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Le pene per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l’utilizzo di mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

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differenza tra 609-bis e 609 quater

Come noto, la legge di riforma dei reati contro la violenza sessuale n. 66 del 1996 ha introdotto significative innovazioni: in primo luogo ha collocato i delitti contro la libertà sessuale tra i delitti contro la libertà personale, andando a soddisfare l’esigenza di riconoscere ai delitti di violenza sessuale una collocazione topografica e sistematica ritenuta più aderente all’evoluzione socio-culturale del tempo, in linea con la natura dei delitti che offendono, in primis, la persona e la libertà individuale. La sessualità, in questo senso, viene intesa come espressione della libertà di autodeterminazione, ovvero come libertà di autodeterminazione a compiere un atto sessuale[3].

La L. 15 febbraio 1996, n. 66, ha unificato la congiunzione carnale violenta e gli atti di libidine, previsti dalla normativa previgente, nella nozione unitaria di atti sessuali, collocando detti reati tra i delitti contro la persona invece che tra quelli contro la moralità pubblica ed il buon costume. La sfera sessuale quindi diventa diritto della persona di gestire liberamente la propria sessualità, con la conseguenza che la condotta rilevante penalmente va valutata in relazione al rispetto dovuto alla persona ed all’attitudine ad offendere la libertà di determinazione della stessa.

La ratio e la lettera della norma inducono, allora, a delineare una nozione “oggettiva” di atti sessuali, facendovi rientrare cioè tutti quegli atti che siano oggettivamente idonei ad attentare alla libertà sessuale del soggetto passivo con invasione della sua sfera sessuale.

Un’altra significativa innovazione della predetta legge, consiste nell’aver riunito le fattispecie criminose di violenza carnale ed atti di libidine nella fattispecie della violenza sessuale, in modo da garantire una più pregnante tutela nei confronti soggetto passivo.

Con precipuo riguardo al dato normativo, l’art. 609 bis c.p. può essere distinto in due fattispecie: una di costrizione, l’altra di induzione.

Con riguardo alla prima, le condotte modali idonee ad integrare il delitto possono essere di minaccia, di violenza e di abuso di autorità.

Quanto all’ipotesi di induzione idonea ad integrare il delitto di cui all’art. 609 bis c.p., essa scaturisce dallo sfruttamento, da parte del soggetto agente, delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima, o per mezzo dell’inganno sostituendosi ad altra persona.

TERMINE QUERELA VIOLENZA SESSUALE

APPARE LOGICO CHE IL TERMINE DEBBA ESSERE  PIU’ ESTESO DI UN NORMALE TERMINE A QUERELA

DENUNCIARE  UNA VOLENZA SESSUALE DOPO OTTO GIORNI ,

DENUNCIARE  UNA VOLENZA SESSUALE DOPO DUE MESI E’ LA PRASSI ,

CHI SUBISCE VIOLENZA NON SEMPRE  HA IL CORAGGIO LA PRONTEZZ E LA CONOSCENZA DI UNA IMMEDIATA DENUNCIA

DEVE ELABORARE PRIMA MENTALMENTE IL FATTO 

Art. 609.

Perquisizione e ispezione personali arbitrarie.

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o una ispezione personale è punito con la reclusione fino ad un anno.

Art. 609-bis.

Violenza sessuale.

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. (1)
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

(1) Comma così modificato dall’art. 13, comma 1, L. 19 luglio 2019, n. 69, a decorrere dal 9 agosto 2019.

Vedi:

Art. 609-ter.

Circostanze aggravanti. (1)

La pena stabilita dall’articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:
1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;
2) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;
5-bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;
5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;
5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.
La pena stabilita dall’articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all’articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

(1) Articolo così modificato dalla L. 19 luglio 2019, n. 69.

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Giurisprudenza

Art. 609-quater.

Atti sessuali con minorenne.

Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.
Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi (1).
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni (2).
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Si applica la pena di cui all’articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

(1) Comma inserito dall’art. 13, comma 3, lett. a), L. 19 luglio 2019, n. 69, a decorrere dal 9 agosto 2019.
(2) Comma così modificato dall’art. 13, comma 3, lett. b), L. 19 luglio 2019, n. 69, a decorrere dal 9 agosto 2019.

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Cfr. Cassazione penale, sez. III, sentenza 4 ottobre 2007, n. 36389 e Tribunale di Enna, sentenza 21 maggio 2008 in Altalex Massimario.

Art. 609-quinquies.

Corruzione di minorenne. (1)

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.
La pena è aumentata:
a) se il reato è commesso da più persone riunite;
b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. (2)
La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza.

(

Art. 609-sexies.

Ignoranza dell’età della persona offesa. (1)

Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

(1) L’articolo che recitava: “Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l’ignoranza dell’età della persona offesa.” è stato così sostituito dall’art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

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Art. 609-septies.

Querela di parte. (1)

I delitti previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter sono punibili a querela della persona offesa. 
Salvo quanto previsto dall’articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi.
La querela proposta è irrevocabile.
Si procede tuttavia d’ufficio:
1) se il fatto di cui all’articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;
2) se il fatto è commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni;
4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio;
[5) se il fatto è commesso nell’ipotesi di cui all’articolo 609-quater, ultimo comma.]

(1)  Articolo così modificato dalla L. 19 luglio 2019, n. 69. 

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Cfr. Tribunale di Enna, sentenza 21 maggio 2008 in Altalex Massimario.

Art. 609-octies.

Violenza sessuale di gruppo.

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni (1).

Si applicano le circostanze aggravanti previste dall’articolo 609-ter (2).

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell’articolo 112.

(1) Comma così modificato dall’art. 13, comma 5, lett. a), L. 19 luglio 2019, n. 69, a decorrere dal 9 agosto 2019.
(2) Comma così modificato dall’art. 13, comma 5, lett. b), L. 19 luglio 2019, n. 69, a decorrere dal 9 agosto 2019.

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Cfr. Cassazione penale, sez.

Art. 609-nonies.

Pene accessorie ed altri effetti penali.

La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale (1) per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies (2) comporta:
1) la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; (8)
2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno; (4)
3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa;
4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua;
5) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte. (5)
La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-octies e 609-undecies, (2) se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. (6)
La condanna per i delitti previsti dall’articolo 600-bis, secondo comma, dall’articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l’esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l’applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:
1) l’eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;
2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;
3) l’obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. (7)
Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni. (7)

Art. 609-decies.

Comunicazione dal tribunale per i minorenni.

Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo 609-quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni. (1)
Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile. (3)
Nei casi previsti dal primo comma l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall’autorità giudiziaria che procede. (2)
In ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.
Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l’autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

(

Art. 609-undecies.

Adescamento di minorenni. (1)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

Art. 609-duodecies

Circostanze aggravanti (1)

Le pene per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l’utilizzo di mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 4, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39.

Originally posted 2021-04-26 14:43:48.