FRODE IN COMMERCIO ART 515 CP

 

Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a duemilasessantacinque euro.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a centotre euro.

  1. Giurisprudenza annotata
  2. Frode nell’esercizio del commercio
  3. Il reato di frode in commercio, nel caso di vendita di merce da piazza a piazza, Cass. pen. n. 28689/2017
  4. si consuma non nel luogo in cui, ai sensi dell’art. 1510 cod. civ., il venditore si libera della propria obbligazione rimettendo la merce al vettore o spedizioniere, ma in quello in cui avviene la materiale consegna della stessa merce all’acquirente, posto che è solo in tale momento che quest’ultimo, ottenuta la disponibilità della cosa, può verificarne la corrispondenza a quella pattuita o dichiarata, subendo, conseguentemente, gli effetti della non veridica rappresentazione dei requisiti del prodotto.
  5. (Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 28689 del 9 giugno 2017)
  6. In tema di frode in commercio, Cass. pen. n. 1980/2015
  7. la mancanza o la differenza dei segni distintivi, che assume rilevanza determinante nell’esercizio della attività commerciale, dà luogo a quella diversità che integra il reato di cui all’art. 515 c.p., indipendentemente dalle intrinseche caratteristiche del prodotto e dalle sue qualità.

Integra il reato di frode nell’esercizio del commercio la consegna di merce (nella specie, occhiali da sole) recante la marcatura CE (indicativa della locuzione “China Export”) apposta con caratteri tali da Cass. pen. n. 45916/2014ingenerare nel consumatore la erronea convinzione che i prodotti rechino, invece, il marchio CE (Comunità Europea), poichè l’apposizione di quest’ultimo ha la funzione di certificare la conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza e qualità previsti per la circolazione dei beni nel mercato europeo.

 

Secondo Cass. pen. n. 2617/2014:

In tema di tutela degli alimenti, la consegna di un tipo di prosciutto diverso da quello indicato nell’etichetta e protetto da denominazione di origine integra il reato previsto dall’art. 515 e 517 bis cod. pen. che, avendo per oggetto la tutela del leale esercizio del commercio, protegge sia l’interesse del consumatore a non ricevere una cosa differente da quella richiesta, sia quello del produttore a non vedere i propri articoli scambiati surrettiziamente con prodotti diversi. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto la configurabilità del reato nell’ipotesi di confezioni riportanti sull’etichetta le denominazioni “Prosciutto di Parma” e “Prosciutto San Daniele, sebbene le attività di affettamento del prodotto fossero avvenute con modalità diverse da quelle previste nel Disciplinare D.O.P.).

Integra il tentativo di frode in commercio la detenzione, negli stabilimenti vitivinicoli di un’azienda commerciale, di vino preparato con l’aggiunta di zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall’uva fresca, in mancanza di qualsiasi indicazione in ordine all’aggiunta di tali ingredienti. (In motivazione, la Corte ha escluso che la previsione nel D.L. 7 settembre 1987 n. 370 di sanzioni amministrative per chiunque non osservi, nella preparazione di mosti e vini, i requisiti stabiliti dal Regolamento comunitario n. 822 del 1987 abbia determinato l’abrogazione delle previgenti disposizioni incriminatrici e ha sottolineato che, comunque, la condotta di frode in commercio sanziona la consegna di “aliud pro alio”, a prescindere dalla rilevanza penale, dell’avvenuta sofisticazione del vino).

Integra il reato di frode nell’esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.) – e non quello di cui all’art. 474 cod. pen. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) – l’apposizione di una falsa Cass. pen. n. 5068/2013

marcatura ‘CÈ su beni posti in commercio che ne siano privi, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 515 cod. pen. fa riferimento al marchio come elemento che serve ad attestare la conformità del prodotto a normative specifiche, ed è posta a tutela degli acquirenti dei beni, siano essi consumatori finali oppure commercianti intermediari nella catena distributiva, mentre la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 474 cod. pen. fa riferimento al marchio come elemento (segno o ‘logò) idoneo a distinguere il singolo prodotto industriale rispetto ad altri.

Cass. pen. n. 22313/2011

Integra il tentativo di frode in commercio la detenzione, presso il magazzino di prodotti finiti dell’impresa di produzione, di prodotti alimentari con false indicazioni di provenienza, destinati non al consumatore finale ma ad utilizzatori commerciali intermedi. Cass. pen. n. 22313/2011

 (In motivazione la Corte, in una fattispecie in cui il prodotto alimentare risultava confezionato in uno stabilimento diverso da quello indicato sulle etichette, ha escluso la sussistenza del rapporto di specialità tra il delitto di cui all’art. 515 c.p. e la fattispecie, sanzionata amministrativamente, di cui all’art. 2, D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 109).

