REATI TRIBUTARI OMESSO VERSAMENTO IVA
Secondo giurisprudenza consolidata non basta la mera difficoltà occorre la prova della totale impossibilità da dimostrare.
elementi tali da dimostrare l’assoluta impossibilità
. Come ben evidenziato dai giudici di merito, la difesa non ha dedotto elementi tali da dimostrare l’assoluta impossibilità, e non la semplice difficoltà, di porre in essere il comportamento doveroso omesso. Non sono sufficienti allo scopo i documenti che dimostrano la crisi economica dell’impresa, in mancanza di azioni efficaci dirette al risanamento dell’impresa stessa, perchè tale non può essere considerata la redazione del piano allegato alla domanda di concordato, non essendo il concordato in questione andato a buon fine.
relativamente alla configurazione dell’esimente della forza maggiore
principi di diritto più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, relativamente alla configurazione dell’esimente della forza maggiore rispetto al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter in forza dei quali risulta indispensabile che il contribuente dimostri che gli sia stato impossibile reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie all’adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo esperito tutte
– le possibili azioni, comprese quelle svantaggiose per il proprio patrimonio personale,
tese a recuperare le somme necessarie a estinguere il debito erariale, senza esservi riuscito per ragioni a lui non imputabili e, comunque, indipendenti dalla sua volontà (ex plurimis, Sez. 3, 9 settembre 2015, n. 43599; Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905; Sez. 3, 8 gennaio 2014, n. 15416; Sez. 3, 5 dicembre 2013, n. 5467)
Ne deriva che l’inadempimento nei termini del debito erariale deve essere considerato il frutto di una scelta strategica imprenditoriale pienamente ascrivibile all’imputato.
effetto preclusivo della
domanda di concordato,
precedente alla scadenza del termine per il pagamento del debito Iva per il 2011, deve ricordarsi che non assume rilevanza, nè sul piano dell’elemento soggettivo, nè su quello della esigibilità della condotta, la mera presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, la quale non impedisce il pagamento dei debiti tributari che vengano a scadere successivamente alla sua presentazione (ex plurimis, Sez. 3, n. 25315 del 12/02/2019; Sez. 3, n. 49795 del 23/05/2018, Rv. 274199 – 01; Sez. 3, n. 12912 del 04/02/2016, Rv. 266708 – 01; Sez. 3, n. 44283 del 14/05/2013, Rv. 257484 – 01).
Altrimenti
Diversamente opinando, si dovrebbe concludere che il soggetto responsabile, con la mera presentazione della domanda di concordato prima della scadenza del termine per il versamento Iva rilevante a fini penali, possa evitare di incorrere in responsabilità penale.
Originally posted 2021-08-22 07:31:18.