MORTE PEDONE BOLOGNA DANNO AVVOCATO ESPERTO
riconoscere il danno non patrimoniale, che dovrà tuttavia essere allegato e dimostrato in quanto si tratta di un danno non patrimoniale diverso e ulteriore rispetto alla sola sofferenza morale che non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti nello stile di vita
MORTE PEDONE BOLOGNA DANNO AVVOCATO ESPERTO
SOGGETTI | DA | A |
a ciascun genitore per la morte del figlio | 163.080,00 euro | 326.150,00 euro |
a ciascun figlio per la morte del genitore | 163.080,00 euro | 326.150,00 euro |
al coniuge o convivente o partner unito civilmente sopravvissuto | 163.080,00 euro | 326.150,00 euro |
al fratello per la morte del fratello | 23.600,00 euro | 141.620,00 euro |
al nonno per la morte del nipote | 23.600,00 euro | 141.620,00 euro |
In data 28/2/2016 YY, di anni 82, nell’attraversare la rotatoria di via (omissis) a (omissis), (Reggio Emilia), sulle strisce pedonali veniva investito dall’autovettura di proprietà di WW condotta da JJ, decedendo a seguito del violento impatto.
Ogni persona che abbia avuto un particolare rapporto affettivo il pedone morto può chiedere il risarcimento per il danno che ha subito. Ecco perché è sempre importante farsi assistere da un avvocato che può portare alla luce altre possibilità di risarcimento per il danneggiato e per i suoi cari.
Come è ovvio, però, il risarcimento non può essere uguale per tutti i parenti ma bisogna considerare tutte le circostanze del caso. I Giudici, nel corso degli anni, hanno limitato il numero delle persone che hanno diritto al risarcimento prevedendo lo stesso solo per gli ascendenti ed i discendenti in linea diretta anche di secondo grado (quando viene dimostrato uno stretto legame affettivo), i fratelli, il convivente more uxorio, i figli adottivi, il partner unito civilmente.
XX, cugina della vittima, citava in giudizio UnipolSai s.p.a. per ottenere il risarcimento del danno da perdita parentale, quantificato in € 116.400, esponendo le circostanze di fatto che avevano connotato la relazione con il cugino, che era stato considerato parte della famiglia della XX, per tutta la vita.
La Compagnia Assicuratrice, pur non avendo mai contestato la responsabilità esclusiva del proprio assicurato nella causazione del sinistro, negava la risarcibilità del danno allegato; dava atto, per altro, di aver corrisposto a XX in qualità di erede testamentaria, in fase precontenziosa, la somma di € 5.006,20 quale rimborso delle spese funerarie.
In esito al giudizio di primo grado, istruito con la audizione di numerosi testi, il Giudice, pur accertata la responsabilità esclusiva di JJ, conducente del veicolo “Mitsubishi L200” tg. (omissis), di proprietà di WW, nella causazione del sinistro occorso il 28.02.2016, in conseguenza del quale decedeva il sig. YY, respingeva la domanda, affermando che anche «..in mancanza di convivenza, è ben possibile riconoscere il danno non patrimoniale, che dovrà tuttavia essere allegato e dimostrato in quanto si tratta di un danno non patrimoniale diverso e ulteriore rispetto alla sola sofferenza morale che non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti nello stile di vita..», e che «..la prova può essere fornita anche con ricorso a meccanismi presuntivi, con riferimento a quanto ragionevolmente è riferibile alla realtà dei rapporti nonché alla gravità delle ricadute della condotta. Con riguardo ai detti meccanismi presuntivi è stato precisato (cfr. Cass. Cass. 11/11/2019 n. 2898) che può essere utilizzato, oltre alla qualità dei legami affettivi, il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (senza escludere aprioristicamente anche legami parentali lontani), la sopravvivenza di altri congiunti e l’età delle parti.».
