sentenza Cass. pen. n. 27023/2022 SE IL TRUFFATORE INVESTE IN BITCOIN IL RICAVATO DELLA TRUFFA E’ AUTORECICLAGGIO
NON FIDARTI DEL TRADING E CHI TI RACCONTA LA FAVOLA DI PINOCCHIO CHE METTE LE MONETE IN TERRA PER VEDERE CRESCERE L’ALBERO PIENO DI MONETE !!
TUTELO SOLO RISPARMIATORI CON GROSSI INVESTIMENTI PER QUESTIONE DI CONVENIENZA DELL’INTERVENTO DI UN AVVOCATO COME COSTI- BENEFICI!!
COME AVVIENE ?
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Un esperto o sedicente tale( in realtà spesso truffatori) ti chiederà di iscriveerti di iscriverti su una piattaforma di trading online, apparentemente semplice ed intuitiva da utilizzare.
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Le telefonate a freddo – le cosiddette cold call – sono lo strumento di marketing più importante per i truffatori, anche se purtroppo non l’unico.
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La telefonata Farsa è sempre la stessa ripetuto fino allo sfinimento e che finisce per continuare ad imbonire sprovveduti e meno sprovveduti. Non solo sprovveduti ci s0no cascati anche fior fiori di professionisti credimi!!!
REATO DI AUTORECICLAGGIO
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Poichè il reato di autoriciclaggio ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui vengono poste in essere le condotte di impiego, sostituzione o trasformazione di beni costituenti l’oggetto materiale del delitto presupposto (Cass. sez. 2, sent. n. 38838 del 04/07/2019 – dep. 20/09/2019 – Rv. 277098), nel caso in esame il denaro proveniente dalla commissione delle truffe è stato utilizzato per l’acquisto di criptovalute tramite l’effettuazione di una serie di bonifici, partiti dal conto corrente acceso presso la banca on line (OMISSIS), con sede in (OMISSIS), nel circondario di Milano, ed indirizzati ad una banca tedesca.
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La condotta finalizzata all’occultamento della provenienza delittuosa si è realizzata, quindi, nella prospettiva accusatoria, rilevante per la determinazione della competenza, con gli atti dispositivi (bonifici) con i quali le somme di provenienza illecita sono state impiegate per comprare moneta virtuale.
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Ciò che rileva, quindi, è il luogo di impiego del denaro (da provento delle truffe a prezzo di acquisto di bitcoin) ossia il conto corrente sul quale le somme sono confluite dalle persone offese, vittime dei raggiri, e destinate al mercato estero, con la conseguenza che, ai fini della competenza per territorio, occorre fare riferimento al Tribunale del luogo in cui si trova l’istituto bancario in cui l’agente ha aperto quel conto corrente ed ha operato da remoto, dando disposizioni per immettere nel circuito finanziario il capitale illegittimamente acquisto.
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Poichè dagli atti risulta che l’istituto bancario in questione è ubicato in (OMISSIS) in esso confluiscono i conti correnti accessi on line tramite piattaforma informatica – correttamente la competenza territoriale è stata attribuita al Tribunale di Milano, secondo la regola generale di cui all’art. 8 c.p.p., comma 1.
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La decisione allegata alla suddetta memoria difesa, peraltro priva della parte motivazionale, non è idonea nell’ambito del procedimento cautelare, ad inficiare le conclusioni che precedono.
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Per quanto riguarda il secondo motivo, è appena il caso di ribadire che alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Cass. Sez. Un. sent. n. 11 del 22/03/2000 – dep. 02/05/2000 – Rv. 215828).
