ART 574 BIS CODICE PENALE Cass. 31927/19)

 

 

ART 574 BIS CODICE PENALE Cass. 31927/19)

‘elemento specializzante dell’art. 574 bis c.p. rispetto alla figura di reato di riferimento di sottrazione di persone incapaci (art. 574 c.p.) è costituito dal trasferimento o dal trattenimento del minore all’estero (Sez. 6, sent. n. 17679 del 31/03/2016, K., Rv. 267315), ma tale elemento oggettivo ricorre pienamente nella fattispecie in esame nei termini prima indicati e comporta come tale l’infondatezza della deduzione difensiva di violazione dell’art. 521 c.p.p..

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale(1).

Cass. pen. n. 28772/2020

Integrano modalità alternative di commissione del delitto di cui all’art. 574-bis cod. pen. le condotte di “abductio” e di trattenimento del minore al di fuori del territorio dello Stato, che determinino impedimento all’esercizio della responsabilità genitoriale. (In motivazione la Corte ha escluso che violi il principio di corrispondenza tra la condanna e l’accusa la sentenza che, a fronte della contestazione del reato in forma istantanea, incentrata sul momento della sottrazione del minore, tenga conto anche del successivo periodo di trattenimento dello stesso all’estero, nella specie valorizzato ai fini dell’intensità del dolo e della gravità della condotta).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 28772 del 16 settembre 2020)

Cass. pen. n. 29672/2020

In tema di sottrazione e trattenimento di minore all’estero, la pena accessoria della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 574-bis, comma terzo, cod. pen. da parte della Corte costituzionale con sent. n. 102 del 2020, non consegue automaticamente alla condanna, ma postula la valutazione del giudice, che deve tenere conto, ai fini sia della irrogazione che della durata, dell’evoluzione successiva delle relazioni tra il minore e il genitore autore del reato e dei provvedimenti eventualmente adottati in sede civile, in funzione dell’esigenza di ricerca della soluzione ottimale per il minore.

In tema di reati contro la famiglia, integra il delitto previsto dall’art. 574-bis cod. pen. la condotta del genitore che porti con sé all’estero il figlio minore senza il consenso del coniuge, impedendo a quest’ultimo l’esercizio delle prerogative genitoriali, anche qualora il trattenimento all’estero sia di breve periodo. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il decorso di un tempo rilevante non rientra tra gli elementi oggettivi del reato, ma costituisce elemento caratterizzante la diversa fattispecie di cui all’art. 574 cod. pen.).

La competenza per territorio, per il reato di cui all’art. 574-bis cod. pen., si radica nel luogo di residenza abituale del minore al momento dell’indebito trasferimento o trattenimento all’estero, poiché in tale luogo si realizza l’offesa tipica, consistente nell’impedimento dell’esercizio delle prerogative genitoriali nonché nella preclusione per il figlio di mantenere la comunanza di vita con i genitori. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la competenza si radicasse nel luogo, diverso da quello di residenza della minore, in cui la stessa si incontrava con l’imputato, per essere di lì condotta in Albania).

In tema di sottrazione e trattenimento di minore all’estero, sussiste la giurisdizione italiana nel caso di condotta di trattenimento commessa interamente all’estero solo a condizione che la residenza abituale del minore, precedentemente concordata dai genitori, fosse in Italia, sicché questo è il luogo in cui si consuma l’offesa derivante dalla illecita condotta consistente nell’impedimento al genitore di continuare a soddisfare le esigenze fondamentali del figlio e di mantenere con questi la stabilità di rapporto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto il difetto di giurisdizione relativamente ad un caso in cui la madre, dopo aver condiviso la decisione del marito di trasferirsi in via definitiva ed aver trascorso un anno di permanenza all’estero, aveva deciso di far rientro in Italia con i figli, vedendosi tuttavia negare per questi ultimi il consenso del marito).

Minore portato all’estero per un mese senza consenso dell’altro genitore: è reato (Cass. 31927/19)

Il reato di sottrazione e trattenimento di minore all’estero è un reato di evento rappresentato dallo impedimento dell’esercizio delle prerogative genitoriali per effetto della condotta illecita di conduzione all’estero.

SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

(ud. 19/06/2019) 18-07-2019, n. 31927

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente –

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere –

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere –

Dott. VILLONI Orlando – rel. Consigliere –

Dott. APRILE Ercole – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.F., n. in (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 226/18 Corte d’Appello di Trento del 11/07/2018;

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato; udita la relazione del consigliere, Dott. O. Villoni;

sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Orsi L., che ha concluso per l’inammissibilità.

Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata e in accoglimento degli appelli proposti dal Procuratore Generale distrettuale e dalla parte civile B.F.E. avverso la pronuncia assolutoria di primo grado, la Corte di Appello di Trento, ha dichiarato la responsabilità di S.F. in ordine al reato di cui all’art. 574 bis c.p., condannandolo alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, oltre alle statuizioni in favore della stessa parte civile.

Il ribaltamento dell’esito del giudizio di primo grado è avvenuto attraverso una diversa valutazione in ordine all’attendibilità della parte civile ed alla credibilità delle dichiarazioni dalla medesima rese, come ribadite anche in sede di esame ex art. 603 c.p.p., comma 3 bis dinanzi al giudice di appello.