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giampiero M. Fiore – Presidente
dott. Anna Maria Rossi – Consigliere Relatore
dott. Mariacolomba Giuliano – Consigliere
in esito alla odierna Camera di Consiglio,
udita la relazione della causa fatta dal Relatore
preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 907/2021 promossa da:
XX (c.f. omissis), con il patrocinio dell’avv. Mauro Intagliata
APPELLANTE
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (c.f. omissis), con il patrocinio dell’avv. Gianni Zambelli
APPELLATA
WW e JJ
APPELLATI contumaci
Avverso
“la sentenza 411 del 2021 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia“
CONCLUSIONI
L’appellante ha concluso come segue:
“Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, in accoglimento dell’appello, così provvedere:
Nel merito, in totale riforma e/o annullamento della sentenza di primo grado, per tutti i motivi sopra esposti, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, voglia l’Ill.ma Corte adita,
accertata e dichiarata
la responsabilità esclusiva di JJ, conducente del veicolo Mitsubishi L200 tg. (omissis), di proprietà di WW, nella causazione del sinistro occorso il 28.02.2016, in conseguenza del quale decedeva il sig. YY, dichiarare tenuti e
condannare
WW e JJ, rispettivamente proprietario e conducente del veicolo Mitsubishi L200 tg. (omissis), nonché UnipolSai Assicurazioni spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell’appellante, della somma che sarà ritenuta equa e/o di giustizia a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, subito dalla medesima, oltre rivalutazione ed interessi di legge dalla data del sinistro al saldo.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale.”.
L’appellata UnipolSai ha concluso come segue:
“Voglia l’On.le Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis:
– in via preliminare
dichiarare l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. non avendo il gravame alcuna ragionevole probabilità di essere accolto, posto che né le Tabelle di Milano né la giurisprudenza della S.C. riconoscono ai cugini non conviventi il diritto di poter ottenere il danno da lacerazione del rapporto parentale;
– respingere l’appello proposto da XX;
– confermare integralmente la sentenza n. 411/2021 emessa in data 30.03.2021 relativa al giudizio n. 2021/2019 RG Tribunale di Reggio Emilia;
– respingere le avversarie pretese in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 28/2/2016 YY, di anni 82, nell’attraversare la rotatoria di via (omissis) a (omissis), (Reggio Emilia), sulle strisce pedonali veniva investito dall’autovettura di proprietà di WW condotta da JJ, decedendo a seguito del violento impatto.
XX, cugina della vittima, citava in giudizio UnipolSai s.p.a. per ottenere il risarcimento del danno da perdita parentale, quantificato in € 116.400, esponendo le circostanze di fatto che avevano connotato la relazione con il cugino, che era stato considerato parte della famiglia della XX, per tutta la vita.
La Compagnia Assicuratrice, pur non avendo mai contestato la responsabilità esclusiva del proprio assicurato nella causazione del sinistro, negava la risarcibilità del danno allegato; dava atto, per altro, di aver corrisposto a XX in qualità di erede testamentaria, in fase precontenziosa, la somma di € 5.006,20 quale rimborso delle spese funerarie.
In esito al giudizio di primo grado, istruito con la audizione di numerosi testi, il Giudice, pur accertata la responsabilità esclusiva di JJ, conducente del veicolo “Mitsubishi L200” tg. (omissis), di proprietà di WW, nella causazione del sinistro occorso il 28.02.2016, in conseguenza del quale decedeva il sig. YY, respingeva la domanda, affermando che anche «..in mancanza di convivenza, è ben possibile riconoscere il danno non patrimoniale, che dovrà tuttavia essere allegato e dimostrato in quanto si tratta di un danno non patrimoniale diverso e ulteriore rispetto alla sola sofferenza morale che non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti nello stile di vita..», e che «..la prova può essere fornita anche con ricorso a meccanismi presuntivi, con riferimento a quanto ragionevolmente è riferibile alla realtà dei rapporti nonché alla gravità delle ricadute della condotta. Con riguardo ai detti meccanismi presuntivi è stato precisato (cfr. Cass. Cass. 11/11/2019 n. 2898) che può essere utilizzato, oltre alla qualità dei legami affettivi, il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (senza escludere aprioristicamente anche legami parentali lontani), la sopravvivenza di altri congiunti e l’età delle parti.».
Quindi con riferimento alla fattispecie concreta, come ricostruita all’esito della istruttoria, scrive: «Al momento del decesso YY aveva 82 anni e, non avendo moglie e figli, si appoggiava, anche sotto il profilo dell’accudimento materiale, alla famiglia della cugina. La prospettiva che deve essere valorizzata, tuttavia, non è quella della vittima ma quella dell’attrice, la quale – unitamente alla propria famiglia – si è presa cura negli anni dell’anziano cugino.
In altre parole, sia l’età delle parti che la presenza attiva e partecipe di altri congiunti (tutti i figli dell’attrice abitano nello stesso edificio) portano a ritenere che il danno da perdita parentale in capo a XX non possa essere riconosciuto. Infatti, l’istruttoria svolta ha dimostrato che l’attrice e la sua famiglia erano gli unici parenti di fiducia e di riferimento di YY, ma ciò non può certamente ritenersi valere in senso inverso: infatti, XX può contare sull’affetto e la vicinanza della propria famiglia (figli e nipoti) e l’età del congiunto deve essere tenuta in debito conto per valutare la ragionevole prospettiva di sopravvivenza.».
