ART 421 CPP SVOLGIMENTO UDIENZA PRELIMINARE

ART 421 CPP SVOLGIMENTO UDIENZA PRELIMINARE

REATI INFORMATICI

Nel giudizio abbreviato è ammissibile la richiesta dell’imputato di sottoporsi ad interrogatorio ai sensi dell’art. 421 secondo comma c.p.p.

L’udienza preliminare è una fase fondamentale del processo penale italiano. È una fase pre-dibattimentale, che si svolge davanti al giudice dell’udienza preliminare (GUP), e ha lo scopo di verificare se vi sono sufficienti elementi di prova per rinviare a giudizio l’imputato.

L’udienza preliminare si svolge secondo le modalità previste dall’art. 421 del codice di procedura penale (CPP). In particolare, il GUP, all’apertura dell’udienza, verifica la costituzione delle parti, invita il pubblico ministero a riformulare l’imputazione se incompleta o non conforme ai requisiti legali, e dà la parola all’imputato, che può rilasciare dichiarazioni spontanee o essere interrogato.

Successivamente, il pubblico ministero presenta le risultanze delle indagini preliminari e le prove a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio. La difesa, a sua volta, ha la possibilità di contestare le prove del pubblico ministero e di presentare prove proprie.

Infine, il GUP, dopo aver ascoltato le parti, decide se rinviare a giudizio l’imputato, se disporre misure restrittive della sua libertà, se applicare una norma giuridica diversa da quella contestata o se archiviare il procedimento.

L’udienza preliminare è una fase cruciale del processo penale, in quanto consente di verificare se vi sono sufficienti elementi di prova per procedere al giudizio. Essa garantisce i diritti di entrambe le parti, la pubblica accusa e la difesa, e assicura un processo equo e imparziale.

Ruolo dell’udienza preliminare

L’udienza preliminare svolge un ruolo fondamentale nel processo penale italiano, in quanto:

  • Garantisce che solo i casi con sufficienti elementi di prova e di merito procedano al giudizio. Ciò evita che i procedimenti penali si prolunghino inutilmente e che i cittadini siano sottoposti a un processo ingiusto.
  • Tutela i diritti di entrambe le parti, la pubblica accusa e la difesa. La difesa ha la possibilità di contestare le prove del pubblico ministero e di presentare prove proprie, a garanzia del diritto di difesa.
  • Assicura un processo equo e imparziale. Il GUP è un giudice terzo e imparziale, che decide sulla base degli elementi di prova presentati dalle parti.

Decisioni del GUP

Al termine dell’udienza preliminare, il GUP può prendere una delle seguenti decisioni:

  • Rinvio a giudizio: Se il GUP ritiene che vi siano sufficienti elementi di prova per sostenere l’accusa, rinvia a giudizio l’imputato. In questo caso, il procedimento penale prosegue con la fase dibattimentale.
  • Provvedimenti restrittivi della libertà: Il GUP può disporre misure restrittive della libertà dell’imputato, come l’obbligo di dimora, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria o la custodia cautelare in carcere.
  • Disapplicazione della legge penale: Il GUP può applicare una norma giuridica diversa da quella contestata, se ritiene che essa sia più favorevole all’imputato.
  • Sospensione del procedimento con messa alla prova: Il GUP può sospendere il procedimento e ordinare all’imputato di sottoporsi a un periodo di prova, che può includere attività di volontariato o altre misure di risocializzazione.
  • Archiviazione: Il GUP può archiviare il procedimento se ritiene che non vi siano sufficienti elementi di prova per sostenere l’accusa.

ART 421 CPP SVOLGIMENTO UDIENZA PRELIMINARE
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ART 421 CPP SVOLGIMENTO UDIENZA PRELIMINARE

CYBERSTALKING.
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  1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, il giudice dichiara aperta la discussione(1).

  2. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminarie gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. L’imputato puó rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all’interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l’interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499. Prendono poi la parola, nell’ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniarie dell’imputato che espongono le loro difese. Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta.

  3. Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni [4392] utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell’articolo 416comma 2 nonché gli atti e i documenti  ammessi dal giudice prima dell’inizio della discussione .

  4. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione.

Nell’udienza preliminare, la richiesta di giudizio abbreviato può essere presentata dopo la formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero, ma non oltre il momento in cui il difensore dell’imputato formula le proprie conclusioni definitive. (In motivazione, la Corte ha precisato che,

Nel giudizio abbreviato è ammissibile la richiesta dell’imputato di sottoporsi ad interrogatorio ai sensi dell’art. 421 secondo comma c.p.p., purché sia avanzata prima dell’inizio della discussione per non alterare le regole del contraddittorio in relazione agli elementi di difesa apportati dall’imputato, sui quali deve essere ammessa la facoltà delle altre parti di prendere la parola.