Il tentativo di frode nell’esercizio del commercio non richiede, ai fini della sua configurabilità, l’effettiva messa in vendita del prodotto, essendo sufficiente l’accertamento della destinazione alla vendita del prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità Cass. pen. n. 41758/2010

da quelle dichiarate o pattuite. (Fattispecie in tema di sequestro probatorio di alcune confezioni di gel stimolante per il piacere femminile che, previo deconfezionamento, presentavano l’originaria data di scadenza cancellata, sostituita con una posteriore).

Il reato di frode nell’esercizio del commercio non richiede, ai fini della sua configurabilità, che il prodotto sia socialmente pericoloso, essendo sufficiente la mendace commercializzazione dello stesso come diverso da quello reale. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo di notevoli quantitativi di ordinario Cass. pen. n. 39714/2010

vino da tavola recante l’apparente denominazione “IGT Toscano”).

La Cass. pen. n. 37602/2009 Ha precisato:

Il delitto di frode nell’esercizio del commercio è configurabile anche se il prodotto consegnato non sia alterato o nocivo alla salute del consumatore, in quanto il reato è integrato dalla semplice messa in vendita di un bene difforme da quello dichiarato. (Fattispecie nella quale nel menù affisso in un pubblico esercizio erano indicati alimenti per la preparazione – nella specie burro, prosciutto e mozzarella – diversi da quelli rinvenuti dalla P.G., ovvero margarina, spalla cotta e preparato alimentare filante).

n tema di frode nell’esercizio del commercio, il bene giuridico tutelato va individuato nel leale esercizio di tale attività e la condotta tipica punita consiste nella consegna di una cosa diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella oggetto del contratto, indipendentemente dal fatto che l’agente abbia usato particolari accorgimenti per ingannare il compratore o dalla circostanza che quest’ultimo potesse facilmente, applicando normale attenzione e diligenza, rendersi conto della difformità tra merce richiesta e consegnata.

Integra il reato di cui all’art. 515 c.p. la commercializzazione di bottiglie d’olio extravergine di oliva con etichetta recante una mendace indicazione in ordine all’azienda che ne ha curato la produzione e l’imbottigliamento, essendo tale dicitura idonea ad ingannare il consumatore sul reale ciclo produttivo della merce e, di conseguenza, sulla sua provenienza e qualità. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della configurabilità del reato, è irrilevante la non obbligatorietà di fornire le indicazioni riportate). (Dichiara inammissibile, App. Milano, 06/03/2014 )

In tema di frode nell’esercizio del commercio, mentre la fattispecie consumata è integrata dalla consegna materiale della merce all’acquirente, per la configurabilità del tentativo non è necessaria la sussistenza di una contrattazione finalizzata alla vendita, essendo sufficiente l’accertamento della destinazione alla vendita di un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite. (Fattispecie in cui è stato ritenuto configurabile il tentativo di frode in commercio in relazione alla detenzione di occhiali da sole recanti una marcatura decettiva rinvenuti nel bagagliaio del veicolo di un venditore ambulante). (Rigetta, App. Lecce, 08/05/2013 )

Abbiamo il reato di cui all’art. 515 c.p. la condotta dell’imputato che commercializza funghi porcini di qualità e origine diverse da quelle attestate, in quanto provenienti da paesi extracomunitari, mentre le confezioni recano il disegno della bandiera italiana e la dicitura “prodotto italiano’.

In tema di frode in commercio, la mancanza o la differenza dei segni distintivi, che assume rilevanza determinante nell’esercizio della attività commerciale, dà luogo a quella diversità che integra il reato di cui all’art. 515 cod. pen., indipendentemente dalle intrinseche caratteristiche del prodotto e dalle sue qualità. (Rigetta, App. Genova, 20/03/2013 )

In tema di frode in commercio, la mancanza o la differenza dei segni distintivi, che assume rilevanza determinante nell’esercizio della attività commerciale, dà luogo a quella diversità che integra il reato di cui all’art. 515 cod. pen., indipendentemente dalle intrinseche caratteristiche del prodotto e dalle sue qualità. (Rigetta, App. Genova, 20/03/2013 )

Integra il tentativo di frode in commercio, in quanto condotta idonea e diretta in modo non equivoco alla alienazione della merce ai potenziali acquirenti, anche la semplice offerta in vendita o la cessione a titolo gratuito di un prodotto privo di valido marchio Ce a fronte dell’acquisto di articoli di altro settore merceologico, trattandosi comunque di un bene con caratteristiche non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e qualità previsti per la circolazione dei beni nel mercato europeo. (Fattispecie relativa a “minimoto” di provenienza cinese dotate di certificato di conformità Ce non regolamentare, offerte in omaggio con l’acquisto di un veicolo). (Rigetta, App. Genova, 20/03/2013 )

Cassazione penale sez. III  25 giugno 2014 n. 1980  

Integra il reato di cui all’art. 515 c.p. la consegna all’acquirente di una cosa per origine diversa da quella dichiarata o pattuita. La diversità “per origine” riguarda il luogo geografico di produzione che diviene senz’altro decisivo nell’accordo di vendita nel caso in cui il consumatore possa attribuire ad esso ragioni di particolare apprezzamento per le qualità o la bontà del prodotto (nella specie, si trattava di confezioni di pistacchi sgusciati che sull’etichetta, in caratteri grandi, riportavano la dicitura “sfiziosità siciliane – pistacchi sgusciati”, mentre in basso e con caratteri scarsamente leggibili a occhio nudo “ingredienti: pistacchi sgusc. Medit.”; tale etichetta era idonea a generare la ragionevole convinzione che il pistacchio così commercializzato fosse di provenienza siciliana, mentre la dizione “mediterraneo” era inidonea ad identificare lo specifico paese di provenienza).