Avverso la decisione ha proposto appello XX, deducendo come unico motivo l’erronea e illogica motivazione della decisione, che pur avendo ritenuto provato un profondo vincolo affettivo tra la attrice e la vittima non aveva riconosciuto il danno da perdita parentale.
Anche in secondo grado si è costituita la Compagnia Assicuratrice, chiedendo la conferma della decisione.
La causa, senza ulteriore istruttoria è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate alla udienza del 7 marzo 2023, dopo il deposito di conclusionali e repliche.
***
L’appello, ad avviso della Corte, è fondato, atteso che la attrice ha fornito in primo grado la prova della sussistenza dei presupposti del danno da perdita parentale, seppure da commisurare alla effettiva dimensione della lesione, e quindi in misura significativamente ridotta, rispetto alla domanda.
Non vi è dubbio che la morte di un prossimo congiunto costituisce lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, quali sono gli affetti e le relazioni solidali interni alla famiglia; è anche consolidata la affermazione per cui se si tratta di un componente del nucleo familiare primario, e quindi coniuge, genitore, figlio o fratello l’esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l’id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite.
Pure è acquisito il principio per cui tale danno può essere liquidato anche a soggetti esterni al nucleo primario della famiglia, quando sia positivamente provata la effettività e consistenza della relazione, il ruolo assunto dal soggetto, pur estraneo alla famiglia nucleare, e il legame positivo con il superstite, vittima secondaria (Cass.24689 del 2020): in particolare è stato affermato che l’azione può essere proposta dal nipote per la perdita del nonno, o dello zio, e viceversa, non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l’art. 29 Cost., all’ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare” (Cass. 21230 del 2016, e 7743 del 2020, e, da ultimo, 26140 del 2023).
Dunque, il presupposto per il riconoscimento del danno da perdita parentale è la prova di un rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile e incisiva relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineità naturale, purché sia concretamente dimostrato un ruolo e una relazione di affetto concretizzati in una consuetudine di vita e di abitudini, che infonda nel danneggiato quel sentimento di calore e protezione tipico di un rapporto di stretta parentela, pur nelle varie forme in cui si esplica (vedi Cass. 24689 del 2020, 20835 del 2018).
Nel caso di specie, dalle prove assunte si è appreso che la signora XX, (che prima del matrimonio, dunque fino ai 21 anni di età, aveva vissuto insieme al cugino, secondo quanto allegato e non contestato), anche dopo il matrimonio aveva mantenuto una frequentazione costante con il cugino, che non si era mai sposato, e pur vivendo da solo, in un appartamento del tutto autonomo, partecipava alla vita della cugina e della sua famiglia, ricevendo assistenza, e offrendo a sua volta un contributo, affettivo e di aiuto nella conduzione della vita quotidiana.
Il cugino YY, infatti, in occasione delle feste e delle ricorrenze di famiglia veniva regolarmente invitato; quando aveva avuto necessità di cure, dopo operazioni o infortuni, aveva trascorso i giorni di convalescenza nella casa della cugina; veniva anche aiutato nella sua gestione personale, perché portava a casa della cugina la biancheria, ricevendola lavata e stirata; peraltro il cugino restituiva i favori, coltivando l’orto che aveva realizzato nel giardino della signora XX, e raccogliendo le verdure che le portava per l’uso di casa.
Si può dire, conclusivamente, che YY, pur essendo solo un cugino, aveva condiviso la vita della signora XX, come un fratello, dalla giovinezza alla tarda età, e aveva partecipato e condiviso gli affetti familiari, tanto che i figli di quest’ultima lo consideravano uno zio; non convince, al fine di escludere il diritto al risarcimento, la considerazione esplicitata dal primo giudice, secondo cui la attuale appellante offriva protezione, piuttosto che riceverla, dal più anziano cugino: la relazione affettiva, infatti conserva valore per entrambe le parti, quando si tratta di una rapporto naturale e sincero; può dirsi piuttosto che offrire aiuto e protezione ai propri cari (soprattutto quando il naturale invecchiamento indebolisce le forze, senza annullare la personalità, e quindi senza incidere in senso deteriore sulla relazione) è fonte di soddisfazione e riempie di significato la esistenza, cosicché la perdita della relazione comporta presuntivamente un pregiudizio.
