TENUITA DEL FATTO CORTE COSTITUZIONALE 2020 La norma censurata violerebbe gli evocati parametri nella parte in cui non consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto al reato di ricettazione attenuata da particolare tenuità previsto dall’art. 648, secondo comma, cod. pen.
Sarebbe quindi irragionevole, alla luce dell’art. 3 Cost., che la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non possa trovare applicazione a queste ipotesi di reato, così poco offensive, «nel mentre, rispetto a condotte per le quali è stato formulato un giudizio di disvalore ben più severo, tale esimente ben possa essere applicata». Il giudice a quo porta a comparazione i reati di furto, danneggiamento e truffa, che assume lesivi dello stesso bene giuridico della ricettazione, i quali rientrano nella sfera di applicazione dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen. in ragione di un massimo edittale di pena detentiva non superiore a cinque anni e che tuttavia hanno una pena minima di sei mesi di reclusione, «maggiore di ben dodici volte la pena minima prevista dal codice penale in riferimento al delitto di ricettazione attenuata».
L’irragionevole esclusione di quest’ultimo reato dalla sfera applicativa della causa di non punibilità violerebbe anche l’art. 27, terzo comma, Cost., «atteso che la palese disparità di trattamento in parola è idonea a frustrare le esigenze rieducative correlate al trattamento sanzionatorio». 4.– Il Tribunale di Taranto ritiene di sollevare una questione non preclusa dalla sentenza n. 207 del 2017, con la quale questa Corte ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis cod. pen., allora promosse in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost., sempre per l’inapplicabilità dell’esimente della particolare tenuità del fatto al delitto di ricettazione attenuata di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen. Posto di voler «muovere da assunti differenti» rispetto alle pregresse questioni, l’odierno rimettente precisa che non intende invero sindacare – come il precedente – l’opzione discrezionale del legislatore circa il limite applicativo del massimo edittale di cinque anni, quanto censurare l’irragionevolezza della disparità di trattamento nell’applicazione dell’esimente, quale emerge dal confronto tra i minimi edittali di fattispecie omogenee.
Considerato che tale disparità di trattamento si trova già stigmatizzata proprio nella sentenza n. 207 del 2017 e che il monito a porvi rimedio dalla sentenza stessa rivolto al legislatore è rimasto inascoltato, il giudice a quo invoca un intervento «correttivo» di questa Corte, reso viepiù necessario dalla conformazione edittale della pena detentiva per la ricettazione attenuata, superiore nel massimo a cinque anni di reclusione e tuttavia pari nel minimo a soli quindici giorni. 5.– È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni inammissibili. Si tratterebbe infatti di questioni già decise nel senso dell’infondatezza dalla citata sentenza n. 207 del 2017, della quale resterebbe intatta la ratio dell’insindacabilità delle opzioni sanzionatorie discrezionalmente esercitate dal legislatore. Considerato in diritto 1.– Il Tribunale ordinario di Taranto ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis del codice penale, inserito dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67», in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis del codice penale, inserito dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67», nella parte in cui non consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva.
Originally posted 2020-07-22 15:41:27.