Cassazione penale sez. III  20 febbraio 2013 n. 19093  

Integra il reato di frode nell’esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.) – e non quello di cui all’art. 474 cod. pen. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) – l’apposizione di una falsa marcatura ‘CÈ su beni posti in commercio che ne siano privi, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 515 cod. pen. fa riferimento al marchio come elemento che serve ad attestare la conformità del prodotto a normative specifiche, ed è posta a tutela degli acquirenti dei beni, siano essi consumatori finali oppure commercianti intermediari nella catena distributiva, mentre la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 474 cod. pen. fa riferimento al marchio come elemento (segno o ‘logò) idoneo a distinguere il singolo prodotto industriale rispetto ad altri. Annulla con rinvio, App. Bolzano, 10/02/2011

Cassazione penale sez. V  26 ottobre 2012 n. 5068  

L’impossibilità di effettuare i necessari controlli sulla composizione del latte a causa del temporaneo guasto degli strumenti tecnici deputati a tali controlli non esclude la responsabilità ex art. 515 c.p. (frode nell’esercizio del commercio) in capo a chi pone in commercio un prodotto alimentare “latte fresco pastorizzato” privato dei propri elementi nutritivi (nella specie, la Corte ha escluso che l’impossibilità di effettuare i controlli sulla qualità del latte ricevuto dai produttori potesse escludere la responsabilità del rappresentante legale di un industria casearia, che aveva venduto come latte fresco pastorizzato un prodotto che non aveva tali caratteristiche. A detta della Corte, l’imputato aveva l’obbligo giuridico di accantonare il latte ricevuto dai produttori, sospendendo la commercializzazione dello stesso sino al ripristino del funzionamento degli strumenti di controllo).

Cassazione penale sez. III  03 maggio 2012 n. 21700  

Il reato di frode in commercio di cui all’art. 515 c.p. deve ritenersi consumato nel luogo di immissione in commercio della merce e cioè nel luogo dove si trova la sede della società acquirente; ciò in quanto il reato “de quo” si consuma non nel luogo in cui il venditore si libera dell’obbligazione ai sensi dell’art. 1510 c.c, con la consegna della merce al vettore o spedizioniere, ma in quello in cui avviene la materiale consegna della stessa merce. Ne consegue che, ai fini della determinazione della competenza per territorio, ai sensi dell’art. 9 c.p.p., occorre fare riferimento a tale luogo per individuare il giudice competente. (Nella fattispecie, le materie prime farmaceutiche giungevano dall’estero presso gli stabilimenti della società per la lavorazione in assenza delle necessarie autorizzazioni all’importazione ed alla produzione da parte dell’Agenzia italiana del farmaco – reato p.p. dall’art. 50 d.lg. n. 219 del 2006 – e, dopo essere transitate per la dogana dello scalo aeroportuale di Linate, venivano cedute al vettore con destinazione estera).

Tribunale Bologna Corte Appello Bologna Cassazione Roma ,difesa, querela, processo, reati societari, reati tributari, reati penali, reati contro la persona, reati fallimentari ,

Art 415 bis cpp, interrogatorio, arresto,

 

Tribunale   Ravenna Corte Appello Cassazione Roma ,difesa, querela, processo, reati societari, reati tributari, reati penali, reati contro la persona, reati fallimentari ,

Art 415 bis cpp, interrogatorio, arresto,

 

Tribunale Forli Corte Appello Bologna Cassazione Roma ,difesa, querela, processo, reati societari, reati tributari, reati penali, reati contro la persona, reati fallimentari ,

Art 415 bis cpp, interrogatorio, arresto,

 

Tribunale Rimini Corte Appello Bologna Cassazione Roma ,difesa, querela, processo, reati societari, reati tributari, reati penali, reati contro la persona, reati fallimentari ,

Art 415 bis cpp, interrogatorio, arresto,

 

Tribunale Cesena  Corte Appello Bologna Cassazione Roma ,difesa, querela, processo, reati societari, reati tributari, reati penali, reati contro la persona, reati fallimentari ,

Art 415 bis cpp, interrogatorio, arresto,

Tribunale Rimini Corte Appello Bologna Cassazione Roma ,difesa, querela, processo, reati societari, reati tributari, reati penali, reati contro la persona, reati fallimentari ,

Art 415 bis cpp, interrogatorio, arresto,

 

Originally posted 2020-06-06 10:21:49.