SEQUESTRO COMPUTER E CELLULARI BOLOGNA PENALE AVVOCATO PENALISTA SERGIO ARMAROLI
Cass., SS.UU., 20 luglio 2017, n. 40963 offre una sintetica ed assai pertinente definizione giurisprudenziale di “ sistema informatico “ . Esso è costituito “ dalle componenti hardware e software, le prime rappresentate, secondo la comune definizione, dal complesso di elementi fisici non modificabili ( circuiti, unità di memoria, parti meccaniche [ e disco rigido ] ), cui si aggiungono le periferiche d’ ingresso ( tastiera e scanner ) ed altri componenti comuni ( modem, masterizzatore e cavi ); e le seconde costituite, sempre secondo la comune accezione, dall’ insieme di istruzioni e procedure necessarie per il funzionamento stesso della macchina ( software di base ) o per farle eseguire determinate attività ( software applicativo ) e costituiti da programmi o da dati memorizzati su specifici supporti “.
- Per determinati reati l’autorità giudiziaria puo’ sequestrare computer e cellulari dell’indagato : reati quali stalking, pedopornografia, ecce cc..
- Spesso sono sequestri probatori, cioè si suppone che vi siano elementi di prova dei reati contestati : immagini ,mail , messaggi ecc ecc.
- il decreto di sequestro probatorio, al pari del decreto di convalida, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti(Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 – 01).
Il sequestro del dispositivo (cellulare,tablet, smartphone, computer ect) acquisizione di copia integrale (cd. Copia forense) della messaggistica e restituzione del dispositivo: finalizzato alla acquisizione di dati trasmessi telematicamente (chat, e- mail, sms, mms) e successiva restituzione all’avente diritto – princìpi di temporaneità, proporzionalità adeguatezza.
Corte di Cassazione
sez. I Penale, sentenza 10 novembre 2020 – 15 febbraio 2021, n. 5846
Presidente Iasillo – Relatore Siani
Ritenuto in fatto
- Con il provvedimento in epigrafe, reso il 5 giugno 2020, il Tribunale per i minorenni di Palermo – decidendo sulla richiesta di riesame proposta dal difensore di C.D.G. avverso il provvedimento emesso il 4 maggio 2020 dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale con cui era stato convalidato il sequestro probatorio dello smartphone, marca Samsung, di colore blu, con codice di sblocco 0789, utilizzato dal suddetto C. , operato di iniziativa dalla Polizia giudiziaria il 30 aprile 2020 – ha confermato il provvedimento impugnato.
Il Tribunale – premesso che il 29 aprile 2020 in Canicattì erano stati appiccati incendi a sei autovetture e al portone di ingresso di un immobile, che le indagini di polizia avevano condotto all’individuazione nelle sagome dei due soggetti che avevano appiccato alcuni degli incendi in C.D.G. , minorenne, e nel di lui padre, C.L. , che il successivo 30 aprile quest’ultimo, interrogato, aveva ammesso i fatti segnalando che egli, nel relativo frangente, era ubriaco, che nel corso della perquisizione dello stesso 30 aprile la polizia giudiziaria aveva sequestrato i capi di abbigliamento effigiati nelle immagini esaminate e il telefono cellulare di C.D.G. su cui era presente la registrazione di un filmato video effigiante C.L. con indosso gli stessi capi di abbigliamento e che il P.m., con Decreto del 4 maggio 2020, aveva convalidato la perquisizione e il sequestro spiegando, in particolare, che il sequestro aveva avuto ad oggetto cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti – ha ritenuto doversi confermare il provvedimento di convalida.
- Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di C.D.G. chiedendone l’annullamento sulla scorta di un unico motivo con cui lamenta la violazione degli artt. 354 e 355 c.p.p., nonché la manifesta illogicità e carenza della relativa motivazione.
Secondo la difesa, la motivazione data nella convalida non era semplicemente succinta, ma si era risolta nell’esposizione di clausole di stile, giacché il provvedimento aveva impedito di comprendere quale fosse stato il ragionamento seguito per la relativa emanazione.
Inoltre – denuncia il ricorrente – il Tribunale non ha speso una sola parola circa l’omessa effettuazione di un intervento sul bene sequestrato onde estrarne i dati di interesse probatorio e restituire l’apparecchio cellulare in tempi brevi e non in tempi lunghi, così da evitarne l’obsolescenza tecnologica, questione pure posta con la richiesta di riesame con deduzioni argomentate.
- Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, siccome strutturalmente inidoneo a contrastare l’ordinanza impugnata.