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1 I giudici del merito cautelare hanno così applicato alla fattispecie in esame il principio di diritto più volte ribadito da questa Corte secondo cui in tema di truffa “on line”, è configurabile l’aggravante della minorata difesa, con riferimento all’approfittamento delle condizioni di luogo, quando l’autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall’utilizzazione dello strumento della rete (da ultimo, Cass. sez. 2, sent. n. 28070 del 08/04/2021 – dep. 20/07/2021 – Rv. 281800), esplicitando con completezza motivazionale le ragioni dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento anche al riconoscimento di detta aggravante (l’indagato ha sempre occultato la propria identità in modo certosino, utilizzando nei contatti via mail generalità false che riconducevano ad un sedicente avvocato R.; i rari contatti telefonici non sono mai stati affiancati da incontri in presenza; gli istituti previsti dal codice di procedura civile per la liquidazione giudiziale dei compendi immobiliari pignorati – offerta, partecipazione all’asta e vendita on line – sono stati strumentalizzati per schermare l’identità dell’agente e per consentirgli di sottrarsi alle conseguenze della propria condotta fraudolenta; la possibilità di utilizzare siti web istituzionali – www.portalegiudiziariomilano.it dai quali i potenziali acquirenti potevano recuperare informazioni sui beni d’interesse e scaricare la modulistica di riferimento ha evitato di sottoporre il prodotto ad un efficace controllo preventivo; le opportunità decettive offerte dalla rete hanno determinato una specifica situazione di vantaggio per il M., agevolando tutta la fase delle truffe, dall’adescamento delle vittime al versamento delle somme, in un rapporto “virtuale” che si è protratto negli anni senza che mai costui venisse individuato).
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A fronte di tale valutazione in fatto, immune da vizi logici, l’alternativa lettura dei dati d’indagine da parte della difesa, deve senz’altro ritenersh preclusa in sede di legittimità.
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2 L’analisi del Tribunale circa il riscontro dei requisiti dell’autoriciclaggio è rigorosa, puntuale ed apprezzabile nell’interpretazione della normativa di riferimento, correttamente applicata al caso in esame, di acquisto di moneta virtuale (bitcoin) con il denaro provento delle truffe.
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Il ricorrente ritiene che le operazioni in questione non avrebbero la finalità speculativa indicata nel capo d’imputazione e che, in ogni caso, le regole del mercato di riferimento non consentirebbero di nascondere l’identità dell’acquirente, essendo incentrate su criteri di trasparenza.
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Orbene, a prescindere che nel capo d’incolpazione provvisoria è ben individuata la condotta delittuosa rilevante (“avendo commesso i delitti di truffa aggravata di cui ai precedenti capi, impiegava e sostituiva in attività speculative e, in particolare, nell’acquisto di criptovalute il denaro preveniente dalla commissione di tali delitti in modo da ostacolarne concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa”), il provvedimento impugnato si sofferma esaurientemente su entrambi gli aspetti, riscontrando le censure difensive.
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Ha evidenziato innanzitutto che il ricorrente ha provveduto a curare immediatamente il trasferimento di somme non appena accreditate – senza mai riscuoterle – attraverso disposizioni on line in favore di altro conto tedesco intestato alla piattaforma di scambio di bitcoin, per il successivo acquisto di valuta virtuale il cui impiego finale risulta ancora imprecisato, ponendo così in essere un investimento dei profitti illeciti in operazioni di natura finanziaria, idonee a ostacolare la tracciabilità e la ricostruzione della origine delittuosa del denaro.
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La moneta virtuale, secondo la condivisibile prospettazione del tribunale, basata su pertinenti richiami legislativi, giurisprudenziali e dottrinari, non può essere esclusa dall’ambito degli strumenti finanziari e speculativi ai fini di una corretta lettura dell’art. 648 ter.1 c.p..
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E’ questo l’aspetto con il quale maggiormente il ricorrente non si confronta criticamente sì che il motivo risulta aspecifico.
