SUPERBONUS 110 PROSSIMI CONTROLLI RISCHI PENALI E CIVILI

SUPERBONUS 110 PROSSIMI CONTROLLI RISCHI PENALI E CIVILI

FATE LE COSE PER BENE  NON APPROFITTATENE IN MODO SCORRETTO OSSERVATE IN MODO SCRUPOLOSO LE NORME

 

Il Superbonus 110%, introdotto dal Decreto Rilancio nel 2020, è stato uno degli strumenti principali dell’Italia per promuovere la riqualificazione energetica degli edifici e la transizione verso una società a basse emissioni di carbonio. Questo incentivo fiscale ha suscitato un notevole interesse da parte dei proprietari immobiliari e degli investitori, promettendo di coprire fino al 110% delle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e sismico. Tuttavia, insieme ai suoi evidenti vantaggi, il Superbonus 110% porta con sé anche una serie di rischi e sfide che è essenziale affrontare e comprendere. In questo articolo, esamineremo attentamente tali rischi e forniremo una panoramica delle strategie per gestirli in modo efficace.

II. Cosa è il Superbonus 110%

Il Superbonus 110% è un incentivo fiscale che consente di detrarre dalle tasse un importo pari al 110% delle spese sostenute per determinati interventi di riqualificazione energetica e sismica sugli edifici. Ciò significa che, oltre a coprire integralmente le spese sostenute, il contribuente può ottenere un ulteriore beneficio sotto forma di credito d’imposta. Questo ha reso il Superbonus un’opzione molto attraente per i proprietari immobiliari, in quanto offre un incentivo finanziario significativo per migliorare l’efficienza energetica degli edifici e renderli più sicuri dal punto di vista sismico.

III. Rischi associati al Superbonus 110%

  1. Complessità normativa: Una delle principali sfide legate al Superbonus 110% è la complessità delle normative e delle procedure amministrative. La vasta gamma di interventi ammissibili e le regole che ne disciplinano l’accesso al bonus possono essere difficili da comprendere per i non addetti ai lavori, portando a potenziali errori nella presentazione della documentazione e nell’ottenimento del beneficio fiscale.
  2. Lunghe tempistiche di approvazione: Il processo di approvazione delle pratiche per accedere al Superbonus può essere lungo e complesso, coinvolgendo diverse autorità e enti. Queste lungaggini possono causare ritardi nei lavori e aumentare i costi complessivi del progetto.
  3. Difficoltà tecniche: Gli interventi di riqualificazione energetica e sismica richiesti per ottenere il Superbonus possono essere tecnologicamente complessi e richiedere competenze specializzate. La mancanza di professionisti qualificati nel settore potrebbe rappresentare un rischio per la corretta esecuzione dei lavori e la conformità alle normative.
  4. Aumento dei costi: Nonostante il beneficio del 110% delle spese sostenute, i costi iniziali per gli interventi coperti dal Superbonus potrebbero essere più elevati rispetto a soluzioni tradizionali. Questo potrebbe scoraggiare alcuni proprietari immobiliari dall’adottare tali misure, soprattutto se non sono in grado di sostenere i costi aggiuntivi iniziali.
  5. Responsabilità contrattuali: Gli accordi contrattuali tra proprietari, appaltatori e fornitori potrebbero non essere adeguatamente definiti, lasciando spazio a dispute e controversie durante e dopo l’esecuzione dei lavori. Questo potrebbe comportare ritardi, costi aggiuntivi e potenziali rischi legali per tutte le parti coinvolte.
  6. Incidenza dell’inflazione: L’incidenza dell’inflazione sui costi dei materiali e della manodopera potrebbe influenzare negativamente la redditività dei progetti di riqualificazione energetica e sismica. È importante considerare questo rischio e prendere in considerazione misure di mitigazione, come la stipula di contratti a prezzo fisso.
  7. Variazioni normative future: Le normative e le politiche fiscali possono subire variazioni nel tempo, influenzando la convenienza economica e la stabilità dei progetti finanziati tramite il Superbonus. È essenziale monitorare attentamente eventuali cambiamenti normativi e adattare di conseguenza le strategie di investimento.