Considerato in diritto
- Il ricorso è inammissibile.
- Alle notazioni anticipate in narrativa appare opportuno aggiungere il rilievo secondo cui i giudici del riesame hanno osservato che la convalida risultava ampiamente giustificata, sia sulla base del quadro indiziario, costituito fra l’altro dalle videoregistrazioni, sia sotto il profilo delle esigenze probatorie richieste dall’art. 354 c.p.p., essendo stati indicati in esso la contestazione del reato, la data e il luogo della relativa commissione, la succinta spiegazione delle finalità probatorie e il richiamo dei verbali degli atti di riferimento, ossia la perquisizione e il sequestro.
Quanto, in particolare, al sequestro del telefono cellulare – ha sottolineato il Tribunale – la sua apprensione si era rivelata necessaria per l’accertamento dei fatti, essendo stato proprio l’indagato, nel corso della perquisizione, a mostrare agli operanti la registrazione effettuata lo stesso 29 aprile 2020 con lo smartphone, ritraente il padre che indossava i succitati capi di abbigliamento: la convalida risultava aver fornito, quindi, indicazioni ampiamente sufficienti a garantire l’esercizio dei diritti di difesa e ad assicurare il controllo giudiziale, considerata l’eloquenza dei fatti e la fase delle indagini, connotata da particolare urgenza.
Il Tribunale ha inoltre specificato che, in ordine alla verifica della proporzionalità del vincolo cautelare, il Pubblico ministero, in data 29 maggio 2020, aveva disposto che la Polizia giudiziaria eseguisse le operazioni di estrapolazione del video in oggetto, con l’eventuale avviso all’indagato nell’ipotesi di accertamento ex art. 360 c.p.p., operazioni al termine delle quali poteva presumersi che le finalità probatorie del sequestro risultassero esaurite, con la conseguente restituzione del bene all’avente diritto.
- Si desume dall’analisi delle richiamate notazioni il Tribunale ha spiegato in modo adeguato la ragione per la quale dal provvedimento di convalida, contenente una motivazione concisa ma efficace, dunque effettiva e non apparente, da cui emergeva la dimostrazione la pertinenza al reato dello smartphone di cui si tratta.
Sotto questo profilo non sussiste, quindi, la lamentata violazione di legge.
Si muove, in ogni caso, dal principio di diritto – affermato anche dalla Corte di legittimità nella più autorevole composizione – secondo cui il decreto di sequestro probatorio, al pari del decreto di convalida, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 – 01).
Una volta assicurata tale, pur concisa ma precisa, base giustificativa, per la legittimità dei provvedimenti in materia di sequestro probatorio è, per il resto, sufficiente l’affermazione che l’oggetto del vincolo riguardi cose pertinenti al reato, anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione. che, tenuto conto della fase in cui interviene la convalida, ben può fare riferimento esclusivamente al titolo del reato per cui si procede ed agli atti redatti dalla polizia giudiziaria (Sez. 2, n. 27859 del 30/04/2019. Rv. 276727 01).
Gli argomenti spesi nell’ordinanza impugnata, pur sinteticamente svolti, sottendono la base giuridica ora richiamata, non discostandosene in alcun modo, in tal senso risultando correttamente apprezzata l’evenienza di una motivazione effettiva e corretta alla base del provvedimento genetico.
- Quanto, poi, alla questione relativa all’omessa restituzione del telefono cellulare, previa estrazione dei dati rilevanti sotto il profilo probatorio (ossia l’estrazione del video suindicato), il Tribunale ha dato espressamente atto, facendo riferimento al tempo di trattazione del riesame, era stato documentato il fatto che erano state disposte le operazioni di estrazione dei dati dallo smartphone.
Il tema posto dalla difesa non risulta, pertanto, essere stata eluso.
D’altro canto, la possibilità di estrarre la copia dal dispositivo non esclude, per ciò solo, la legittimità del sequestro probatorio, salvo a costituire la base per la susseguente istanza di dissequestro e restituzione.
Va ribadita la legittimità del sequestro probatorio di supporti informatici disposto per svolgere accertamenti sui dati in essi contenuti, pur se la L. 18 marzo 2008, n. 48, nel modificare le disposizioni del codice di procedura penale, ha previsto (all’art. 254-bis c.p.p.) la possibilità di estrarre copia degli stessi con modalità idonee a garantire la conformità dei dati acquisiti a quelli originali, in quanto questa disciplina non impedisce di imporre un vincolo su tali cose, ma si limita a consentire la presentazione di una successiva richiesta di restituzione a norma dell’art. 263 c.p.p. (Sez. 6, n. 10618 del 12/02/2014, Genchi, Rv. 259782 – 01).
