PEDOPORNOGRAFIA LEGGE 238 DEL 2021
VI E’ UNA NUOVA LEGGE CHE INTRODUCE IL CONCETTO DI ACCEDERE SENZA MOTIVO A SITI PEDOPORNOGRAFICI , OLTRE AL PRECEDENTE CONCETTO DI DETENERE
- accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000»;
- L’art. 20, comma 1, lett. a), n. 1, della L. n. 238/2021 ha inserito nell’art. 600-quater c.p., dopo il secondo comma, una nuova disposizione che contempla una nuova fattispecie delittuosa con la quale si punisce con la reclusione fino a 2 anni e con la multa non inferiore a euro 1.000, la condotta di chiunque accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18, mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
- L’art. 20, comma 1, lett. a), n. 2, della legge, conseguentemente, è intervenuto sulla rubrica dell’art. 600-quater c.p., adeguandola ai nuovi contenuti della disposizione.
- Con queste norme è stata incriminata la mera visione di immagini di minori online, compiuta “accedendo” in modo consapevole a siti pedopornografici. Non è richiesto, infatti, che il materiale sia scaricato sul proprio dispositivo informatico. Per tale ragione è stato esplicitamente previsto che si tratta una fattispecie delittuosa sussidiaria che trova applicazione fuori dai casi in cui il soggetto agente detenga o si procuri materiale pedopornografico.
Art. 20 (Legge 23 Dicembre 2021, n. 238)
Disposizioni per l’adeguamento alla Direttiva n. 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 Dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio.
Questo articolo relativo alla “lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile” ha apportato modifiche al codice penale riguardanti i reati di “Delitti contro la personalità individuale” contemplati dall’Art. 25-quinquies del D.Lgs.n.231/01.
In particolare sono state apportate modifiche agli Articoli riguardanti i reati di:
- Detenzione o accesso a materiale pornografico
(Articolo 600-quater c.p.) - Adescamento di minorenni
(Articolo 609-undecies c.p.)
Legge 23/12/2021, n. 238
Art. 20.
In vigore dal 1 febbraio 2022
- Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 600-quater:
1) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000»;
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detenzione o accesso a materiale pornografico»;
- b) all’articolo 602-ter, ottavo comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;
- c) all’articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5-sexies) è aggiunto il seguente:
«5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;
- d) all’articolo 609-quater:
1) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell’autorità o dell’influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell’ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni»;
2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«La pena è aumentata:
1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;
2) se il reato è commesso da più persone riunite;
3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;
- e) all’articolo 609-quinquiesc.p. art. 609-quinquies – Corruzione di minorenne, terzo comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;
- f) all’articolo 609-undecies è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La pena è aumentata:
1) se il reato è commesso da più persone riunite;
2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore».
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Originally posted 2022-03-22 08:30:32.