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Nel rinviare alle pagine da 16 a 22 dell’ordinanza impugnata, vanno ribaditi i seguenti punti:
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l’indicazione normativa ex art. 648 ter.1 c.p., delle attività (economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative) in cui il denaro, profitto del reato presupposto, può essere impiegato o trasferito, lungi dal rappresentare un elenco formale delle attività suddette, appare piuttosto diretta ad individuare delle macro aree, tutte accomunate dalla caratteristica dell’impiego finalizzato al conseguimento di un utile, con conseguente inquinamento del circuito economico, nel quale, vengono immessi denaro o altre utilità provenienti da delitto e delle quali il reo vuole rendere non più riconoscibile la loro provenienza delittuosa (in termini, in motivazione, par. 1.8.1, Cass. sez. 2, sent. n. 13795 del 07/03/2019 – dep 29/03/2019 – Rv. 275228);
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– possono essere ricondotte nell’ambito della dizione di “attività speculativa” (della quale il legislatore, non a caso, non offre rigida definizione) molteplici attività e, in particolare, tutte quelle in cui il soggetto ricerca il raggiungimento di un utile, anche assumendosi il rischio di considerevoli perdite;
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– le valute virtuali possono essere utilizzate per scopi diversi dal pagamento e comprendere prodotti di riserva di valore a fini di risparmio ed investimento (sul punto, il parere della BCE riportato a pag. 18 dell’ordinanza, recepito nella V direttiva UE antiriciclaggio 2018/843);
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– come sottolineato in dottrina, la configurazione del sistema di acquisto di bitcoin si presta ad agevolare condotte illecite, in quanto – a differenza di quanto rappresentato in ricorso con il richiamo alle registrazioni sulla blockchain e sul distribuited ledger – è possibile garantire un alto grado di anonimato (sistema cd. permissionless), senza previsione di alcun controllo sull’ingresso di nuovi “nodi” e sulla provenienza del denaro convertito (si è anche sottolineato come sia ormai noto il vasto numero di criptovalute utilizzate nel darkweb, proprio per le loro peculiari caratteristiche, e che alcune di esse, attraverso l’uso di tecniche crittografiche avanzate, garantiscono un elevato livello di privacy sia in relazione alla persona dell’utente sia in relazione all’oggetto delle compravendite);
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– indubbiamente, con il D.Lgs. n. 90 del 2017, attuativo della IV Direttiva Antiriciclaggio, il legislatore italiano ha apportato sostanziali modifiche al D.Lgs. n. 231 del 2007, a sua volta attuativo della Direttiva 2005/60/CE, anticipando le disposizioni della V Direttiva Antiriciclaggio in materia di criptovalute, valute virtuali e destinatari degli obblighi di prevenzione, normativa di carattere preventivo che si affianca alla disciplina penalistica di contrasto a riciclaggio e autoriciclaggio di cui agli artt. 648 bis e 648 ter.1 c.p., senza tuttavia che nella fattispecie in esame risulti che tale nuovo meccanismo di controllo abbia consentito di evitare il reato contestato (al contrario, accertata la re-immissione del profitto delle truffe nel circuito dell’economia legale, sono risultate estremamente difficili le attività di ricostruzione dell’identità del soggetto al quale riferire le singole transazioni in criptovaluta, anche perchè l’account impiegato dal M. faceva riferimento a false generalità dell’intestatario del conto corrente bancario di provenienza).
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In definitiva, i gravi indizi di colpevolezza, correttamente esaminati, giustificano l’adozione della misura in riferimento a tutti i reati contestati.
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Anche il diniego della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari è stata rapportata alle effettive esigenze cautelari con motivazione con la quale il ricorrente, anche in questo caso, non considera in termini critici.
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L’impressionante serialità degli episodi, le abilità tecniche non comuni anche per realizzare i furti di identità strumentali alle truffe, la predisposizione di mezzi per realizzare altri delitti, i precedenti specifici, l’elevata professionalità nel delinquere che continua ad impegnare le forze dell’ordine di varie localil:à italiane a seguito delle segnalazioni pervenute, la capacità di imprimere ai profitti illeciti una sorte destinata ad assicurare che i rischi siano compensati da adeguati benefici: sono tutti elementi che rendono concreto ed attuale il pericolo di recidiva e che escludono che in ambiente extra-murario il M. possa astenersi dalle condotte delittuose, in relazione a reati di spiccato allarme sociale, commessi da remoto e con uso spregiudicato dei sistemi informatici.
Visto il potenziale pericolo, invitiamo tutti gli investitori ad informarsi correttamente sulla affidabilità e trasparenza del broker in questione, chiedendo sempre delucidazioni sul nome e sulla provenienza della società proprietaria della piattaforma, verificandone le opportune autorizzazioni da parte degli enti di regolamentazione finanziaria competenti.
Originally posted 2023-01-22 16:27:26.