- Discende da tali considerazioni la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.
A tale esito, tenuto conto che il reato oggetto del procedimento è contestato come commesso da C.D.G. , non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuili, nè al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, trovando applicazione la disciplina di favore dettata dal D.Lgs. n. 272 del 1989, art. 29, in relazione a sentenze di condanna a carico di minorenni (Sez. 1, n. 26870 del 03/10/2014, dep. 2015, S., Rv. 264025).
6. Secondo quanto stabilisce D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, deve disporsi, in relazione al fatto che reati oggetto di scrutinio sono stati commessi da persona minore di età, che in caso di diffusione del presente provvedimento dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto o imposto dalla legge.
Cassazione penale sez. V, 16/02/2021, n.8919
Integra il delitto di atti persecutori la reiterata ed assillante comunicazione di messaggi di contenuto persecutorio, ingiurioso o minatorio, oggettivamente irridenti ed enfatizzanti la patologia della persona offesa, diretta a plurimi destinatari ad essa legati da un rapporto qualificato di vicinanza, ove l’agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza, della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.
Cassazione penale sez. V, 13/11/2020, n.2496
Il delitto previsto dell’art. 612 bis c.p., che ha natura di reato abituale e di danno, è integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice e dal loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell’evento, che deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell’ennesimo atto persecutorio, sicché ciò che rileva non è la datazione dei singoli atti, quanto la loro identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell’evento. Appare, pertanto, evidente che i singoli segmenti di una condotta unitaria possono essere realizzati anche in una medesima giornata o in una medesima notte (nella specie, le condotte minacciose erano costituite dall’inoltro di una pluralità di messaggi telefonici dal contenuto minatorio, effettuato nella medesima notte).
non può escludersi – come erroneamente ritenuto dal Giudice a quo – una violazione dei principi di pertinenzialità e di proporzionalità in considerazione del mero rilievo che il computer e gli altri supporti siano trattenuti dall’A.G. ai soli fini dell’estrazione di copia dei dati in essi registrati, là dove – si ribadisce – l’interesse del privato azionato col ricorso non si correla soltanto alla restituzione materiale del supporto informatico, ma si connette anche al ripristino del diritto all’esclusiva disponibilità delle informazioni, alla reintegrazione della privacy o del diritto al segreto violati dal provvedimento ablativo. La mera reintegrazione nella disponibilità del supporto fisico di memorizzazione non elimina difatti il pregiudizio al “patrimonio informativo” del privato (indagato o terzo, poco rileva), che solo la rimozione dal materiale d’indagine dei contenuti informativi illegittimamente estratti in copia può realizzare.
Corte di Cassazione
sez. VI Penale, sentenza 14 novembre 2018 – 30 gennaio 2019, n. 4857
Presidente Fidelbo – Relatore Bassi
Ritenuto in fatto
- Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Vicenza, sezione specializzata per il riesame, investito del ricorso ai sensi dell’art. 324 c.p.p. proposto da S.R. quale terzo interessato, ha confermato il decreto di perquisizione e di sequestro probatorio emesso in data 5 giugno 2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, nell’ambito del procedimento iscritto a carico di ignoti in relazione al reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio ex art. 326 cod. pen..
1.1. A giustificazione del provvedimento di rigetto del ricorso, il Collegio del gravame cautelare ha rilevato come il procedimento abbia preso avvio dall’esposto presentato, il 2 maggio 2018, dallo stesso S. , nel quale egli lamentava di aver ricevuto presso l’abitazione della propria madre una busta gialla, indirizzata al medesimo, contenente una chiavetta USB ed un foglio accompagnatorio, privo di sottoscrizione, nel quale i mittenti lo invitavano a gradire il “regalo” (così intendendo fare riferimento alla chiavetta), aggiungendo che “non scherzavano” e che se avesse comunicato con i giornalisti o se avesse sporto querela avrebbe “pianto la famiglia”. Nella pen-drive erano contenuti atti processuali relativi ad alcune indagini in corso presso la Procura della Repubblica di Vicenza e, in particolare, quello concernente il procedimento per bancarotta fraudolenta collegato al fallimento della società “L. Arredo s.r.l.”. Dallo sviluppo dei tabulati telefonici, emergevano contatti tra S.R. e la coppia di coniugi L.C. e T.L. ; tra questi ultimi ed il luogotenente A.E. (in servizio presso la sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza) e fra A. ed un altro militare, Ta.Gi. , comandante della Stazione dei Carabinieri di Cittadella. Al fine di verificare le modalità di acquisizione e di propagazione dei documenti coperti da segreto investigativo, il pubblico ministero disponeva dunque la perquisizione orientata alla ricerca, presso l’abitazione del S. e di sua madre, di telefoni cellulari, tabiet, computer, chiavette USB, hard-disk esterni, in grado di evidenziare l’esistenza di rapporti tra i coniugi L. – T. e tra il militare Ta. e S. .