IV. Strategie per gestire i rischi del Superbonus 110%

  1. Formazione e consulenza professionale: Investire nella formazione e nella consulenza professionale può aiutare i proprietari immobiliari a comprendere appieno le normative e le procedure relative al Superbonus, riducendo il rischio di errori durante il processo di richiesta e ottenimento del beneficio fiscale.
  2. Pianificazione anticipata: Una pianificazione anticipata dei progetti di riqualificazione energetica e sismica può contribuire a ridurre i tempi di attuazione e minimizzare i potenziali ritardi. Inoltre, può consentire ai proprietari di ottenere preventivi accurati e valutare attentamente la fattibilità economica dei progetti.
  3. Selezione di professionisti qualificati: Collaborare con professionisti qualificati e esperti nel settore dell’efficienza energetica e della sicurezza sismica può migliorare la qualità dei progetti e ridurre il rischio di errori tecnici durante l’esecuzione dei lavori.
  4. Contratti chiari e dettagliati: Stipulare contratti chiari e dettagliati con appaltatori e fornitori può contribuire a ridurre il rischio di dispute e controversie durante l’esecuzione dei lavori. È importante definire chiaramente le responsabilità di ciascuna parte e i tempi di consegna previsti.
  5. Monitoraggio costante dei costi: Monitorare costantemente i costi dei materiali e della manodopera può aiutare i proprietari a identificare tempestivamente eventuali aumenti e adottare misure correttive, se necessario. Inoltre, può consentire una pianificazione finanziaria più accurata e una gestione efficace dei budget.
  6. Diversificazione degli investimenti: Diversificare gli investimenti in progetti di riqualificazione energetica e sismica può contribuire a ridurre il rischio complessivo associato al Superbonus 110%. Investire in una varietà di progetti con diversi
È punito con la reclusione da quattro a otto annichiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
È punito con la reclusione da quattro a otto annichiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

BONUS 110 RISCHI CIVILISTICI  PENALI ENORMI PER CHI NON STA ALLE REGOLE

È punito con la reclusione da quattro a otto annichiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
È punito con la reclusione da quattro a otto annichiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

AVVOCATO BOLOGNA SERGIO ARMAROLI ESPERTO NAZIONALE TUTTA ITALIA SANZIONI CIVILE E PENALI  ECOBONUS 110 E 90%

È punito con la reclusione da quattro a otto annichiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
È punito con la reclusione da quattro a otto annichiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
È punito con la reclusione da quattro a otto annichiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
È punito con la reclusione da quattro a otto annichiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

I GRANDI RISCHI SARANNO PER IMPRESE E CERTIFICATORI  CHE HANNO FATTO LAVORI  CON FATTURE GONFIATE O LAVORI NON ESEGUITI E SI VEDRANNO O MEGLIO CORRERANNO IL RISCHIO DI PESANTISSIME SANZIONI PENALI E  UNA REALE STANGATA CIVILISTICA AMMINISTRATIVA FINO AL 200% DEL VANTAGGIO INIZIALMENTE AVUTO CON ECOBONUS O PEGGIO ANCORA RISPETTO ALLE FATTURE PAGATE CHE SPESSO SONO GONFIATISSIME .

Le conseguenze per uno dei comportamenti sopra descritti sono varie: innanzitutto c’è la contestazione di operazioni inesistenti, nel caso di fatture o altri documenti emessi per operazioni non realizzate o realizzate in parte, con corrispettivi superiori a quelli reali e intestate a soggetti diversi da quelli effettivi.

Il reato di indebite compensazioni si verifica quando l’importo falso compensato supera i 50.000 euro.

  1. È punito con la reclusione da quattro a otto annichiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
  2. Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Il titolare dell’impresa se i lavori non son ostati eseguiti o eseguiti solo in parte rischia il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti e non si scherza.

“Dispositivo dell’art. 8 Legge sui reati tributari

  1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
  2. Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

  1. [Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni) per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.]=

posto che l’art. 9 d.lgs. 74/2000 esclude il concorso reciproco tra l’emittente le fatture per operazioni inesistenti e il fruitore delle stesse, il profitto del reato conseguito dall’emittente, da sottoporre a sequestro preventivo funzionale alla confisca, non può coincidere con quello conseguito dall’utilizzatore.