denunce querela bologna
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La cassazione precisa che Cass. pen. n. 33819/2001

se nel corso dell’udienza preliminare il fatto addebitato risulti diverso, ai sensi del comma 1 dell’art. 423 c.p.p. rispetto a quello riportato nell’originaria imputazione, il P.M. ha la facoltà di modificare il capo d’imputazione in ogni momento fino a quando non abbia presentato al Gip le proprie conclusioni, a nulla rilevando che sin dall’apertura dell’udienza l’imputato abbia chiesto l’immediato proscioglimento a norma dell’art. 129 stesso codice. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato una decisione che aveva disposto il proscioglimento immediato degli imputati per prescrizione sulla base della originaria formulazione dell’accusa senza tener conto della modifica del capo d’imputazione ritualmente effettuata dal P.M. nel corso dell’udienza preliminare).

avvocato stalking Bologna
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In tema di giudizio abbreviato, la natura atipica del rito, mirato alla deflazione Cass. pen. n. 6821/2000

 della pendenza giudiziaria attraverso la definizione del giudizio allo stato degli atti, impone di ritenere inammissibile la richiesta di interrogatorio avanzata dall’imputato al Gup ai sensi dell’art. 421 secondo comma c.p.p. (Alla stregua di tale principio, e rigettando il ricorso avverso l’ordinanza reiettiva emessa dal giudice dell’udienza preliminare, la Corte ha peraltro rilevato come l’applicazione del citato secondo comma dell’art. 421 c.p.p. comporterebbe il richiamo alle disposizioni in tema di esame testimoniale ex artt. 498 e 499 c.p.p., incompatibili con il giudizio abbreviato

NUOVE CONTESTAZIONI DEL PM- udienza preliminare GUP

Seil P.M. effettui una contestazione suppletiva nei confronti di un imputato dopo l’intervento del difensore di questo, alla parte viene Cass. pen. n. 29313/2015

 riconferito il diritto di concludere e, conseguentemente, di formulare la richiesta di rito abbreviato).

Nel giudizio abbreviato è ammissibile la richiesta dell’imputato di sottoporsi ad interrogatorio ai sensi dell’art. 421, comma secondo, c.p.p., purché sia avanzata prima dell’inizio della discussione per non alterare le regole del contraddittorio in relazione agli elementi di difesa apportati dall’imputato stesso, sui quali deve essere ammessa la facoltà delle altre parti di prendere la parola.

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1937 del 21 gennaio 2011)

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Nell’udienza preliminare, la richiesta di giudizio abbreviato può essere presentata dopo la formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero, ma non oltre il momento in cui il difensore dell’imputato formula le proprie conclusioni definitive. (In motivazione, la Corte ha precisato che, qualora il P.M. effettui una contestazione suppletiva nei confronti di un imputato dopo l’intervento del difensore di questo, alla parte viene riconferito il diritto di concludere e, conseguentemente, di formulare la richiesta di rito abbreviato).

Nel giudizio abbreviato è ammissibile la richiesta dell’imputato di sottoporsi ad interrogatorio ai sensi dell’art. 421, comma secondo, c.p.p., purché sia avanzata prima dell’inizio della discussione per non alterare le regole del contraddittorio in relazione agli elementi di difesa apportati dall’imputato stesso, sui quali deve essere ammessa la facoltà delle altre parti di prendere la parola.

Nel giudizio abbreviato è ammissibile la richiesta dell’imputato di sottoporsi ad interrogatorio ai sensi dell’art. 421 secondo comma c.p.p., purché sia avanzata prima dell’inizio della discussione per non alterare le regole del contraddittorio in relazione agli elementi di difesa apportati dall’imputato, sui quali deve essere ammessa la facoltà delle altre parti di prendere la parola.

Qualora nel corso dell’udienza preliminare il fatto addebitato risulti diverso, ai sensi del comma 1 dell’art. 423 c.p.p. rispetto a quello riportato nell’originaria imputazione, il P.M. ha la facoltà di modificare il capo d’imputazione in ogni momento fino a quando non abbia presentato al Gip le proprie conclusioni, a nulla rilevando che sin dall’apertura dell’udienza l’imputato abbia chiesto l’immediato proscioglimento a norma dell’art. 129 stesso codice. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato una decisione che aveva disposto il proscioglimento immediato degli imputati per prescrizione sulla base della originaria formulazione dell’accusa senza tener conto della modifica del capo d’imputazione ritualmente effettuata dal P.M. nel corso dell’udienza preliminare).

In tema di giudizio abbreviato, la natura atipica del rito, mirato alla deflazione della pendenza giudiziaria attraverso la definizione del giudizio allo stato degli atti, impone di ritenere inammissibile la richiesta di interrogatorio avanzata dall’imputato al Gup ai sensi dell’art. 421 secondo comma c.p.p. (Alla stregua di tale principio, e rigettando il ricorso avverso l’ordinanza reiettiva emessa dal giudice dell’udienza preliminare, la Corte ha peraltro rilevato come l’applicazione del citato secondo comma dell’art. 421 c.p.p. comporterebbe il richiamo alle disposizioni in tema di esame testimoniale ex artt. 498 e 499 c.p.p., incompatibili con il giudizio abbreviato

 

Originally posted 2020-05-03 17:34:53.