1.2. Tanto premesso, nel dare risposta ai motivi di ricorso, il Tribunale ha rilevato come sussistano tanto il fumus boni iuris del reato posto a base del provvedimento ablativo, alla luce del contenuto della pen-drive recapitata al ricorrente (atti coperti da segreto investigativo) e delle emergenze delle indagini sopra rammentate; quanto il nesso di pertinenzialità fra i beni sottoposti a sequestro e il reato, avendo il pubblico ministero precisato la finalità probatoria sottostante, id est l’esigenza di verificare e tracciare i collegamenti fra i militari in servizio presso la Procura della Repubblica di Vicenza, i coniugi di T. e L. e l’indagato, percorrendo “a ritroso” la catena di propagazione delle notizie coperte da segreto.
1.3. Il Collegio ha indi rilevato come non sia fondata la dedotta violazione del principio di proporzionalità fra l’esigenza investigativa prospettata dall’inquirente ed il diritto alla riservatezza, atteso che l’ablazione è collegata alla ragione fondante la ricerca della prova ed il computer dell’indagato risulta essere stato trattenuto al solo fine di acquisire copia del contenuto.
Infine, il Giudice a quo ha notato come la perquisizione presso l’abitazione della madre del ricorrente si giustificasse in ragione del fatto che la chiavetta USB veniva recapitata proprio al domicilio della stessa. - Nel ricorso a firma del patrono, S.R. chiede l’annullamento del provvedimento per violazione di legge penale e mancanza di motivazione in ordine ai presupposti dell’ablazione e conseguente abnormità del provvedimento. A sostegno del motivo, il ricorrente rileva: a) come non vi sia stata alcuna illecita diffusione di dati coperti da segreto; b) come il sequestro di tutti i supporti informatici e del loro contenuto nei confronti del S. – soggetto terzo rispetto al reato – sia “privo di ragionevolezza investigativa” e contrasti col principio di proporzionalità, non potendo – ad ogni modo – la chiavetta contenente il materiale investigativo coperto da segreto che essere stata formata all’interno della Procura della Repubblica; c) come il pubblico ministero avrebbe potuto e dovuto procedere alla ricerca dei “contatti digitali” presso il proprietario dell’Internet provider in uso alla Procura della Repubblica, così da verificare eventuali flussi informativi con gli account del S. ; d) come il ricorrente sia del tutto estraneo al fallimento della “L. Arredo s.r.l.”.
Considerato in diritto
- Il ricorso è fondato con limitato riguardo ai profili concernenti il nesso di pertinenzialità e l’eccepita violazione del principio di proporzionalità, nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
- In via preliminare, mette conto di rammentare come, contro i provvedimenti emessi in materia di sequestro preventivo o probatorio, il ricorso per cassazione sia ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).
2.1. Giova nondimeno notare come nella violazione di legge deducibile ai sensi dell’art. 325 c.p.p., comma 1, rientrino tanto la mancanza assoluta di motivazione, quanto la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta né la contraddittorietà della motivazione (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).
- Tanto premesso in linea generale, risulta di tutta evidenza l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui S. contesta la sussistenza del fumus commissi delicti, requisito ampiamente motivato tanto nel provvedimento ablativo genetico, quanto nell’ordinanza oggetto d’impugnazione.
3.1. Sunteggiando quanto già evidenziato in premessa, nel provvedimento c.d. genetico di (perquisizione e) sequestro e nell’ordinanza ex art. 324 c.p.p., si è invero dato conto del fatto che, nella chiavetta USB recapitata al S. all’indirizzo di sua madre, erano contenuti atti relativi ad alcune indagini della Procura della Repubblica di Vicenza ancora coperti da segreto investigativo. Da ciò i giudici della cautela hanno (correttamente) inferito la sussistenza del fumus del reato di rivelazione e di utilizzazione di segreti d’ufficio ex art. 326 cod. pen., iscritto – almeno rebus sic stantibus – a carico di ignoti.
