REATI INFORMATICI BOLOGNA AVVOCATO  ESPERTO

REATI INFORMATICI BOLOGNA AVVOCATO  ESPERTO

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Handcuffs and gavel on laptop

I reati informatici sono una categoria di crimini che coinvolgono l’uso di sistemi informatici, dispositivi elettronici, o reti di comunicazione per commettere atti illeciti. Possono includere una vasta gamma di attività, da frodi digitali a violazioni della sicurezza informatica, fino a comportamenti illeciti legati all’uso di Internet. Ecco una panoramica dei principali tipi di reati informatici:

1. Frodi informatiche

  • Phishing: Inganno per ottenere informazioni sensibili come password, numeri di carte di credito o dati bancari.
  • Frodi con carte di credito: Uso illecito di dati delle carte per acquisti o transazioni non autorizzate.
  • Scams online: Truffe attraverso e-mail, social media o siti web falsi.

2. Accesso non autorizzato

  • Hacking: Violazione di sistemi informatici senza autorizzazione.
  • Cracking: Modifica del software per rimuovere restrizioni, come licenze o protezioni.
  • Violazioni di database: Accesso a dati riservati in modo illecito.

3. Diffusione di malware

  • Virus e worm: Software dannosi che si replicano e danneggiano dispositivi o reti.
  • Ransomware: Software che blocca l’accesso ai dati fino al pagamento di un riscatto.
  • Spyware: Software che raccoglie informazioni personali senza consenso.

4. Cyberbullismo e stalking online

  • Utilizzo di piattaforme digitali per molestare, minacciare o intimidire individui.

5. Reati contro la proprietà intellettuale

  • Pirateria digitale: Distribuzione o copia non autorizzata di software, musica, film, o altri contenuti protetti.
  • Plagio digitale: Appropriazione indebita di opere creative protette da copyright.

6. Attacchi contro sistemi informatici

  • DDoS (Distributed Denial of Service): Sovraccarico di un sistema o rete per renderlo inaccessibile.
  • Man-in-the-Middle: Intercettazione di comunicazioni tra due parti per rubare dati o manipolare informazioni.

7. Reati legati al dark web

  • Compravendita di beni illegali, come armi, droghe o dati personali.

8. Violazione della privacy

  • Sextortion: Ricatti basati su immagini o video personali ottenuti in modo illecito.
  • Furto di identità: Uso illecito di informazioni personali per commettere frodi.

9. Reati finanziari digitali

  • Criptocriminalità: Uso illecito di criptovalute per finanziare attività criminali o riciclare denaro.
  • Truffe con ICO: Frodi legate a offerte iniziali di criptovalute.

Prevenzione e legislazione

  • Leggi contro i crimini informatici: Normative come il GDPR (per la protezione dei dati) o leggi specifiche nazionali.
  • Strumenti di sicurezza: Antivirus, firewall e autenticazione a due fattori.
  • Educazione digitale: Informare gli utenti sui rischi online e su come prevenirli.

 

Il cyberbullismo è una forma di molestia o bullismo che avviene attraverso l’uso di tecnologie digitali, come Internet, i social media, i messaggi di testo, e-mail o piattaforme online. Si tratta di un fenomeno sempre più diffuso che può avere gravi conseguenze psicologiche, emotive e sociali per le vittime.

Caratteristiche del cyberbullismo

  • Anonimato: I bulli possono agire nascosti dietro identità false, rendendo più difficile identificarli.
  • Ampia portata: I contenuti offensivi possono raggiungere un vasto pubblico rapidamente.
  • Accesso continuo: Le vittime possono essere tormentate in qualsiasi momento e ovunque.
  • Persistenza: I contenuti pubblicati online possono rimanere visibili per lungo tempo.

Tipi di cyberbullismo

  1. Molestie online (Harassment): Invio di messaggi offensivi, minacce o insulti ripetuti.
  2. Diffamazione (Defamation): Diffusione di voci false o informazioni dannose sulla vittima.
  3. Impersonificazione (Impersonation): Creazione di profili falsi per danneggiare la reputazione della vittima.
  4. Esclusione (Exclusion): Escludere intenzionalmente una persona da gruppi online o attività virtuali.
  5. Flaming: Discussioni aggressive o provocatorie in forum o chat.
  6. Doxing: Pubblicazione di informazioni personali della vittima senza il suo consenso.
  7. Sexting non consensuale: Condivisione di foto o video intimi senza il permesso della persona coinvolta.

Conseguenze del cyberbullismo

  • Psicologiche: Ansia, depressione, bassa autostima, senso di isolamento.
  • Sociali: Difficoltà nelle relazioni interpersonali, ritiro sociale.
  • Scolastiche: Calo del rendimento scolastico, assenteismo.
  • Fisiche: Disturbi somatici come mal di testa, insonnia o problemi alimentari.

Come proteggersi dal cyberbullismo

  1. Impostazioni di privacy: Configurare correttamente le impostazioni sui social media per limitare chi può contattarti.
  2. Non rispondere ai bulli: Evitare di alimentare conflitti online.
  3. Segnalare e bloccare: Usare le funzioni di segnalazione e blocco offerte dalle piattaforme.
  4. Conservare prove: Salvare messaggi o screenshot come prova per eventuali azioni legali.
  5. Parlare con qualcuno: Confidarsi con un genitore, un insegnante, o un professionista per ricevere supporto.

