SOTTRAZIONE DI MINORI DIVORZIO SEPARAZIONE ART 574 CP
DIFESA AVVOCATO ESPERTO TRIBUNALE BOLOGNA TRIBUNALE FORLI TRIBUNALE ROVIGO, TRIBUNALE FERRARA, TRIBUNALE PADOVA, TRIBUNALE RIMINI, TRIBUNALE ANCONA , TRIBUNALE FIRENZE, TRIBUNALE TREVISO, TRIBUNALE PAVIA, TRIBUNALE BRESCIA, CORTE APPELLO BOLOGNA, CORTE APPELLO VENEZIA, CORTE APPELLO ANCONA ,CORTE APPELLO MILANO, CORTE APPELLO FIRENZE CORTE APPELLO BRESCIA
Integra gli estremi del delitto di cui all’art. 574 c.p. (sottrazione di persone incapaci), e non quelli di cui all’art. 605 stesso codice (sequestro di persona), il fatto di chi sottrae un minore degli anni quattordici al genitore — nella specie di un neonato alla madre — mediante rapimento. Infatti, il concetto di libertà personale, di cui all’art. 605 citato, deve essere interpretato come libertà di locomozione, libertà fisica, di movimento in uno spazio fisico, non come diritto di vivere in un certo ambiente, di realizzare la propria personalità nell’habitat naturale: tale diritto trova tutela nell’art. 574 c.p., che punisce un reato appartenente alla categoria dei delitti contro la famiglia, da considerarsi plurioffensivo, in quanto lede non soltanto il diritto di chi esercita la potestà (che è potere-dovere) del genitore, ma altresì quello del figlio a «vivere nell’habitat naturale» secondo le indicazioni e determinazioni del genitore stesso.
ù Il delitto di sequestro di persona può concorrere con quello di sottrazione d’incapaci, a condizione, però, che, trattandosi di fatto commesso nei confronti di minore infraquattordicenne, possa in concreto affermarsi che si sia in presenza di una limitazione della libertà del minore rispetto alla quale quest’ultimo, avendo acquistato una sufficiente capacità di esprimersi, abbia verbalmente o in altro modo manifestato il proprio dissenso. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto, senza verificare la sussistenza della predetta condizione, la configurabilità del reato di sequestro di persona, in concorso con quello di sottrazione d’incapace, in un caso in cui il sequestrato sarebbe stato un bambino di soli 18 mesi d’età, sottratto dal padre alla madre da cui viveva separato ).
È configurabile il concorso formale tra il reato di sottrazione di minori, previsto dall’art. 574 c.p., e quello di elusione di provvedimenti del giudice concernenti l’affidamento di minori, attesa la differenza dei rispettivi elementi strutturali che esclude il rapporto di specialità, dal momento che la prima delle suindicate fattispecie, mirando a tutelare il legame fra minore e genitore, si incentra sulla cesura di tale legame che si realizza mediante la sottrazione, mentre l’altra ha il suo «accento» sulla elusione del provvedimento del giudice.
Non vi è concorso tra il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e quello di sottrazione di persone incapaci, puniti rispettivamente dagli artt. 388 e 574 c.p., quando l’agente disattende un ordine del giudice avente ad oggetto esclusivo la consegna di un minore a persona che su di lui eserciti la potestà di genitore, poiché il reato di sottrazione è assorbito in tal caso da quello di mancata esecuzione del provvedimento giudiziale.
La sottrazione di minori, conosciuta anche come sottrazione internazionale di minori, è un fenomeno giuridico e sociale in cui un genitore o un tutore legale porta un bambino via dal suo ambiente abituale, senza il consenso dell’altro genitore o senza un’autorizzazione legale appropriata. Questa pratica può avere gravi conseguenze legali e psicologiche per il minore e per i genitori coinvolti.
Principali Aspetti della Sottrazione di Minori:
Leggi Nazionali e Internazionali: Esistono leggi specifiche per prevenire e affrontare la sottrazione di minori. A livello internazionale, la Convenzione dell’Aia del 1980 sulla sottrazione internazionale di minori è un trattato che mira a garantire il ritorno immediato dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in un altro Stato contraente.
Cause Comuni:
Conflitti Familiari: Disaccordi tra genitori, separazioni o divorzi.
Protezione del Minore: Un genitore può sentire il bisogno di proteggere il figlio da abusi o situazioni pericolose.
Motivi Culturali o Religiosi: Differenze culturali o religiose possono portare un genitore a portare il bambino in un luogo che ritiene più adatto.
Conseguenze Legali: La sottrazione di minori è un reato in molti paesi e può comportare gravi conseguenze legali per il genitore che sottrae il bambino, tra cui:
Procedimenti penali.
Perdite di diritti di custodia.
Sanzioni civili.
Procedure di Ritorno: Quando un bambino è stato illecitamente sottratto e portato in un altro paese, il genitore rimasto può avviare procedure legali per il ritorno del minore. Queste procedure possono includere:
Ricorso alle autorità centrali previste dalla Convenzione dell’Aia.
Azioni legali nei tribunali del paese in cui il bambino è stato portato.
Supporto e Risorse:
Assistenza Legale: È fondamentale rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto familiare e internazionale per gestire correttamente le procedure legali.
Organizzazioni di Supporto: Esistono organizzazioni che forniscono supporto alle famiglie colpite dalla sottrazione di minori, come l’Autorità Centrale Italiana e il Centro Nazionale per i Minori Scomparsi e Sfruttati.