Non v’è pertanto materia per ritenere che la motivazione in punto di fumus boni iuris contenuta nel decreto di sequestro e nel provvedimento in verifica sia mancante o solo apparente, di tal che – richiamato il principio testè rammentato – le doglianze mosse al riguardo introducono profili di censura non coltivabili nel giudizio di legittimità.
3.2. D’altronde, come questa Corte ha in più occasioni affermato, ai fini del sequestro probatorio, la verifica in ordine al fumus commissi delicti deve fermarsi alla valutazione della congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, ma con riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria (v. da ultimo, Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Previtero, Rv. 263053).
- A conclusioni diverse si deve pervenire con riguardo ai punti concernenti il nesso di pertinenzialità fra res e reato ed il principio di proporzionalità.
4.1. A norma dell’art. 253 c.p.p., comma 1, possono essere assoggettati a sequestro probatorio il “corpo di reato e le cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti”. Alla stregua del comma 2 della stessa disposizione, “sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il prodotto o il prezzo”.
Mentre la categoria “corpo del reato” è stata espressamente definita dal legislatore nel comma 2 della stessa disposizione e presuppone uno stretto rapporto di connessione con il reato (costituendone l’oggetto materiale, lo strumento, il risultato ovvero la controprestazione), il concetto di “cosa pertinente al reato” è più ampio, là dove comprende, oltre alle cose costituenti corpo di reato (in un rapporto di genus a species), anche quelle legate anche indirettamente alla fattispecie criminosa (v. da ultimo, Sez. 2, n. 34986 del 19/06/2013, Pini, Rv. 256100).
4.2. Nel definire il perimetro delle cose pertinenti al reato aggredibili con il provvedimento di sequestro probatorio, l’art. 253 c.p.p., comma 1, prescrive espressamente che siano “necessarie per l’accertamento dei fatti”, cioè che siano connotate da una specifica idoneità dimostrativa, che ne giustifichi l’apprensione in un’ottica di salvaguardia della prova ai fini del giudizio sulla penale responsabilità. In linea con l’insegnamento più volte impartito dalla giurisprudenza di legittimità, sono dunque “pertinenti al reato” tutte quelle cose che sono in rapporto indiretto con la fattispecie criminosa concreta e risultano strumentali all’accertamento dei fatti, ovvero quelle necessarie alla dimostrazione del reato e delle sue modalità di preparazione ed esecuzione, alla conservazione delle tracce, all’identificazione del colpevole, all’accertamento del movente ed alla determinazione dell’ante factum e del post factum comunque ricollegabili al reato, pur se esterni all’iter criminis, purché funzionali all’accertamento del fatto ed all’individuazione dell’autore (così Sez. 4, n. 2622 del 17/11/2010, dep. 2011, Rossini, Rv. 249487 e, in termini più generali, Sez. 3, n. 22058 del 22/04/2009, Bortoli, Rv. 243721).
4.3. Occorre ancora chiarire come la necessità ai fini dell’accertamento dei fatti non riguardi esclusivamente le “cose pertinenti al reato”, ma come tale requisito si imponga anche in caso di bene costituente “corpo del reato”.
Ed invero, come hanno di recente affermato le Sezioni Unite di questa Corte – ribadendo un principio già sancito in passato (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226711) -, nel decreto di sequestro probatorio – così come nel decreto di convalida – la finalità per l’accertamento dei fatti deve essere sussistere e deve essere espressa, anche in modo conciso, in motivazione anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, PM in proc. Botticelli e altri, Rv. 273548).
La conclusione cui sono pervenute le Sezioni Unite risulta solidamente ancorata al dato sistematico e, segnatamente, al combinato disposto dell’art. 262 c.p.p., comma 1, e art. 354 c.p.p., comma 2 ultima parte, là dove escludono l’immanenza della rilevanza probatoria nel corpo di reato, potendo esso essere dissequestrato e restituito all’avente diritto “quando non è più necessario mantenere il sequestro a fini di prova”. D’altronde, l’esperienza giudiziaria dimostra come l’apprensione del corpo di reato non sia sempre in concreto necessaria per l’accertamento dei fatti.
L’approdo delle Sezioni Unite realizza un equo e razionale contemperamento degli interessi in gioco scongiurando un’indiscriminata e sproporzionata compressione delle libertà patrimoniali e di iniziativa economica privata costituzionalmente presidiate, là dove giustifica e legittima l’aggressione del patrimonio da parte dell’autorità giudiziaria soltanto qualora sussista – e dunque prevalga nell’ambito del necessario bilanciamento fra valori contrapposti – una ben delineata esigenza di ordine pubblico. Esigenza che, in caso di sequestro probatorio, deve appunto connettersi ad una specifica necessità istruttoria.