Ruolo della famiglia e della scuola

  • Famiglia:
    • Educare i figli all’uso consapevole delle tecnologie.
    • Monitorare l’attività online senza essere invasivi.
    • Creare un dialogo aperto e supportivo.
  • Scuola:
    • Promuovere programmi di sensibilizzazione sul cyberbullismo.
    • Creare un ambiente sicuro e inclusivo.
    • Fornire risorse per supportare le vittime e prevenire il fenomeno.

Aspetti legali

In molti paesi, il cyberbullismo è regolamentato da leggi specifiche che prevedono sanzioni per chi lo commette. In Italia, ad esempio, la Legge n. 71/2017 affronta direttamente il fenomeno, fornendo strumenti per la prevenzione e la tutela delle vittime, in particolare dei minori.

Se hai bisogno di ulteriori dettagli o vuoi consigli specifici, sono qui per aiutarti!

assenza di ulteriori elementi indiziari, la semplice titolarità della Poste Pay beneficiaria dell’illecito accredito non è sufficiente a dimostrare la penale responsabilità in ordine al reato di frode informatica, essendo necessario accertare se il predetto titolare sia responsabile dell’invio della mail o del sms contenente il link che ha reso possibile l’abusiva intromissione nel sistema informatico

Cassazione penale , sez. II , 28/10/2022 , n. 2682

In assenza di ulteriori elementi indiziari, la semplice titolarità della Poste Pay beneficiaria dell’illecito accredito non è sufficiente a dimostrare la penale responsabilità in ordine al reato di frode informatica, essendo necessario accertare se il predetto titolare sia responsabile dell’invio della mail o del sms contenente il link che ha reso possibile l’abusiva intromissione nel sistema informatico. Cassazione penale , sez. II , 28/10/2022 , n. 2682

Lo sola titolarità di una Poste pay su cui vengono accreditate somme sottratta tramite phishing non comporta di per sé la responsabilità a titolo di frode informatica

Cassazione penale , sez. V , 08/05/2024 , n. 40295

Viola le direttive – quand’anche implicite, ma chiare – del datore di lavoro il dipendente che, pur in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto al titolare delle credenziali di accesso ad un sistema informatico aziendale, se le faccia rivelare per farvi ingresso senza averne specifica autorizzazione: essendo sufficiente a rendere manifeste tali direttive la stessa protezione dei dati mediante credenziali di accesso. Anche in caso di prescrizione del reato penale, è confermato il diritto della parte civile di vedersi risarcire i danni patiti per le correlate violazioni di indubbia natura civilistica. 

REATI INFORMATICI

T.A.R. , Roma , sez. IV , 24/01/2024 , n. 1393

Va esente da responsabilità – in relazione ai contenuti memorizzati da terzi sulla rete – il fornitore di servizi di hosting che non è a conoscenza delle attività illecite che avvengono tramite i propri servizi, sempre che, non appena conosciuti tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso, e ciò anche ove dotato di un sistema di controllo automatizzato non per il solo fatto che il software contempli l’astratta possibilità, in un numero limitato di casi, di sottoporre una singola inserzione a revisione umana, dovendo tale circostanza essere, al contrario, allegata e dimostrata in concreto per poter ritenere in giudizio che il provider si sia venuto a trovare in una condizione di effettiva conoscenza dell’inserzione illecita idonea a giustificare un addebito a suo carico a titolo di concorso nella commissione dell’altrui illecito.

Cassazione penale , sez. V , 14/07/2023 , n. 33285

Integra il delitto di falso in documento informatico pubblico l’inserimento di dati relativi al superamento di esami mai sostenuti in un sistema digitale universitario avente un carattere ausiliare rispetto all’archivio cartaceo, e cioè una funzione potenzialmente e provvisoriamente probatoria (fattispecie in cui è stata comunque affermata la prescrizione).

Cassazione penale , sez. un. , 29/02/2024 , n. 23756

Si applica l’art.270 c.p.c. per l’acquisizione dei risultati di intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera

Procedimento penale

Cassazione penale , sez. un. , 29/02/2024 , n. 23756

In materia di ordine europeo di indagine, l’acquisizione dei risultati di intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, ed effettuate su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini, non è disciplinata dall’ art. 234-bis c.p.p. , che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, trovando, invece, applicazione a tal fine la disciplina di cui all’ art. 270 c.p.p.

Cassazione penale , sez. un. , 29/02/2024 , n. 23755

In materia di ordine europeo di indagine, la trasmissione del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non rientra nell’ambito di applicazione dell’ art. 234-bis c.p.p. , che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, bensì nella disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli artt. 238 e 270 c.p.p. e 78 disp. att. c.p.p. (Fattispecie in tema di prove, costituite da messaggi scambiati su chat di gruppo mediante un sistema cifrato, già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione).

Cassazione penale , sez. V , 07/09/2021 , n. 42183

Sul delitto di installazione di apparecchiature per intercettare e quello di frode informatica

furto, rapina e delitti contro il patrimonio

Cassazione penale , sez. V , 07/09/2021 , n. 42183

In tema di reati informatici, il delitto di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche è assorbito in quello di frode informatica nel caso in cui, installato il dispositivo atto ad intercettare comunicazioni di dati, abbia luogo la captazione, in tal modo trasformandosi la condotta preparatoria e di pericolo, di cui al primo reato, nell’alterazione del funzionamento o, comunque, in un intervento illecito sul sistema informatico, che sono modalità realizzative tipiche della frode.