Ne consegue, ad avviso della Corte, la necessità di prendere atto di questa peculiare situazione, e riconoscere che la perdita di questo affetto, stabile e consolidato, va ristorata.
Passando alla liquidazione del danno non patrimoniale, vanno applicati i principi dettati dalla Suprema Corte, che svolgendo la sua funzione nomofilattica, ha ricordato il dovere del giudice di merito, nell’esprimere un giudizio equitativo, di perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare (anche in ossequio al principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.) quella parità di trattamento di cui l’equità integrativa è espressione.
Proprio per assicurare uniformità di trattamento in situazioni analoghe e, quindi, giustizia e certezza del diritto la Suprema Corte (vedi, Cass.12408 del 2011, non contraddetta in seguito) prendendo atto della diffusissima applicazione dei valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano, ha indicato tali parametri come il valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento, da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l’entità.
Nel diritto vivente quindi è doverosa la considerazione e applicazione delle tabelle di Milano per la liquidazione del danno biologico, salva la facoltà del giudice di discostarsene, in presenza di circostanze specifiche, dedotte in motivazione.
Si è osservato, di recente, che le tabelle milanesi per il danno da perdita parentale (diversamente da quanto avviene da molti anni per il danno biologico, in cui è articolato in dettaglio il valore del punto variabile, il che ha consentito di pervenire appunto ad una elevata uniformità su base nazionale) indicavano solo una vasta forbice, tra un minimo e un massimo, fornendo al giudice alcuni criteri generali per orientare la determinazione, senza tuttavia garantire in tal modo una uniformità di liquidazione, su base nazionale.
Attesa tale ampia discrezionalità, la Cassazione, a partire dalla sentenza n.10579 del 2021, ha espresso una preferenza per il metodo di determinazione del danno da perdita parentale elaborato dal Tribunale di Roma, e l’Osservatorio presso il Tribunale di Milano ha colto il suggerimento riformulando, con modalità più stringenti, i parametri per la liquidazione del danno da perdita parentale, nel giugno 2022.
Dunque attualmente in applicazione dei principi dettati dalla Suprema Corte (Cass. Ord. n. 37009 del 2022), è possibile e opportuno fare ricorso alle nuove tabelle di Milano integrate a punti (edizione 2022) ove è previsto un punteggio per ognuno dei parametri corrispondenti all’età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, circostanze che non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé, ma integrano tutte elementi che rivelano — secondo le massime di comune esperienza (vedi Cass. 25164/2020) — l’esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente.
In particolare, le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e quindi possono formare oggetto di prova anche documentale; la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti c.d. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti c.d. “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) potendo comunque essere provata anche con presunzioni.
Nel caso di specie tenuto conto della peculiarità della situazione, e quindi della estraneità di YY al nucleo familiare primario, pare opportuno applicare i parametri elaborati per la perdita di un fratello, con i dovuti adattamenti, e con una successiva riduzione: in primo luogo si sommano quindi i punti da attribuire per le condizioni oggettive riscontrabili, ossia le età della vittima primaria e secondaria, (4 + 10); non vi era convivenza, e non può tenersi conto del punteggio per i superstiti, atteso che manca il presupposto, consistente nella appartenenza allo stesso nucleo familiare.
Le tabelle milanesi prevedono poi un ulteriore valore-punto, da scegliere tra 1 e 30, tenendo conto della qualità ed intensità della relazione, e di altre circostanze specifiche, che rendano particolarmente doloroso e penoso il lutto, tra cui può porsi, ad esempio, la condizione di solitudine e isolamento del superstite, ovvero la prolungata sofferenza ed agonia patita dalla vittima, con il conseguente patimento riflesso sul superstite.
Nella fattispecie, in difetto di elementi oggetto di doverosa considerazione dedotti dalla attrice, da una parte, e tenuto conto del fatto che la signora XX gode della vicinanza dei figli, e la vittima primaria non pare avere sofferto lungamente, il punteggio da aggiungere si stima in 10 punti, divenendo di complessivi 24 punti, che moltiplicati per il valore del punto (di €. 1.461,20) danno il risultato di €. 35.068,00.
Tenuto conto che non si tratta di un fratello si applica una ulteriore prudenziale riduzione, del 30 % pervenendo a liquidare la somma di €. 24.547,00, che devalutata dalla data di approvazione delle tabelle milanesi al fatto, e rivalutata ad oggi, con la applicazione degli interessi sulla somma annualmente rivalutata, diviene di € 27.918,00.