4.4. Ne discende che il decreto di sequestro probatorio di una qualunque res – sia essa “corpo del reato” ovvero “cosa pertinente al reato” – deve essere sempre sorretto, a pena di nullità, da un’idonea motivazione in ordine alla finalità di accertamento dei fatti, id est alla concreta esigenza probatoria perseguita dall’inquirente.
Giova altresì precisare che il provvedimento di sequestro probatorio, in quanto volto alla ricerca degli elementi a carico, costituisce un tipico atto d’indagine – che l’architettura codicistica affida in via esclusiva al pubblico ministero -, di tal che la motivazione sulla finalità probatoria, ove mancante nel decreto del P.M., non può essere integrata dal Tribunale eventualmente investito del riesame, pena un’arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell’organo dell’accusa, siano state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226712).
Conclusivamente, la rilevanza probatoria costituisce conditio sine qua non dell’ablazione ex art. 253 c.p.p. qualunque sia il bene oggetto di aggressione e di essa il decreto di sequestro c.d. genetico deve dare adeguata contezza, a pena di nullità del provvedimento.
- Al tema della (imprescindibile) rilevanza probatoria della res oggetto di sequestro si correla logicamente, prima che giuridicamente, quello della necessaria proporzionalità del provvedimento ablatorio.
5.1. Costituisce invero principio ormai acquisito nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale, alla materia dei sequestri, trovano applicazione gli stessi principi di proporzionalità e di adeguatezza operanti per le misure cautelari personali, da valutare alla luce delle finalità legittimamente perseguite dall’Autorità inquirente.
L’applicazione del principio di proporzionalità in materia di sequestri non solo risponde ad un’esigenza immanente al sistema processuale penale ed a criteri generali di ragionevolezza, ma trova riscontro specifico nella disposizione di cui all’art. 258 c.p.p., comma 4, che – nel prevedere il sequestro di documenti che fanno “parte di un volume o di un registro” – esclude che, di norma, possa procedersi a sequestri di masse indistinte di documenti senza una specifica ragione (Sez. 6, n. 24617 del 10/06/2015, Rizzo). È dunque illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un sistema informatico – quale è un personal computer -, che conduca, in difetto di specifiche ragioni, ad una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute (Sez. 6, n. 24617/2015, cit.).
Non può invero omettersi di porre in rilievo come, nell’ambito del necessario bilanciamento fra gli interessi sul campo – tutti di rilievo costituzionale, sia pure con livelli di salvaguardia diversi -, l’assoggettamento a vincolo reale di un bene possa ritenersi legittimo e “proporzionato” – cioè ragionevole, equilibrato ed insuscettibile di importare un sacrificio agli interessi del privato eccessivamente gravoso rispetto al contrapposto interesse pubblico – soltanto allorquando sia sorretto da un’effettiva esigenza di accertamento di un fatto-reato. In altri termini – ed in sintesi -, la proporzionalità del provvedimento va verificata, calibrata, alla luce della reale necessità investigativa.
5.2. Sotto diverso aspetto, va considerato che, allorquando l’individuazione degli elementi necessari ai fini dell’accertamento dei fatti non sia immediata, ma presupponga operazioni non eseguibili dagli operanti incaricati dell’esecuzione del sequestro – quali un’analisi tecnica (ad esempio, da parte di esperti informatici) ovvero il vaglio di ampia mole di dati, tutti in ipotesi rilevanti a fini di prova -, il principio di proporzionalità del sequestro non può prescindere dall’apprezzamento del dato temporale.
Come questa Corte ha già condivisibilmente affermato, l’autorità giudiziaria, al fine di esaminare un’ampia massa di dati potenzialmente rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti; sicché, in caso di mancata tempestiva restituzione, l’interessato potrà presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema (fattispecie relativa al sequestro di interi archivi informatici, contenenti dati potenzialmente rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini per i reati di abuso di ufficio e turbativa d’asta, ipotizzati in relazione ad una procedura di affidamento della gestione del servizio idrico integrato; Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016, Amores, Rv. 268489).
In tale caso, il contemperamento tra le contrapposte esigenze dell’Autorità inquirente e del privato può essere assicurato attraverso un sequestro delle cose contenenti i dati da esaminare – o, se possibile, solo di questi ultimi – che si protragga per il tempo strettamente necessario al compimento di tale verifica (per una valorizzazione del fattore tempo come parametro di valutazione della correttezza di un sequestro, a norma dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione E.D.U., cfr., ad esempio, Corte E.D.U., 7 giugno 2007, Smirnov c. Russa, n. 71362/01, ma anche Corte E.D.U., 19 giugno 2014, Draghici c. Portogallo, n. 43620/10) (v., in motivazione, Sez. 6, n. 53168/2016, cit.).