Colui che ha fatto nella propria casa lavori usufruendo ecobonus cosa rischia ?

 che ha ricevuto le fatture, invece, rischia di commettere i seguenti reati:

dichiarazione fraudolenta se indica le fatture nella dichiarazione dei redditi;

concorso in emissione di fatture false commesso dall’impresae a mio avviso Truffa ai danni dello stato

TRUFFA AI DANNI DELLO STATO . 640 bis Codice Penale

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee

Cass. pen. n. 22192/2019

Ai fini della configurabilità dei reati di cui agli artt. 316-bis e 640-bis cod. pen., non è sufficiente che le somme erogate a titolo di corrispettivo al soggetto aggiudicatario della gestione del servizio di accoglienza e trattenimento di migranti richiedenti asilo, in esito ad una gara di appalto pubblico di servizi ed alla successiva stipulazione di una convenzione, siano di provenienza pubblica, poiché, trattandosi di un rapporto contrattuale a titolo oneroso, le stesse non possono essere ricondotte nell’alveo delle erogazioni gratuite o connotate da onerosità attenuata contemplate dalle disposizioni citate.

Risponde del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen. e non di quello di cui all’art. 316-ter cod. pen. la persona, che delegata dall’avente diritto alla riscossione della pensione, dichiara falsamente l’esistenza in vita del delegante, incidendo in tal modo fraudolentemente sull’attività valutativa e non meramente ricognitiva dell’ente erogatore.

Nel reato di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche,

Cass. pen. n. 53650/2016

Nel reato di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, la falsificazione anche di uno soltanto dei contratti sui quali si basa la richiesta di contributo rivolta all’Unione europea, con induzione in errore dell’Autorità concedente, determina l’illiceità dell’intero contributo erogato, che diviene complessivamente “profitto ingiusto”, ai sensi dell’art. 640-bis cod. pen.

Il delitto di truffa aggravata ex art. 640 bis cod. pen. non è configurabile qualora le somme, costituenti il profitto del reato, vengano destinate all’ente pubblico di cui il soggetto agente faccia parte, in quanto uno degli elementi costitutivi del reato è il procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e nella nozione di “altri” non può essere considerato lo stesso ente per il quale la persona fisica agisca ed operi. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo di una somma di denaro nei confronti di un Comune, quale profitto del reato di truffa perpetrata dal Sindaco e dai Consiglieri ai danni della Regione).

In tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.),

Cass. pen. n. 44446/2013

In tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.), la confisca del profitto non può essere disposta nel caso di restituzione integrale all’erario della somma anticipata dallo Stato, giacché tale comportamento elimina in radice l’oggetto della misura ablatoria che, se disposta, comporterebbe una duplicazione sanzionatoria contrastante i principi dettati dagli articoli 3, 23 e 25 Cost. ai quali l’interpretazione dell’art. 640-quater cod. pen. deve conformarsi. (Fattispecie in cui la restituzione del profitto e la correlata eliminazione del danno erariale erano avvenuti mediante l’escussione di una polizza fideiussoria bancaria prestata dallo stesso imputato).

La condotta del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può essere integrata anche da fatti consistenti in una “immutatio veri” di per sé non costituente il reato di falso. (Nel caso di specie la Corte ha reputato significativa l’indicazione, tra le spese per le quali era stata richiesta l’erogazione di un contributo regionale, di esborsi per consulenza riguardanti un oggetto diverso da quello indicato, in relazione ai quali il contributo non sarebbe stato erogabile).

POI CONSEGUENZA CIVILISTICHE O-E AMMINISTRATIVE

Cominciamo dal concetto di credito d’imposta.

Una particolare forma di sconto che puo’ essere cduto possono trasformare in moneta liquida cedendolo a istituti di credito o a intermediari finanziari.

Articolo 13

Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione.