  1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che deduce due motivi di censura.

Con un primo motivo deduce inosservanza od erronea applicazione delle legge penale per errata valutazione dei presupposti della condotta e violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza di condanna.

Il ricorrente evidenzia che il capo d’imputazione contempla una condotta di sottrazione rilevante ex art. 574 bis c.p. consistente nell’avere condotto la figlia minore S.Y. all’estero e presumibilmente in (OMISSIS), partendo dalla città di Trento, senza il consenso della madre, in data antecedente e prossima al 30 aprile 2014.

Dall’istruttoria dibattimentale si evince, tuttavia, chiaramente che la condanna è stata pronunciata per avere l’imputato ricondotto la minore in Italia sottraendola alla madre, anch’essa in Marocco in quel periodo, e per averla riportata in Marocco la settimana dopo.

Ora uno degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 574 bis è, infatti, quello di avere condotto il minore all’estero, ma l’Italia non può essere definito tale, poichè era il Paese di residenza dell’intero nucleo familiare.

Quanto al viaggio di ritorno in Marocco, difetta l’altro requisito del decorso di un tempo rilevante, avendo anzi l’imputato cercato di riconsegnare la minore alla madre, a sua volta inopinatamente allontanatasi dal Marocco.

Con un secondo motivo deduce vizi congiunti di motivazione e travisamento della prova testimoniale in relazione alla ritenuta credibilità oggettiva e soggettiva della parte offesa.

Motivi della decisione

  1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
  2. Dalla sentenza impugnata, che fa leva soprattutto sulle dichiarazioni, ritenute credibili, della parte civile, risulta che dopo che il nucleo familiare composto dal ricorrente, dalla moglie e dalla figlia minore si era recata in Marocco per una visita ai parenti, il primo tornò improvvisamente in Italia senza darne notizia alla consorte, portando con sè la figlia.

La B. riuscì a rientrare in Italia il 17/04/2014, scoprendo che il marito era nel frattempo rientrato in Marocco portando nuovamente con sè la minore, talchè il successivo 30 aprile si decideva a presentare denuncia di sottrazione, da cui l’indicazione di tale data nel capo d’imputazione.

La sentenza aggiunge, tuttavia, che all’anagrafe italiana la minore risultava emigrata il 18 maggio, in apparente contrasto con la formale imputazione, ma su tale punto il ricorrente non formula alcuna deduzione.

Quel che occorre stabilire, in funzione della espressa deduzione di difensiva di violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza di condanna, è pertanto la rilevanza dell’improvviso viaggio di rientro dal Marocco in Italia dell’imputato, su cui la Corte territoriale si è indubbiamente diffusa.

Il Collegio reputa che la menzione da parte della Corte di merito sia stata semplicemente funzionale alla ricostruzione della complessiva condotta ascritta all’imputato, dal momento che la frazione rilevante ai fini e per gli effetti dell’art. 574 bis c.p. è quella contrassegnata dal rientro in Marocco senza darne notizia alcuna alla madre della minore, che per l’appunto preoccupata si induceva alfine a sporgere denuncia il 30 aprile 2014.

E’ nel giusto, infatti, il ricorrente quando ricorda che l‘elemento specializzante dell’art. 574 bis c.p. rispetto alla figura di reato di riferimento di sottrazione di persone incapaci (art. 574 c.p.) è costituito dal trasferimento o dal trattenimento del minore all’estero (Sez. 6, sent. n. 17679 del 31/03/2016, K., Rv. 267315), ma tale elemento oggettivo ricorre pienamente nella fattispecie in esame nei termini prima indicati e comporta come tale l’infondatezza della deduzione difensiva di violazione dell’art. 521 c.p.p..

Il ricorrente sostiene anche che essendo egli ritornato in Marocco il 01/04/2014 (pag. 5 ricorso) non sarebbe in realtà trascorso un periodo di tempo rilevante perchè possa considerarsi integrato il reato.

Il Collegio rileva che il decorso di un tempo rilevante non rientra tra gli elementi oggettivi del reato di cui all’art. 574 bis c.p., tant’è che la citazione giurisprudenziale di cui al ricorso riguarda la diversa figura di cui all’art. 574 c.p..

Il reato di sottrazione e trattenimento di minore all’estero è, anzi, un reato di evento rappresentato dallo “impedimento dell’esercizio delle prerogative genito-riali per effetto della condotta illecita” di conduzione all’estero (Sez. 6, sent. n. 7777 del 14/12/2017, dep. 2018, R., Rv. 272722).

In ogni caso, il decorso di un mese tra il rientro della parte offesa in Italia (01/04/2014) e la verifica dell’assenza della minore fino alla data di presentazione della denuncia (30/04/2014) pare certamente rilevante per una madre ignara della sorte della figlia in tenera età..

  1. Improponibile risulta, infine, il secondo motivo di ricorso, che all’evidenza riguarda le valutazioni di stretto merito concernenti la prova testimoniale acquisita previa rinnovazione dell’istruttoria in appello, consistente nelle dichiarazioni della parte offesa.
  2. Al rigetto dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019