Brevemente, la proporzionalità non può non rapportarsi anche alla durata di permanenza del vincolo, da valutare secondo un criterio di ragionevolezza temporale.
5.3. Da ciò discende che non può dirsi (più) lesiva della libertà patrimoniale del singolo, né sproporzionata quell’ablazione che si sia protratta per il tempo strettamente necessario all’acquisizione in copia dei documenti sequestrati.
- Prima di passare alla disamina del caso di specie, conviene ancora rilevare come l’ablazione probatoria segua regole particolari nel caso specifico in cui il vincolo abbia ad oggetto un computer o un supporto informatico.
6.1. Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito come nel caso in cui l’inquirente abbia restituito il computer (così come altri supporti informatici atti alla memorizzazione dei dati) previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, non possa trovare applicazione il principio di diritto affermato in passato dalle stesse Sezioni Unite – secondo cui in tale caso viene meno l’interesse al ricorso (Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008 – dep. 07/05/2008, Tchmil, Rv. 239397) -, potendo, di contro, persistere un interesse a coltivare i ricorsi per riesame e per cassazione (così, Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497).
Nell’ampia motivazione che sorregge la decisione da ultimo citata, dopo avere dato conto delle nozioni di “apparecchiatura informatica” e di “dato informatico” – alla luce del contenuto della Convenzione di Budapest del Consiglio d’Europa del 23 novembre 2001, ratificata dall’Italia con la L. 18 marzo 2008, n. 48, e delle conseguenti modifiche apportate al codice penale ed al codice di rito -, le Sezioni Unite hanno chiarito come l’estrazione della copia del dato informativo con modalità tali da assicurarne la conformità all’originale e la sua immodificabilità (back-up) realizzi un “clone” in tutto identico all’originale e, perciò, da esso indistinguibile, perché riversato in una “copia immagine” che ne preserva l’integrità e l’identità alle condizioni in cui si trovava al momento del prelievo e consentire successive verifiche o accertamenti tecnici.
Si è dunque rimarcato come, in tale caso, l’interesse alla restituzione riguardi il dato “in sé” e non anche il supporto che originariamente lo conteneva o quello sul quale il “clone” sia stato trasferito, sicché la mera restituzione del supporto non può considerarsi come esaustiva restituzione della cosa in sequestro.
Il trattenimento della copia informatica dei dati da parte dell’A.G. determina difatti la sottrazione all’interessato della esclusiva disponibilità dell’informazione (Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo, Rv. 264093; Sez. 3, n. 38148 del 23/06/2015, Cellino, Rv. 265181), atteso che la riproduzione realizza “cloni” identici ed indistinguibili dagli originali e detti dati – in tutto eguali a quello originale – rimangono ormai sottratti al titolare (v. nella motivazione della sentenza Sez. 6, n. 24617 del 2015).
6.2. Sotto diverso aspetto, le Sezioni Unite hanno fatto richiamo alle linee guida tracciate dalla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, in applicazione della Convenzione e, in particolare, del diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall’art. 8 (Corte EDU, 22/5/2008, Ilya Stefanov c. Bulgaria; 02/04/2015, Vinci Construction et GTM Genie Civil et Services c. Francia) e della tutela della segretezza delle fonti giornalistiche di cui all’art. 10 (Corte EDU, Grande Camera, 14/09/2010, Sanoma Uitgevers, B.V. contro Paesi Bassi; Corte EDU 19/01/2016, Gulcu c. Turchia) ed alla mutata sensibilità collettiva rispetto alla sfera dei diritti che fanno capo alla persona e che possono essere lesi dai provvedimenti ablativi (quali il diritto alla privacy, alla segretezza delle fonti informative, alla libertà d’informazione) di cui v’è chiara evidenza nella giurisprudenza della stessa Corte di cassazione.
Sulla scorta di tali indicazioni, le Sezioni Unite hanno concluso che la legittimità dell’intrusione nella sfera patrimoniale privata e la legalità dell’acquisizione espletabile nel procedimento incidentale non possano ritenersi soddisfatte mediante la mera reintegrazione del rapporto fisico, materiale, fra il titolare e l’oggetto dell’ablazione (id est della restituzione del “contenitore” con l’intero “contenuto”), ma presuppongano necessariamente la protezione del rapporto di disponibilità esclusiva dell’informazione acquisita facente capo all’avente diritto.