Psicologia e Counseling: Il supporto psicologico è cruciale per i bambini coinvolti nella sottrazione, così come per i genitori, per affrontare il trauma e le emozioni derivanti dalla situazione.
Prevenzione:
Accordi Preventivi: È possibile stipulare accordi legali chiari durante la separazione o il divorzio che definiscono i diritti di custodia e di visita.
Educazione e Consapevolezza: Informare i genitori sui rischi e le conseguenze legali della sottrazione di minori può aiutare a prevenire tali situazioni.
La sottrazione di minori è una questione complessa che richiede una comprensione approfondita delle leggi e delle procedure internazionali, oltre a una gestione sensibile degli aspetti emotivi e psicologici coinvolti.
Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale(1), al tutore [346], o al curatore [424], o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale(1), del tutore o del curatore [120], con la reclusione da uno a tre anni.
Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio(2).
Si applicano le disposizioni degli articoli [525] e [544] [c.p.p. 689](3).
Ai fini della configurazione del reato in esame è sufficiente che sussista, in capo all’agente, il dolo generico, quale volontà di sottrarre o trattenere un minore o un infermo di mente, con la consapevolezza di agire senza il consenso o contro la volontà del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore, del curatore o di chi ne abbia la custodia o la vigilanza, e, nel caso di cui al secondo comma, anche senza il consenso del minore che abbia compiuto quattordici anni. In quest’ultima ipotesi è, altresì, richiesto che il soggetto attivo non abbia agito per un fine di libidine o di matrimonio.
In tema di reati contro la famiglia, integra il delitto previsto dall’art. 574-bis cod. pen. la condotta del genitore che porti con sé all’estero il figlio minore senza il consenso del coniuge, impedendo a quest’ultimo l’esercizio delle prerogative genitoriali, anche qualora il trattenimento all’estero sia di breve periodo. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il decorso di un tempo rilevante non rientra tra gli elementi oggettivi del reato, ma costituisce elemento caratterizzante la diversa fattispecie di cui all’art. 574 cod. pen.).
Integra il reato di cui all’art. 574 cod. pen. la condotta di un genitore che, contro la volontà dell’altro, sottragga a quest’ultimo il figlio per un periodo di tempo significativo, impedendo l’altrui esercizio della potestà genitoriale e allontanando il minore dall’ambiente d’abituale dimora. (Fattispecie relativa alla sottrazione di minore da parte della madre che portava la figlia per un periodo di circa quindici giorni in una località ignota al padre, affidatario in via esclusiva, interrompendo ogni contatto tra quest’ultimo e la figlia).
È configurabile il tentativo nel delitto di sottrazione di incapaci a condizione che gli atti compiuti siano idonei a creare una situazione di pericolo attuale di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice. (Fattispecie in cui l’agente, presentatosi presso una scuola elementare, aveva chiesto con insistenza la consegna di un minore, asserendo falsamente di essere stato incaricato dai genitori impossibilitati a provvedervi e non era riuscito nel suo intento per l’opposizione della insegnante).
Il rifiuto di consegna di un minore da parte di uno dei genitori – o di colui che per conto di questi esercita la potestà (nella specie, la nonna) – all’altro, non integra il reato di sottrazione di persona incapace se il trattenimento del minore sia stato limitato a poche ore.
È integrata la fattispecie di sequestro di persona a scopo di estorsione, e non quella di cui all’art. 574 c.p., qualora, mediante una “abductio” o una ritenzione violenta o fraudolenta, “l’infans” o “l’amens” siano sottratti alla custodia o vigilanza del legale rappresentante e sottoposti ad uno stato di cattività, allo scopo di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. (Nella specie, la S.C. ha configurato il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di un bambino di cinque mesi, rilevando che l’art. 630 c.p. è diretto a preservare la libertà personale del soggetto la cui inviolabilità è stabilita dall’art. 13 Cost., mentre il delitto previsto dall’art. 574 c.p. risulta introdotto dall’ordinamento al solo fine di tutelare la potestà genitoriale, come è dimostrato dalla sua collocazione normativa).
La condotta di uno dei genitori integra il reato di cui all’art. 574 c.p. qualora, contro la volontà dell’altro, egli sottragga il figlio per un periodo di tempo rilevante, impedendo l’altrui esercizio della potestà genitoriale e allontanando il minore dall’ambiente d’abituale dimora.
L’art. 574 c.p. configura un reato contro la famiglia, plurioffensivo in quanto lede non soltanto il diritto di chi esercita la patria potestà, ma anche quello del figlio a vivere secondo le indicazioni e determinazioni del genitore stesso. Ed infatti il reato si commette anche disponendo del minore in contrasto con l’autorità di chi esercita la potestà di genitore su di lui e con i connessi poteri di custodia e di vigilanza, conducendolo o trattenendolo in luogo non autorizzato, senza il consenso, espresso o tacito, dei genitori. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurarsi il reato nella condotta dell’imputato che, del tutto sconosciuto al bambino ed ai suoi genitori, lo aveva prelevato dal luogo in cui questi ultimi lo avevano mandato insieme con il fratello conducendo con sè sulla propria autovettura, sia pure con lo scopo di offrirgli un gelato, e ritenendo che ciò sia avvenuto senza il consenso quantomeno presunto dei genitori).
Le norme di cui agli artt. 388 e 574 c.p., che prevedono rispettivamente il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e quello di sottrazione di persona incapace non danno luogo ad un concorso di norme governato dal principio di specialità (art. 15 c.p.), tutelando le suddette fattispecie obiettività giuridiche diverse, che si realizzano congiuntamente quando con la stessa condotta vengono violate entrambe le norme.
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