ABUSO EDILIZIO PERGOLATO O TETTOIA?
L’ordinanza n. 8782 del 16 marzo 2022 della Corte di Cassazione affronta il tema della distinzione tra pergolato e tettoia, con particolare riferimento al regime edilizio applicabile e alle conseguenze sanzionatorie in caso di violazioni. Questa pronuncia è significativa per chiarire i confini tra edilizia libera e interventi soggetti a permesso di costruire, soprattutto in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.
Contesto Normativo
Nel caso esaminato, il ricorrente era stato condannato per aver realizzato, su un immobile situato in zona vincolata, una struttura metallica con mura perimetrali in mattoni e copertura in travi di legno, senza aver ottenuto il necessario permesso di costruire. Le accuse si basavano su:
- Art. 44, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia): prevede sanzioni penali per interventi edilizi in assenza di permesso di costruire in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.
- Art. 181, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio): sanziona penalmente gli interventi non autorizzati su beni paesaggistici.
Distinzione tra Pergolato e Tettoia
La Corte ha sottolineato l’importanza di distinguere tra pergolato e tettoia, poiché tale classificazione incide sul regime edilizio applicabile:
- Pergolato: struttura leggera, priva di copertura fissa, destinata a sostenere piante rampicanti. In genere, rientra nell’edilizia libera e non richiede permesso di costruire.
- Tettoia: struttura con copertura fissa, che può determinare un aumento di volumetria e modificare l’aspetto esteriore dell’edificio. Richiede il rilascio del permesso di costruire.
Nel caso in esame, la struttura realizzata presentava caratteristiche proprie di una tettoia, comportando un aumento di volumetria e una modifica dell’aspetto esteriore dell’edificio, elementi che richiedono il permesso di costruire.
Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna del ricorrente, ritenendo che la struttura realizzata non potesse essere qualificata come pergolato, ma come tettoia, e quindi soggetta al regime autorizzativo previsto per gli interventi edilizi in zone vincolate.
Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce l’importanza di una corretta qualificazione delle opere edilizie, soprattutto in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. La realizzazione di strutture che comportano un aumento di volumetria o modificano l’aspetto esteriore dell’edificio richiede il rilascio del permesso di costruire, pena l’applicazione di sanzioni penali.
L’ordinanza n. 8782 del 16 marzo 2022 della Corte di Cassazione affronta il tema della distinzione tra pergolato e tettoia, con particolare riferimento al regime edilizio applicabile e alle conseguenze sanzionatorie in caso di violazioni. Questa pronuncia è significativa per chiarire i confini tra edilizia libera e interventi soggetti a permesso di costruire, soprattutto in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.
Contesto Normativo
Nel caso esaminato, il ricorrente era stato condannato per aver realizzato, su un immobile situato in zona vincolata, una struttura metallica con mura perimetrali in mattoni e copertura in travi di legno, senza aver ottenuto il necessario permesso di costruire. Le accuse si basavano su:
- Art. 44, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia): prevede sanzioni penali per interventi edilizi in assenza di permesso di costruire in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.
- Art. 181, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio): sanziona penalmente gli interventi non autorizzati su beni paesaggistici.
Distinzione tra Pergolato e Tettoia
La Corte ha sottolineato l’importanza di distinguere tra pergolato e tettoia, poiché tale classificazione incide sul regime edilizio applicabile:
- Pergolato: struttura leggera, priva di copertura fissa, destinata a sostenere piante rampicanti. In genere, rientra nell’edilizia libera e non richiede permesso di costruire.
- Tettoia: struttura con copertura fissa, che può determinare un aumento di volumetria e modificare l’aspetto esteriore dell’edificio. Richiede il rilascio del permesso di costruire.
Nel caso in esame, la struttura realizzata presentava caratteristiche proprie di una tettoia, comportando un aumento di volumetria e una modifica dell’aspetto esteriore dell’edificio, elementi che richiedono il permesso di costruire.
Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna del ricorrente, ritenendo che la struttura realizzata non potesse essere qualificata come pergolato, ma come tettoia, e quindi soggetta al regime autorizzativo previsto per gli interventi edilizi in zone vincolate.
Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce l’importanza di una corretta qualificazione delle opere edilizie, soprattutto in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. La realizzazione di strutture che comportano un aumento di volumetria o modificano l’aspetto esteriore dell’edificio richiede il rilascio del permesso di costruire, pena l’applicazione di sanzioni penali.
Art. 44, comma 1, lettera c), d.P.R. 380/2001 – Testo Unico Edilizia:
“Chiunque, senza permesso di costruire, esegue lavori su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, archeologico, paesaggistico o ambientale, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da 15.493 euro a 51.645 euro.”