  1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche’ non effettuati, e’ soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e’ ridotta alla meta’. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e’ ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
  2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bise 36-terdel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresi’ in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
  4. Nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalita’ di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l’applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato.
  5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute e’ applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bise 36-terdel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  6. Fuori dall’ipotesi di cui all’articolo 11, comma 7-bis, sull’ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell’ente o societa’ controllante ovvero delle societa’ controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre societa’ controllate o dall’ente o societa’ controllante, di cui all’articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1 quando la garanzia di cui all’articolo 38-bis del medesimo decreto e’ presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale.
  7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
  1. Deve esserci un illecito consistente nella mancanza di “uno o più” dei presupposti costitutivi del credito fiscale
  2. La violazione, ovvero l’inesistenza, di “uno o più” degli elementi costitutivi del credito, non deve essere rilevabile in sede di controlli automatizzati o formali di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e dall’art. 54-bis del DPR 633/1972.

ATTENZIONE LEGGI  Secondo .13 comma 5 del D.Lgsl. 471/1997: “Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute e’ applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi.

 

Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

IL BONUS POTREBBE ESSERE REVOCATO FACCIAMO ESEMPIO:

CAIO FACENDO LAVORI CHIEDE IL 110/100 PER LA SUA CASA

L’IMPRESA  DOPO UN PREVENTIVO DI 100 MILA EURO NE FATTURA 300 MILA.

I LAVORI NE VALGONO 100 MILA.

LO STATO PERO’ PAGANDO LE FATTURA CON LA CESSIONE DEL CREDITO DI CAIO ALL’IMPRESA HA TIRATO FUORI PIU’ DI TRECENTOMILA EURO.

LO STATO ACCERTA IL AVORI E VERIFICA CHE SOLO IN PARTE SONO STATI ESEGUITI E CHE NON SUPERANO I CENTOMILA EURO

SE REVOCANO IL BENEFICIO SARA’ CAIO A DOVER RESTITUIRE I 300 MILA

FINO AL NOVEMBRE 2021  MOLTI 110 SONO STATI FATTI FUORI DAI PREZZI DI MERCATO E VERRANNO FATTI IN FUTURO PESANTI CONTROLLI.

SI PARLIAMO DELLE FATTURE GONFIATE PER LAVORI EDILI, GONFIATE ANCHE TRE VOLTE IL COSTO REALE DI UN LAVORO.

ATTENZIONE ATTENZIONE

SARANNO I PROPRIETARI A RIMANERE CON IL “CERINO IN MANO” .

SI IL RIMBORSO DELLE FATTURE DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E ORGANI PROPOSTI AL CONTROLLO SARANNO CHIESTI AI PROPRIETARI,

ABBIAMO ASSISTITO A LAVORI EDILI CHE AD ESEMPIO COSTAVANO 100 E FATTURATI 400.

NON SI CREDA SIA FINITA QUA, VI SARANNO PESANTI CONTROLLI E PROBLEMATICHE ANCHE PENALI

La legge di bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione, prevedendo scadenze diverse in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse.

In particolare, il Superbonus spetta:

fino al 31 dicembre 2025, nelle seguenti misure

110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023

70% per le spese sostenute nel 2024

65% per le spese sostenute nel 2025

per i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, per gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

La detrazione va ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Le misure di controllo dopo il D.L. n. 157/2021

Entrando nel dettaglio, il Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto antifrode) ha:

inserito all’art. 121 del Decreto Rilancio il comma 1-ter che ha esteso visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese nel caso di utilizzo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) agli interventi che beneficiano dei bonus edilizi indicati al successivo comma 2 (tra i quali il bonus casa, ecobonus e sismabonus ordinari, bonus facciate, fotovoltaico e colonnine di ricarica ordinari).

Misure poi abrogate e rimesse integralmente nel Decreto Rilancio dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).