6.3. Sintetizzando quanto affermato dalle Sezioni Unite Andreucci, i dati informatici acquisiti mediante l’integrale riproduzione di quelli presenti sulla memoria del computer rimangono sotto sequestro anche se il supporto fisico di memorizzazione sia restituito, in quanto permane, sul piano del diritto sostanziale, una perdita autonomamente valutabile per il titolare del dato, che perde la disponibilità esclusiva del “patrimonio informativo” che rientra nella sfera personale dell’individuo.
Da tale assunto discende, quale naturale corollario, che non solo la persistenza dell’interesse a ricorrere, ma anche l’osservanza o meno dei principi di pertinenza e di proporzionalità del vincolo reale, debba essere valutata con riferimento non al “contenitore” (computer e supporti informatici) in ipotesi restituito, bensì al “contenuto” (dati informatici in essi memorizzati), costituente “patrimonio informativo” ancora assoggettato ad ablazione.
- Orbene, alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che il Tribunale del riesame vicentino abbia errato in diritto nell’escludere la sussistenza di “alcuna violazione del principio di proporzionalità nel momento in cui il computer è stato trattenuto per l’esaurimento dell’attività di copia dei files in esso esistenti” (v. pagina 6 dell’ordinanza in verifica).
7.1. Ed invero, nel pervenire a tale conclusione, il Giudice a quo ha (inesattamente) valutato l’osservanza dei principi di pertinenza e di proporzionalità al computer ed agli altri supporti informatici (cioè al “contenitore”) anziché ai dati informatici in essi memorizzati (cioè al “contenuto”), costituenti effettivo oggetto dell’ablazione.
Ciò d’altronde emerge per tabulas dal provvedimento genetico, nel quale il P.M. ha disposto il sequestro di quanto “ritenuto utile ai fini delle indagini, al fine di compiere gli ulteriori accertamenti, anche tecnici ed informatici, idonei a stabilire la provenienza ed acquisirne il contenuto in relazione ai fatti di cui al precedente procedimento”, delineando il rapporto di pertinenzialità e la rilevanza probatoria delle res – cui si raccorda anche il principio di proporzionalità nei termini già sopra precisati – con riferimento, non all’hardware (pc e altri supporti informatici), bensì al complesso dei dati (concernenti le indagini coperte da segreto) da essi estratti e copiati.
7.2. D’altro canto, il Tribunale non ha considerato che, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza Andreucci, l’osservanza del principio di proporzionalità dell’ablazione non può ritenersi garantita dal trattenimento del pc e degli altri supporti (chiavette USB, DVD, telefoni, ecc.) per lo stretto tempo necessario per l’effettuazione della copia del relativo contenuto con successiva restituzione, ma va verificata alla luce dei “cloni” dei dati informatici acquisiti per tale via dagli inquirenti.
In altri termini, non può escludersi – come erroneamente ritenuto dal Giudice a quo – una violazione dei principi di pertinenzialità e di proporzionalità in considerazione del mero rilievo che il computer e gli altri supporti siano trattenuti dall’A.G. ai soli fini dell’estrazione di copia dei dati in essi registrati, là dove – si ribadisce – l’interesse del privato azionato col ricorso non si correla soltanto alla restituzione materiale del supporto informatico, ma si connette anche al ripristino del diritto all’esclusiva disponibilità delle informazioni, alla reintegrazione della privacy o del diritto al segreto violati dal provvedimento ablativo. La mera reintegrazione nella disponibilità del supporto fisico di memorizzazione non elimina difatti il pregiudizio al “patrimonio informativo” del privato (indagato o terzo, poco rileva), che solo la rimozione dal materiale d’indagine dei contenuti informativi illegittimamente estratti in copia può realizzare.
8. Conclusivamente, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale per un nuovo esame.
8.1. Il Collegio investito del giudizio di rinvio dovrà verificare l’osservanza dei principi di pertinenza e di proporzionalità del materiale oggetto di ablazione – id est dei dati informativi estrapolati dal computer e dagli altri supporti sequestrati al S. , quand’anche a lui restituiti dopo l’estrazione di copia – e, dunque, ordinare la distruzione dei “cloni” dei dati per tale via ottenuti che risultassero non pertinenti al thema probandum e non utili ai fini dell’accertamento dei fatti, così da scongiurare una lesione/compressione del diritto alla disponibilità esclusiva del “patrimonio informativo” “sproporzionata” rispetto alle esigenze d’indagini e, dunque, illegittima.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Vicenza.
Originally posted 2023-08-19 08:57:17.