrativo, quando quest’ultimo conserva natura penale, permette l’applicazione retroattiva del nuovo regime punitivo ove, come nel caso di specie, risulti più mite di quello precedente.
In definitiva, il giudice rimettente ha omesso di considerare che la natura penale, ai sensi dell’art. 7 della CEDU, del nuovo regime punitivo previsto per l’illecito amministrativo comporta un inquadramento della fattispecie nell’ambito della successione delle leggi nel tempo; da ciò deriva la legittimità costituzionale dell’applicazione retroattiva del nuovo trattamento sanzionatorio in quanto più favorevole rispetto a quello applicabile in passato.
Pertanto, i giudici della consulta dichiarano inammissibili le questioni di legittimità costituzionale.
Originally posted 2021-07-12 10:37:58.