Sulla somma debbono applicarsi, dalla data della decisione al saldo, gli interessi legali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in parziale accoglimento dell’appello, e riforma della sentenza 411 del 2021 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia,
– dichiara tenuti e condanna WW e JJ, rispettivamente proprietario e conducente del veicolo “Mitsubishi L200” tg. (omissis), nonché UnipolSai Assicurazioni spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell’appellante, della somma di € 27.918,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, oltre interessi legali ex art.1284 1° comma cc, dalla sentenza al saldo;
– dichiara tenuti e condanna i medesimi, in solido, a rifondere alla attrice le spese dei due gradi di giudizio che si liquidano rispettivamente in €. 5.000,00, e in €. 6.000,00, per compensi di primo e di secondo grado, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, e oltre agli esborsi per contributo unificato.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2024
Il Consigliere rel. estensore
dott. Anna Maria Rossi
Il Presidente
dott. Giampiero M. Fiore
Alto Reno Terme pedone investito risarcimento ,morte pedone danno ai parenti famigliari, morte pedone avvocato esperto risarcimento |
Anzola dell’Emilia pedone investito risarcimento ,morte pedone danno ai parenti famigliari, morte pedone avvocato esperto risarcimento |
Argelato pedone investito risarcimento ,morte pedone danno ai parenti famigliari, morte pedone avvocato esperto risarcimento |
Baricella pedone investito risarcimento ,morte pedone danno ai parenti famigliari, morte pedone avvocato esperto risarcimento |
Bentivoglio pedone investito risarcimento ,morte pedone danno ai parenti famigliari, morte pedone avvocato esperto risarcimento |
BOLOGNA pedone investito risarcimento ,morte pedone danno ai parenti famigliari, morte pedone avvocato esperto risarcimento |
Borgo Tossignano pedone investito risarcimento ,morte pedone danno ai parenti famigliari, morte pedone avvocato esperto risarcimento |
Budrio pedone investito risarcimento ,morte pedone danno ai parenti famigliari, morte pedone avvocato esperto risarcimento |
Calderara di Reno pedone investito risarcimento ,morte pedone danno ai parenti famigliari, morte pedone avvocato esperto risarcimento |
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Castel d’Aiano pedone investito risarcimento ,morte pedone danno ai parenti famigliari, morte pedone avvocato esperto risarcimento |
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Castel Guelfo di B. pedone investito risarcimento ,morte pedone danno ai parenti famigliari, morte pedone avvocato esperto risarcimento |
Castel Maggiore pedone investito risarcimento ,morte pedone danno ai parenti famigliari, morte pedone avvocato esperto risarcimento |
Castel San Pietro Terme |
Castello d’Argile pedone investito risarcimento ,morte pedone danno ai parenti famigliari, morte pedone avvocato esperto risarcimento |
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Sala Bolognese pedone investito risarcimento ,morte pedone danno ai parenti famigliari, morte pedone avvocato esperto risarcimento |
San Benedetto Val di S. pedone investito risarcimento ,morte pedone danno ai parenti famigliari, morte pedone avvocato esperto risarcimento |
San Giorgio di Piano |
San Giovanni in P. pedone investito risarcimento ,morte pedone danno ai parenti famigliari, morte pedone avvocato esperto risarci pedone investito risarcimento ,morte pedone danno ai parenti famigliari, morte pedone avvocato esperto risarcimento mento |
San Lazzaro di Savena pedone investito risarcimento ,morte pedone danno ai parenti famigliari, morte pedone avvocato esperto risarcimento |
San Pietro in Casale pedone investito risarcimento ,morte pedone danno ai parenti famigliari, morte pedone avvocato esperto risarcimento |
Sant’Agata Bolognese pedone investito risarcimento ,morte pedone danno ai parenti famigliari, morte pedone avvocato esperto risarcimento |
Sasso Marconi pedone investito risarcimento ,morte pedone danno ai parenti famigliari, morte pedone avvocato esperto risarcimento |
Valsamoggia pedone investito risarcimento ,morte pedone danno ai parenti famigliari, morte pedone avvocato esperto risarcimento |
Vergato pedone investito risarcimento ,morte pedone danno ai parenti famigliari, morte pedone avvocato esperto risarcimento |
Zola Predosa pedone investito risarcimento ,morte pedone danno ai parenti famigliari, morte pedone avvocato esperto risarcimento |