Commento Esteso
- Soggetti attivi
- Chiunque: quindi non solo l’esecutore materiale dell’opera, ma anche il committente o il progettista se consapevoli dell’abuso.
- Condotta punita
- Esecuzione di opere edilizie senza permesso di costruire (o con permesso annullato) su immobili soggetti a vincoli di particolare tutela.
- Tipologie di vincolo
- Vincolo storico-artistico (es. edifici monumentali, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, Codice dei Beni Culturali)
- Vincolo archeologico (es. aree con resti antichi)
- Vincolo paesaggistico (es. zone tutelate come paesaggi di pregio, montagne, coste, etc.)
- Vincolo ambientale (es. parchi naturali, aree protette)
- Natura della sanzione
- Reato contravvenzionale: significa che si punisce anche la colpa (non solo il dolo).
- Pena: arresto (fino a 2 anni) e ammenda (fino a oltre 50.000 euro).
- Elementi oggettivi
- Assenza di permesso: non basta una semplice SCIA o una CILA.
- Incidenza su bene vincolato: basta che l’opera sia eseguita senza la necessaria autorizzazione paesaggistica o senza permesso edilizio.
Richiami Giurisprudenziali
- Cass., Sez. III, 21 aprile 2021, n. 15193:
Ha confermato che anche una tettoia, una veranda o una semplice copertura in zona vincolata necessita di permesso di costruire. - Cass., Sez. III, 22 febbraio 2018, n. 8825:
Precisa che è reato anche quando il vincolo sia solo paesaggistico, non occorre un vincolo monumentale. - Cass., Sez. III, 20 dicembre 2017, n. 57468:
Ribadisce che l’ignoranza del vincolo non esclude la responsabilità penale (l’autore è tenuto a verificare la situazione dell’immobile).
Collegamenti Normativi
- Art. 167 D.Lgs. 42/2004: disciplina la possibilità (limitata) di sanare l’abuso paesaggistico.
- Art. 181 D.Lgs. 42/2004: prevede pene ancora più gravi in caso di violazione delle prescrizioni in materia paesaggistica.
Esempi pratici
Intervento | Necessità di permesso? | Applicabilità art. 44, comma 1, lett. c)? |
Realizzazione di una tettoia su terrazza di immobile vincolato | Sì | Sì |
Sostituzione semplice di infissi su edificio vincolato (senza alterazioni) | In alcuni casi, no | No, se autorizzato |
Costruzione di una piscina in giardino soggetto a vincolo paesaggistico | Sì | Sì |
In sintesi, il 44, comma 1, lettera c) d.P.R. 380/2001 è una norma severa che tutela il patrimonio culturale e ambientale, imponendo un controllo rigido sulle trasformazioni edilizie in zone vincolate. Anche piccoli lavori possono far scattare la responsabilità penale se non accompagnati da adeguate autorizzazioni.
📜 Testo Normativo
Art. 181, comma 1:
“Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall’articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”
⚖️ Analisi e Commento
- Ambito di Applicazione: La norma si applica a qualsiasi intervento su beni paesaggistici, indipendentemente dalla natura dei lavori (edilizi, agricoli, ecc.), qualora eseguiti senza l’autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa.
- Tipologia di Reato: Si tratta di un reato contravvenzionale, caratterizzato come reato di pericolo astratto. Ciò significa che la sola esecuzione dei lavori non autorizzati è sufficiente per configurare il reato, senza necessità di un effettivo danno al paesaggio.
- Sanzioni Previste: Le pene richiamate dall’art. 44, lettera c), del D.P.R. 380/2001 prevedono l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15.493 euro a 51.645 euro.
🏛️ Giurisprudenza Rilevante
- La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che il reato si configura anche per interventi di minima entità, purché idonei a modificare l’aspetto del paesaggio.
- È stato altresì chiarito che l’ignoranza del vincolo paesaggistico non esclude la responsabilità penale, essendo onere del soggetto verificare la presenza di eventuali vincoli.
🛠️ Esempi Pratici
Intervento | Necessità di Autorizzazione Paesaggistica | Applicabilità Art. 181, comma 1 |
Costruzione di una veranda in area vincolata | Sì | Sì |
Installazione di pannelli solari su tetto in zona tutelata | Sì | Sì |
Tinteggiatura esterna con colori diversi da quelli autorizzati | Sì | Sì |
🔗 Collegamenti Normativi
- Art. 167 del D.Lgs. 42/2004: Disciplina le sanzioni amministrative per interventi non autorizzati su beni paesaggistici.
- Art. 44, lettera c), del D.P.R. 380/2001: Stabilisce le sanzioni penali per interventi edilizi eseguiti senza permesso in aree soggette a vincolo.