UDIENZA PRELIMINARE ART 420 CPP COME QUANDO PERCHE’?
- L’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato (1).
- Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità(2).
- Se il difensore dell’imputato non è presente il giudice provvede a norma dell’articolo 97, comma 4.
- Il verbale dell’udienza preliminare è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell’articolo 140, comma 2; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la stenotipia.
(1) L’udienza preliminare si svolge in camera di consiglio, quindi non è pubblica, e l’imputato non deve essere necessariamente presente, potendo questi liberamente scegliere di non presenziare all’udienza
(2) In caso di necessaria rinnovazione degli avvisi invalidi, è necessario rinviare l’udienza.
Non lede il diritto di difesa l’esercizio da parte Cass. pen. n. 33435/2006
del pubblico ministero, ex art. 130 disp. att. c.p.p., del potere di formare il fascicolo di cui all’art. 416, comma secondo, c.p.p. mediante l’inserimento soltanto degli atti che si riferiscono alle persone ed alle imputazioni per cui richiede il rinvio a giudizio, a meno che non risulti da concreti elementi, recuperati anche attraverso investigazioni difensive, che la selezione abbia sottratto alla integrale discovery atti rilevanti per gli interessi della difesa. (La Corte aggiunge che, in ogni caso, la sanzione per la violazione dell’obbligo di cui all’art. 416, secondo comma, c.p.p. è esclusivamente quella dell’inutilizzabilità degli atti non trasmessi, non essendo prevista la nullità dell’udienza preliminare e del decreto di rinvio a giudizio).
Secondo la cassazione Cass. pen. n. 22048/2006
l’imputato contumace che tramite il suo difensore, che lo rappresenta ai sensi dell’art. 420 quater, comma secondo, c.p.p., esterni la sua volontà di comparire per ottenere la revoca dell’ordinanza dichiarativa della contumacia, in caso sia legittimamente impedito, ha diritto ad ottenere il rinvio dell’udienza ex art. 420 ter c.p.p., e la lettura dell’ordinanza di rinvio, effettuata in udienza alla presenza del difensore, sostituisce la notificazione all’imputato della data dell’udienza.
La mancata comparizione dell’imputato all’udienza senza indicare alcun legittimo impedimento e senza che il giudice verifichi i presupposti atti a legittimarne la dichiarazione di contumacia — limitandosi ad annotare nel verbale di udienza che l’imputato è «libero assente» — costituisce una anomalia tale da rendere impossibile stabilire se si tratti di mancata presenza dovuta a oggettiva impossibilità di comparire o di volontaria sottrazione al contraddittorio, con la conseguenza che tale incertezza non può che essere intesa in senso favorevole all’imputato non comparso e non dichiarato ritualmente contumace. Ne consegue che, in tal caso, il rinvio conseguente all’impedimento accertato del difensore implica necessariamente la nuova citazione non solo del difensore fiduciario impedito, ma anche dell’imputato assente.
La rinuncia a comparire in udienza da parte del detenuto produce i suoi effetti indipendentemente dalla causa della detenzione, atteso che l’imputato detenuto Cass. pen. n. 22504/2002
nel caso in cui non voglia presenziare al dibattimento deve necessariamente esprimere in maniera esplicita il suo rifiuto, altrimenti il giudice ha l’obbligo di ordinare la sua traduzione, sia nel caso in cui egli sia detenuto per altro che nel caso in cui sia detenuto per il processo in corso. (Nella specie la Corte ha ritenuto che all’imputato, detenuto per altra causa, che aveva rinunciato a comparire non doveva essere notificata per estratto la sentenza di condanna, in quanto la sua posizione non era assimilabile a quella del contumace).
Originally posted 2020-05-03 17:22:48.