OBBLIGO ASSEVERAZIONE DAL 12 NOVEMBRE 2021

Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 e modifiche al modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 e alle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 283847 dell’8 agosto 2020 1.1. Il titolo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente “Requisiti per l’esercizio dell’opzione relativamente alle detrazioni spettanti per gli interventi di cui al punto 1.2.”. 1.2. La lettera c) del punto 2.1 è eliminata. 1.3. Dopo il punto 2.1 è inserito il seguente punto: “2.2. Per tutti gli interventi di cui al punto 1.2, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del 2 regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Inoltre, il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni, di cui alle lettere a) e b) del punto 2.1, e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall’articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.”. 1.4. Il punto 2.2 è rinumerato 2.3. 1.5. Il punto 4.2 è sostituito dal seguente: “4.2. La Comunicazione relativa agli interventi sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.”. 1.6. Il punto 4.3 è sostituito dal seguente: “4.3. La Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate: a) dal soggetto che rilascia il visto di conformità; b) dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi è obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la Comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato. In tali casi, il soggetto che rilascia il visto, mediante apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, è tenuto a verificare e validare i dati relativi alle asseverazioni e attestazioni di cui al punto 2.1 e al visto di conformità di cui al punto 2.2.”. 1.7. Il punto 4.4 è sostituito dal seguente: “4.4. La comunicazione della cessione del credito nei casi di cui al punto 1.4, sia per gli interventi eseguiti sulle 3 unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate”. 1.8. Al punto 4.8, le parole “di cui ai punti 4.3 e 4.4” sono sostituite dalle parole “di cui al punto 4.3”. 2. Modifiche al modello di comunicazione approvato con provvedimento del 12 ottobre 2020 e alle relative istruzioni modificate con provvedimento del 21 luglio 2021 2.1. Al modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 326047 del 12 ottobre 2020, è eliminato il testo: “Da compilare solo in presenza di Superbonus” presente prima della sezione “Visto di conformità”. 2.2. Alle istruzioni per la compilazione del modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, modificate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 196548 del 20 luglio 2021, sono apportate le seguenti modifiche: a) a pagina 1, nella “Premessa”, dopo il secondo capoverso è aggiunto il seguente: “L’articolo 121, comma 1-ter, introdotto dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, prevede che per tutti gli interventi elencati al comma 2 del medesimo articolo, in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto, il contribuente deve acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione 4 telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF” b) a pagina 1, il testo presente nella sezione “Soggetti interessati alla presentazione della comunicazione” è interamente sostituito dal seguente: “La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità. La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario. In tale ultimo caso, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità nonché quelli relativi alle asseverazioni e attestazioni per gli interventi che danno diritto al Superbonus. La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.” c) a pagina 2, nella sezione “Come si compila” sono effettuate le seguenti modifiche: (i) nel primo capoverso il punto 4 è sostituito con il seguente: “Visto di conformità”: la compilazione di questa sezione è sempre obbligatoria”; (ii)sempre nel primo capoverso è aggiunto il seguente punto 5: “Asseverazione efficienza energetica” e “Asseverazione rischio sismico”: tali sezioni devono essere compilate, solo nel caso di interventi ammessi al Superbonus, dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità. 5 3. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione 3.1. Tenuto conto di quanto previsto al punto 2, con il presente provvedimento sono approvate le nuove specifiche tecniche, riportate in allegato, per l’invio del modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Motivazioni Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 sono state approvate le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. In particolare, il richiamato provvedimento ha approvato il modello da utilizzare per comunicare all’Agenzia delle Entrate le suddette opzioni, a decorrere dal 15 ottobre 2020, rimandando a un successivo provvedimento l’approvazione delle specifiche tecniche per l’invio del modello tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 sono state approvate le suddette specifiche tecniche e la nuova versione del modello di comunicazione. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 luglio 2021 sono state approvate le nuove istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione delle opzioni e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello all’Agenzia delle Entrate, allo scopo di tener conto di nuove 6 disposizioni, che hanno modificato gli interventi previsti dall’articolo 119 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34. Il comma 1-ter dell’articolo 121 del 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, prevede che per tutte le spese relative agli interventi elencati nel comma 2 del medesimo articolo, in caso di opzione per la cessione o per lo sconto, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Tanto premesso, allo scopo di tener conto di quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate, con il presente provvedimento sono apportate le modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 e sono approvati il nuovo modello di comunicazione delle opzioni, le relative istruzioni per la compilazione e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello all’Agenzia delle Entrate. Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).; Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).; Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000. Normativa di riferimento Articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020; 7 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 326047 del 12 ottobre 2020; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 196548 del 20 luglio 2021. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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Originally posted 2022-05-04 15:01:55.